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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 17/12/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
R.G. 1451/2022
Il Giudice Dr. Valentina Prudente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
, parte appellante assistita e difesa da avv. SALVINI FEDERICO Parte_1
e parte appellata assistita e difesa da avv. MOSA ANDREA Controparte_1
Sulle seguenti conclusioni: per parte appellante:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice in grado di appello, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza n. 12/2022, emessa dal Giudice di Pace di Massa, in via principale: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è giudizio dell'autoveicolo tipo Suv, di colore bianco, rimasto sconosciuto, quindi condannare la compagnia di assicurazioni “ , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, quale impresa designata per la Regione Toscana per il risarcimento dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento in favore dell'attore, Parte_1
, della somma di euro 19.616,25, a titolo di risarcimento del danno e rimborso spese, ovvero
[...] di quell'importo maggiore o minore che dovesse risultare equo e di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, per l'effetto, condannare la convenuta compagnia di assicurazioni “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale impresa designata per la Regione Toscana per il risarcimento dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento delle spese e del compenso professionale, oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed i.v.a. come per Legge, per entrambi i gradi di giudizio;
in via subordinata: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice in grado di appello, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma della sentenza n. 12/2022, emessa dal Giudice di Pace di Massa, accertare e dichiarare la concorsuale responsabilità nella causazione del sinistro per cui è giudizio dell'autoveicolo tipo Suv, di colore bianco, rimasto sconosciuto, quindi condannare la compagnia di assicurazioni “ , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, quale impresa designata per la Regione Toscana per il risarcimento dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento in favore dell'attore, , Parte_1
P a g . 1 | 4 della somma di euro 19.616,25, a titolo di risarcimento del danno e rimborso spese, ovvero di quell'importo maggiore o minore che dovesse risultare equo e di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, per l'effetto, condannare la convenuta compagnia di assicurazioni “ , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 quale impresa designata per la Regione Toscana per il risarcimento dei danni a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, al pagamento delle spese e del compenso professionale, oltre rimborso forfetario, c.p.a. ed i.v.a. come per Legge, per entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata:
“Voglia il G.I. Ill.mo designato del Tribunale di Massa, contrariis reiectis, per tutte le motivazioni richiamate nel presente atto, confermare integralmente la sentenza del Giudice di Pace di Massa, Dott. Locane Vincenzo, n. 12/2022, e conseguentemente respingere l'appello proposto nei confronti della comparente, poiché infondato in fatto e diritto, con consequenziale condanna di parte appellante al pagamento, a favore della di una somma equitativamente determinata, Controparte_1 in applicazione dell'art. 96/3° comma c.p.c. Vinte in ogni caso, spese e competenze di lite”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
DI conveniva in giudizio quale compagnia Parte_1 Controparte_2 assicurativa designata per il FGVS nella Regione Toscana, proponendo appello avverso la sentenza n. 12/2022, emessa il 4.11.2021 dal giudice di pace di Massa.
La causa trae origine dal sinistro stradale occorso in data 24.8.2018 alle ore 15:00 circa, in via Sotto i Poggi a Massa. espone di essere stato tamponato, all'altezza dell'intersezione con via Parte_1 Matteoni, da un suv bianco, il cui conducente si era dato alla fuga e non era mai stato identificato, riportando danni al proprio velocipede e lesioni personali.
Lamenta l'appellante l'erronea valutazione del materiale probatorio, in particolare della testimonianza di , cognato del , e delle prove documentali (foto del luogo, della bici Testimone_1 Parte_1 Tes_ tamponata e referti medici in atti). Il fatto che non avesse assistito al sinistro, poi, non ne avrebbe escluso la dimostrazione, fondata su presunzioni gravi, precise e concordanti.
Si costituiva l'appellata, chiedendo la conferma della sentenza.
Si dà atto che il fascicolo era riassegnato alla scrivente in esito a provvedimento di variazione tabellare del 18.10.22.
All'udienza del 31.10.25, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni in epigrafe, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
La sentenza di prime cure deve essere confermata, non risultando assolto l'onere della prova in ordine all'an, il che rende superflua la CTU medica richiesta dall'appellante. Tes_ Deve evidenziarsi, infatti, che , cognato del , non ha assistito al sinistro e si è limitato Parte_1 a riferire quanto narratogli dall'appellante (cfr. verbale di udienza del 9.9.21: “non ho visto la dinamica del sinistro e posso solo presumere la dinamica per la posizione che ( ) aveva a terra […] Parte_1 Tes_ ho visto un suv poco più avanti che teneva una velocità sostenuta”); verbale di s.i. rilasciate da alla Stazione CC di Marina di Massa in data 13.1.19: “a margine della strada vedevo a terra mio cognato
il quale spaventato e dolorante, mi riferiva che un veicolo poco prima l'aveva Parte_1 tamponato mentre lui era alla guida della sua bicicletta”).
Seppur non sia di per sé rilevante che la denuncia – querela contro ignoti sia stata sporta a quasi tre mesi dal fatto, non può sottacersi che, pur a fronte di lamentate lesioni gravi (frattura dello scafoide refertata con 35 giorni di prognosi), e tenuto conto della rappresentata dinamica del sinistro (il Parte_1 sarebbe stato travolto da un “pirata della strada”) non sia stato richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine, né del 118, risultando, anzi, che il si sia recato al pronto soccorso solo nel Parte_1 pomeriggio del giorno successivo. Peraltro, nel referto medico del 25.8.18 – avverso cui non è stata proposta querela di falso -, è dato atto di una diversa dinamica del sinistro: non vi è cenno ad alcun
P a g . 2 | 4 tamponamento ai danni del , il quale, in quella sede, ebbe invece a dichiarare di essere Parte_1 accidentalmente caduto per evitare un'auto.
Considerato che, infine, proprio tenuto conto del considerevole lasso di tempo intercorso tra il fatto e la denuncia – querela (pur avvenuta in limine di scadenza termini ex art. 124 cp) non è stato possibile per le Forze dell'Ordine compiere rilievi sul posto, che, inoltre, risulta privo di telecamere di videosorveglianza, non ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti che consentano di ritenere provata la sussistenza dell'evento.
Le spese di lite sono liquidate come da successivo prospetto, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 d.m. 55/14, nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del 50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 c. 1 ult.parte):
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 3.397,00
RIDUZIONI (50 % sul compenso per art. 4 c.1 ult. parte)
Compenso al netto delle riduzioni € 1.698,50
oltre a tale importo, a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA se e come per legge dovuti.
Non ricorrono indici tali da inferire l'abuso dello strumento processuale (96 c. 3), né gli elementi costitutivi soggettivi e oggettivi per la condanna per lite temeraria, il cui onere della prova ricade sul soggetto che si assuma danneggiato (96 c.1), di talché la relativa domanda non può trovare accoglimento, il che non importa soccombenza reciproca (cfr. Sez. 2 - , Ordinanza n. 18036 del 06/06/2022: “il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicchè non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.(In applicazione di detto principio la Corte, confermando la sentenza impugnata, ha ritenuto che il pieno accoglimento in favore della odierna parte resistente della domanda di usucapione rispetto al rigetto di quella per lite temeraria fa escludere la contrapposizione di una pluralità di domande tale da giustificare la reciproca soccombenza).”).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso la sentenza del giudice di pace di Massa n. 12/2022, Controparte_1 ogni diversa istanza, eccezione, difesa disattesa, così provvede: rigetta l'appello;
P a g . 3 | 4 condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.698,50 a titolo di compenso professionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'Erario, di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in data 15/12/2025.
IL GIUDICE
Dr. Valentina Prudente
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