Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1135
CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica della cartella di pagamento presupposta

    L'Agenzia delle Entrate non ha fornito prova della notifica della cartella presupposta, né l'agente della riscossione si è costituito per documentare tale adempimento. Pertanto, il ricorso è accolto per l'intervenuta prescrizione del debito tributario dovuta alla mancata notifica.

  • Accolto
    Prescrizione del debito tributario

    La mancata notifica della cartella di pagamento presupposta, non contestata dall'Agenzia delle Entrate e non provata dall'agente della riscossione, comporta l'accoglimento del ricorso per intervenuta prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1135
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina
    Numero : 1135
    Data del deposito : 23 febbraio 2026

    Testo completo