Sentenza 9 maggio 2022
Improcedibile
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02079/2025REG.PROV.COLL.
N. 06557/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6557 del 2022, proposto dalla New Company s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Petrillo e Mario Verrusio, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Anna Romano, Filippo Satta e Antonio Pugliese, con domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Arenula, n. 29 e con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza ter , n. 5771 del 9 maggio 2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse;
vista la nota depositata il 16 gennaio 2025, con cui parte appellante ha dichiarato di non aver più interesse alla coltivazione del gravame;
visti gli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 del codice del processo amministrativo;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2025, il consigliere Francesco Frigida e viste le conclusioni scritte depositate dall’avvocato Filippo Satta per parte appellata;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito dal provvedimento del Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a. prot. n. GSEWEB/P20170134190 del 9 agosto 2017 di diniego all’accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici in relazione all’intervento della New Company s.r.l. per la nuova costruzione di un impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica con potenza pari a 0,2 megawatt sito nel Comune di Montemurro (Pz).
2. Detto provvedimento è stato impugnato dalla New Company s.r.l. con ricorso n. 11821 del 2017 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.
3. La società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse si è costituita nel giudizio di primo grado, chiedendo il rigetto del ricorso. Anche il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del made in Italy) ha resistito in giudizio.
4. Con l’impugnata sentenza n. n. 5771 del 9 maggio 2022, il T.a.r. per il Lazio, sezione terza ter , ha respinto il ricorso, ha compensato le spese processuali con il Ministero e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Gestore, liquidate in euro 2.500, oltre agli accessori di legge.
5. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 12 luglio 2022 e in data 4 agosto 2022 – la New Company s.r.l. ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando tre motivi.
6. La società per azioni Gestore dei servizi energetici - Gse si è costituita, eccependo l’infondatezza dell’appello.
7. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze, pur ritualmente evocati, non si sono costituiti.
8. Con atto depositato in data 16 gennaio 2025 la New Company s.r.l., premesso che « nelle more dell’appello sono sopravvenuti fatti gestionali della società che hanno determinato la carenza assoluta di interesse per la stessa ad ottenere l’incentivazione sostanzialmente rivendicata » e di non aver « neppure interesse all’accertamento dell’illegittimità dei provvedimenti gravati in controversia a fini risarcitori », ha dichiarato « espressamente di non aver più interesse alla pronunzia ».
L’appellante ha conseguentemente chiesto « di dichiarare la improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese, rinunziando la società anche ad una valutazione virtuale della controversia ».
8.1. Con istanza depositata il 21 gennaio 2025 il Gestore, considerata la dichiarazione della New Company s.r.l. di sopravvenuta carenza di interesse, ha chiesto la decisione della causa senza discussione e senza aderire espressamente alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 28 gennaio 2025.
10. Si osserva che in virtù del principio dispositivo, che trova applicazione anche nel processo amministrativo, la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione stessa ed eventualmente di rinunciare in modo esplicito al ricorso, in tal modo provocando la presa d’atto del giudice, che può solo dichiararne l’improcedibilità, non potendo procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. II, 3 luglio 2023, n. 6437 e 18 ottobre 2022, n. 8886; sez. IV, 4 aprile 2023, n. 3482; sez. III, 8 febbraio 2023, n. 1418).
10.1. Tanto premesso, nel caso di specie la New Company s.r.l. ha rappresentato espressamente e inequivocabilmente di non aver più interesse alla coltivazione dell’appello, sicché il Collegio non può che dare atto della sopravvenuta carenza d’interesse al gravame e conseguentemente, in forza del combinato disposto degli articoli 35, comma 1, lettera c), 85, comma 9, e 38 c.p.a., dichiararlo improcedibile.
11. La definizione del processo in rito e la notevole peculiarità, anche in fatto, della vicenda sostanziale giustificano la compensazione tra le parti delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6557 del 2022, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Massimiliano Tarantino, Presidente FF
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Luigi Massimiliano Tarantino |
IL SEGRETARIO