CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1135 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1135/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6123/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090043128990000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090043128990000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090043128990000 IRAP 2003
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259006831705000 notificata in data 30/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 894.714,88, limitatamente alla cartella n. 29520090043128990000 per l'importo di € 403.176,56 a titolo di iva, irpef e irap anno 2003. Eccepiva: omessa notifica della cartella, prescrizione, prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione e inammissibilità del ricorso.
Non si costituiva l'agente della riscossione, cui il ricorso veniva notificato in data 25/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato.
L'intimazione risulta emessa, tra l'altro, sul presupposto della cartella n. 29520090043128990000 per l'importo di € 403.176,56 a titolo di iva, irpef e irap anno 2003.
Il ricorrente assume l'omessa notifica di detta cartella e, conseguentemente, la prescrizione della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate nulla ha documentato sul punto.
L'agente della riscossione non si è costituito, né ha altrimenti documentato la notifica della cartella presupposta o di altro atto equivalente.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite vanno compensate. Invero, ai fini della condanna alle spese deve ritenersi che dia luogo a « gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione, ai sensi dell'art. 15 d.Lv. 546/92, la circostanza che sia rimasta incontestata o comunque accertata la debenza del tributo e l'omissione del versamento dello stesso, derivando l'accoglimento del ricorso unicamente dall'accertamento dell'intervenuta prescrizione del debito tributario o della mancata notifica di un atto presupposto, dal momento che, non operando la prescrizione d'ufficio, l'Amministrazione è comunque tenuta al tentativo di recupero pur nella eventuale consapevolezza della intervenuta prescrizione, non potendosi, pertanto, rimproverare alla stessa l'emissione degli atti funzionali alla riscossione (cfr. Cass. 9876/2025).
La mancata notifica della cartella o, comunque, la mancata esibizione di prova della notifica della cartella determina, ragionevolmente, un danno erariale in relazione al quale appare necessario investire la Procura
Regionale presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli effetti dell'atto impugnato limitatamente alla pretesa derivante dalla cartella n. 29520090043128990000. Compensa le spese di lite tra le parti. Dispone trasmettersi copia degli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARCO GIOVANNI, Presidente e Relatore
CEFALO VINCENZO, Giudice
TRIVERI EUGENIO, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6123/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina - Via Santa Cecilia Is. 104 N. 45/c 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090043128990000 IRPEF-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090043128990000 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520090043128990000 IRAP 2003
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 IRPEF-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 IVA-ALTRO 2003
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520259006831705000 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 2/9/2025 Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520259006831705000 notificata in data 30/5/2025 emessa dall'agente della riscossione per l'importo di € 894.714,88, limitatamente alla cartella n. 29520090043128990000 per l'importo di € 403.176,56 a titolo di iva, irpef e irap anno 2003. Eccepiva: omessa notifica della cartella, prescrizione, prescrizione di sanzioni e interessi.
Si costituiva Agenzia delle Entrate eccependo difetto di legittimazione e inammissibilità del ricorso.
Non si costituiva l'agente della riscossione, cui il ricorso veniva notificato in data 25/7/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato.
L'intimazione risulta emessa, tra l'altro, sul presupposto della cartella n. 29520090043128990000 per l'importo di € 403.176,56 a titolo di iva, irpef e irap anno 2003.
Il ricorrente assume l'omessa notifica di detta cartella e, conseguentemente, la prescrizione della pretesa.
L'Agenzia delle Entrate nulla ha documentato sul punto.
L'agente della riscossione non si è costituito, né ha altrimenti documentato la notifica della cartella presupposta o di altro atto equivalente.
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.
Le spese di lite vanno compensate. Invero, ai fini della condanna alle spese deve ritenersi che dia luogo a « gravi ed eccezionali ragioni» per la compensazione, ai sensi dell'art. 15 d.Lv. 546/92, la circostanza che sia rimasta incontestata o comunque accertata la debenza del tributo e l'omissione del versamento dello stesso, derivando l'accoglimento del ricorso unicamente dall'accertamento dell'intervenuta prescrizione del debito tributario o della mancata notifica di un atto presupposto, dal momento che, non operando la prescrizione d'ufficio, l'Amministrazione è comunque tenuta al tentativo di recupero pur nella eventuale consapevolezza della intervenuta prescrizione, non potendosi, pertanto, rimproverare alla stessa l'emissione degli atti funzionali alla riscossione (cfr. Cass. 9876/2025).
La mancata notifica della cartella o, comunque, la mancata esibizione di prova della notifica della cartella determina, ragionevolmente, un danno erariale in relazione al quale appare necessario investire la Procura
Regionale presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli effetti dell'atto impugnato limitatamente alla pretesa derivante dalla cartella n. 29520090043128990000. Compensa le spese di lite tra le parti. Dispone trasmettersi copia degli atti alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.