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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EC AR, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Catania il 26/06/2024; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL IR, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, avv. Giovanna Aprile che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 2244 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 13/11/2024 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catania, adito in sede di appello cautelare dal Pubblico Ministero della stessa città avverso l'ordinanza reiettiva della cautela pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Catania il 7 febbraio 2024, ha applicato a AR EC la misura degli arresti domiciliari per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico di cocaina e marijuana (capo 1) e per i reati fine di cui all'art. 73 d.P.R., commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2). 2 . Ricorre l'indagata con atto a firma del difensore di fiducia, in cui articola due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alle esigenze della motivazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza od erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, quanto al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il provvedimento impugnato, nella descrizione degli elementi costitutivi della organizzazione dedita al narcotraffico, è carente di autonoma valutazione rispetto alle emergenze investigative. L'ordinanza è pressoché identica nei contenuti a quelle adottate nei confronti dei coindagati, con un insufficiente approfondimento dei ruoli dei singoli associati e dei contributi da ciascuno arrecati alla realizzazione collettiva. Nel periodo di ritenuta operatività del gruppo - agosto 2021/aprile 2022 - non è individuabile una associazione, connotata da stabilità e comunanza di scopo degli aderenti, riconducibile al paradigma dell'art. 74 d.P.R. cit.. Il Tribunale non ha considerato che, oltre ad essere legati da vincoli familiari, i coindagati vivevano nel medesimo quartiere ove avveniva lo spaccio. L'appartenenza al medesimo nucleo familiare imponeva un più pregnante onere argomentativo, dovendosi distinguere la collaborazione prestata dai singoli in virtù dei legami di sangue, valutabile in termini di connivenza ovvero di mero contributo concorsuale alla realizzazione del singolo fatto di cessione, da una effettiva condivisione di scopi criminosi;
i rapporti di frequentazione, monitorati dalle videoriprese, non hanno, di conseguenza, alcuna valenza dimostrativa. Proprio in ragione dei vincoli familiari e del rapporto che AR EC aveva con il figlio AN LI - soggetto che lo stesso Tribunale descrive come prevaricatore ed insultante verso la madre - non è dimostrato che la ricorrente agisse con affectio societatis: EC non aveva alcuna volontà di aderire al sodalizio, ma si limitava ad eseguire le richieste imperative del LI nei cui 2 confronti aveva una posizione di sudditanza. Anche quando interagiva con altri sodali, si atteneva agli ordini perentori del figlio. A riprova della sua estraneità al gruppo, ella non svolgeva turni, né percepiva uno stipendio. La lettura di talune conversazioni valorizzate al riguardo dal Tribunale è parziale e decontestualizzata;
non si è tenuto conto dei colloqui in cui EC veniva svegliata dal figlio nel cuore della notte, ovvero era dallo stesso minacciata, ovvero manifestava la sua esasperazione per i rischi a cui lo stesso la esponeva. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine ai requisiti di proporzionalità ed adeguatezza della misura. Pur ritenendo insuperata, in relazione al titolo di reato sub capo 1, la doppia presunzione relativa in tema di esigenze cautelari, l'ordinanza ha applicato alla EC la misura degli arresti domiciliari in ragione della età della indagata, ultrasettantenne. Non si è tenuto conto della distanza temporale dai fatti che risalgono, da ultimo, ad aprile 2022, sicchè sarebbe stata necessaria una motivazione puntuale sulla attualità delle esigenze, anche considerando che, quando è stata sottoposta a misura cautelare per detenzione di stupefacenti, EC ha tenuto una condotta assolutamente irreprensibile rispetto alle prescrizioni imposte. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. EL IR, ha concluso nei termini riportati in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è, per diversi profili, aspecifico, in quanto non si confronta criticamente con i contenuti del provvedimento censurato. Alla stregua di un ampio compendio indiziario - costituito dalle risultanze dell'attività intercettiva, dalle videoriprese delle telecamere installate dalla polizia giudiziaria, nonché dai sequestri ed arresti in flagranza - l'ordinanza ha ricostruito gli elementi identificativi di un gruppo criminale programmaticamente dedito alla gestione, in Catania, quartiere di San Cristoforo, dell'attività di spaccio di stupefacenti, attraverso una rete di pusher e vedette;
una struttura con basi logistiche presso l'abitazione della ricorrente e quella del figlio AN LI. 3 Di tale gruppo criminale, aggregatosi per la realizzazione di una serie indeterminata di reati, con apporto da parte dei singoli adepti di attività personali e di mezzi economici, sono stati compiutamente descritti l'organigramma, il contributo operativo dei coindagati, i loro rapporti. In linea con una consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli elementi costitutivi del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. cit. sono stati, dunque, puntualmente enucleati e sono state evidenziate le ragioni per cui non è ravvisabile, nella specie al vaglio, il mero concorso di persone nei reati fine. L'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. d.P.R. 74 cit. e quella del concorso di persone nel reato prevista dagli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738 - 01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270564 - 01). E' stata fatta corretta applicazione del principio per cui la prova del vincolo permanente, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01). Il fatto che il sodalizio avesse base familiare non è fattore escludente l'affectio societatis. In tema di associazione per delinquere, l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, sono suscettibili di rendere quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01, in fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale la S.C. ha escluso che il rapporto di fratellanza fra i componenti del sodalizio rilevasse per l'esclusione del vincolo associativo ovvero per la sussistenza della attenuante ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990). Non illogicamente sono stati considerati significativi di a ffectio societis i commenti sugli arresti dei componenti della famiglia emersi dalle intercettazioni 4 perché nell'occasione i colloquianti definivano le nuove strategie operative del gruppo, finalizzate a proseguire nell'attuazione del programma criminoso (pag. 14 e ss.). Il periodo monitorato dagli inquirenti (novembre 2021/aprile 2022 ) non è poco significativo e, in ogni caso, "in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato" (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01). La censura della mancanza di autonoma valutazione - pur a volere ritenere che essa sia necessaria dopo che si è instaurato il contraddittorio tra le parti - è formulata in termini del tutto generici. L'ordinanza contiene una analitica esposizione delle fonti di prova, l'indicazione delle norme violate ed inoltre una compiuta e logica valutazione dei profili indiziario e cautelare, con riguardo alla richiesta del pubblico ministero. Dopo una premessa comune anche ad altri provvedimenti nei confronti dei correi, perché attinente, alla struttura ed operatività della medesima associazione, viene focalizzata la posizione della ricorrente, vengono individuati i compiti di detenzione della sostanza stupefacente per il gruppo, messa a disposizione della propria abitazione per l'attività di spaccio, e consegna, cui provvedeva con estrema solerzia, delle dosi di sostanza stupefacente a richiesta degli spacciatori Anche la dinamica della relazione con il figlio AN è delineata con sufficiente chiarezza e non può dare adito ad equivoci. Il Tribunale ha analizzato una serie di colloqui dimostrativi della subalternità di EC rispetto al figlio AN, che le impartiva ordini con autorità che trasmodava in arroganza e in minacce;
ma sta di fatto che ella prestava piena adesione alle sue richieste e che, per certo, un'adesione così protratta nel tempo non può ritenersi necessitata. La ricorrente era perfettamente inserita nell'organigramma associativo, interagiva con i sodali;
aveva piena consapevolezza dei turni e provvedeva agli approvvigionamenti;
talora effettuava le consegne in prima persona;
forniva il materiale per il confezionamento delle dosi da vendere. Particolarmente significative sono le conversazioni in cui avvertiva il proprio figlio della presenza dei carabinieri, ovvero diceva che si sarebbe disfatta dello stupefacente nella imminenza di un controllo delle forze dell'ordine. 5 Irrilevante è anche, ad inficiare il costrutto accusatorio, il dato che ella non percepisse uno stipendio. Si tratta, invero, di un indicatore dell'esistenza di una struttura organizzata, non coessenziale alla sua configurabilità - come non lo è l'esistenza di una cassa comune - tanto più se, come nel presente caso, il sodalizio abbia base familiare. 3. Passando ad analizzare il motivo inerente alle esigenze cautelari, deve premettersi che viene in rilievo un reato per i quali opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha ritenuto, senza incoerenze, che, a fronte di un quadro indiziario così delineato, sia attuale il periculum libertatis, correlato alla possibilità di condotte reiterative. La giurisprudenza di questa Corte ha, del resto, precisato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). E' il caso di aggiungere che, in tema di misure cautelari riguardanti, nello specifico, il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Nella specie, le deduzioni difensive non tengono conto di quanto argomentato, senza illogicità, a proposito delle esigenze, valutate di significativo spessore anche in ragione del ruolo ascritto alla ricorrente nella compagine associativa e alla elevata professionalità criminale dalla stessa acquisita. I predetti elementi fondano una prognosi assolutamente negativa in ordine alla sua capacità di autocontenimento degli impulsi criminosi e la misura applicata è la minima idonea ai fini della cautela che sia compatibile con l'età avanzata. 4. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 6 La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen. Così deciso il 13/11/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale EL IR, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore, avv. Giovanna Aprile che ha insistito per l'accoglimento del ricorso RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 6 Num. 2244 Anno 2025 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 13/11/2024 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale di Catania, adito in sede di appello cautelare dal Pubblico Ministero della stessa città avverso l'ordinanza reiettiva della cautela pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari di Catania il 7 febbraio 2024, ha applicato a AR EC la misura degli arresti domiciliari per il reato di partecipazione ad un'associazione dedita al narcotraffico di cocaina e marijuana (capo 1) e per i reati fine di cui all'art. 73 d.P.R., commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2). 2 . Ricorre l'indagata con atto a firma del difensore di fiducia, in cui articola due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari alle esigenze della motivazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza od erronea applicazione di legge e vizi di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, quanto al reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il provvedimento impugnato, nella descrizione degli elementi costitutivi della organizzazione dedita al narcotraffico, è carente di autonoma valutazione rispetto alle emergenze investigative. L'ordinanza è pressoché identica nei contenuti a quelle adottate nei confronti dei coindagati, con un insufficiente approfondimento dei ruoli dei singoli associati e dei contributi da ciascuno arrecati alla realizzazione collettiva. Nel periodo di ritenuta operatività del gruppo - agosto 2021/aprile 2022 - non è individuabile una associazione, connotata da stabilità e comunanza di scopo degli aderenti, riconducibile al paradigma dell'art. 74 d.P.R. cit.. Il Tribunale non ha considerato che, oltre ad essere legati da vincoli familiari, i coindagati vivevano nel medesimo quartiere ove avveniva lo spaccio. L'appartenenza al medesimo nucleo familiare imponeva un più pregnante onere argomentativo, dovendosi distinguere la collaborazione prestata dai singoli in virtù dei legami di sangue, valutabile in termini di connivenza ovvero di mero contributo concorsuale alla realizzazione del singolo fatto di cessione, da una effettiva condivisione di scopi criminosi;
i rapporti di frequentazione, monitorati dalle videoriprese, non hanno, di conseguenza, alcuna valenza dimostrativa. Proprio in ragione dei vincoli familiari e del rapporto che AR EC aveva con il figlio AN LI - soggetto che lo stesso Tribunale descrive come prevaricatore ed insultante verso la madre - non è dimostrato che la ricorrente agisse con affectio societatis: EC non aveva alcuna volontà di aderire al sodalizio, ma si limitava ad eseguire le richieste imperative del LI nei cui 2 confronti aveva una posizione di sudditanza. Anche quando interagiva con altri sodali, si atteneva agli ordini perentori del figlio. A riprova della sua estraneità al gruppo, ella non svolgeva turni, né percepiva uno stipendio. La lettura di talune conversazioni valorizzate al riguardo dal Tribunale è parziale e decontestualizzata;
non si è tenuto conto dei colloqui in cui EC veniva svegliata dal figlio nel cuore della notte, ovvero era dallo stesso minacciata, ovvero manifestava la sua esasperazione per i rischi a cui lo stesso la esponeva. 2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e difetto di motivazione in ordine ai requisiti di proporzionalità ed adeguatezza della misura. Pur ritenendo insuperata, in relazione al titolo di reato sub capo 1, la doppia presunzione relativa in tema di esigenze cautelari, l'ordinanza ha applicato alla EC la misura degli arresti domiciliari in ragione della età della indagata, ultrasettantenne. Non si è tenuto conto della distanza temporale dai fatti che risalgono, da ultimo, ad aprile 2022, sicchè sarebbe stata necessaria una motivazione puntuale sulla attualità delle esigenze, anche considerando che, quando è stata sottoposta a misura cautelare per detenzione di stupefacenti, EC ha tenuto una condotta assolutamente irreprensibile rispetto alle prescrizioni imposte. 3. Il Sostituto Procuratore generale, dott. EL IR, ha concluso nei termini riportati in epigrafe. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo è, per diversi profili, aspecifico, in quanto non si confronta criticamente con i contenuti del provvedimento censurato. Alla stregua di un ampio compendio indiziario - costituito dalle risultanze dell'attività intercettiva, dalle videoriprese delle telecamere installate dalla polizia giudiziaria, nonché dai sequestri ed arresti in flagranza - l'ordinanza ha ricostruito gli elementi identificativi di un gruppo criminale programmaticamente dedito alla gestione, in Catania, quartiere di San Cristoforo, dell'attività di spaccio di stupefacenti, attraverso una rete di pusher e vedette;
una struttura con basi logistiche presso l'abitazione della ricorrente e quella del figlio AN LI. 3 Di tale gruppo criminale, aggregatosi per la realizzazione di una serie indeterminata di reati, con apporto da parte dei singoli adepti di attività personali e di mezzi economici, sono stati compiutamente descritti l'organigramma, il contributo operativo dei coindagati, i loro rapporti. In linea con una consolidata giurisprudenza di questa Corte, gli elementi costitutivi del sodalizio di cui all'art. 74 d.P.R. cit. sono stati, dunque, puntualmente enucleati e sono state evidenziate le ragioni per cui non è ravvisabile, nella specie al vaglio, il mero concorso di persone nei reati fine. L'elemento differenziale tra la fattispecie associativa di cui all'art. d.P.R. 74 cit. e quella del concorso di persone nel reato prevista dagli artt. 110 cod. pen. e 73 del citato d.P.R. risiede nell'elemento organizzativo, consistendo la condotta associativa finalizzata al traffico di stupefacenti in un "quid pluris" rispetto al mero accordo di volontà, sostanziantesi nella predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso (Sez. 4, n. 27517 del 12/04/2024, Deda, Rv. 286738 - 01; Sez. 6, n. 28252 del 06/04/2017, Di Palma, Rv. 270564 - 01). E' stata fatta corretta applicazione del principio per cui la prova del vincolo permanente, in tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, può essere data anche mediante l'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i frequenti viaggi per i rifornimenti della droga, le basi logistiche, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, sia di tipo gerarchico che mediante divisione dei compiti tra gli associati, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (Sez. 3, n. 47291 del 11/06/2021, Esposito, Rv. 282610 - 01). Il fatto che il sodalizio avesse base familiare non è fattore escludente l'affectio societatis. In tema di associazione per delinquere, l'esistenza della consorteria criminosa non è esclusa per il fatto che la stessa sia imperniata per lo più intorno a componenti della stessa famiglia, atteso che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, sono suscettibili di rendere quest'ultimo ancora più pericoloso (Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine, Rv. 268184 - 01, in fattispecie di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, nella quale la S.C. ha escluso che il rapporto di fratellanza fra i componenti del sodalizio rilevasse per l'esclusione del vincolo associativo ovvero per la sussistenza della attenuante ex art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990). Non illogicamente sono stati considerati significativi di a ffectio societis i commenti sugli arresti dei componenti della famiglia emersi dalle intercettazioni 4 perché nell'occasione i colloquianti definivano le nuove strategie operative del gruppo, finalizzate a proseguire nell'attuazione del programma criminoso (pag. 14 e ss.). Il periodo monitorato dagli inquirenti (novembre 2021/aprile 2022 ) non è poco significativo e, in ogni caso, "in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato" (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122 - 01). La censura della mancanza di autonoma valutazione - pur a volere ritenere che essa sia necessaria dopo che si è instaurato il contraddittorio tra le parti - è formulata in termini del tutto generici. L'ordinanza contiene una analitica esposizione delle fonti di prova, l'indicazione delle norme violate ed inoltre una compiuta e logica valutazione dei profili indiziario e cautelare, con riguardo alla richiesta del pubblico ministero. Dopo una premessa comune anche ad altri provvedimenti nei confronti dei correi, perché attinente, alla struttura ed operatività della medesima associazione, viene focalizzata la posizione della ricorrente, vengono individuati i compiti di detenzione della sostanza stupefacente per il gruppo, messa a disposizione della propria abitazione per l'attività di spaccio, e consegna, cui provvedeva con estrema solerzia, delle dosi di sostanza stupefacente a richiesta degli spacciatori Anche la dinamica della relazione con il figlio AN è delineata con sufficiente chiarezza e non può dare adito ad equivoci. Il Tribunale ha analizzato una serie di colloqui dimostrativi della subalternità di EC rispetto al figlio AN, che le impartiva ordini con autorità che trasmodava in arroganza e in minacce;
ma sta di fatto che ella prestava piena adesione alle sue richieste e che, per certo, un'adesione così protratta nel tempo non può ritenersi necessitata. La ricorrente era perfettamente inserita nell'organigramma associativo, interagiva con i sodali;
aveva piena consapevolezza dei turni e provvedeva agli approvvigionamenti;
talora effettuava le consegne in prima persona;
forniva il materiale per il confezionamento delle dosi da vendere. Particolarmente significative sono le conversazioni in cui avvertiva il proprio figlio della presenza dei carabinieri, ovvero diceva che si sarebbe disfatta dello stupefacente nella imminenza di un controllo delle forze dell'ordine. 5 Irrilevante è anche, ad inficiare il costrutto accusatorio, il dato che ella non percepisse uno stipendio. Si tratta, invero, di un indicatore dell'esistenza di una struttura organizzata, non coessenziale alla sua configurabilità - come non lo è l'esistenza di una cassa comune - tanto più se, come nel presente caso, il sodalizio abbia base familiare. 3. Passando ad analizzare il motivo inerente alle esigenze cautelari, deve premettersi che viene in rilievo un reato per i quali opera la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. il Tribunale ha ritenuto, senza incoerenze, che, a fronte di un quadro indiziario così delineato, sia attuale il periculum libertatis, correlato alla possibilità di condotte reiterative. La giurisprudenza di questa Corte ha, del resto, precisato che il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Iordachescu, Rv. 282991; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra, Rv. 282767). E' il caso di aggiungere che, in tema di misure cautelari riguardanti, nello specifico, il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Nella specie, le deduzioni difensive non tengono conto di quanto argomentato, senza illogicità, a proposito delle esigenze, valutate di significativo spessore anche in ragione del ruolo ascritto alla ricorrente nella compagine associativa e alla elevata professionalità criminale dalla stessa acquisita. I predetti elementi fondano una prognosi assolutamente negativa in ordine alla sua capacità di autocontenimento degli impulsi criminosi e la misura applicata è la minima idonea ai fini della cautela che sia compatibile con l'età avanzata. 4. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. 6 La cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. es . cod. proc. pen. Così deciso il 13/11/2024