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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 4250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4250 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 29.5.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 2702/2024 R.G.L. TRA
, nato a [...] il [...], e ivi residente in [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena e Emilio Lavorgna, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Benevento, via Torretta n.
7. RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Diaz, n. 11. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.23 e ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto quanto segue: di essere stato dipendente a tempo indeterminato del (ex Controparte_1 Controparte_3
) con la qualifica di addetto ai servizi di vigilanza, ASV posizione
[...] economica area II, livello retributivo F2, e con lo svolgimento della mansione di Operatore Tecnico (Area II F2) dal 20.01.2016 ; di essere stato inquadrato con passaggio orizzontale dal 01.01.2022 fino alla data del pensionamento del 31.05.2023, presso la sede di Castel Sant'Elmo di Napoli afferente alla
[...]
di essere stato autorizzato con nota prot. 606 del 21.1.2020 a Controparte_4 svolgere lavoro straordinario la prima domenica di ogni mese e l'ingresso anticipato nel turno pomeridiano, con nota del 16.6.2022 a svolgere lavoro straordinario sia in entrata, sia in uscita e infine, con nota prot. n.342 del 21.1.2022 a svolgere lavoro straordinario pari a 11 ore nei giorni 21 e 22 gennaio 2022; di avere svolto, come da nota prot. 5342 del 30.6.2023, dal 21.1.2020 al 31.5.2023 n.1191 ore e 10 minuti di lavoro straordinario non retribuito e non recuperato. Richiamava l'art. 27 CCNL integrativo 1998/2001 e le tabelle del CCNL 2006/2009 del comparto Ministeri applicabili al dipendente con posizione economica Area II, livello retributivo F2, precisando la previsione del riconoscimento di un trattamento economico accessorio della retribuzione per il lavoro straordinario feriale mediante il pagamento di un'indennità lorda oraria pari a euro 12,11. Sosteneva, pertanto, il credito di euro 14.424,22 lordi per lavoro straordinario pari a 1191 ore e 10 minuti. Concludeva chiedendo di “-In via principale accertare e dichiarare con sentenza il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento di n. 1191 ore e 10 minuti di lavoro straordinario;
e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro € 14.424,22 (quattordicimilaquattrocentoventiquattro/22) , con un importo orario lordo pari ad
€ 12,11 come da tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto CP_5 oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza fino al soddisfo per un totale di ore di lavoro straordinario pari a 1703 ore e 43 minuti;
-il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% e CPA 4%, con distrazione nei confronti dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”
Il , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, Controparte_1 rilevando che la nota prot. n. 606 del 21.1.2020 non era stata firmata dal Dirigente della bensì dal Direttore di Castel Sant'Elmo, Controparte_6 articolazione della Direzione, avente qualifica di funzionario con p.o. e sprovvisto del potere di impegnare finanziariamente l'Amministrazione; che pertanto la suddetta nota era inefficace ai fini autorizzatori del lavoro straordinario in ragione del difetto di legittimazione originario del sottoscrittore per inesistenza dell'atto di investitura del funzionario in ordine al relativo potere di firma;
precisava, inoltre, che nel medesimo periodo la Direzione Regionale non aveva potuto prendere atto della citata nota per la chiusura dell'incarico del precedente Direttore della Direzione e la transizione con il nuovo incaricato nominato con il decr. Rep. del 13.2.2020 nonché per i primi effetti della Pandemia Covid-19. Contestava la nota del 16.6.2922 asserendo che non risultava agli atti dell'Amministrazione; affermava che con nota prot. 342/2022 il Direttore della aveva autorizzato esclusivamente lo Controparte_6 svolgimento di n. 11 ore di lavoro straordinario del 21 e 22/1/2022; costava, altresì, la nota prot. 5342 del 30.6.2023. Nel merito eccepiva l'erronea lettura dei dati contrattualistici di riferimento richiamando l'art. 27 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, l'art. 43 Contratto Collettivo integrativo di 2006-2019 e l'art. 27 CCNL integrativo CP_1 del personale Comparto 1998-2001. CP_5
Concludeva chiedendo: “Rigettarsi le domande ex adverso proposte e le relative pretese accessorie perché infondate per i motivi esposti nel presente atto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
L'odierna udienza veniva sostituita dalle note ritualmente depositate, previa comunicazione del provvedimento reso ex art. 127 ter cpc, per cui la causa veniva decisa nel termine di legge, con la presente sentenza di cui veniva disposta la comunicazione.
La domanda è fondata. Va premesso che il ricorrente, dipendente a tempo determinato fino all'inquadramento del 2022, prima in qualità di addetto servizi vigilanza e dopo in qualità di Operatore Tecnico, ha affermato la circostanza relativa all'autorizzazione in suo favore a svolgere lavoro straordinario, indicando le varie note a fondamento del sostenuto diritto. Parte resistente ha contestato le note stesse, sostenendo che la nota prot. n. 606 del 21.1.2020 sarebbe inefficace ai fini autorizzatori per mancanza di firma del Dirigente della Direzione, che la nota del 16.6.2922 non risulta agli atti del Ministero e ha ammesso di avere autorizzato solo con nota prot. 342/2022 lo svolgimento di n. 11 ore di lavoro straordinario nei giorni del 21 e 22 gennaio 2022. In particolare, la suddetta nota (con intestazione direzione regionale
[...]
, firmata dal direttore , evidenzia che il era stato CP_6 Parte_2 Pt_1 incaricato di supervisionare le operazioni di allestimento delle luci da proiettare sulla facciata del Castel Sant'Elmo il venerdì 21 gennaio dalle ore 16:00 alle 20:00 e il sabato 22 gennaio dalle ore 16 alle ore 23:00. Deve darsi atto che con la nota prot. n. 5342 del 30.6.2023, firmata dal direttore
, viene attestata la maturazione al 31.5.2023 di n.
1.191 ore e 10 Parte_2 minuti di lavoro supplementare in accredito;
vi si evidenzia che le ore, in mancanza di disponibilità finanziaria, non erano state autorizzate come lavoro straordinario e che pertanto dovevano intendersi come ore da utilizzarsi con la formula dei recuperi compensativi. A sua volta, con la nota prot. n. 606 del 21.1.2020, il direttore di Castel Sant'Elmo, dott.ssa , autorizzava il ricorrente a svolgere attività di servizio Persona_1 la prima domenica di ogni mese e in occasione di aperture con ingresso gratuito, usufruendo sia del buono pasto che della retribuzione festiva. Inoltre, la anzidetta nota autorizzava l'ingresso anticipato per lo svolgimento delle mansioni di servizio per il lavoro effettuato il pomeriggio. Con nota del 16.6.2022 (pure allegata da parte ricorrente), firmata dal direttore di Castel Sant'Elmo, dott.ssa il ricorrente veniva autorizzato a Persona_1 lavorare oltre l'orario d'ufficio sia in entrata che in uscita in virtù di documentate necessità di servizio per la presenza indispensabile al progetto di valorizzazione di Castel Sant'Elmo e del Museo del 900 e in relazione alla indispensabilità di assicurare il controllo delle imprese incaricate d'intervenire nei progetti di manutenzione del Castello, a lavorare oltre l'orario d'ufficio sia in entrata che in uscita. Orbene, tanto premesso, ritiene questo Giudice la domanda fondata, non solo con riferimento alle ore di lavoro straordinario che il convenuto ha ammesso di avere autorizzato ma anche con riguardo alle restanti. In particolare, per come anche ritenuto in fattispecie analoga da altro magistrato della sezione ( g.l dr. Manzon, sentenza 3226/22, che viene in questa sede richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.), è provato dalla documentazione in atti che alla data del 31.5.2023 l'istante abbia svolto il numero di ore di lavoro supplementare in accredito, pari a n.
1.191 ore e 10 minuti, dunque eccedente l'ordinario orario di lavoro, e che tali ore di lavoro siano state espletate in attuazione degli ordini di servizio indicati nella parte in fatto, non venendo poi retribuite dall'amministrazione. Orbene, la circostanza per la quale parte ricorrente abbia svolto ore di lavoro eccedenti in ragione di turni predisposti dal datore di lavoro implica che CP_1 quest'ultimo ha di fatto autorizzato, oltre che imposto, l'esecuzione delle stesse. Non vi è pertanto dubbio che al ricorrente spetti la relativa remunerazione. Del resto, una volta raggiunta la prova del fatto costitutivo del diritto vantato, e segnatamente lo svolgimento di ore di lavoro straordinario autorizzato, sarebbe stato onere del allegare e provare l'estinzione di tale diritto. Controparte_1
In fattispecie similare si è pronunciata di recente la Cassazione con Cassazione, con ord. 17912-24, nella cui motivazione si legge:
4. L'ipotesi delle prestazioni «aggiuntive» è in effetti speciale, in quanto caratterizzata da elementi di fattispecie che vanno al di là della mera prestazione del lavoro su incarico datoriale, essendo necessario un previo È indubbio che la contrattazione collettiva prevede (art. 34, comma 2, del CCNL 1998/2001; art. 31, comma 2, del CCNL 2016/2018; ora, art. 47, comma 2, del CCNL 2019/2021) che lo straordinario sia autorizzato dal dirigente. Questa Suprema Corte ha tuttavia declinato il principio, cui va data continuità, secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 с.с., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione datoriale è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. (Cass. n. 23506/2022). Assetto, questo, su cui è allineata la definizione di cause sostanzialmente identiche alla presente, con l'affermazione dell'ulteriore principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. < gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo. I principi suesposti hanno del resto trovato continuità in fattispecie del tutto contigue, come quella della remunerazione a titolo di straordinario delle prestazioni rese a titolo di compenso incentivante, ove manchi la realizzazione dei presupposti propri di esso, ma vi sia superamento del debito orario (Cass. n. 25696/2023) o quella delle prestazioni rese a favore di terzi con il consenso della P.A. di appartenenza, sempre oltre il debito orario (Cass. n. 27842/2023). (….) Nei casi come quello di specie quanto accade è però che, sebbene l'autorizzazione prevista dal CCNL risponda ad ulteriori ragioni (programmatiche, di spesa, etc.) o risalga a fattispecie diversa da quella dello straordinario (ad es. attività da remunerare con compensi incentivanti di cui non si realizzino i presupposti), rispetto alla remunerazione del lavoratore ciò che conta è lo svolgimento del lavoro su incarico anche solo implicito del datore e non contro la volontà di questi, sicché non rileva il fatto che siano osservate forme, né che l'autorizzazione si manifesti per qualunque ragione come invalida o potenzialmente tale, oppure come inidonea (v. il caso dei compensi incentivanti) al suo scopo originario. A ben vedere, quello che si realizza in tal modo non è un reale contrasto tra la norma del codice civile (art. 2126 c.c., qui in relazione all'art. 2108 c.c.) e le regole che disciplinano l'autorizzazione nella contrattazione collettiva e quindi di un contrasto tra le previsioni di legge e quest'ultima. Al di là del regime del rapporto tra le fonti, mutevole nelle diverse versioni normative del pubblico impiego privatizzato succedutesi nel tempo, attraverso l'applicazione dell'art. 2126 c.c. viene regolata una fattispecie ulteriore e comune, in tutto il diritto del lavoro, alle prestazioni subordinate svolte coerentemente con la volontà datoriale, ma in condizioni non conformi al regime di validità proprio di esse, le quali vanno ciononostante remunerate, ovviamente secondo il quantum previsto, per tali prestazioni e per quanto riguarda il pubblico impiego privatizzato, dalla contrattazione collettiva. D'altra parte, la fattispecie di cui all'art. 2126 c.c. è indubbiamente espressiva, nell'evoluzione dell'ordinamento, del precetto di cui all'art. 36 Cost. e non a caso, recentemente, Corte Costituzionale 27 gennaio 2023, n. 8, nel vagliare la legittimità dell'art. 2033 c.c., rispetto alla ripetizione di pagamenti indebiti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ha evidenziato come l'art. 2126 c.c., in ragione della protezione da esso assicurata alla recuperatorie sproporzionate rispetto alle situazioni coinvolte, ma inevitabilmente giustificando e corroborando la centralità della norma anche ove vista sotto il profilo della prestazioni retributive che essa impone siano adempiute, pur in assenza di validità, anche solo in parte, del rapporto di lavoro e delle prestazioni rese. 6.2.
Ciò vale anche sotto il profilo delle regole di spesa. È vero che, secondo questa Suprema Corte, le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. n. 5679/2022) e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. n. 14672/2022). Tuttavia, una volta autorizzata e svolta la prestazione, non è sul lavoratore, in forza dell'asse sostanziale della disciplina di cui all'art. 36 Cost. e 2126 с.с., che possono gravare le conseguenze della divergenza rispetto agli impegni di spesa. Tale divergenza può certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o di riconoscere speciali emolumenti di cui siano carenti i necessari presupposti quali previsti dalla contrattazione collettiva, ma non può essere di ostacolo al pagamento di una prestazione ulteriore a quella ordinaria che sia resa non insciente vel prohibente domino o comunque in modo incoerente con la volontà del datore. Ciò è già stato del resto affermato rispetto ad alcune fattispecie giunte alla disamina di questa Suprema Corte (v. Cass. n. 28938/2019, in tema di compenso per i turni di pronta reperibilità svolti in eccedenza ai limiti della contrattazione collettiva) e va qui ribadito anche rispetto alla presente ipotesi. Semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità, verso la Pubblica Amministrazione, dei preposti che non avrebbero in ipotesi dovuto consentire quelle lavorazioni;
ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso, sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali già richiamati ( v. anche, nello stesso senso, Cass., ordinanza n. 13661/2025) . Da tale condivisibile orientamento segue l'irrilevanza circa l'esistenza di potere di spesa o meno in capo al funzionario firmatario delle singole note e la rilevanza unicamente della circostanza di fatto – non contestata - avente a oggetto lo svolgimento da parte del ricorrente del numero totale di ore supplementari come sopra riportato. Pertanto, la domanda va accolta. Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi contenuti in ricorso, in quanto non specificamente contestati in memoria difensiva. Pertanto, il convenuto deve essere condannato a pagare in favore del CP_1 ricorrente la somma di cui in ricorso. Quanto agli interessi legali, stante la mancata allegazione della data di ogni singola maturazione delle ore di lavoro straordinario oggetto di domanda, essi devono farsi decorrere dal 1.2.2020, ossia dal primo giorno del mese successivo al primo ordine di servizio del gennaio 2020, in cui è stato svolto tale lavoro la relativa prima domenica del mese, per come previsto dall'o.d.s. stesso . Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro così provvede: In accoglimento della domanda:
a) dichiara il diritto del ricorrente al pagamento di n. 1191 ore e 10 minuti a titolo di lavoro straordinario e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente stesso dell'importo di € 14.424,22 lordi, oltre interessi legali dal 1.2.2020 al saldo;
b) condanna il in persona del suo legale rapp.te p.t. al Controparte_1 rimborso delle spese di lite, che liquida in € 2.926,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari. Si comunichi. Napoli, 29.5.25
Il G.L. Dr. Elisa Tomassi
IL TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Il Giudice del Tribunale di Napoli, dr. Elisa Tomassi, in esito al decreto di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto delle note scritte pervenute dai procuratori delle parti, in sostituzione dell'udienza del 29.5.25 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa n. 2702/2024 R.G.L. TRA
, nato a [...] il [...], e ivi residente in [...] rappresentato e difeso dagli avv.ti Katiuscia Verlingieri, Emilio Maddalena e Emilio Lavorgna, elettivamente domiciliato presso lo studio sito in Benevento, via Torretta n.
7. RICORRENTE E
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, elettivamente domiciliato in Napoli alla via A. Diaz, n. 11. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.7.23 e ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto quanto segue: di essere stato dipendente a tempo indeterminato del (ex Controparte_1 Controparte_3
) con la qualifica di addetto ai servizi di vigilanza, ASV posizione
[...] economica area II, livello retributivo F2, e con lo svolgimento della mansione di Operatore Tecnico (Area II F2) dal 20.01.2016 ; di essere stato inquadrato con passaggio orizzontale dal 01.01.2022 fino alla data del pensionamento del 31.05.2023, presso la sede di Castel Sant'Elmo di Napoli afferente alla
[...]
di essere stato autorizzato con nota prot. 606 del 21.1.2020 a Controparte_4 svolgere lavoro straordinario la prima domenica di ogni mese e l'ingresso anticipato nel turno pomeridiano, con nota del 16.6.2022 a svolgere lavoro straordinario sia in entrata, sia in uscita e infine, con nota prot. n.342 del 21.1.2022 a svolgere lavoro straordinario pari a 11 ore nei giorni 21 e 22 gennaio 2022; di avere svolto, come da nota prot. 5342 del 30.6.2023, dal 21.1.2020 al 31.5.2023 n.1191 ore e 10 minuti di lavoro straordinario non retribuito e non recuperato. Richiamava l'art. 27 CCNL integrativo 1998/2001 e le tabelle del CCNL 2006/2009 del comparto Ministeri applicabili al dipendente con posizione economica Area II, livello retributivo F2, precisando la previsione del riconoscimento di un trattamento economico accessorio della retribuzione per il lavoro straordinario feriale mediante il pagamento di un'indennità lorda oraria pari a euro 12,11. Sosteneva, pertanto, il credito di euro 14.424,22 lordi per lavoro straordinario pari a 1191 ore e 10 minuti. Concludeva chiedendo di “-In via principale accertare e dichiarare con sentenza il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento di n. 1191 ore e 10 minuti di lavoro straordinario;
e per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva lorda di euro € 14.424,22 (quattordicimilaquattrocentoventiquattro/22) , con un importo orario lordo pari ad
€ 12,11 come da tabelle allegate al CCNL vigente 2006/2009 del comparto CP_5 oltre agli interessi legali da ogni singola scadenza fino al soddisfo per un totale di ore di lavoro straordinario pari a 1703 ore e 43 minuti;
-il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfettario 15% e CPA 4%, con distrazione nei confronti dei sottoscritti avvocati che si dichiarano antistatari.”
Il , cui il ricorso veniva regolarmente notificato, si costituiva, Controparte_1 rilevando che la nota prot. n. 606 del 21.1.2020 non era stata firmata dal Dirigente della bensì dal Direttore di Castel Sant'Elmo, Controparte_6 articolazione della Direzione, avente qualifica di funzionario con p.o. e sprovvisto del potere di impegnare finanziariamente l'Amministrazione; che pertanto la suddetta nota era inefficace ai fini autorizzatori del lavoro straordinario in ragione del difetto di legittimazione originario del sottoscrittore per inesistenza dell'atto di investitura del funzionario in ordine al relativo potere di firma;
precisava, inoltre, che nel medesimo periodo la Direzione Regionale non aveva potuto prendere atto della citata nota per la chiusura dell'incarico del precedente Direttore della Direzione e la transizione con il nuovo incaricato nominato con il decr. Rep. del 13.2.2020 nonché per i primi effetti della Pandemia Covid-19. Contestava la nota del 16.6.2922 asserendo che non risultava agli atti dell'Amministrazione; affermava che con nota prot. 342/2022 il Direttore della aveva autorizzato esclusivamente lo Controparte_6 svolgimento di n. 11 ore di lavoro straordinario del 21 e 22/1/2022; costava, altresì, la nota prot. 5342 del 30.6.2023. Nel merito eccepiva l'erronea lettura dei dati contrattualistici di riferimento richiamando l'art. 27 CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018, l'art. 43 Contratto Collettivo integrativo di 2006-2019 e l'art. 27 CCNL integrativo CP_1 del personale Comparto 1998-2001. CP_5
Concludeva chiedendo: “Rigettarsi le domande ex adverso proposte e le relative pretese accessorie perché infondate per i motivi esposti nel presente atto. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
L'odierna udienza veniva sostituita dalle note ritualmente depositate, previa comunicazione del provvedimento reso ex art. 127 ter cpc, per cui la causa veniva decisa nel termine di legge, con la presente sentenza di cui veniva disposta la comunicazione.
La domanda è fondata. Va premesso che il ricorrente, dipendente a tempo determinato fino all'inquadramento del 2022, prima in qualità di addetto servizi vigilanza e dopo in qualità di Operatore Tecnico, ha affermato la circostanza relativa all'autorizzazione in suo favore a svolgere lavoro straordinario, indicando le varie note a fondamento del sostenuto diritto. Parte resistente ha contestato le note stesse, sostenendo che la nota prot. n. 606 del 21.1.2020 sarebbe inefficace ai fini autorizzatori per mancanza di firma del Dirigente della Direzione, che la nota del 16.6.2922 non risulta agli atti del Ministero e ha ammesso di avere autorizzato solo con nota prot. 342/2022 lo svolgimento di n. 11 ore di lavoro straordinario nei giorni del 21 e 22 gennaio 2022. In particolare, la suddetta nota (con intestazione direzione regionale
[...]
, firmata dal direttore , evidenzia che il era stato CP_6 Parte_2 Pt_1 incaricato di supervisionare le operazioni di allestimento delle luci da proiettare sulla facciata del Castel Sant'Elmo il venerdì 21 gennaio dalle ore 16:00 alle 20:00 e il sabato 22 gennaio dalle ore 16 alle ore 23:00. Deve darsi atto che con la nota prot. n. 5342 del 30.6.2023, firmata dal direttore
, viene attestata la maturazione al 31.5.2023 di n.
1.191 ore e 10 Parte_2 minuti di lavoro supplementare in accredito;
vi si evidenzia che le ore, in mancanza di disponibilità finanziaria, non erano state autorizzate come lavoro straordinario e che pertanto dovevano intendersi come ore da utilizzarsi con la formula dei recuperi compensativi. A sua volta, con la nota prot. n. 606 del 21.1.2020, il direttore di Castel Sant'Elmo, dott.ssa , autorizzava il ricorrente a svolgere attività di servizio Persona_1 la prima domenica di ogni mese e in occasione di aperture con ingresso gratuito, usufruendo sia del buono pasto che della retribuzione festiva. Inoltre, la anzidetta nota autorizzava l'ingresso anticipato per lo svolgimento delle mansioni di servizio per il lavoro effettuato il pomeriggio. Con nota del 16.6.2022 (pure allegata da parte ricorrente), firmata dal direttore di Castel Sant'Elmo, dott.ssa il ricorrente veniva autorizzato a Persona_1 lavorare oltre l'orario d'ufficio sia in entrata che in uscita in virtù di documentate necessità di servizio per la presenza indispensabile al progetto di valorizzazione di Castel Sant'Elmo e del Museo del 900 e in relazione alla indispensabilità di assicurare il controllo delle imprese incaricate d'intervenire nei progetti di manutenzione del Castello, a lavorare oltre l'orario d'ufficio sia in entrata che in uscita. Orbene, tanto premesso, ritiene questo Giudice la domanda fondata, non solo con riferimento alle ore di lavoro straordinario che il convenuto ha ammesso di avere autorizzato ma anche con riguardo alle restanti. In particolare, per come anche ritenuto in fattispecie analoga da altro magistrato della sezione ( g.l dr. Manzon, sentenza 3226/22, che viene in questa sede richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c.), è provato dalla documentazione in atti che alla data del 31.5.2023 l'istante abbia svolto il numero di ore di lavoro supplementare in accredito, pari a n.
1.191 ore e 10 minuti, dunque eccedente l'ordinario orario di lavoro, e che tali ore di lavoro siano state espletate in attuazione degli ordini di servizio indicati nella parte in fatto, non venendo poi retribuite dall'amministrazione. Orbene, la circostanza per la quale parte ricorrente abbia svolto ore di lavoro eccedenti in ragione di turni predisposti dal datore di lavoro implica che CP_1 quest'ultimo ha di fatto autorizzato, oltre che imposto, l'esecuzione delle stesse. Non vi è pertanto dubbio che al ricorrente spetti la relativa remunerazione. Del resto, una volta raggiunta la prova del fatto costitutivo del diritto vantato, e segnatamente lo svolgimento di ore di lavoro straordinario autorizzato, sarebbe stato onere del allegare e provare l'estinzione di tale diritto. Controparte_1
In fattispecie similare si è pronunciata di recente la Cassazione con Cassazione, con ord. 17912-24, nella cui motivazione si legge:
4. L'ipotesi delle prestazioni «aggiuntive» è in effetti speciale, in quanto caratterizzata da elementi di fattispecie che vanno al di là della mera prestazione del lavoro su incarico datoriale, essendo necessario un previo È indubbio che la contrattazione collettiva prevede (art. 34, comma 2, del CCNL 1998/2001; art. 31, comma 2, del CCNL 2016/2018; ora, art. 47, comma 2, del CCNL 2019/2021) che lo straordinario sia autorizzato dal dirigente. Questa Suprema Corte ha tuttavia declinato il principio, cui va data continuità, secondo cui in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 с.с., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione datoriale è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c. (Cass. n. 23506/2022). Assetto, questo, su cui è allineata la definizione di cause sostanzialmente identiche alla presente, con l'affermazione dell'ulteriore principio per cui, in tema di pubblico impiego privatizzato, il riconoscimento del diritto a prestazioni c.d. < gli estremi che rendono necessario il pagamento e ciò anche ove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo. I principi suesposti hanno del resto trovato continuità in fattispecie del tutto contigue, come quella della remunerazione a titolo di straordinario delle prestazioni rese a titolo di compenso incentivante, ove manchi la realizzazione dei presupposti propri di esso, ma vi sia superamento del debito orario (Cass. n. 25696/2023) o quella delle prestazioni rese a favore di terzi con il consenso della P.A. di appartenenza, sempre oltre il debito orario (Cass. n. 27842/2023). (….) Nei casi come quello di specie quanto accade è però che, sebbene l'autorizzazione prevista dal CCNL risponda ad ulteriori ragioni (programmatiche, di spesa, etc.) o risalga a fattispecie diversa da quella dello straordinario (ad es. attività da remunerare con compensi incentivanti di cui non si realizzino i presupposti), rispetto alla remunerazione del lavoratore ciò che conta è lo svolgimento del lavoro su incarico anche solo implicito del datore e non contro la volontà di questi, sicché non rileva il fatto che siano osservate forme, né che l'autorizzazione si manifesti per qualunque ragione come invalida o potenzialmente tale, oppure come inidonea (v. il caso dei compensi incentivanti) al suo scopo originario. A ben vedere, quello che si realizza in tal modo non è un reale contrasto tra la norma del codice civile (art. 2126 c.c., qui in relazione all'art. 2108 c.c.) e le regole che disciplinano l'autorizzazione nella contrattazione collettiva e quindi di un contrasto tra le previsioni di legge e quest'ultima. Al di là del regime del rapporto tra le fonti, mutevole nelle diverse versioni normative del pubblico impiego privatizzato succedutesi nel tempo, attraverso l'applicazione dell'art. 2126 c.c. viene regolata una fattispecie ulteriore e comune, in tutto il diritto del lavoro, alle prestazioni subordinate svolte coerentemente con la volontà datoriale, ma in condizioni non conformi al regime di validità proprio di esse, le quali vanno ciononostante remunerate, ovviamente secondo il quantum previsto, per tali prestazioni e per quanto riguarda il pubblico impiego privatizzato, dalla contrattazione collettiva. D'altra parte, la fattispecie di cui all'art. 2126 c.c. è indubbiamente espressiva, nell'evoluzione dell'ordinamento, del precetto di cui all'art. 36 Cost. e non a caso, recentemente, Corte Costituzionale 27 gennaio 2023, n. 8, nel vagliare la legittimità dell'art. 2033 c.c., rispetto alla ripetizione di pagamenti indebiti nell'ambito del pubblico impiego privatizzato, ha evidenziato come l'art. 2126 c.c., in ragione della protezione da esso assicurata alla recuperatorie sproporzionate rispetto alle situazioni coinvolte, ma inevitabilmente giustificando e corroborando la centralità della norma anche ove vista sotto il profilo della prestazioni retributive che essa impone siano adempiute, pur in assenza di validità, anche solo in parte, del rapporto di lavoro e delle prestazioni rese. 6.2.
Ciò vale anche sotto il profilo delle regole di spesa. È vero che, secondo questa Suprema Corte, le remunerazioni delle prestazioni nel pubblico impiego possono essere riconosciute solo se in linea con le previsioni ed allocazioni di spesa e che l'accordo incoerente con esse è invalido (Cass. n. 5679/2022) e rende pertanto ripetibili eventuali pagamenti eseguiti sulla sua base (Cass. n. 14672/2022). Tuttavia, una volta autorizzata e svolta la prestazione, non è sul lavoratore, in forza dell'asse sostanziale della disciplina di cui all'art. 36 Cost. e 2126 с.с., che possono gravare le conseguenze della divergenza rispetto agli impegni di spesa. Tale divergenza può certamente impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o di riconoscere speciali emolumenti di cui siano carenti i necessari presupposti quali previsti dalla contrattazione collettiva, ma non può essere di ostacolo al pagamento di una prestazione ulteriore a quella ordinaria che sia resa non insciente vel prohibente domino o comunque in modo incoerente con la volontà del datore. Ciò è già stato del resto affermato rispetto ad alcune fattispecie giunte alla disamina di questa Suprema Corte (v. Cass. n. 28938/2019, in tema di compenso per i turni di pronta reperibilità svolti in eccedenza ai limiti della contrattazione collettiva) e va qui ribadito anche rispetto alla presente ipotesi. Semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità, verso la Pubblica Amministrazione, dei preposti che non avrebbero in ipotesi dovuto consentire quelle lavorazioni;
ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso, sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali già richiamati ( v. anche, nello stesso senso, Cass., ordinanza n. 13661/2025) . Da tale condivisibile orientamento segue l'irrilevanza circa l'esistenza di potere di spesa o meno in capo al funzionario firmatario delle singole note e la rilevanza unicamente della circostanza di fatto – non contestata - avente a oggetto lo svolgimento da parte del ricorrente del numero totale di ore supplementari come sopra riportato. Pertanto, la domanda va accolta. Per la quantificazione del dovuto possono essere utilizzati i conteggi contenuti in ricorso, in quanto non specificamente contestati in memoria difensiva. Pertanto, il convenuto deve essere condannato a pagare in favore del CP_1 ricorrente la somma di cui in ricorso. Quanto agli interessi legali, stante la mancata allegazione della data di ogni singola maturazione delle ore di lavoro straordinario oggetto di domanda, essi devono farsi decorrere dal 1.2.2020, ossia dal primo giorno del mese successivo al primo ordine di servizio del gennaio 2020, in cui è stato svolto tale lavoro la relativa prima domenica del mese, per come previsto dall'o.d.s. stesso . Le spese, liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro così provvede: In accoglimento della domanda:
a) dichiara il diritto del ricorrente al pagamento di n. 1191 ore e 10 minuti a titolo di lavoro straordinario e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore del ricorrente stesso dell'importo di € 14.424,22 lordi, oltre interessi legali dal 1.2.2020 al saldo;
b) condanna il in persona del suo legale rapp.te p.t. al Controparte_1 rimborso delle spese di lite, che liquida in € 2.926,00 oltre spese forfettarie, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari. Si comunichi. Napoli, 29.5.25
Il G.L. Dr. Elisa Tomassi