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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 30/06/2025, n. 420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 420 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 363/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, allo spirare del termine fissato alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281- sexies c.p.c. del 23/06/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 363/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e di- Parte_1 C.F._1
feso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni De Paola ed elettivamente domiciliato in
Teggiano (SA) alla via S. Bonetti n. 16;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
INTESA GIÀ (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
) con sede in alla via Toledo n. 177, in persona del l.r.p.t., rappre- P.IVA_1 CP_2 sentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Nocilla ed elettivamente do- miciliata in Sala Consilina presso lo studio dell'Avv. Erminio Cioffi.
PARTE OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
E
A SOCIO UNICO (C.F.: ), con sede in Conegliano Controparte_4 P.IVA_2
(TV) alla Via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Vincenzo Nocilla ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via G. V. Quaranta n. 3.
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
1
OGGETTO: opposizione ex art. 619 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione finalizzato all'introduzione del giudizio di merito a seguito di op- posizione di terzo ex art. 619 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1
ed il al fine di “1) Dichiarare che i beni censiti Controparte_3 Controparte_2
al nuovo catasto urbano nel Comune di Casalbuono contraddistinti col n. sub. 4, sub. 7
e sub. 15 della particella n. 1148 del foglio 12 sono di esclusiva proprietà del sig.
[...]
per averli lui usucapiti essendo trascorso più di un ventennio Parte_2 dall'inizio del preso possesso e per effetto dichiarare estinta e di nessun effetto la pro- cedura esecutiva R.G. n. 59/07, ex Tribunale di Sala Consilina, segnatamente agli im- mobili contraddistinti, Sub. 4, Sub. 7 e Sub. 15 della particella n. 1148 del foglio 12 del
Comune di Casalbuono, avendo cura, tra l'altro, di Ordinare al Conservatore del Pub- blico Registro Immobiliare di Salerno la cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento iscritto sui sopra richiamati subalterni;
2) Revocare e dichiarare di nessun effetto
l'ordinanza R.G. n. 59/07-3 emessa dal Tribunale di Lagonegro giudice dell'esecuzione dott.ssa Paola Beatrice a scioglimento della riserva del 13/07/2016; 3) Revocare e di- chiarare di nessun effetto l'ordinanza R.G. 1450/2016 emessa dal Tribunale di Lagone- gro in composizione collegiale depositata in cancelleria il 24/01/2017 a firma del Pre- sidente Estensore dott.ssa Laura Speranza. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari dei tre procedimenti: (il presente, l'opposizione alla esecuzione di terzo R.G. n.
59/07-3 del 6/10/2016 e il Reclamo al collegio R.G. 1450 del 7/10/2016).”
A sostegno dell'opposizione, l'opponente premetteva che con l'atto di pignoramento del
16.07.2007, notificato a quale debitore del , era Controparte_3 Controparte_2 stata introdotta la procedura esecutiva immobiliare n. 59/07 R.G. presso l'ex Tribunale di Sala Consilina in forza di due contratti di mutuo ipotecario muniti di formula esecuti- va del 28.09.1994 e del 12.04.1999 ed erano stati poi pignorati i beni iscritti ai sub. 4, sub. 5, sub. 8, sub. 9, sub. 7, sub. 10 e sub. 15 della particella n. 1148 del foglio 12 del
Comune di Casalbuono ed intestati a . Controparte_3
Esponeva di aver ricevuto in data 11.05.2016, a mezzo raccomandata A/R a firma del nuovo custode dei beni pignorati (avv. Cappelli), l'avviso di sostituzione del custode e di immissione nel possesso dei beni in data 30.05.2016.
Sosteneva che il non avesse alcun diritto di sottoporre a pignora- Controparte_2
mento (e quindi ad esproprio) i beni di cui ai sub. 4, sub. 7 e sub. 15 della particella n.
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1148 del foglio 12, poiché si trattava di beni rientranti nella propria piena ed esclusiva disponibilità perché usucapiti per effetto del possesso ininterrotto, incontrastato e paci- fico esercitato a partire dal 13.04.1994, ossia dal giorno della stipula di un contratto di permuta con e della presa in possesso dei suddetti immobili. Controparte_3
Rappresentava che, proposta pertanto l'opposizione ex art. 619 c.p.c. con ricorso del
13.05.2016, il G.E. con ordinanza del 23.09.2016 aveva rigettato l'istanza di sospensio- ne dell'esecuzione per mancata deduzione ed allegazione degli elementi necessari a giu- stificare la domanda sottesa all'opposizione e, in ogni caso, per l'assenza di gravi motivi per accoglierla e che, successivamente, con ordinanza del 24.01.2017 il Collegio aveva rigettato il reclamo e confermato l'ordinanza reclamata adducendo che il reclamante non aveva dato sufficiente prova dell'animus possidendi.
Deduceva la sussistenza degli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del possesso e dell'usucapione, precisando che, al pari del fratello , dalla stipula Controparte_3
del contratto di permuta con la scrittura privata del 13.04.1994 aveva iniziato a possede- re con animus rem sibi habendi e, dunque, uti dominus gli immobili oggetto di (recipro- co) trasferimento e che tale possesso non era mai stato interrotto.
Invocava da ultimo il principio di prevalenza dell'acquisto per usucapione su quello a titolo derivativo, applicabile anche in relazione all'acquisto per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, con conseguente inefficacia nei confronti dell'usucapiente del de- creto di aggiudicazione emesso in sede di pignoramento immobiliare e concludeva ras- segnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.06.2017, si costituiva in giudizio il contestando le avverse deduzioni e chiedendo Controparte_2 all'intestato Tribunale di “rigettare la domanda proposta dal Sig. Parte_1
perché tardiva e, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio;
in via subordi-
[...]
nata, rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata, nonché rigettare ogni ulteriore avversa richiesta, anche di revoca delle ordinanze del Tribunale di Lagonegro perché inammissibili, tardive ed irrituali;
condannare parte reclamante ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della reclamata della somma che il Tribunale riterrà di giustizia. Vittoria di spese e di onorari di causa oltre oneri accessori.”
In particolare, la banca convenuta eccepiva la tardività dell'opposizione per il decorso del termine perentorio di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito fissato dal
G.E. nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione e/o estinzione del procedimen- to esecutivo e, in via subordinata, la violazione del ne bis in idem, l'abuso del diritto, la
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responsabilità aggravata dell'opponente e l'assoluta inammissibilità ed improponibilità delle richieste di revoca delle ordinanze del G.E. e del Collegio investito del reclamo.
Deduceva la inopponibilità al creditore ipotecario del contratto di permuta stipulato tra l'opponente e il debitore esecutato e contestava l'acquisto della proprietà in capo all'opponente tanto a titolo derivativo quanto a titolo originario, osservando che il con- tratto di permuta non era stato trascritto;
che il possesso era stato eventualmente acquisi- to con la tolleranza del proprietario e che ai fini dell'usucapione mancava la prova del corpus, dell'animus e del tempus.
Contestava inoltre il contenuto della scrittura privata di permuta evidenziando, in parti- colare, che era l'unico proprietario del fondo (pervenutogli per do- Controparte_3
nazione dal padre con atto del 29.11.1990) su cui era stata realizzata la costruzione e che gli immobili oggetto di permuta alla successiva data di stipula del contratto di mu- tuo fondiario (08.09.1994) risultavano, invece, non ancora censiti perché in corso di co- struzione e concludeva nei termini suesposti.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza espletamento della prova orale (cfr. ordinanze del 12.06.2018 e del
12.11.2019), veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio veniva dato atto della fusione del in Controparte_2 [...]
per atto del Notaio del 10.10.2018 (rep. 7660 – racc. 3703) e CP_5 Per_1 dell'automatica prosecuzione della posizione ex art. 2504 bis c.c. in capo alla seconda
(cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 8.6.2020).
Con comparsa di costituzione in sostituzione, depositata in data 13.05.2021, si costitui- va in giudizio la società (rappresentata dalla , Controparte_4 Controparte_6
quale cessionaria in forza del contratto di cessione del 10.12.2020 dei crediti pro soluto
e in blocco facenti originariamente capo al (oggi Controparte_2 Controparte_5
, fra i quali anche quello vantato nei confronti di , riportandosi
[...] Controparte_3 interamente al contenuto dei precedenti atti del giudizio e concludendo “- in via preli- minare per l'estromissione ex art. 111, comma 3 c.p.c. di , già Controparte_5
, dal presente giudizio;
- per il rigetto della domanda proposta dal Controparte_2
Sig. perché tardiva e, dunque, dichiararsi l'estinzione del Parte_1
giudizio; - in via subordinata, per il rigetto della domanda perché inammissibile, im- proponibile ed infondata, nonché rigettarsi ogni ulteriore avversa richiesta, anche di revoca delle ordinanze del Tribunale di Lagonegro perché inammissibili, tardive ed ir- rituali;
- condannare parte reclamante ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di
[...]
[...
[...] [...]
della somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
- vittoria di spese e di onorari CP_7 di causa oltre oneri accessori.”
Dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, con ordinanza del 12/02/2025 lo scri- vente, nelle more subentrato sul ruolo, ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica ex art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 07/05/2025 la causa veniva tutta- via rimessa sul ruolo al fine di consentire a parte opponente di fornire la prova della re- golarità della notifica nei confronti di , debitore esecutato, posto che Controparte_3 nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo che pretende di essere proprietario delle cose pignorate, il debitore esecutato è litisconsorte necessario (cfr.
Cass. n. 6333/1999, nonché Cass. n. 3170/1994); al contempo la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23/06/2025, con termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c. fino al giorno stesso.
Spirato il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 23/06/2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_3
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione, sollevata da parte opponente, di di- fetto di legittimazione a contraddire in capo alla cessionaria per man- Controparte_4
cata produzione in giudizio del contratto di cessione.
Occorre in proposito partire dalla considerazione che il contratto di cessione di crediti non richiede, di regola, la forma scritta e che di esso può essere fornita prova con qual- siasi mezzo, anche mediante presunzioni. Ed invero, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che “il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione con qua- lunque mezzo di prova. La Suprema Corte è infatti incline a ritenere che per dimostrare la titolarità attiva del credito ceduto in capo alla cessionaria è sufficiente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza che occorra una specifica enumerazione di cia- scuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto
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della cessione (cfr. Cassazione civile sez. III, - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29/12/2017,
n. 31118)”.
Ciò posto, nel costituirsi in giudizio, l'interventrice ha prodotto in giudizio l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rap- porti ceduti in blocco consentendo così l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione. Aggiungasi, inoltre, che nonostante l'intervento in giudizio della risalga al 13/05/2021 (cfr. comparsa di costituzione in sostituzione in Controparte_4
atti), l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione della interventrice solo con note di trattazione scritta del 06/02/2025, dunque a distanza di circa 4 anni dal subentro della nella posizione processuale della Intesa San Paolo S.p.a.; né peraltro il CP_4 CP_3
ha mai specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione e/o l'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, essendosi limitato ad eccepire la neces- sità della prova della cessione mediante deposito del contratto scritto.
Ebbene, ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la concreta dimostrazione della cessione del credito e della titolarità del rapporto può avvenire me- diante qualsiasi mezzo di prova, deve ritenersi l'inidoneità della condotta processuale di parte opponente – estrinsecatasi nella semplice osservazione, a distanza di circa 4 anni dall'intervento in giudizio della della mancanza di prova, da parte di Controparte_4
quest'ultima della propria legittimazione a contraddire - a sortire gli effetti della conte- stazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato”, essendo onere della parte “affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storica- mente accaduto”(cfr. Cass., sez. VI., 27 agosto 2020, n. 17889).
Per tutto quanto sopra, deve ritenersi provata la legittimazione della a Controparte_4
contraddire nel presente giudizio.
Tanto premesso, giova rammentare in punto di diritto che l'art. 619 c.p.c. garantisce uno strumento di tutela per il terzo che vanti il diritto di proprietà o altri diritti reali sui beni staggiti, incompatibili col diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata e con il risultato satisfattivo atteso.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la norma in commento legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situa- zioni siano giudizialmente accertate: l'oggetto dell'azione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. si identifica, infatti, nella pretesa di accertamento dell'esistenza delle dette situazioni giu- ridiche in quanto incompatibili con la realizzazione del diritto di credito del creditore
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sul bene, quale effetto della responsabilità patrimoniale del suo debitore (o del terzo che risponda per questi) e prevalenti su quella del creditore. Ne consegue che, con l'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., l'opponente può far valere una situazione di proprietà del bene o di titolarità di altro diritto reale sul bene che assuma di avere già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione. Peraltro, il possesso ad usucapionem eventualmente allegato dell'opponente resta insensibile al pignoramen- to e, se mantiene i suoi caratteri, può senz'altro consolidarsi successivamente al pigno- ramento e la conseguente usucapione esser fatta valere dal terzo quando si è consolidata
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27668 del 30/12/2009).
La funzione dell'opposizione di terzo è in altri termini quella di “arrestare l'esecuzione illegittima per l'errata direzione oggettiva che ad essa è stata data” dal creditore pigno- rante e il relativo giudizio di cognizione ha la funzione “immediatamente dichiarativa della non assoggettabilità del bene del terzo alle finalità dell'esecuzione e, strumental- mente, dell'accertamento del diritto del terzo” (cfr. Cass. n. 3256/2001).
Tanto premesso e passando al merito della res controversa, con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente ha instaurato il giudizio di merito al fine di accertare il proprio diritto di proprietà sui beni iscritti in catasto ai sub. 4, 7 e 15 della particella n.
1148 del foglio 12 del Comune di Casalbuono, oggetto di pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dal nei confronti Controparte_2
di , assumendo di aver acquistato tale diritto per effetto di usucapio- Controparte_3
ne ventennale ed indicando quale data di inizio del possesso il 13.04.1994, ossia la data di stipula con di un contratto di permuta avente ad oggetto, fra gli Controparte_3
altri, i suddetti beni.
Orbene, giova ricordare che per la configurabilità del possesso ad usucapionem è neces- saria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivoca- bilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un po- tere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1100/2001), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale possedu- to, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e al- la destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. n.
29655/2018).
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, condiviso da questo Tribu- nale, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, af-
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fermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (cfr. Cass. 975/2000).
In particolare, vale rilevare che l'animus può eventualmente essere desunto in via pre- suntiva dal corpus, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (cfr. Cass. n. 18215/2013). Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprie- tà per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge ri- conduce l'acquisto del diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 9325/2011). La giurisprudenza
è, difatti, concorde nell'affermare che, a norma dell'art. 1158 c.c., il possesso utile ai fini dell'usucapione della proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sugli stessi richiede un comportamento continuo ed ininterrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, idoneo a dimostrare inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. n. 29655/2018).
Il corpus possessionis, poi, va inteso quale compimento di attività materiali che manife- stano il dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività aper- tamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso pieno altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del be- ne (cfr., ex multis, Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n.
19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863), non essendo al riguardo suf- ficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
È, in sostanza, necessario che l'attore fornisca una prova rigorosa del proprio assunto, deducendo in maniera analitica e puntuale e dimostrando specificamente di aver eserci- tato un potere di fatto sulla cosa pubblico, continuo, pacifico ed ininterrotto, non viziato da violenza o clandestinità, attraverso l'esplicazione di facoltà e comportamenti ricon- ducibili al contenuto del diritto di proprietà, per tutto il tempo necessario all'acquisto del diritto;
indicando, quindi, anche il momento a partire dal quale ha iniziato a godere del bene come proprietario.
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei principi innanzi illustrati si deve rite- nere che l'opponente non abbia soddisfatto l'onere probatorio in capo allo stesso rica- dente, essendosi limitato a dedurre di essere stato immesso nel possesso degli immobili
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in questione a far data dalla stipula del contratto di permuta, senza tuttavia dimostrare di aver esercitato sugli stessi un possesso uti dominus, pacifico, continuo e ininterrotto per il tempo richiesto dalla legge.
Invero, quand'anche si volesse ritenere che, come sostenuto dall'attore, l'asserito pos- sesso sia iniziato in coincidenza con la stipula del contratto di permuta in data
13.04.1994, pacificamente non trascritto, manca tuttavia la prova che lo stesso sia pro- seguito con i caratteri prescritti e senza soluzione di continuità nel periodo successivo e per il tempo utile a maturare l'invocata usucapione.
Né si ritiene che a tal fine avrebbero potuto soccorrere i capitoli di prova orale formulati dall'attore poiché generici, relativi a circostanze inidonee a dimostrare comportamenti volti inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello di proprietario e non riconducibili alla mera tolleranza del proprietario e, comunque, riferi- ti ad un limitato periodo temporale e pertanto non utili. Nella specie, si osserva che, da un lato, i lavori di finitura degli appartamenti asseritamente eseguiti dall'opponente, og- getto del primo capitolo, non sono sufficienti a provare la sussistenza dell'animus escludendi e sono temporalmente circoscritti alla sola “estate dell'anno 1994”; dall'altro, la stipula e l'oggetto della permuta con il germano di cui Controparte_3
al secondo capitolo risultano documentalmente comprovati dalla scrittura privata pro- dotta in atti e tuttavia sufficienti a provare il solo dies a quo della piena disponibilità dei beni de quibus.
In definitiva, la mancata emersione di elementi sufficienti a ritenere provati i requisiti soggettivi e oggettivi del corpus e dell'animus possidendi per le suesposte considera- zioni impone di rigettare l'opposizione.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra domanda e questione, ivi compresa quella inerente alla tardiva instaurazione del giudizio di merito, in applicazione del c.d. principio processuale della “ragione più liquida” (Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscetti- bile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiu- diziale (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da tratta- re, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di econo-
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mia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole).
Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_5
(già e nei confronti dell'opponente, si ritiene
[...] Controparte_2 Controparte_4
che essa non possa trovare accoglimento dal momento che, per pacifica giurisprudenza,
“in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattua- le, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr., ex plurimus, Cass. nn. 9080/2013; 3388/2007; 13395/2007; 21393/2005; 7583/2004;
13355/2004; 6637/1992; 5524/1983).
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone infatti l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Nel caso di specie, alcun elemento concreto può al riguardo desumersi dagli atti di cau- sa, non risultando, in particolare, dimostrato -e prima ancora allegato- il pregiudizio as- seritamente sofferto e non emergendo elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la
[...]
e le altre parti costituite, segnatamente la Intesa San Paolo S.p.a. nella Parte_3
qualità di convenuta opposta e la quale cessionaria del credito inter- Controparte_4
venuta ex art. 111 c.p.c. Sul punto, la liquidazione viene operata in dispositivo in base al valore dichiarato della causa (scaglione da € 5.200,00 ad euro 26.000,00) ed in applica- zione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
147/2022. Attesa l'identità della posizione processuale della cedente e della cessionaria, oltre che del relativo difensore, la complessiva determinazione del compenso viene sud- divisa alla luce della riconducibilità dell'attività difensiva all'una e all'altra parte (se- gnatamente, le voci per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria in favore della società opposta cedente;
la voce per la fase decisoria in favore della società intervenuta cessio- naria).
Nulla occorre disporre in ordine alle spese di lite in relazione al debitore esecutato
[...]
, rimasto contumace. CP_8
P.Q.M.
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Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- rigetta l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta da Parte_1
;
[...]
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da INTESA SAN-
PAOLO S.P.A. e fatta propria dalla Controparte_4
- condanna al pagamento delle spese del presente giu- Parte_1
dizio, che liquida come segue: in favore di parte opposta già Controparte_5 CP_9
€ 3.376,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese gene-
[...] rali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore della parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. € 1.701,00 Controparte_4
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
- nulla per le spese nei confronti di . Controparte_3
Così deciso in Lagonegro in data 30/06/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, allo spirare del termine fissato alle parti per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione ex art. 281- sexies c.p.c. del 23/06/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 363/2017 R.G. pendente
TRA
(C.F. ), rappresentato e di- Parte_1 C.F._1
feso, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni De Paola ed elettivamente domiciliato in
Teggiano (SA) alla via S. Bonetti n. 16;
PARTE OPPONENTE
CONTRO
INTESA GIÀ (P. IVA Controparte_1 Controparte_2
) con sede in alla via Toledo n. 177, in persona del l.r.p.t., rappre- P.IVA_1 CP_2 sentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Vincenzo Nocilla ed elettivamente do- miciliata in Sala Consilina presso lo studio dell'Avv. Erminio Cioffi.
PARTE OPPOSTA
NONCHÉ
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
PARTE OPPOSTA CONTUMACE
E
A SOCIO UNICO (C.F.: ), con sede in Conegliano Controparte_4 P.IVA_2
(TV) alla Via V. Alfieri n. 1, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv.
Vincenzo Nocilla ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via G. V. Quaranta n. 3.
PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
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OGGETTO: opposizione ex art. 619 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione finalizzato all'introduzione del giudizio di merito a seguito di op- posizione di terzo ex art. 619 c.p.c., conveniva in giudizio Parte_1
ed il al fine di “1) Dichiarare che i beni censiti Controparte_3 Controparte_2
al nuovo catasto urbano nel Comune di Casalbuono contraddistinti col n. sub. 4, sub. 7
e sub. 15 della particella n. 1148 del foglio 12 sono di esclusiva proprietà del sig.
[...]
per averli lui usucapiti essendo trascorso più di un ventennio Parte_2 dall'inizio del preso possesso e per effetto dichiarare estinta e di nessun effetto la pro- cedura esecutiva R.G. n. 59/07, ex Tribunale di Sala Consilina, segnatamente agli im- mobili contraddistinti, Sub. 4, Sub. 7 e Sub. 15 della particella n. 1148 del foglio 12 del
Comune di Casalbuono, avendo cura, tra l'altro, di Ordinare al Conservatore del Pub- blico Registro Immobiliare di Salerno la cancellazione dell'ipoteca e del pignoramento iscritto sui sopra richiamati subalterni;
2) Revocare e dichiarare di nessun effetto
l'ordinanza R.G. n. 59/07-3 emessa dal Tribunale di Lagonegro giudice dell'esecuzione dott.ssa Paola Beatrice a scioglimento della riserva del 13/07/2016; 3) Revocare e di- chiarare di nessun effetto l'ordinanza R.G. 1450/2016 emessa dal Tribunale di Lagone- gro in composizione collegiale depositata in cancelleria il 24/01/2017 a firma del Pre- sidente Estensore dott.ssa Laura Speranza. In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari dei tre procedimenti: (il presente, l'opposizione alla esecuzione di terzo R.G. n.
59/07-3 del 6/10/2016 e il Reclamo al collegio R.G. 1450 del 7/10/2016).”
A sostegno dell'opposizione, l'opponente premetteva che con l'atto di pignoramento del
16.07.2007, notificato a quale debitore del , era Controparte_3 Controparte_2 stata introdotta la procedura esecutiva immobiliare n. 59/07 R.G. presso l'ex Tribunale di Sala Consilina in forza di due contratti di mutuo ipotecario muniti di formula esecuti- va del 28.09.1994 e del 12.04.1999 ed erano stati poi pignorati i beni iscritti ai sub. 4, sub. 5, sub. 8, sub. 9, sub. 7, sub. 10 e sub. 15 della particella n. 1148 del foglio 12 del
Comune di Casalbuono ed intestati a . Controparte_3
Esponeva di aver ricevuto in data 11.05.2016, a mezzo raccomandata A/R a firma del nuovo custode dei beni pignorati (avv. Cappelli), l'avviso di sostituzione del custode e di immissione nel possesso dei beni in data 30.05.2016.
Sosteneva che il non avesse alcun diritto di sottoporre a pignora- Controparte_2
mento (e quindi ad esproprio) i beni di cui ai sub. 4, sub. 7 e sub. 15 della particella n.
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1148 del foglio 12, poiché si trattava di beni rientranti nella propria piena ed esclusiva disponibilità perché usucapiti per effetto del possesso ininterrotto, incontrastato e paci- fico esercitato a partire dal 13.04.1994, ossia dal giorno della stipula di un contratto di permuta con e della presa in possesso dei suddetti immobili. Controparte_3
Rappresentava che, proposta pertanto l'opposizione ex art. 619 c.p.c. con ricorso del
13.05.2016, il G.E. con ordinanza del 23.09.2016 aveva rigettato l'istanza di sospensio- ne dell'esecuzione per mancata deduzione ed allegazione degli elementi necessari a giu- stificare la domanda sottesa all'opposizione e, in ogni caso, per l'assenza di gravi motivi per accoglierla e che, successivamente, con ordinanza del 24.01.2017 il Collegio aveva rigettato il reclamo e confermato l'ordinanza reclamata adducendo che il reclamante non aveva dato sufficiente prova dell'animus possidendi.
Deduceva la sussistenza degli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del possesso e dell'usucapione, precisando che, al pari del fratello , dalla stipula Controparte_3
del contratto di permuta con la scrittura privata del 13.04.1994 aveva iniziato a possede- re con animus rem sibi habendi e, dunque, uti dominus gli immobili oggetto di (recipro- co) trasferimento e che tale possesso non era mai stato interrotto.
Invocava da ultimo il principio di prevalenza dell'acquisto per usucapione su quello a titolo derivativo, applicabile anche in relazione all'acquisto per aggiudicazione in sede di esecuzione forzata, con conseguente inefficacia nei confronti dell'usucapiente del de- creto di aggiudicazione emesso in sede di pignoramento immobiliare e concludeva ras- segnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.06.2017, si costituiva in giudizio il contestando le avverse deduzioni e chiedendo Controparte_2 all'intestato Tribunale di “rigettare la domanda proposta dal Sig. Parte_1
perché tardiva e, dunque, dichiararsi l'estinzione del giudizio;
in via subordi-
[...]
nata, rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile ed infondata, nonché rigettare ogni ulteriore avversa richiesta, anche di revoca delle ordinanze del Tribunale di Lagonegro perché inammissibili, tardive ed irrituali;
condannare parte reclamante ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della reclamata della somma che il Tribunale riterrà di giustizia. Vittoria di spese e di onorari di causa oltre oneri accessori.”
In particolare, la banca convenuta eccepiva la tardività dell'opposizione per il decorso del termine perentorio di 60 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito fissato dal
G.E. nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione e/o estinzione del procedimen- to esecutivo e, in via subordinata, la violazione del ne bis in idem, l'abuso del diritto, la
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responsabilità aggravata dell'opponente e l'assoluta inammissibilità ed improponibilità delle richieste di revoca delle ordinanze del G.E. e del Collegio investito del reclamo.
Deduceva la inopponibilità al creditore ipotecario del contratto di permuta stipulato tra l'opponente e il debitore esecutato e contestava l'acquisto della proprietà in capo all'opponente tanto a titolo derivativo quanto a titolo originario, osservando che il con- tratto di permuta non era stato trascritto;
che il possesso era stato eventualmente acquisi- to con la tolleranza del proprietario e che ai fini dell'usucapione mancava la prova del corpus, dell'animus e del tempus.
Contestava inoltre il contenuto della scrittura privata di permuta evidenziando, in parti- colare, che era l'unico proprietario del fondo (pervenutogli per do- Controparte_3
nazione dal padre con atto del 29.11.1990) su cui era stata realizzata la costruzione e che gli immobili oggetto di permuta alla successiva data di stipula del contratto di mu- tuo fondiario (08.09.1994) risultavano, invece, non ancora censiti perché in corso di co- struzione e concludeva nei termini suesposti.
Depositate le memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza espletamento della prova orale (cfr. ordinanze del 12.06.2018 e del
12.11.2019), veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Nel corso del giudizio veniva dato atto della fusione del in Controparte_2 [...]
per atto del Notaio del 10.10.2018 (rep. 7660 – racc. 3703) e CP_5 Per_1 dell'automatica prosecuzione della posizione ex art. 2504 bis c.c. in capo alla seconda
(cfr. note di trattazione scritta per l'udienza del 8.6.2020).
Con comparsa di costituzione in sostituzione, depositata in data 13.05.2021, si costitui- va in giudizio la società (rappresentata dalla , Controparte_4 Controparte_6
quale cessionaria in forza del contratto di cessione del 10.12.2020 dei crediti pro soluto
e in blocco facenti originariamente capo al (oggi Controparte_2 Controparte_5
, fra i quali anche quello vantato nei confronti di , riportandosi
[...] Controparte_3 interamente al contenuto dei precedenti atti del giudizio e concludendo “- in via preli- minare per l'estromissione ex art. 111, comma 3 c.p.c. di , già Controparte_5
, dal presente giudizio;
- per il rigetto della domanda proposta dal Controparte_2
Sig. perché tardiva e, dunque, dichiararsi l'estinzione del Parte_1
giudizio; - in via subordinata, per il rigetto della domanda perché inammissibile, im- proponibile ed infondata, nonché rigettarsi ogni ulteriore avversa richiesta, anche di revoca delle ordinanze del Tribunale di Lagonegro perché inammissibili, tardive ed ir- rituali;
- condannare parte reclamante ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di
[...]
[...
[...] [...]
della somma che il Tribunale riterrà di giustizia;
- vittoria di spese e di onorari CP_7 di causa oltre oneri accessori.”
Dopo alcuni rinvii anche per esigenze di ruolo, con ordinanza del 12/02/2025 lo scri- vente, nelle more subentrato sul ruolo, ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica ex art. 190 c.p.c. Con successiva ordinanza del 07/05/2025 la causa veniva tutta- via rimessa sul ruolo al fine di consentire a parte opponente di fornire la prova della re- golarità della notifica nei confronti di , debitore esecutato, posto che Controparte_3 nel giudizio di opposizione all'esecuzione promosso dal terzo che pretende di essere proprietario delle cose pignorate, il debitore esecutato è litisconsorte necessario (cfr.
Cass. n. 6333/1999, nonché Cass. n. 3170/1994); al contempo la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 23/06/2025, con termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127-ter c.p.c. fino al giorno stesso.
Spirato il termine fissato per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di di- scussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 23/06/2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di il quale, sebbene Controparte_3
ritualmente evocato in giudizio, non si è costituito.
Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione, sollevata da parte opponente, di di- fetto di legittimazione a contraddire in capo alla cessionaria per man- Controparte_4
cata produzione in giudizio del contratto di cessione.
Occorre in proposito partire dalla considerazione che il contratto di cessione di crediti non richiede, di regola, la forma scritta e che di esso può essere fornita prova con qual- siasi mezzo, anche mediante presunzioni. Ed invero, è consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che “il contratto di cessione di crediti non risulta soggetto
a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità onde può essere provata la cessione e la ricomprensione del credito nella cessione con qua- lunque mezzo di prova. La Suprema Corte è infatti incline a ritenere che per dimostrare la titolarità attiva del credito ceduto in capo alla cessionaria è sufficiente l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti, senza che occorra una specifica enumerazione di cia- scuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto
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della cessione (cfr. Cassazione civile sez. III, - 13/06/2019, n. 15884; Cass. 29/12/2017,
n. 31118)”.
Ciò posto, nel costituirsi in giudizio, l'interventrice ha prodotto in giudizio l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale contenente l'indicazione per categorie dei rap- porti ceduti in blocco consentendo così l'individuazione, senza incertezze, dei crediti oggetto di cessione. Aggiungasi, inoltre, che nonostante l'intervento in giudizio della risalga al 13/05/2021 (cfr. comparsa di costituzione in sostituzione in Controparte_4
atti), l'opponente ha eccepito il difetto di legittimazione della interventrice solo con note di trattazione scritta del 06/02/2025, dunque a distanza di circa 4 anni dal subentro della nella posizione processuale della Intesa San Paolo S.p.a.; né peraltro il CP_4 CP_3
ha mai specificamente contestato l'esistenza del contratto di cessione e/o l'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, essendosi limitato ad eccepire la neces- sità della prova della cessione mediante deposito del contratto scritto.
Ebbene, ribadito che, secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, la concreta dimostrazione della cessione del credito e della titolarità del rapporto può avvenire me- diante qualsiasi mezzo di prova, deve ritenersi l'inidoneità della condotta processuale di parte opponente – estrinsecatasi nella semplice osservazione, a distanza di circa 4 anni dall'intervento in giudizio della della mancanza di prova, da parte di Controparte_4
quest'ultima della propria legittimazione a contraddire - a sortire gli effetti della conte- stazione di cui all'art. 115 c.p.c., atteso che “dire che di un fatto manca la prova non equivale, di per sé, a dire che quel fatto è da ritenere contestato”, essendo onere della parte “affermare esplicitamente che il fatto allegato dalla controparte non è storica- mente accaduto”(cfr. Cass., sez. VI., 27 agosto 2020, n. 17889).
Per tutto quanto sopra, deve ritenersi provata la legittimazione della a Controparte_4
contraddire nel presente giudizio.
Tanto premesso, giova rammentare in punto di diritto che l'art. 619 c.p.c. garantisce uno strumento di tutela per il terzo che vanti il diritto di proprietà o altri diritti reali sui beni staggiti, incompatibili col diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata e con il risultato satisfattivo atteso.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la norma in commento legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situa- zioni siano giudizialmente accertate: l'oggetto dell'azione ai sensi dell'art. 619 c.p.c. si identifica, infatti, nella pretesa di accertamento dell'esistenza delle dette situazioni giu- ridiche in quanto incompatibili con la realizzazione del diritto di credito del creditore
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sul bene, quale effetto della responsabilità patrimoniale del suo debitore (o del terzo che risponda per questi) e prevalenti su quella del creditore. Ne consegue che, con l'opposizione ai sensi dell'art. 619 c.p.c., l'opponente può far valere una situazione di proprietà del bene o di titolarità di altro diritto reale sul bene che assuma di avere già acquistato al momento dell'opposizione per effetto di usucapione. Peraltro, il possesso ad usucapionem eventualmente allegato dell'opponente resta insensibile al pignoramen- to e, se mantiene i suoi caratteri, può senz'altro consolidarsi successivamente al pigno- ramento e la conseguente usucapione esser fatta valere dal terzo quando si è consolidata
(cfr. Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27668 del 30/12/2009).
La funzione dell'opposizione di terzo è in altri termini quella di “arrestare l'esecuzione illegittima per l'errata direzione oggettiva che ad essa è stata data” dal creditore pigno- rante e il relativo giudizio di cognizione ha la funzione “immediatamente dichiarativa della non assoggettabilità del bene del terzo alle finalità dell'esecuzione e, strumental- mente, dell'accertamento del diritto del terzo” (cfr. Cass. n. 3256/2001).
Tanto premesso e passando al merito della res controversa, con l'atto introduttivo del presente giudizio l'opponente ha instaurato il giudizio di merito al fine di accertare il proprio diritto di proprietà sui beni iscritti in catasto ai sub. 4, 7 e 15 della particella n.
1148 del foglio 12 del Comune di Casalbuono, oggetto di pignoramento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare intrapresa dal nei confronti Controparte_2
di , assumendo di aver acquistato tale diritto per effetto di usucapio- Controparte_3
ne ventennale ed indicando quale data di inizio del possesso il 13.04.1994, ossia la data di stipula con di un contratto di permuta avente ad oggetto, fra gli Controparte_3
altri, i suddetti beni.
Orbene, giova ricordare che per la configurabilità del possesso ad usucapionem è neces- saria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivoca- bilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un po- tere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1100/2001), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale possedu- to, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e al- la destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. n.
29655/2018).
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte, condiviso da questo Tribu- nale, chi agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, af-
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fermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e quindi, tra l'altro, non solo del corpus, ma anche dell'animus (cfr. Cass. 975/2000).
In particolare, vale rilevare che l'animus può eventualmente essere desunto in via pre- suntiva dal corpus, se lo svolgimento di attività corrispondente all'esercizio del diritto dominicale sia già di per sé indicativo dell'intento, in colui che la compie, di avere la cosa come propria (cfr. Cass. n. 18215/2013). Infatti, solo la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprie- tà per il tempo previsto per il maturarsi dell'usucapione, raffigura il fatto cui la legge ri- conduce l'acquisto del diritto di proprietà (cfr. Cass. n. 9325/2011). La giurisprudenza
è, difatti, concorde nell'affermare che, a norma dell'art. 1158 c.c., il possesso utile ai fini dell'usucapione della proprietà dei beni immobili e degli altri diritti reali di godimento sugli stessi richiede un comportamento continuo ed ininterrotto, protrattosi per il tempo stabilito dalla legge, idoneo a dimostrare inequivocabilmente, l'intenzione di esercitare una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (cfr. Cass. n. 29655/2018).
Il corpus possessionis, poi, va inteso quale compimento di attività materiali che manife- stano il dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività aper- tamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso pieno altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del be- ne (cfr., ex multis, Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n.
19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass.
1.3.2010 n. 4863), non essendo al riguardo suf- ficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale.
È, in sostanza, necessario che l'attore fornisca una prova rigorosa del proprio assunto, deducendo in maniera analitica e puntuale e dimostrando specificamente di aver eserci- tato un potere di fatto sulla cosa pubblico, continuo, pacifico ed ininterrotto, non viziato da violenza o clandestinità, attraverso l'esplicazione di facoltà e comportamenti ricon- ducibili al contenuto del diritto di proprietà, per tutto il tempo necessario all'acquisto del diritto;
indicando, quindi, anche il momento a partire dal quale ha iniziato a godere del bene come proprietario.
Orbene, facendo applicazione al caso di specie dei principi innanzi illustrati si deve rite- nere che l'opponente non abbia soddisfatto l'onere probatorio in capo allo stesso rica- dente, essendosi limitato a dedurre di essere stato immesso nel possesso degli immobili
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in questione a far data dalla stipula del contratto di permuta, senza tuttavia dimostrare di aver esercitato sugli stessi un possesso uti dominus, pacifico, continuo e ininterrotto per il tempo richiesto dalla legge.
Invero, quand'anche si volesse ritenere che, come sostenuto dall'attore, l'asserito pos- sesso sia iniziato in coincidenza con la stipula del contratto di permuta in data
13.04.1994, pacificamente non trascritto, manca tuttavia la prova che lo stesso sia pro- seguito con i caratteri prescritti e senza soluzione di continuità nel periodo successivo e per il tempo utile a maturare l'invocata usucapione.
Né si ritiene che a tal fine avrebbero potuto soccorrere i capitoli di prova orale formulati dall'attore poiché generici, relativi a circostanze inidonee a dimostrare comportamenti volti inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa un potere corrispondente a quello di proprietario e non riconducibili alla mera tolleranza del proprietario e, comunque, riferi- ti ad un limitato periodo temporale e pertanto non utili. Nella specie, si osserva che, da un lato, i lavori di finitura degli appartamenti asseritamente eseguiti dall'opponente, og- getto del primo capitolo, non sono sufficienti a provare la sussistenza dell'animus escludendi e sono temporalmente circoscritti alla sola “estate dell'anno 1994”; dall'altro, la stipula e l'oggetto della permuta con il germano di cui Controparte_3
al secondo capitolo risultano documentalmente comprovati dalla scrittura privata pro- dotta in atti e tuttavia sufficienti a provare il solo dies a quo della piena disponibilità dei beni de quibus.
In definitiva, la mancata emersione di elementi sufficienti a ritenere provati i requisiti soggettivi e oggettivi del corpus e dell'animus possidendi per le suesposte considera- zioni impone di rigettare l'opposizione.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra domanda e questione, ivi compresa quella inerente alla tardiva instaurazione del giudizio di merito, in applicazione del c.d. principio processuale della “ragione più liquida” (Cass. sez. un. civ.
8.5.2014 n. 9936), in applicazione del quale principio - desumibile dagli artt. 24 e
111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscetti- bile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiu- diziale (così anche Cass. Civ. sez. 6, n. 12002 del 28.5.2014: “il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da tratta- re, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di econo-
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mia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole).
Quanto, infine, alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_5
(già e nei confronti dell'opponente, si ritiene
[...] Controparte_2 Controparte_4
che essa non possa trovare accoglimento dal momento che, per pacifica giurisprudenza,
“in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattua- le, la domanda di cui all'art. 96 c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante sia dell'an, sia del quantum debeatur o che, pur essendo la liquidazione effettuabile d'ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa” (cfr., ex plurimus, Cass. nn. 9080/2013; 3388/2007; 13395/2007; 21393/2005; 7583/2004;
13355/2004; 6637/1992; 5524/1983).
L'accoglimento della domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. presuppone infatti l'accertamento sia dell'elemento soggettivo, consistente nella mala fede o colpa grave, sia dell'elemento oggettivo estrinsecantesi nella entità del danno sofferto.
Nel caso di specie, alcun elemento concreto può al riguardo desumersi dagli atti di cau- sa, non risultando, in particolare, dimostrato -e prima ancora allegato- il pregiudizio as- seritamente sofferto e non emergendo elementi di fatto in base ai quali eventualmente operare una liquidazione equitativa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra la
[...]
e le altre parti costituite, segnatamente la Intesa San Paolo S.p.a. nella Parte_3
qualità di convenuta opposta e la quale cessionaria del credito inter- Controparte_4
venuta ex art. 111 c.p.c. Sul punto, la liquidazione viene operata in dispositivo in base al valore dichiarato della causa (scaglione da € 5.200,00 ad euro 26.000,00) ed in applica- zione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M.
147/2022. Attesa l'identità della posizione processuale della cedente e della cessionaria, oltre che del relativo difensore, la complessiva determinazione del compenso viene sud- divisa alla luce della riconducibilità dell'attività difensiva all'una e all'altra parte (se- gnatamente, le voci per la fase di studio, introduttiva ed istruttoria in favore della società opposta cedente;
la voce per la fase decisoria in favore della società intervenuta cessio- naria).
Nulla occorre disporre in ordine alle spese di lite in relazione al debitore esecutato
[...]
, rimasto contumace. CP_8
P.Q.M.
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Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_3
- rigetta l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. proposta da Parte_1
;
[...]
- rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da INTESA SAN-
PAOLO S.P.A. e fatta propria dalla Controparte_4
- condanna al pagamento delle spese del presente giu- Parte_1
dizio, che liquida come segue: in favore di parte opposta già Controparte_5 CP_9
€ 3.376,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese gene-
[...] rali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge;
in favore della parte intervenuta ex art. 111 c.p.c. € 1.701,00 Controparte_4
per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato) ed oltre C.P.A. ed IVA come per legge.
- nulla per le spese nei confronti di . Controparte_3
Così deciso in Lagonegro in data 30/06/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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