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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 26/11/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
3372/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di CE -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3372/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Terrestri ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. Parte_2
(Cod. fisc. ), nata a [...] l'[...]
[...] C.F._2
e residente in [...] e il sig. Pt_1
(Cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 residente in[...]1, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Megliadino San Vitale (parte II, serie A), posto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 L. 898/1970;
- nulla disporsi a titolo di assegno divorzile e/o contributo di mantenimento tra i coniugi, data l'indipendenza ed autosufficienza economica delle parti stesse e l'insussistenza dei presupposti di fatto e diritto;
- darsi atto che i coniugi, di comune accordo, si impegnano a contribuire in pari misura al mantenimento del figlio , peraltro già maggiorenne (22 Persona_1 anni), finchè lo stesso non sia in grado di raggiungere l'autosufficienza economica, essendo in procinto di ultimare il ciclo di studi universitari;
1 - ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni prescritte;
- dichiarare integralmente compensate le spese e le competenze del procedimento.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 16.10.2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_3
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia
[...] Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Megliadino San Vitale (PD) il 26.12.1990 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Megliadino San Vitale al n. 10, Parte II, Serie A, anno 1990), e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 21.8.2003; Persona_1
- con decreto n. 8530/2015, depositato in data 14.9.2015, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 16.7.2015;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- , lavoratore dipendete, aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 un Parte_3 reddito pari a 16.264,83 euro netti, mentre , commessa, aveva Parte_2 percepito nel medesimo anno d'imposta un reddito pari a 19.845,75 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 26.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 8530/2015, depositato in data 14.9.2015, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 16.7.2015 (cfr. doc. 5), sicché, non essendo la
2 convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3372/ 2025 R.G. promossa da Pt_1
da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_3
e a Megliadino San Vitale (PD) il 26.12.1990
[...] Parte_2
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Megliadino San Vitale al n. 10, Parte II, Serie A, anno 1990);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 26 novembre 2025
il Presidente estensore
AO Di CE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa AO Di CE -presidente relatore dott.ssa Federica Abiuso -giudice dott. Nicola Del Vecchio -giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 3372/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Sandro Terrestri ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il sig. Parte_2
(Cod. fisc. ), nata a [...] l'[...]
[...] C.F._2
e residente in [...] e il sig. Pt_1
(Cod. fisc. ), nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 residente in[...]1, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Megliadino San Vitale (parte II, serie A), posto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 L. 898/1970;
- nulla disporsi a titolo di assegno divorzile e/o contributo di mantenimento tra i coniugi, data l'indipendenza ed autosufficienza economica delle parti stesse e l'insussistenza dei presupposti di fatto e diritto;
- darsi atto che i coniugi, di comune accordo, si impegnano a contribuire in pari misura al mantenimento del figlio , peraltro già maggiorenne (22 Persona_1 anni), finchè lo stesso non sia in grado di raggiungere l'autosufficienza economica, essendo in procinto di ultimare il ciclo di studi universitari;
1 - ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni prescritte;
- dichiarare integralmente compensate le spese e le competenze del procedimento.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 16.10.2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_3
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la pronuncia
[...] Parte_2 di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto a Megliadino San Vitale (PD) il 26.12.1990 (trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Megliadino San Vitale al n. 10, Parte II, Serie A, anno 1990), e deducevano che:
- dall'unione era nato il figlio il 21.8.2003; Persona_1
- con decreto n. 8530/2015, depositato in data 14.9.2015, il Tribunale di Rovigo aveva omologato il verbale della separazione consensuale dei coniugi alle condizioni indicate all'udienza presidenziale del 16.7.2015;
- sin dall'udienza presidenziale i coniugi avevano vissuto separati, senza che fosse ripresa la loro convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- , lavoratore dipendete, aveva percepito nell'anno d'imposta 2024 un Parte_3 reddito pari a 16.264,83 euro netti, mentre , commessa, aveva Parte_2 percepito nel medesimo anno d'imposta un reddito pari a 19.845,75 euro netti.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente designava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 26.11.2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore rimetteva la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, omologata dal Tribunale di Rovigo con decreto n. 8530/2015, depositato in data 14.9.2015, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 16.7.2015 (cfr. doc. 5), sicché, non essendo la
2 convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 3372/ 2025 R.G. promossa da Pt_1
da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_3
e a Megliadino San Vitale (PD) il 26.12.1990
[...] Parte_2
(trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Megliadino San Vitale al n. 10, Parte II, Serie A, anno 1990);
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 26 novembre 2025
il Presidente estensore
AO Di CE
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