Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/04/2025, n. 942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 942 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
n.8300/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, Eugenio Carmine
Labella, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. BONADIES ANTONIA -c.f. ; C.F._2
-parte opponente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP
; C.F._3
-parte opposta- all'udienza del 22/04/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. - Con ricorso depositato in data 28/12/2021 la parte opponente ha chiesto, in accoglimento della spiegata opposizione, che venisse accertata e dichiarata l'illegittimità della pretesa contributiva per inapplicabilità dell'art. 1, comma 202 e segg., della legge 23/12/1996 n. 662 con il consequenziale annullamento dell'avviso di addebito n.31420210003340828000 notificato il
26/11/2021.
II. - Ritualmente costituitosi in giudizio, l' ha domandato il CP rigetto della spiegata opposizione.
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III.1. - In punto di fatto occorre premettere che l'opponente ha dedotto che aveva ricevuto, in data 26/11/2021, ad istanza dell' , la notifica dell'avviso di addebito CP
n.31420210003340828000 del 09/11/2021 avente ad oggetto i contributi asseritamente accertati e dovuti a titolo di Gestione
Commercianti, oltre somme aggiuntive e sanzioni, per complessivi
Euro 9.624,38 riguardanti il periodo dal 01°/01/2015 al 02/01/2018
(scaturente dalla sua nuova iscrizione d'ufficio nella suddetta
Gestione, dopo la cancellazione del suo nominativo dalla Gestione previdenziale degli Esercenti attività commerciali “a partire dal
31/12/2014”); che difettavano i presupposti per la richiesta di tali contributi da parte dell' atteso che non aveva svolto, CP come preteso dall'Istituto, attività abituale e prevalente nella società “Due D Diffusione Calzature S.r.l.”; che nell'ambito di quest'ultima società aveva rivestito soltanto il ruolo di socio e amministratore. L'opponente, in particolare, ha aggiunto che in data 31/12/2014, avendo ormai raggiunto l'età di quasi 78 anni e avendo problemi di salute che non gli consentivano di gestire l'impresa, né di “partecipare personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza” come è prescritto dall'art. 1, comma 203, della Legge 23/12/1996 n. 662, aveva trasmesso all' idonea “comunicazione unica” onde accedere CP al regime pensionistico spettantegli;
che, ricevuta tale richiesta, l' correttamente aveva emesso il provvedimento CP di cancellazione del suo nominativo dalla “Gestione Previdenziale degli Esercenti attività commerciali” con decorrenza dal
31/12/2014; che successivamente in data 02/01/2018 aveva cessato dalla carica di amministratore unico della predetta società; che l' con due provvedimenti datati 07/08/2019 lo aveva iscritto CP
d'ufficio nella “Gestione Commercianti... come titolare dell'azienda indicata in oggetto con inizio dell'attività dal
01°/01/2015 e decorrenza dell'obbligo contributivo dal
2 01°/01/2015” e lo aveva cancellato “con effetto dal 02/01/2018...,
a seguito della domanda presentata in data 17/01/2018”.
III.2. - In diritto occorre evidenziare, a tale riguardo, che la
L. 27 novembre 1960, n. 1397 - Assicurazione obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali - dispone all'art. 1 (articolo così sostituito dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, nel testo sostituito dalla L. 23 dicembre 1996, n.
662, art. 1, comma 203): "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L.
22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
Inoltre, secondo l'autorevole orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dallo scrivente [Cass. Sez. 6 – Lav.,
Ordinanza n. 20268 del 19/11/2012 (Rv. 624710)], «La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale". Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta
3 commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale. I soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa (da distinguere dai profitti che sono redditi da capitale distribuiti sotto forma di dividendi), così dispone la L. 3 agosto 1990, n. 233, art. 1, che detta la disciplina per gli iscritti alla Gestione dei lavoratori autonomi artigiani, commercianti e coltivatori diretti.
L'imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla s.r.l. ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della quota di partecipazione societaria».
III.3. - Ciò premesso in punto di fatto e di diritto, si ritiene che l , in base al principio di ripartizione dell'onere della CP prova, avrebbe dovuto provare la sussistenza del presupposto per l'iscrizione del socio, nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciale, ovvero la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di continuità ed abitualità.
Tuttavia, non ha assolto l'onere della prova su di sé gravante.
III.4. - Al riguardo, occorre rimarcare che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che non si ha ragione di disattendere [Cass. Sez. Lav., Sentenza
n. 24439 del 10/08/2023 (Rv. 668812 - 01)], «In tema di gestione assicurativa del socio amministratore di s.r.l., la doppia iscrizione, alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 ed alla gestione degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del
1996, pur essendo consentita, presuppone l'accertamento in concreto, con onere della prova a carico dell' , della CP partecipazione personale del socio all'attività aziendale commerciale in modo abituale e prevalente, da intendersi non soltanto come espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma anche organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché
4 anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa».
Inoltre, la S.C. ha ripetutamente affermato il principio secondo cui, «in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di una s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa; tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua “ratio”, includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa»
(Cass. n. 4440/2017).
Negli stessi termini vedasi, con specifico riferimento a una società di persone, Cass. n. 5210/2017, laddove si afferma che
«nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del 1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza - nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti la sola dichiarazione dell'interessato, priva di valore confessorio, di svolgere attività commerciale con carattere di abitualità e prevalenza all'interno della s.a.s. di cui era socio accomandatario» e Cass. n. 3835/2016 («Nelle società in accomandita semplice, in forza dell'art. 1, comma 203, della l. n.
662 del 1996, che ha modificato l'art. 29 della l. n. 160 del
1975, e dell'art. 3 della l. n. 45 del 1986, la qualità di socio
5 accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui prova è a carico dell'istituto assicuratore»).
III.5. - Ne discende che, non avendo provato che CP [...]
, nel periodo oggetto dell'avviso di addebito impugnato in Pt_1 questa sede, avesse prestato personalmente attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, l'opposizione proposta dallo stesso è fondata e, pertanto, deve trovare Parte_1 accoglimento.
IV. - Le spese processuali – liquidate ai sensi del D.M. n.55/2014
e successive modifiche nell'ambito dello scaglione di riferimento
(Euro 5200-26000) tenuto conto della modesta complessità delle questioni trattate senza espletamento di attività istruttoria – vanno poste a carico dell' secondo soccombenza. CP
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sono dovute da parte dell'opponente le somme richieste dall' con CP
l'avviso di addebito opposto n.31420210003340828000 notificato il
26/11/2021;
-revoca l'avviso di addebito opposto n.31420210003340828000 notificato il 26/11/2021;
-condanna l' alla rifusione nei confronti della parte CP opponente delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro
1.865,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, CAP ed IVA come per legge, oltre Euro 43,00 per esborsi.
Trani, 22/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Carmine Labella
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