CASS
Ordinanza 30 giugno 2022
Ordinanza 30 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/06/2022, n. 20855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20855 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2022 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 3778-2021 proposto da: K IMMOBILIARE S.R.L. e ACIL S.R.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA GONDAR 22, presso lo studio dell'avvocato MARIA ANTONELLI, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURIZIO PANIZ;
- ricorrenti -
contro ME LF, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato LUCIO IANNOTTA, che lo rappresenta e difende;
1 Civile Ord. Sez. U Num. 20855 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 30/06/2022 COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CALEGARI;
- controricorrenti -
contro MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCIE DI EZ LU OV E TREVISO, PREFETTURA - U.T.G. DI LU, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistenti - avverso la sentenza n. 103/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 29/9/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO;
lette le memorie finali depositate dalle difese delle parti ricorrenti e del controricorrente ME ON. FATTI DI CAUSA 1. Le s.r.l. Acil e K Immobiliare, aventi sede in Sedico (BL), sono proprietarie e gestrici del supermercato "Kanguro" in Cortina d'Ampezzo, il cui edificio risulta posto in destra idraulica ed in prossimità del torrente "Bigontina", in area soggetta a vincolo paesaggistico. Il predetto Comune autorizzò le citate società a realizzare un parcheggio, costituito in piastre e strutture portanti in c.a. a copertura di un tratto dell'indicato torrente, a servizio del menzionato supermercato, ubicato in un edificio di civile abitazione (denominato "Maya Bassa") in fregio al torrente stesso. 2 Il permesso di costruzione e gli atti presupposti e connessi furono impugnati da ME ON (quale proprietario di una unità immobiliare sita nel suddetto condominio) dinanzi al TSAP, il quale, con sentenza n. 220 del 2016, accolse il ricorso. Con sentenza di queste Sezioni unite n. 9338 del 2018 fu ritenuta fondata l'impugnazione delle predette società, con annullamento della citata sentenza del TSAP, in dipendenza del quale si era venuta a determinare la reviviscenza, oltre che dei titoli autorizzatori dell'intervento, anche del nulla-osta idraulico, rilasciato dall'UO del Genio civile di UN con il decreto n. 110/2014. Successivamente le due anzidette società, preso atto dell'intervenuta decadenza del rilasciato permesso comunale di costruire per inutile decorso del termine concesso per il compimento dei lavori, presentarono, in data 3 maggio 2018, all'anzidetto Comune una SCIA per l'esecuzione di opere di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Bigontina, nel punto corrispondente al su citato parcheggio, rischio che aveva comportato l'emanazione di apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente (n. 6/SEG/2017) per la demolizione del parcheggio in questione. Avverso tale ordinanza e la nota presupposta dell'U.O. Genio civile oltre che del parere negativo della competente Soprintendenza ABAP, proponevano ricorso (iscritto al n. RG 114/2018), dinanzi al TSAP, la ACIL srl e la K Immobiliare srl, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la loro adozione, al quale resistevano il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Regione Veneto, concludendo allo stesso modo anche l'interventore "ad opponendum" ME ON. Nelle more del giudizio l'ACIL s.p.a. presentava, in data 20 luglio 2018, una CILA preordinata alla realizzazione di opere di mitigazione del già rappresentato rischio idraulico, ma, il 31 luglio successivo, il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo ingiungeva - con ordinanza (n. 9/SEG/2018 ) - alla suddetta società, confermando in proposito la precedente citata ordinanza contingibile ed urgente, l'immediata e completa rimozione della piastra di copertura dell'indicato torrente, nonché di quant'altro potesse costituire motivo di ostruzione od impedimento del naturale deflusso delle acque. 3 Contro tale provvedimento, ed i relativi atti connessi, ambedue le citate società proponevano altro ricorso dinanzi al TSAP (rubricato al n. R.G. 124/2018), deducendo il difetto dei presupposti per l'emanazione delle ordinanze in discorso e, in ogni caso, chiedevano dichiararsi l'illegittimità delle stesse. Riuniti i due ricorsi, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva (e nel corso della cui trattazione si era venuta a verificare la demolizione d'ufficio della parte più evidente ed invasiva della tombatura), l'adito TSAP, con sentenza n. 103/2020, dichiarava improcedibile il primo ricorso (ovvero quello iscritto al n. R.G. 114/2018) per sopravvenuta carenza di interesse e respingeva il secondo (iscritto al n. R.G. 123/2018), condannando le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese giudiziali. Con riferimento al primo ricorso il TSAP osservava che l'effettiva lesione dedotta dalla società ricorrente (e sostanziatasi nell'impossibilità di ottenere rebus sic stantibus il nuovo e necessario titolo edilizio per il mantenimento della tombatura) non si era attualizzata con gli atti impugnati e discendenti dall'esito negativo della conferenza dei servizi. Il TSAP respingeva il secondo ricorso riguardante l'ordinanza n. 9/SEG/2018, con la quale era stata confermata quella precedente contingibile ed urgente n. 6/SEG/2018 (di cui in un primo momento era stata sospesa l'efficacia), rilevando la legittimità della sua adozione in presenza delle condizioni di legge e della sussistenza del pericolo permanente ed attuale ricollegabile alla probabilità di reiterazione del rischio di ostruzione e di esondazione del predetto torrente nel tratto di corpo idrico coperto dal parcheggio. 2. L'ACIL s.r.l. e la K Immobiliare s.r.l. hanno proposto ricorso dinanzi a queste Sezioni unite avverso la citata sentenza n. 103/2020 del TSAP, formulando due motivi, al quale hanno resistito con distinti controricorsi ME ON e il Comune di Cortina d'Am pezzo. Il Ministero dell'Interno, congiuntamente alla Prefettura di UN, ha depositato un mero atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c. I difensori delle ricorrenti e del controricorrente ME ON hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, relativo al giudizio iscritto al n. R.G. 114/2018, le due società ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 156 c.p.c., agli artt. 3 e 39 c.p.a. e all'art. 111 Cost., deducendo la mera apparenza della motivazione dell'impugnata sentenza. In particolare, con esso si sostiene l'assoluta inintellegibilità di detta motivazione nella parte in cui, con essa, è stata ritenuta l'improcedibilità dell'impugnazione avente ad oggetto l'inibitoria definitiva della SCIA per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico (nota prot. n. 12373/2018), il verbale della conferenza di servizi del 5 luglio 2018, il parere negativo (o, meglio, il "non luogo a provvedere") dell'U.O. del Genio civile di UN (nota prot. n. 252639/2018) ed il parere negativo della Soprintendenza APAB. 2. Con la seconda censura, le società ricorrenti deducono - avuto riguardo alla parte motiva (in particolare, a quanto riportato al capo 5) dell'altra sentenza concernente il ricorso iscritto al n. R.G. 123/2018 - la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d. Igs. n. 267/2000 con riferimento alla ravvisata sussistenza, pur in difetto delle relative condizioni, dei presupposti di legge per l'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente del 31 luglio 2018 (n. 9/SEG/2018). 3. In via preliminare, queste Sezioni unite osservano che il controricorrente ME ha dato atto che, successivamente al deposito dell'impugnata sentenza del TP, le ricorrenti società, con comparsa conclusionale del 14 ottobre 2020, depositata in altro giudizio dinanzi allo stesso TSAP iscritto al n. R.G. 163/2018, introdotto dallo stesso ME (ed avente ad oggetto l'impugnazione avverso i titoli che avevano autorizzato il mantenimento del manufatto oggetto di causa, demolito poi d'ufficio dall'Amministrazione comunale nell'ottobre 2018, in esecuzione dell'ordinanza contingibile ed urgente del 31 luglio 2018, ritenuta legittima proprio con la sentenza del TSAP n. 103/2020, qui impugnata), hanno dichiarato di concordare con la difesa della citata Amministrazione comunale sull'impossibilità di riposizionare il manufatto a 5 seguito degli eventi calamitosi dell'agosto 2017, essendo esso divenuto pericoloso per il regolare deflusso delle acque. Per effetto di questa posizione difensiva finale assunta dalla due società, il TSAP, con la successiva sentenza n. 23/2021, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse del ME a contestare i titoli autorizzativi del mantenimento del manufatto, avendo accertato sia che le ricorrenti società avevano effettivamente rinunciato ad un ormai superato progetto di copertura del torrente Bigontina, sia che le stesse avevano presentato un nuovo progetto di forma e consistenza ridotta, che non comportava più la tombatura integrale del torrente, abbandonando la soluzione tecnica originaria. Sulla stessa lunghezza d'onda, il controricorrente Comune di Cortina d'Ampezzo ha dedotto che, proprio in virtù dei sopravvenuti eventi evidenziati dal ME, si sarebbe dovuta rilevare la carenza di interesse delle due società ricorrenti alla decisione sul proposto ricorso avverso la sentenza del TSAP n. 103/2020 (anche in ragione dell'esito degli altri giudizi pendenti), da cui la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso 11 1/ stesso. Ritengono queste Sezioni unite che non emergono, all'evidenza, i presupposti - come dedotti nei termini appena indicati - per addivenire ad una pronuncia dichiarativa dell'insussistenza di una sopravvenuta carenza di interesse all'azione in capo alle società ricorrenti, per non essere del tutto pacifica - anche alla stregua di quanto rappresentato dalla difesa di queste ultime nella memoria finale - la ricorrenza dei relativi presupposti, per effetto della contestazione dell'interpretazione e dell'efficacia del contenuto della richiamata comparsa conclusionale e della persistenza dell'interesse dell'ACIL s.r.l. e della K IMMOBILIARE s.r.l. a veder definita la complessiva vicenda amministrativa sulla scorta della valutazione circa la legittimità o meno degli ulteriori provvedimenti adottati dalle competenti Pubbliche Amministrazioni e della nuova situazione di fatto venutasi a determinare, anche in relazione alla eseguibilità del nuovo intervento di copertura del parcheggio sulla base di una rinnovata diversa progettazione. 4. Ciò premesso, va rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato. 6 Diversamente da quanto con lo stesso prospettato, la motivazione dell'impugnata sentenza con riferimento al ricorso proposto avverso la sentenza del TSAP (in ordine al giudizio iscritto al n. RG 114/2018) non risulta affatto omessa o rappresentata in termini di apparenza, poiché è certamente adeguata in relazione all'adottata declaratoria di carenza del sopravvenuto difetto di interesse delle due società ricorrenti. Al riguardo, tale pronuncia risulta sorretta da un compiuto percorso logico- giuridico, in base al quale - con riguardo all'impugnazione degli atti amministrativi oggetto del giudizio - le ricorrenti non avrebbero potuto ricavare (in caso di accoglimento e/o di annullamento di detti atti) alcuna utilità dalla rinnovata possibilità di esecuzione delle opere di mitigazione del rischio idraulico, perché (anche in virtù della posizione di soprassedere ai conseguenti provvedimenti da parte del Genio civile, ma ancor di più per ottemperare all'ordinanza contingibile ed urgente n. 6/2017/SEG, a cui le ricorrenti non avevano dato seguito, senza, cioè, conformarsi alla stessa) il parcheggio oggetto di controversia - ossia proprio il manufatto rispetto al quale le opere di mitigazione erano funzionali e dipendenti - era stato demolito d'ufficio dal Comune, essendo così intervenuta una nuova situazione di fatto che, in concreto, aveva determinato il venir meno dell'oggetto della causa. Pertanto, in virtù di tale univoco e ragionato svolgimento argomentativo, la motivazione dell'impugnata sentenza - nella parte specificamente censurata con la prima doglianza - non può qualificarsi come apparente (v., tra le tante e più recenti, Cass. n. 13977/2019 e Cass. n. 6758/2022), risultando adeguata e pertinente. 5. Il secondo motivo è privo di fondamento e deve, anch'esso, essere respinto. Invero, alla stregua della inequivoca motivazione dell'impugnata sentenza basata sugli acquisiti accertamenti fattuali, è stato correttamente evidenziato che il TSAP non ha affatto ritenuto superata la situazione di pericolo che aveva condotto all'emanazione dell'ordine di demolizione del 2017, così ravvisando la persistenza delle condizioni legittimatrici per l'emissione della nuova ordinanza contingibile ed urgente n. 9/2018/SEG, con la quale, per l'appunto, era stata 7 attestata - ai sensi dell'art. 54 del d. Igs. n. 267/2000 - la permanenza di tali presupposti, donde la legittima riconferma della precedente ordinanza (rimasta inottemperata da parte delle due società ricorrenti). In tal senso, il TSAP ha motivatamente spiegato che, a seguito dell'evoluzione della vicenda in questione, avrebbe dovuto ancora ritenersi sussistente la situazione di pericolo già posta a fondamento della citata ordinanza n. 6/SEG/2017, e che la successiva ordinanza n. 9/SEG/2018 era stata emessa proprio sull'accertato presupposto della persistenza delle relative condizioni di pericolosità correlate al permanente rischio idraulico in dipendenza della precarietà delle opere di tombatura del torrente e, quindi, senza che fosse intervenuta una effettiva cessazione delle relative anomalie. A tal proposito, nell'impugnata sentenza, si evidenzia anche come il competente Genio civile non aveva espresso un parere implicante un assenso alla realizzazione delle opere di mitigazione, tali da essere idonee a mutare adeguatamente lo stato di fatto e ad evitare il pericolo che aveva già legittimato l'emanazione della pregressa citata ordinanza contingibile ed urgente n. 6/SEG/2017. Quindi, deve concludersi che, anche con l'emissione della successiva indicata ordinanza n. 9/SEG/2018, il Sindaco del Comune di Cortine d'Ampezzo si è I avvalso legittimamente del potere conferitogli dall'art. 54 del d. Igs. n. 207/2000, non incorrendo, perciò, nella sua violazione. Questa norma, infatti, attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
esse possono essere adottate per far fronte a situazioni impreviste e non altrimenti affrontabili con gli strumenti ordinari e presuppongono necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, adeguatamente accertate, che rendono impossibile utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento (cfr., per tutte, sent. SU n. 20680/2018, pronunciatasi in una fattispecie - analoga alla presente - in cui è stata confermata la sussistenza di una situazione di necessità e di urgenza idonea a legittimare l'intervento sindacale in un caso in cui, a seguito dell'accesso ai luoghi in cui scorreva 8 ,1'1::z._11#4t3 iih4~0,e f Doet,5 ,7 n A „ n !OlitiKttsh: C-1,4#40C,I014,4 0.1.1 u.. 2orl 9 di* sse____< Sabr_inec) -PA l'alveo di un fiume, era stata rilevata la presenza di notevoli accumuli di sedimenti, oltre ad una notevole quantità di vegetazione di vario tipo, che metteva in pericolo la pubblica incolumità e rendeva palese l'inconsistenza degli altri strumenti utilizzabili). 6. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna delle due ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle controricorrenti che si liquidano - tenendo presenti le attività difensive distintamente espletate nel loro interesse - nei termini di cui in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle stesse ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore del controricorrente Comune di Cortina d'Ampezzo, nella complessiva misura di euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, e, in favore del controricorrente ME ON, in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 24 maggio 2022. Il Primo Presidente f.f. dr. Guido Raimondi
- ricorrenti -
contro ME LF, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 111, presso lo studio dell'avvocato LUCIO IANNOTTA, che lo rappresenta e difende;
1 Civile Ord. Sez. U Num. 20855 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CARRATO ALDO Data pubblicazione: 30/06/2022 COMUNE DI CORTINA D'AMPEZZO, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALESSANDRO CALEGARI;
- controricorrenti -
contro MINISTERO DELL'INTERNO, MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI, in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI PER LE PROVINCIE DI EZ LU OV E TREVISO, PREFETTURA - U.T.G. DI LU, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- resistenti - avverso la sentenza n. 103/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 29/9/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO;
lette le memorie finali depositate dalle difese delle parti ricorrenti e del controricorrente ME ON. FATTI DI CAUSA 1. Le s.r.l. Acil e K Immobiliare, aventi sede in Sedico (BL), sono proprietarie e gestrici del supermercato "Kanguro" in Cortina d'Ampezzo, il cui edificio risulta posto in destra idraulica ed in prossimità del torrente "Bigontina", in area soggetta a vincolo paesaggistico. Il predetto Comune autorizzò le citate società a realizzare un parcheggio, costituito in piastre e strutture portanti in c.a. a copertura di un tratto dell'indicato torrente, a servizio del menzionato supermercato, ubicato in un edificio di civile abitazione (denominato "Maya Bassa") in fregio al torrente stesso. 2 Il permesso di costruzione e gli atti presupposti e connessi furono impugnati da ME ON (quale proprietario di una unità immobiliare sita nel suddetto condominio) dinanzi al TSAP, il quale, con sentenza n. 220 del 2016, accolse il ricorso. Con sentenza di queste Sezioni unite n. 9338 del 2018 fu ritenuta fondata l'impugnazione delle predette società, con annullamento della citata sentenza del TSAP, in dipendenza del quale si era venuta a determinare la reviviscenza, oltre che dei titoli autorizzatori dell'intervento, anche del nulla-osta idraulico, rilasciato dall'UO del Genio civile di UN con il decreto n. 110/2014. Successivamente le due anzidette società, preso atto dell'intervenuta decadenza del rilasciato permesso comunale di costruire per inutile decorso del termine concesso per il compimento dei lavori, presentarono, in data 3 maggio 2018, all'anzidetto Comune una SCIA per l'esecuzione di opere di mitigazione del rischio idraulico sul torrente Bigontina, nel punto corrispondente al su citato parcheggio, rischio che aveva comportato l'emanazione di apposita ordinanza sindacale contingibile ed urgente (n. 6/SEG/2017) per la demolizione del parcheggio in questione. Avverso tale ordinanza e la nota presupposta dell'U.O. Genio civile oltre che del parere negativo della competente Soprintendenza ABAP, proponevano ricorso (iscritto al n. RG 114/2018), dinanzi al TSAP, la ACIL srl e la K Immobiliare srl, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la loro adozione, al quale resistevano il Comune di Cortina d'Ampezzo e la Regione Veneto, concludendo allo stesso modo anche l'interventore "ad opponendum" ME ON. Nelle more del giudizio l'ACIL s.p.a. presentava, in data 20 luglio 2018, una CILA preordinata alla realizzazione di opere di mitigazione del già rappresentato rischio idraulico, ma, il 31 luglio successivo, il Sindaco del Comune di Cortina d'Ampezzo ingiungeva - con ordinanza (n. 9/SEG/2018 ) - alla suddetta società, confermando in proposito la precedente citata ordinanza contingibile ed urgente, l'immediata e completa rimozione della piastra di copertura dell'indicato torrente, nonché di quant'altro potesse costituire motivo di ostruzione od impedimento del naturale deflusso delle acque. 3 Contro tale provvedimento, ed i relativi atti connessi, ambedue le citate società proponevano altro ricorso dinanzi al TSAP (rubricato al n. R.G. 124/2018), deducendo il difetto dei presupposti per l'emanazione delle ordinanze in discorso e, in ogni caso, chiedevano dichiararsi l'illegittimità delle stesse. Riuniti i due ricorsi, stante la loro connessione oggettiva e soggettiva (e nel corso della cui trattazione si era venuta a verificare la demolizione d'ufficio della parte più evidente ed invasiva della tombatura), l'adito TSAP, con sentenza n. 103/2020, dichiarava improcedibile il primo ricorso (ovvero quello iscritto al n. R.G. 114/2018) per sopravvenuta carenza di interesse e respingeva il secondo (iscritto al n. R.G. 123/2018), condannando le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese giudiziali. Con riferimento al primo ricorso il TSAP osservava che l'effettiva lesione dedotta dalla società ricorrente (e sostanziatasi nell'impossibilità di ottenere rebus sic stantibus il nuovo e necessario titolo edilizio per il mantenimento della tombatura) non si era attualizzata con gli atti impugnati e discendenti dall'esito negativo della conferenza dei servizi. Il TSAP respingeva il secondo ricorso riguardante l'ordinanza n. 9/SEG/2018, con la quale era stata confermata quella precedente contingibile ed urgente n. 6/SEG/2018 (di cui in un primo momento era stata sospesa l'efficacia), rilevando la legittimità della sua adozione in presenza delle condizioni di legge e della sussistenza del pericolo permanente ed attuale ricollegabile alla probabilità di reiterazione del rischio di ostruzione e di esondazione del predetto torrente nel tratto di corpo idrico coperto dal parcheggio. 2. L'ACIL s.r.l. e la K Immobiliare s.r.l. hanno proposto ricorso dinanzi a queste Sezioni unite avverso la citata sentenza n. 103/2020 del TSAP, formulando due motivi, al quale hanno resistito con distinti controricorsi ME ON e il Comune di Cortina d'Am pezzo. Il Ministero dell'Interno, congiuntamente alla Prefettura di UN, ha depositato un mero atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, comma 1, c.p.c. I difensori delle ricorrenti e del controricorrente ME ON hanno depositato memoria in prossimità dell'adunanza camerale. 4 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, relativo al giudizio iscritto al n. R.G. 114/2018, le due società ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 156 c.p.c., agli artt. 3 e 39 c.p.a. e all'art. 111 Cost., deducendo la mera apparenza della motivazione dell'impugnata sentenza. In particolare, con esso si sostiene l'assoluta inintellegibilità di detta motivazione nella parte in cui, con essa, è stata ritenuta l'improcedibilità dell'impugnazione avente ad oggetto l'inibitoria definitiva della SCIA per la realizzazione delle opere di mitigazione del rischio idraulico (nota prot. n. 12373/2018), il verbale della conferenza di servizi del 5 luglio 2018, il parere negativo (o, meglio, il "non luogo a provvedere") dell'U.O. del Genio civile di UN (nota prot. n. 252639/2018) ed il parere negativo della Soprintendenza APAB. 2. Con la seconda censura, le società ricorrenti deducono - avuto riguardo alla parte motiva (in particolare, a quanto riportato al capo 5) dell'altra sentenza concernente il ricorso iscritto al n. R.G. 123/2018 - la violazione e falsa applicazione dell'art. 54 del d. Igs. n. 267/2000 con riferimento alla ravvisata sussistenza, pur in difetto delle relative condizioni, dei presupposti di legge per l'emanazione dell'ordinanza contingibile ed urgente del 31 luglio 2018 (n. 9/SEG/2018). 3. In via preliminare, queste Sezioni unite osservano che il controricorrente ME ha dato atto che, successivamente al deposito dell'impugnata sentenza del TP, le ricorrenti società, con comparsa conclusionale del 14 ottobre 2020, depositata in altro giudizio dinanzi allo stesso TSAP iscritto al n. R.G. 163/2018, introdotto dallo stesso ME (ed avente ad oggetto l'impugnazione avverso i titoli che avevano autorizzato il mantenimento del manufatto oggetto di causa, demolito poi d'ufficio dall'Amministrazione comunale nell'ottobre 2018, in esecuzione dell'ordinanza contingibile ed urgente del 31 luglio 2018, ritenuta legittima proprio con la sentenza del TSAP n. 103/2020, qui impugnata), hanno dichiarato di concordare con la difesa della citata Amministrazione comunale sull'impossibilità di riposizionare il manufatto a 5 seguito degli eventi calamitosi dell'agosto 2017, essendo esso divenuto pericoloso per il regolare deflusso delle acque. Per effetto di questa posizione difensiva finale assunta dalla due società, il TSAP, con la successiva sentenza n. 23/2021, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse del ME a contestare i titoli autorizzativi del mantenimento del manufatto, avendo accertato sia che le ricorrenti società avevano effettivamente rinunciato ad un ormai superato progetto di copertura del torrente Bigontina, sia che le stesse avevano presentato un nuovo progetto di forma e consistenza ridotta, che non comportava più la tombatura integrale del torrente, abbandonando la soluzione tecnica originaria. Sulla stessa lunghezza d'onda, il controricorrente Comune di Cortina d'Ampezzo ha dedotto che, proprio in virtù dei sopravvenuti eventi evidenziati dal ME, si sarebbe dovuta rilevare la carenza di interesse delle due società ricorrenti alla decisione sul proposto ricorso avverso la sentenza del TSAP n. 103/2020 (anche in ragione dell'esito degli altri giudizi pendenti), da cui la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di improcedibilità del ricorso 11 1/ stesso. Ritengono queste Sezioni unite che non emergono, all'evidenza, i presupposti - come dedotti nei termini appena indicati - per addivenire ad una pronuncia dichiarativa dell'insussistenza di una sopravvenuta carenza di interesse all'azione in capo alle società ricorrenti, per non essere del tutto pacifica - anche alla stregua di quanto rappresentato dalla difesa di queste ultime nella memoria finale - la ricorrenza dei relativi presupposti, per effetto della contestazione dell'interpretazione e dell'efficacia del contenuto della richiamata comparsa conclusionale e della persistenza dell'interesse dell'ACIL s.r.l. e della K IMMOBILIARE s.r.l. a veder definita la complessiva vicenda amministrativa sulla scorta della valutazione circa la legittimità o meno degli ulteriori provvedimenti adottati dalle competenti Pubbliche Amministrazioni e della nuova situazione di fatto venutasi a determinare, anche in relazione alla eseguibilità del nuovo intervento di copertura del parcheggio sulla base di una rinnovata diversa progettazione. 4. Ciò premesso, va rilevato che il primo motivo è manifestamente infondato. 6 Diversamente da quanto con lo stesso prospettato, la motivazione dell'impugnata sentenza con riferimento al ricorso proposto avverso la sentenza del TSAP (in ordine al giudizio iscritto al n. RG 114/2018) non risulta affatto omessa o rappresentata in termini di apparenza, poiché è certamente adeguata in relazione all'adottata declaratoria di carenza del sopravvenuto difetto di interesse delle due società ricorrenti. Al riguardo, tale pronuncia risulta sorretta da un compiuto percorso logico- giuridico, in base al quale - con riguardo all'impugnazione degli atti amministrativi oggetto del giudizio - le ricorrenti non avrebbero potuto ricavare (in caso di accoglimento e/o di annullamento di detti atti) alcuna utilità dalla rinnovata possibilità di esecuzione delle opere di mitigazione del rischio idraulico, perché (anche in virtù della posizione di soprassedere ai conseguenti provvedimenti da parte del Genio civile, ma ancor di più per ottemperare all'ordinanza contingibile ed urgente n. 6/2017/SEG, a cui le ricorrenti non avevano dato seguito, senza, cioè, conformarsi alla stessa) il parcheggio oggetto di controversia - ossia proprio il manufatto rispetto al quale le opere di mitigazione erano funzionali e dipendenti - era stato demolito d'ufficio dal Comune, essendo così intervenuta una nuova situazione di fatto che, in concreto, aveva determinato il venir meno dell'oggetto della causa. Pertanto, in virtù di tale univoco e ragionato svolgimento argomentativo, la motivazione dell'impugnata sentenza - nella parte specificamente censurata con la prima doglianza - non può qualificarsi come apparente (v., tra le tante e più recenti, Cass. n. 13977/2019 e Cass. n. 6758/2022), risultando adeguata e pertinente. 5. Il secondo motivo è privo di fondamento e deve, anch'esso, essere respinto. Invero, alla stregua della inequivoca motivazione dell'impugnata sentenza basata sugli acquisiti accertamenti fattuali, è stato correttamente evidenziato che il TSAP non ha affatto ritenuto superata la situazione di pericolo che aveva condotto all'emanazione dell'ordine di demolizione del 2017, così ravvisando la persistenza delle condizioni legittimatrici per l'emissione della nuova ordinanza contingibile ed urgente n. 9/2018/SEG, con la quale, per l'appunto, era stata 7 attestata - ai sensi dell'art. 54 del d. Igs. n. 267/2000 - la permanenza di tali presupposti, donde la legittima riconferma della precedente ordinanza (rimasta inottemperata da parte delle due società ricorrenti). In tal senso, il TSAP ha motivatamente spiegato che, a seguito dell'evoluzione della vicenda in questione, avrebbe dovuto ancora ritenersi sussistente la situazione di pericolo già posta a fondamento della citata ordinanza n. 6/SEG/2017, e che la successiva ordinanza n. 9/SEG/2018 era stata emessa proprio sull'accertato presupposto della persistenza delle relative condizioni di pericolosità correlate al permanente rischio idraulico in dipendenza della precarietà delle opere di tombatura del torrente e, quindi, senza che fosse intervenuta una effettiva cessazione delle relative anomalie. A tal proposito, nell'impugnata sentenza, si evidenzia anche come il competente Genio civile non aveva espresso un parere implicante un assenso alla realizzazione delle opere di mitigazione, tali da essere idonee a mutare adeguatamente lo stato di fatto e ad evitare il pericolo che aveva già legittimato l'emanazione della pregressa citata ordinanza contingibile ed urgente n. 6/SEG/2017. Quindi, deve concludersi che, anche con l'emissione della successiva indicata ordinanza n. 9/SEG/2018, il Sindaco del Comune di Cortine d'Ampezzo si è I avvalso legittimamente del potere conferitogli dall'art. 54 del d. Igs. n. 207/2000, non incorrendo, perciò, nella sua violazione. Questa norma, infatti, attribuisce al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
esse possono essere adottate per far fronte a situazioni impreviste e non altrimenti affrontabili con gli strumenti ordinari e presuppongono necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, adeguatamente accertate, che rendono impossibile utilizzare i rimedi di carattere ordinario apprestati dall'ordinamento (cfr., per tutte, sent. SU n. 20680/2018, pronunciatasi in una fattispecie - analoga alla presente - in cui è stata confermata la sussistenza di una situazione di necessità e di urgenza idonea a legittimare l'intervento sindacale in un caso in cui, a seguito dell'accesso ai luoghi in cui scorreva 8 ,1'1::z._11#4t3 iih4~0,e f Doet,5 ,7 n A „ n !OlitiKttsh: C-1,4#40C,I014,4 0.1.1 u.. 2orl 9 di* sse____< Sabr_inec) -PA l'alveo di un fiume, era stata rilevata la presenza di notevoli accumuli di sedimenti, oltre ad una notevole quantità di vegetazione di vario tipo, che metteva in pericolo la pubblica incolumità e rendeva palese l'inconsistenza degli altri strumenti utilizzabili). 6. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con la conseguente condanna delle due ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di ciascuna delle controricorrenti che si liquidano - tenendo presenti le attività difensive distintamente espletate nel loro interesse - nei termini di cui in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle stesse ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in favore del controricorrente Comune di Cortina d'Ampezzo, nella complessiva misura di euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, e, in favore del controricorrente ME ON, in complessivi euro 8.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, in solido, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio delle Sezioni unite in data 24 maggio 2022. Il Primo Presidente f.f. dr. Guido Raimondi