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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/10/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9953/2022 Ruolo Cont
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 15.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappr. e difesa dall' avv Malerba Cosimo Parte_1
RICORRENTE contro
e , con sede in Controparte_1 CP_2
Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Graziuso e A. Lamanna
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito n 35920220001973200000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.9.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n
35920220001973200000 notificato il 22-8-2022 avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali IVS fissi o entro il minimale relativi alla gestione commercianti per il periodo dal 1/2020 AL 12/2020.
A sostegno del ricorso evidenziava l' infondatezza della pretesa dell' significando che l' aveva provveduto ad iscriverla nella Gestione CP_1 CP_1
Commercianti quale socio della Marinotex New srl con decorrenza dell' obbligo contributivo dal 1 marzo 2016 a seguito di verbale di accertamento n 2016003352 del 24.3.2016 laddove invero la stessa, nel periodo dell' accertamento, non aveva mai svolto attività lavorativa all' interno della stessa mentre nel periodo successivo e con decorrenza dal 28.4.2016 era stata assunta dalla predetta società in qualità di lavoratrice dipendente. Chiedeva pertanto accertarsi l' insussistenza del debito contributivo con conseguente annullamento dell' avviso di addebito.
Integrato il contraddittorio l' contestava gli avversi assunti CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All' odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dalla ricorrente avverso l' avviso di addebito suindicato, con il quale l' CP_1 ha chiesto a il pagamento delle somme dovute a titolo di Parte_1 contributi previdenziali IVS fissi o entro il minimale relativi alla gestione commercianti per il periodo dal 1/2020 al 12/2020.
L' opponente ha evidenziato l' infondatezza della pretesa dell' CP_1 evidenziando che con decorrenza dal 28.4.2016 era stata assunta dalla predetta società in qualità di lavoratrice dipendente.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l' opposizione sia fondata.
Come noto, primo presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti dell è la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma CP_1
203, della L n 662/96. L'art.
1, comma 203, della L n 662/96 così dispone: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1996 n 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che...siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli (cass 4440/2017).
Ciò posto, giova rammentare che in tema di crediti previdenziali (fatta eccezione per quelli che attengano all'indebita fruizione di agevolazioni contributive, rispetto ai quali l'onere di provare la sussistenza del diritto ai benefici grava sul contribuente che ne invochi gli effetti)
l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento o l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e sugli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, specificamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto segue le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, secondo le quali spetta all'ente previdenziale creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito contributivo e sulla controparte che li neghi l'onere di contestarli (v.
Cass. Sent. n. 23600/2009).
Nel caso di specie, l' ha contestato alla ricorrente l' obbligo di CP_1 iscrizione alla gestione commercianti sulla base del verbale di accertamento ispettivo n 2016003352 del 24.3.2016 sulla base del quale la ricorrente era stata iscritta alla gestione commercianti con decorrenza dal 1.3.2016 (in quanto in occasione dell' accesso ispettivo era stata trovata intenta al lavoro con mansioni di cassiera all' interno del punto vendita della società Marinotex New srl di commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento per ben due volte).
Tuttavia, a fronte degli assunti dell' posti a fondamento dell' CP_1 obbligazione contributiva (basati su un accertamento risalente al marzo
2016), parte ricorrente ha dimostrato che con decorrenza dal 28.4.2016 era stata successivamente assunta alle dipendente di Marinotex srl con contratto part time di 24 ore settimanali (v. contratto di lavoro, estratto contributivo, modello UNILAV).
Tale circostanza è stata altresì confermata dai testi escussi i quali hanno riferito che con decorrenza dal 28.4.2016 la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di Marinotex New srl con mansioni di commessa di vendita presso il negozio sito in Lecce alla via S Lazzaro, che aveva osservato un orario lavorativo dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 fino a novembre
2021, che aveva svolto mansioni di vendita al pubblico di tessuti e biancheria ricevendo quotidianamente ordini e direttive dal legale rappresentante della società Marinotex srl Persona_1
A fronte di tali assunti non sussistono i requisiti per l' iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti per il periodo contestato con l' avviso di addebito opposto.
Da ciò consegue l' insussistenza dell' obbligazione contributiva oggetto dell' avviso di addebito opposto con conseguente declaratoria di illegittimità della iscrizione di alla gestione commercianti Parte_1 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020.
Le spese seguono la soccombenza.
P.QM.
definitivamente pronunciando su ricorso depositato in data 21.9.2022, così decide: 1)-Dichiara che la ricorrente, per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020 non era tenuta all' iscrizione alla gestione commercianti e per l' effetto dichiara non dovute le somme di cui all' avviso di addebito n
35920220001973200000;
2)-Condanna l' alla rifusione in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1800,00 oltre spese generali IVA e CPA se dovuti, oltre
CU se dovuto e pagato con distrazione.
Lecce, 15.10.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 15.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappr. e difesa dall' avv Malerba Cosimo Parte_1
RICORRENTE contro
e , con sede in Controparte_1 CP_2
Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Graziuso e A. Lamanna
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione avverso avviso di addebito n 35920220001973200000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 21.9.2022 la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l' avviso di addebito n
35920220001973200000 notificato il 22-8-2022 avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali IVS fissi o entro il minimale relativi alla gestione commercianti per il periodo dal 1/2020 AL 12/2020.
A sostegno del ricorso evidenziava l' infondatezza della pretesa dell' significando che l' aveva provveduto ad iscriverla nella Gestione CP_1 CP_1
Commercianti quale socio della Marinotex New srl con decorrenza dell' obbligo contributivo dal 1 marzo 2016 a seguito di verbale di accertamento n 2016003352 del 24.3.2016 laddove invero la stessa, nel periodo dell' accertamento, non aveva mai svolto attività lavorativa all' interno della stessa mentre nel periodo successivo e con decorrenza dal 28.4.2016 era stata assunta dalla predetta società in qualità di lavoratrice dipendente. Chiedeva pertanto accertarsi l' insussistenza del debito contributivo con conseguente annullamento dell' avviso di addebito.
Integrato il contraddittorio l' contestava gli avversi assunti CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
All' odierna udienza la causa, documentalmente istruita, veniva decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dall'opposizione proposta dalla ricorrente avverso l' avviso di addebito suindicato, con il quale l' CP_1 ha chiesto a il pagamento delle somme dovute a titolo di Parte_1 contributi previdenziali IVS fissi o entro il minimale relativi alla gestione commercianti per il periodo dal 1/2020 al 12/2020.
L' opponente ha evidenziato l' infondatezza della pretesa dell' CP_1 evidenziando che con decorrenza dal 28.4.2016 era stata assunta dalla predetta società in qualità di lavoratrice dipendente.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale che l' opposizione sia fondata.
Come noto, primo presupposto per l'iscrizione alla gestione commercianti dell è la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 1, comma CP_1
203, della L n 662/96. L'art.
1, comma 203, della L n 662/96 così dispone: "l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1996 n 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che...siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli (cass 4440/2017).
Ciò posto, giova rammentare che in tema di crediti previdenziali (fatta eccezione per quelli che attengano all'indebita fruizione di agevolazioni contributive, rispetto ai quali l'onere di provare la sussistenza del diritto ai benefici grava sul contribuente che ne invochi gli effetti)
l'opposizione contro la cartella esattoriale di pagamento o l'avviso di addebito dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti e sugli obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, specificamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'accertamento di tale rapporto segue le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, secondo le quali spetta all'ente previdenziale creditore dimostrare i fatti costitutivi del credito contributivo e sulla controparte che li neghi l'onere di contestarli (v.
Cass. Sent. n. 23600/2009).
Nel caso di specie, l' ha contestato alla ricorrente l' obbligo di CP_1 iscrizione alla gestione commercianti sulla base del verbale di accertamento ispettivo n 2016003352 del 24.3.2016 sulla base del quale la ricorrente era stata iscritta alla gestione commercianti con decorrenza dal 1.3.2016 (in quanto in occasione dell' accesso ispettivo era stata trovata intenta al lavoro con mansioni di cassiera all' interno del punto vendita della società Marinotex New srl di commercio al dettaglio di tessuti per abbigliamento per ben due volte).
Tuttavia, a fronte degli assunti dell' posti a fondamento dell' CP_1 obbligazione contributiva (basati su un accertamento risalente al marzo
2016), parte ricorrente ha dimostrato che con decorrenza dal 28.4.2016 era stata successivamente assunta alle dipendente di Marinotex srl con contratto part time di 24 ore settimanali (v. contratto di lavoro, estratto contributivo, modello UNILAV).
Tale circostanza è stata altresì confermata dai testi escussi i quali hanno riferito che con decorrenza dal 28.4.2016 la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di Marinotex New srl con mansioni di commessa di vendita presso il negozio sito in Lecce alla via S Lazzaro, che aveva osservato un orario lavorativo dal lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00 fino a novembre
2021, che aveva svolto mansioni di vendita al pubblico di tessuti e biancheria ricevendo quotidianamente ordini e direttive dal legale rappresentante della società Marinotex srl Persona_1
A fronte di tali assunti non sussistono i requisiti per l' iscrizione della ricorrente nella gestione commercianti per il periodo contestato con l' avviso di addebito opposto.
Da ciò consegue l' insussistenza dell' obbligazione contributiva oggetto dell' avviso di addebito opposto con conseguente declaratoria di illegittimità della iscrizione di alla gestione commercianti Parte_1 per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020.
Le spese seguono la soccombenza.
P.QM.
definitivamente pronunciando su ricorso depositato in data 21.9.2022, così decide: 1)-Dichiara che la ricorrente, per il periodo dal 1.1.2020 al 31.12.2020 non era tenuta all' iscrizione alla gestione commercianti e per l' effetto dichiara non dovute le somme di cui all' avviso di addebito n
35920220001973200000;
2)-Condanna l' alla rifusione in favore del procuratore CP_1 antistatario di parte ricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1800,00 oltre spese generali IVA e CPA se dovuti, oltre
CU se dovuto e pagato con distrazione.
Lecce, 15.10.2025 Il Giudice del lavoro
Dott. ssa Francesca Costa