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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/07/2025, n. 3047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 3047 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7992/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 7992/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Salerno n. 3199/17, emessa il 26/05/17 e depositata il 13/06/17
TRA già a seguito di fusione per incorporazione, Parte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Landi, sito in Baronissi (SA), al Corso Garibaldi n. 160, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Salvato, presso il cui Controparte_2 studio è elett.te domiciliato in Salerno, alla via A. Rotunno n. 43, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 10/01/25 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 07/09/17, la proponeva appello avverso la Parte_2 sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 3199/17, depositata il 13/06/17, con cui la stessa era stata condannata al pagamento, in favore di della somma di € 1.023,00, Controparte_2
pagina 1 di 10 nonchè delle spese processuali, a titolo di rimborso “pro quota” delle spese di istruttoria (per €
612,00) e del premio assicurativo non goduto (per € 411,00) in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 435156, stipulato il 29/06/11 con l'appellato.
La chiedeva che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, venisse dichiarata la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso del premio assicurativo non goduto e rigettata la domanda di controparte, con condanna dell' alla CP_2 restituzione degli importi incassati in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, che, accertata la natura “up front” delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali, venisse dichiarata l'irretrocedibilità di tali somme e dato atto del rimborso della somma di €
203,04 già effettuato “ante causam” dalla , con declaratoria di cessazione Controparte_3 della materia del contendere limitatamente alla restituzione della quota parte del premio assicurativo;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 28/04/20, si costituiva il quale Controparte_2 concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa depositata il 15/03/22, si costituiva la quale incorporante Parte_1 per fusione della la quale si riportava all'appello ed alle difese svolte da CP_1 quest'ultima.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con le note sostitutive dell'udienza del 10/01/25 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice, con ordinanza del 26/01/25, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
I fatti di causa sono pacifici.
in data 29/06/11, stipulava con la un contratto di Controparte_2 CP_1 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per l'importo complessivo di €
24.000,00, da rimborsarsi in 96 rate mensili di € 250,00 ciascuna;
il predetto importo comprendeva, tra le altre, la somma di € 807,12, quale premio assicurativo per la copertura del rischio premorienza (in favore della , e la somma € 1.200,00 a titolo di Controparte_3
“commissioni accessorie”, pari al 5% dell'importo totale dovuto.
L nel luglio del 2015, dopo aver pagato 47 rate, estingueva anticipatamente il CP_2 finanziamento con il pagamento delle somme residue e, dopo aver ottenuto riscontro negativo in sede stragiudiziale, formulava, dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, domanda di condanna della alla restituzione della parte non goduta di premio assicurativo, per l'importo CP_1
pagina 2 di 10 di € 411,60, e delle commissioni accessorie, per l'importo di € 612,50, sulla base di un calcolo proporzionato al periodo residuo del finanziamento (49 rate), per un totale di € 1.024,10.
Il giudice di pace accoglieva la domanda dell'attore con la seguente sintetica motivazione:
“Dall'esame della documentazione risulta provata la estinzione anticipata del finanziamento allorquando residuavano 49 rate. Ciò posto codesto giudicante ritiene di condividere
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di adempimento anticipato
l'intermediario, relativamente agli oneri relativi al contratto cha siano stati anticipati dal consumatore, dovrà restituire la relativa quota non maturata. In particolare la restituzione anticipata del prestito determina il venir meno del rischio della mancata restituzione dell'importo finanziato con conseguente sopravvenuta mancanza di causa del contratto.
Dall'esame della documentazione in atti ne consegue che la convenuta società, a seguito della estinzione anticipata del contratto di finanziamento, dovrà restituire all'istante le seguenti somme: € 612,00 per spese di istruttoria;
€ 411,00 per spese di assicurazione;
e dunque la somma complessiva di € 1.023,00”.
La ora a sostegno del gravame, ha dedotto: 1) l'errore commesso CP_1 Parte_1 dal giudice di primo grado per non aver distinto tra costi “recurring”, rimborsabili in quanto legati alla durata del rapporto di finanziamento, e costi “up front”, non rimborsabili in quanto inerenti alla fase prodromica alla stipula del contratto di prestito, come si desumeva dal disposto dell'art. 125-sexies T.U.B., che prevedeva il rimborso dei soli costi dovuti “per la vita residua del contratto”. Operando tale distinzione, non sarebbe stata rimborsabile la somma di €
612,00 inerente alla commissione versata all'intermediario del credito Cofimar s.p.a., trattandosi di costo “up front” non connesso alla durata del rapporto ed il cui rimborso era espressamente escluso dall'art. 10 del contratto di finanziamento;
2) che, in relazione al rimborso parziale del premio assicurativo, l'art. 10 del contratto di finanziamento rinviava alle condizioni generali di assicurazione, il cui art. 5 prevedeva che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la compagnia assicurativa avrebbe provveduto a restituire la parte di premio relativa al periodo residuo, secondo i criteri ivi indicati, sicchè essa appellante era carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione della quota di premio assicurativo non goduta, conformemente, peraltro, al disposto del d.l. n. 179/12, conv. in l. n. 221/12; 3) che, in ogni caso, la domanda di rimborso del premio assicurativo era infondata in quanto la compagnia assicurativa aveva già rimborsato all' la somma di € CP_2
203,04 a titolo di premio assicurativo non goduto, sulla base del criterio di calcolo contrattualmente previsto, ragion per cui era ingiusta la condanna al pagamento della somma pagina 3 di 10 di € 411,00 a titolo di rimborso parziale del premio assicurativo, non avendo il giudice di pace tenuto conto dell'importo di € 203,04 già sborsato in favore dell' CP_2
I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre premettere che il diritto al rimborso parziale dei costi di un contratto di finanziamento, derivante dall'esercizio della facoltà di estinzione anticipata dello stesso, presuppone la valida stipula di tale contratto e la sussistenza di una causa giustificativa del pagamento, individuata nello scopo finanziario generalmente riconducibile ad operazioni contrattuali del genere, sostanziandosi in un diritto potestativo pacificamente riconosciuto dalla legislazione comunitaria ed interna, finalizzato ad elevare lo standard di tutela del consumatore nell'ambito dell'attività di credito al consumo;
diversamente, la disciplina dell'indebito oggettivo, prevista dagli artt. 2033 e ss. cc., regola le ipotesi di adempimento in assenza di una valida obbligazione, volta a regolamentare l'obbligazione restitutoria che nasce da un pagamento effettuato senza una valida giustificazione causale. In tal senso, la fattispecie dedotta in giudizio non può essere sussunta nella disciplina della “condictio indebiti”, consistendo non in un pagamento non dovuto, bensì nel ragionevole esercizio di una facoltà riconosciuta “ex lege” in forza di un contratto validamente stipulato.
Rilevante è anche la tradizionale distinzione operata, in relazione ai costi da restituire, tra quelli “up front” e quelli “recurring”. Precisamente, si definiscono “up front” i costi che il consumatore, in ragione della particolare specificità del contratto, sostiene all'inizio del rapporto al fine di avviare la pratica che condurrà poi all'erogazione del finanziamento e che, pertanto, sono del tutto scollegati dalla durata del contratto stesso (ad es., spese di istruttoria, commissioni di intermediazione, etc.); mentre si definiscono spese “recurring” quelle collegate all'esecuzione del rapporto contrattuale e connesse, quindi, alla durata del contratto (ad es., premi assicurativi, spese di gestione del finanziamento, spese per incasso rate, etc.).
Ebbene, in relazione all'epoca di conclusione del contratto di finanziamento per cui è causa
(29/06/11), trova applicazione l'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/93 (T.U.B.), inserito, nell'ambito della disciplina sul “Credito ai consumatori”, dal d.lgs. n. 141/2010.
Il co. 1 di tale norma, anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. n. 73/2021, conv. in l. n.
106/2021, statuisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
pagina 4 di 10 Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non era estraneo alla disciplina antecedente al predetto art. 125-sexies T.U.B., come recentemente confermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la nota sentenza del 19/09/2019 (causa C-3834/2018), c.d. Lexitor, secondo cui “con riguardo alle operazioni di credito al consumo, ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione totale del costo del credito, cui ha diritto (ex art. 16 Direttiva UE 2008/48 nonché ex art 125 sexies TUB), include tutti i costi sottoposti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”, e dunque sia i costi “up front” che quelli “recurring”.
In particolare, la Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva
87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Di conseguenza, afferma la Corte di
Lussemburgo che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi””.
Richiamando proprio la pronuncia della Corte di Giustizia, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass. n. 25977/23).
Conformi risultano anche le successive pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 12201/25, n.
26917/24, n. 16550/24, n. 14836/24).
Nel caso di specie, peraltro, non può non rilevarsi che proprio il contratto di finanziamento oggetto di causa prevede, all'art. 10 delle condizioni generali, che “Il cedente ha il diritto di rimborsare anticipatamente alla cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte
l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari pagina 5 di 10 all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, con una previsione negoziale, quindi, perfettamente corrispondente a quella normativa di cui al co. 1 del cit. art. 125-sexies T.U.B.
A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base della previsione, contenuta nel medesimo art. 10 delle condizioni generali, che esclude, in caso di estinzione anticipata del prestito,
l'obbligo di rimborso delle “spese fisse contrattuali” e delle “commissioni accessorie indicate nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto”.
Infatti, trova applicazione, per l' la disciplina di tutela del consumatore ex artt. 33 e CP_2 succ. d.lgs. n. 206/2005. In particolare, il co. 1 dell'art. 33 del Codice del consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, dovendo in proposito considerarsi che indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”.
Partendo da tale rilievo, si è condivisibilmente sostenuto che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, consentendo all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore. A ciò consegue la nullità della predetta clausola, rilevabile d'ufficio dal giudice (in tal senso, Cass.
n. 25977/23), non essendo sufficiente la specifica approvazione della clausola per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c., atteso che risulta necessaria la prova, nella specie non fornita, che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il consumatore (cfr.
Cass. n. 8268/20, secondo cui, nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'efficacia della clausola vessatoria è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, co. 4, d.lgs. n. 206/2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal co. 5 del citato art. 34).
pagina 6 di 10 Pertanto, ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, T.U.B., nella formulazione “ratione temporis” vigente al momento della stipula del finanziamento per cui è causa, nonché alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la citata sentenza c.d. va CP_4 riconosciuto al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso non solo della parte non goduta di premio assicurativo, come costo “recurring”, ma anche della parte di “commissioni accessorie”, corrispondenti nel caso di specie alla provvigione dovuta all'intermediario del credito, come costo “up front”, risultando nulla una clausola contrattuale che escluda la ripetizione di tali somme.
Deve, in proposito, altresì considerarsi che, con l'art. 11-octies l. n. 106/2021, di conversione del d.l. n. 73/2021, è stato riformulato l'art. 125-sexies T.U.B., con la previsione di rimborsabilità degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, in proporzione alla vita residua del contratto, in conformità ai dettami della sentenza “Lexitor”, ma, con norma transitoria, contenuta nel co. 2 della predetta disposizione, era stato disposto che, per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore di tale legge, si continuassero ad applicare il “vecchio” art. 125-sexies e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che prevedevano la rimborsabilità dei soli costi “recurring” (legati alla durata del rapporto), e non anche di quelli “up front”.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, co. 2, d.l. n. 73/2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, per violazione dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia proprio con la sentenza “Lexitor”.
Ha osservato la Consulta che “l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art.
11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, vale a dire che spetta ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi (anche quelli “up front”) sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021.
Ne consegue che correttamente il giudice di pace, utilizzando il più diffuso ed equo criterio proporzionale (cd. “pro rata temporis”) - che prevede dapprima la divisione del costo sostenuto dal mutuatario per le rate di cui all'originario piano di ammortamento e poi la moltiplicazione del quoziente per il numero di rate residue al momento dell'estinzione pagina 7 di 10 anticipata del finanziamento - ha liquidato la somma di € 411,00 per spese assicurative e di €
612,00 per spese di istruttoria (rectius: commissioni accessorie, ossia provvigione dell'intermediario creditizio).
La clausola del contratto di assicurazione, art. 5, che prevede un diverso criterio di calcolo della porzione di premio assicurativo da corrispondere al mutuatario, è da ritenersi anch'essa nulla per vessatorietà ex art. 33 d.lgs. n. 206/05, risultando la stessa particolarmente onerosa per il consumatore nella parte in cui prevede l'applicazione di ulteriori costi e spese amministrative da decurtare dalla somma dovuta, con conseguente significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Per quanto attiene all'individuazione del legittimato passivo, ritiene il Tribunale che, in relazione al premio assicurativo, sussista una responsabilità solidale della società finanziatrice e di quella assicuratrice, in quanto il premio in questione, quale costo del finanziamento, è stato dall' pagato alla che lo ha poi versato alla compagnia assicurativa. CP_2 CP_1
Ne consegue che, nei confronti del mutuatario, sussiste una legittimazione concorrente tra le due società. Tale conclusione non è pregiudicata dall'art. 22, co. 15-quater, d.l. n. 179/12, in quanto il tenore letterale di tale norma – nella parte in cui pone a carico delle imprese assicurative, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'obbligo di restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria - non consente di escludere un concorrente obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto.
Inoltre, il predetto art. 22, co. 15-quater, come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore. Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
Numerose sono, invero, le pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario che rigettano l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario bancario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa non maturata (ABF, Coll. coord., 10 maggio 2017, n. 5031; ABF, Coll. coord., 15 dicembre 2016, n. 10929; ABF, Coll. coord., 11 novembre 2016, nn. 10035, 10017 e n. 10003; ABF, Coll. coord., 22 settembre 2014, n. 6167.
La medesima posizione è stata espressa dai collegi territoriali: v., ex multis, ABF Milano, 23 gennaio 2018, n. 2118; ABF Milano, 23 gennaio 2018, n. 1947; ABF Milano, 19 gennaio pagina 8 di 10 2018, n. 1671; ABF Bari, 28 dicembre 2017, n. 17897; ABF Milano, 31 ottobre 2014, n. 7216;
ABF Napoli, 8 agosto 2013, nn. 4320 e 4321; ABF 30 aprile 2013, n. 2396; ABF CP_5
Napoli, 4 aprile 2013, n. 1805; ABF 25 giugno 2013, n. 3416).
In proposito, si è rilevato che il finanziatore è ritenuto interlocutore privilegiato, se non unico, del cliente, il quale spesso non ha alcun contatto con l'impresa di assicurazione e stipula il contratto assicurativo presso la sede dell'istituto bancario o del diverso soggetto erogante il finanziamento (cfr. ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2442). Poiché, dunque, è il finanziatore a riscuotere il premio, anche includendolo nel costo totale del credito, deve ritenersi che anche su di lui gravi l'obbligo di rimborso (ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2442, cit.; ABF Roma, 6 dicembre 2012, n. 4147).
Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche in relazione alla provvigione per l'attività di mediazione, posto che anche tale somma, come emerge dal contratto per cui è causa, costituisce un costo del finanziamento, incassato dalla società finanziatrice e da questa versato al mediatore creditizio, ossia la Cofimar s.p.a. E', quindi, configurabile una responsabilità solidale, salvo regresso nei rapporti interni, anche tra la società finanziatrice ed il mediatore creditizio, in ordine alla restituzione “pro rata temporis” delle somme da quest'ultimo incassate ma rientranti “ab origine” nei costi complessivi del finanziamento, tanto da essere decurtate dalle somme erogate al mutuatario.
Tuttavia, merita accoglimento la doglianza con cui l'appellante assume che dall'importo di €
411,00, liquidato a titolo di premio assicurativo non goduto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto sottrarre la somma di € 203,04 già corrisposta all' dalla CP_2 Controparte_3 anteriormente all'instaurazione del giudizio, in esecuzione di quanto disposto dall'ABF a seguito di ricorso presentato dallo stesso appellato.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'importo complessivo, peraltro già pacificamente versato, della somma da restituire all' ammonta ad € 819,96 CP_2
(€ 1.023,00 - € 203,04).
Tale diversa quantificazione non comporta alcun effetto restitutorio a carico dell'appellato, posto che la sentenza di primo grado, com'è altrettanto pacifico tra le parti, è stata eseguita per il minor importo di € 819,96.
Va confermata la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, attesa la persistente soccombenza della società appellante.
pagina 9 di 10 Per quanto attiene, invece, alle spese del presente giudizio, considerata l'evoluzione giurisprudenziale registratasi nelle more dell'appello in ordine alle tematiche trattate ed il parziale accoglimento dell'appello, le stesse possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 7992/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquida in € 819,96, anziché in € 1.023,00, la somma dovuta dalla in favore di Parte_1 Controparte_2
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa le spese del presente giudizio.
Salerno, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 7992/17 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza Giudice di Pace di Salerno n. 3199/17, emessa il 26/05/17 e depositata il 13/06/17
TRA già a seguito di fusione per incorporazione, Parte_1 CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Calogero Lanza e Matteo Giarratana, con i quali è elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Rosa Maria Landi, sito in Baronissi (SA), al Corso Garibaldi n. 160, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Salvato, presso il cui Controparte_2 studio è elett.te domiciliato in Salerno, alla via A. Rotunno n. 43, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in primo grado
APPELLATO
CONCLUSIONI
Con le note sostitutive dell'udienza del 10/01/25 le parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 07/09/17, la proponeva appello avverso la Parte_2 sentenza del Giudice di Pace di Salerno n. 3199/17, depositata il 13/06/17, con cui la stessa era stata condannata al pagamento, in favore di della somma di € 1.023,00, Controparte_2
pagina 1 di 10 nonchè delle spese processuali, a titolo di rimborso “pro quota” delle spese di istruttoria (per €
612,00) e del premio assicurativo non goduto (per € 411,00) in conseguenza dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio n. 435156, stipulato il 29/06/11 con l'appellato.
La chiedeva che, in totale riforma dell'impugnata sentenza, venisse dichiarata la CP_1 propria carenza di legittimazione passiva in ordine alla domanda di rimborso del premio assicurativo non goduto e rigettata la domanda di controparte, con condanna dell' alla CP_2 restituzione degli importi incassati in esecuzione della sentenza di primo grado;
in subordine, che, accertata la natura “up front” delle commissioni accessorie e delle spese fisse contrattuali, venisse dichiarata l'irretrocedibilità di tali somme e dato atto del rimborso della somma di €
203,04 già effettuato “ante causam” dalla , con declaratoria di cessazione Controparte_3 della materia del contendere limitatamente alla restituzione della quota parte del premio assicurativo;
il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di risposta, depositata il 28/04/20, si costituiva il quale Controparte_2 concludeva per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese giudiziali da attribuire al difensore antistatario.
Con comparsa depositata il 15/03/22, si costituiva la quale incorporante Parte_1 per fusione della la quale si riportava all'appello ed alle difese svolte da CP_1 quest'ultima.
Acquisito il fascicolo di primo grado, con le note sostitutive dell'udienza del 10/01/25 le parti precisavano le conclusioni ed il giudice, con ordinanza del 26/01/25, assegnava la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
I fatti di causa sono pacifici.
in data 29/06/11, stipulava con la un contratto di Controparte_2 CP_1 finanziamento con cessione del quinto dello stipendio per l'importo complessivo di €
24.000,00, da rimborsarsi in 96 rate mensili di € 250,00 ciascuna;
il predetto importo comprendeva, tra le altre, la somma di € 807,12, quale premio assicurativo per la copertura del rischio premorienza (in favore della , e la somma € 1.200,00 a titolo di Controparte_3
“commissioni accessorie”, pari al 5% dell'importo totale dovuto.
L nel luglio del 2015, dopo aver pagato 47 rate, estingueva anticipatamente il CP_2 finanziamento con il pagamento delle somme residue e, dopo aver ottenuto riscontro negativo in sede stragiudiziale, formulava, dinanzi al Giudice di Pace di Salerno, domanda di condanna della alla restituzione della parte non goduta di premio assicurativo, per l'importo CP_1
pagina 2 di 10 di € 411,60, e delle commissioni accessorie, per l'importo di € 612,50, sulla base di un calcolo proporzionato al periodo residuo del finanziamento (49 rate), per un totale di € 1.024,10.
Il giudice di pace accoglieva la domanda dell'attore con la seguente sintetica motivazione:
“Dall'esame della documentazione risulta provata la estinzione anticipata del finanziamento allorquando residuavano 49 rate. Ciò posto codesto giudicante ritiene di condividere
l'orientamento giurisprudenziale secondo cui in caso di adempimento anticipato
l'intermediario, relativamente agli oneri relativi al contratto cha siano stati anticipati dal consumatore, dovrà restituire la relativa quota non maturata. In particolare la restituzione anticipata del prestito determina il venir meno del rischio della mancata restituzione dell'importo finanziato con conseguente sopravvenuta mancanza di causa del contratto.
Dall'esame della documentazione in atti ne consegue che la convenuta società, a seguito della estinzione anticipata del contratto di finanziamento, dovrà restituire all'istante le seguenti somme: € 612,00 per spese di istruttoria;
€ 411,00 per spese di assicurazione;
e dunque la somma complessiva di € 1.023,00”.
La ora a sostegno del gravame, ha dedotto: 1) l'errore commesso CP_1 Parte_1 dal giudice di primo grado per non aver distinto tra costi “recurring”, rimborsabili in quanto legati alla durata del rapporto di finanziamento, e costi “up front”, non rimborsabili in quanto inerenti alla fase prodromica alla stipula del contratto di prestito, come si desumeva dal disposto dell'art. 125-sexies T.U.B., che prevedeva il rimborso dei soli costi dovuti “per la vita residua del contratto”. Operando tale distinzione, non sarebbe stata rimborsabile la somma di €
612,00 inerente alla commissione versata all'intermediario del credito Cofimar s.p.a., trattandosi di costo “up front” non connesso alla durata del rapporto ed il cui rimborso era espressamente escluso dall'art. 10 del contratto di finanziamento;
2) che, in relazione al rimborso parziale del premio assicurativo, l'art. 10 del contratto di finanziamento rinviava alle condizioni generali di assicurazione, il cui art. 5 prevedeva che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la compagnia assicurativa avrebbe provveduto a restituire la parte di premio relativa al periodo residuo, secondo i criteri ivi indicati, sicchè essa appellante era carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di restituzione della quota di premio assicurativo non goduta, conformemente, peraltro, al disposto del d.l. n. 179/12, conv. in l. n. 221/12; 3) che, in ogni caso, la domanda di rimborso del premio assicurativo era infondata in quanto la compagnia assicurativa aveva già rimborsato all' la somma di € CP_2
203,04 a titolo di premio assicurativo non goduto, sulla base del criterio di calcolo contrattualmente previsto, ragion per cui era ingiusta la condanna al pagamento della somma pagina 3 di 10 di € 411,00 a titolo di rimborso parziale del premio assicurativo, non avendo il giudice di pace tenuto conto dell'importo di € 203,04 già sborsato in favore dell' CP_2
I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.
Occorre premettere che il diritto al rimborso parziale dei costi di un contratto di finanziamento, derivante dall'esercizio della facoltà di estinzione anticipata dello stesso, presuppone la valida stipula di tale contratto e la sussistenza di una causa giustificativa del pagamento, individuata nello scopo finanziario generalmente riconducibile ad operazioni contrattuali del genere, sostanziandosi in un diritto potestativo pacificamente riconosciuto dalla legislazione comunitaria ed interna, finalizzato ad elevare lo standard di tutela del consumatore nell'ambito dell'attività di credito al consumo;
diversamente, la disciplina dell'indebito oggettivo, prevista dagli artt. 2033 e ss. cc., regola le ipotesi di adempimento in assenza di una valida obbligazione, volta a regolamentare l'obbligazione restitutoria che nasce da un pagamento effettuato senza una valida giustificazione causale. In tal senso, la fattispecie dedotta in giudizio non può essere sussunta nella disciplina della “condictio indebiti”, consistendo non in un pagamento non dovuto, bensì nel ragionevole esercizio di una facoltà riconosciuta “ex lege” in forza di un contratto validamente stipulato.
Rilevante è anche la tradizionale distinzione operata, in relazione ai costi da restituire, tra quelli “up front” e quelli “recurring”. Precisamente, si definiscono “up front” i costi che il consumatore, in ragione della particolare specificità del contratto, sostiene all'inizio del rapporto al fine di avviare la pratica che condurrà poi all'erogazione del finanziamento e che, pertanto, sono del tutto scollegati dalla durata del contratto stesso (ad es., spese di istruttoria, commissioni di intermediazione, etc.); mentre si definiscono spese “recurring” quelle collegate all'esecuzione del rapporto contrattuale e connesse, quindi, alla durata del contratto (ad es., premi assicurativi, spese di gestione del finanziamento, spese per incasso rate, etc.).
Ebbene, in relazione all'epoca di conclusione del contratto di finanziamento per cui è causa
(29/06/11), trova applicazione l'art. 125-sexies d.lgs. n. 385/93 (T.U.B.), inserito, nell'ambito della disciplina sul “Credito ai consumatori”, dal d.lgs. n. 141/2010.
Il co. 1 di tale norma, anteriormente alle modifiche apportate dal d.l. n. 73/2021, conv. in l. n.
106/2021, statuisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
pagina 4 di 10 Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non era estraneo alla disciplina antecedente al predetto art. 125-sexies T.U.B., come recentemente confermato anche dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la nota sentenza del 19/09/2019 (causa C-3834/2018), c.d. Lexitor, secondo cui “con riguardo alle operazioni di credito al consumo, ove il consumatore eserciti la facoltà di estinguere anticipatamente l'importo dovuto al finanziatore, la riduzione totale del costo del credito, cui ha diritto (ex art. 16 Direttiva UE 2008/48 nonché ex art 125 sexies TUB), include tutti i costi sottoposti a suo carico, compresi anche quelli il cui importo non dipende dalla durata del contratto di credito”, e dunque sia i costi “up front” che quelli “recurring”.
In particolare, la Corte di Giustizia ha rilevato in motivazione che l'art. 8 della direttiva
87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, “in conformità alle disposizioni degli Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Di conseguenza, afferma la Corte di
Lussemburgo che “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi””.
Richiamando proprio la pronuncia della Corte di Giustizia, la giurisprudenza di legittimità ha recentemente affermato che “L'art. 125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D.Lgs. n. 141 del 2010, prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento” (Cass. n. 25977/23).
Conformi risultano anche le successive pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 12201/25, n.
26917/24, n. 16550/24, n. 14836/24).
Nel caso di specie, peraltro, non può non rilevarsi che proprio il contratto di finanziamento oggetto di causa prevede, all'art. 10 delle condizioni generali, che “Il cedente ha il diritto di rimborsare anticipatamente alla cessionaria, in qualsiasi momento, in tutto o in parte
l'importo dovuto ed in tale ipotesi ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, pari pagina 5 di 10 all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”, con una previsione negoziale, quindi, perfettamente corrispondente a quella normativa di cui al co. 1 del cit. art. 125-sexies T.U.B.
A diversa conclusione non può pervenirsi sulla base della previsione, contenuta nel medesimo art. 10 delle condizioni generali, che esclude, in caso di estinzione anticipata del prestito,
l'obbligo di rimborso delle “spese fisse contrattuali” e delle “commissioni accessorie indicate nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori perché maturate interamente all'atto del perfezionamento del contratto”.
Infatti, trova applicazione, per l' la disciplina di tutela del consumatore ex artt. 33 e CP_2 succ. d.lgs. n. 206/2005. In particolare, il co. 1 dell'art. 33 del Codice del consumo pone un'enunciazione di ordine generale, definendo vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, dovendo in proposito considerarsi che indice univoco del carattere abusivo di una clausola è rappresentato dallo squilibrio non già del valore delle reciproche prestazioni delle parti, bensì del complesso dei diritti e degli obblighi derivanti dal regolamento contrattuale predisposto, tenendo conto “della natura del bene o del servizio oggetto del contratto”.
Partendo da tale rilievo, si è condivisibilmente sostenuto che una clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento, è nulla perché determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 206/2005, consentendo all'ente finanziatore di trattenere somme parametrate all'intera durata del contratto nonostante la prestazione sia stata limitata ad un arco temporale inferiore. A ciò consegue la nullità della predetta clausola, rilevabile d'ufficio dal giudice (in tal senso, Cass.
n. 25977/23), non essendo sufficiente la specifica approvazione della clausola per iscritto ex art. 1341, co. 2, c.c., atteso che risulta necessaria la prova, nella specie non fornita, che la clausola vessatoria sia stata oggetto di specifica trattativa individuale con il consumatore (cfr.
Cass. n. 8268/20, secondo cui, nel contratto tra consumatore e professionista predisposto unilateralmente da quest'ultimo, l'efficacia della clausola vessatoria è subordinata non solo alla specifica approvazione per iscritto prevista dall'art. 1341 c.c., ma anche - a norma dell'art. 34, co. 4, d.lgs. n. 206/2005 - allo svolgimento di una trattativa individuale con il consumatore sulla clausola stessa, la cui prova è posta a carico del professionista dal co. 5 del citato art. 34).
pagina 6 di 10 Pertanto, ai sensi dell'art. 125-sexies, co. 1, T.U.B., nella formulazione “ratione temporis” vigente al momento della stipula del finanziamento per cui è causa, nonché alla luce di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la citata sentenza c.d. va CP_4 riconosciuto al consumatore, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il rimborso non solo della parte non goduta di premio assicurativo, come costo “recurring”, ma anche della parte di “commissioni accessorie”, corrispondenti nel caso di specie alla provvigione dovuta all'intermediario del credito, come costo “up front”, risultando nulla una clausola contrattuale che escluda la ripetizione di tali somme.
Deve, in proposito, altresì considerarsi che, con l'art. 11-octies l. n. 106/2021, di conversione del d.l. n. 73/2021, è stato riformulato l'art. 125-sexies T.U.B., con la previsione di rimborsabilità degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, in proporzione alla vita residua del contratto, in conformità ai dettami della sentenza “Lexitor”, ma, con norma transitoria, contenuta nel co. 2 della predetta disposizione, era stato disposto che, per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore di tale legge, si continuassero ad applicare il “vecchio” art. 125-sexies e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti, che prevedevano la rimborsabilità dei soli costi “recurring” (legati alla durata del rapporto), e non anche di quelli “up front”.
Tuttavia, la Corte costituzionale, con sentenza n. 263/22, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-octies, co. 2, d.l. n. 73/2021, limitatamente alle parole “e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”, per violazione dell'art. 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia proprio con la sentenza “Lexitor”.
Ha osservato la Consulta che “l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art.
11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor”, vale a dire che spetta ai consumatori il diritto alla riduzione proporzionale di tutti i costi (anche quelli “up front”) sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell'entrata in vigore della l. n. 106/2021.
Ne consegue che correttamente il giudice di pace, utilizzando il più diffuso ed equo criterio proporzionale (cd. “pro rata temporis”) - che prevede dapprima la divisione del costo sostenuto dal mutuatario per le rate di cui all'originario piano di ammortamento e poi la moltiplicazione del quoziente per il numero di rate residue al momento dell'estinzione pagina 7 di 10 anticipata del finanziamento - ha liquidato la somma di € 411,00 per spese assicurative e di €
612,00 per spese di istruttoria (rectius: commissioni accessorie, ossia provvigione dell'intermediario creditizio).
La clausola del contratto di assicurazione, art. 5, che prevede un diverso criterio di calcolo della porzione di premio assicurativo da corrispondere al mutuatario, è da ritenersi anch'essa nulla per vessatorietà ex art. 33 d.lgs. n. 206/05, risultando la stessa particolarmente onerosa per il consumatore nella parte in cui prevede l'applicazione di ulteriori costi e spese amministrative da decurtare dalla somma dovuta, con conseguente significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Per quanto attiene all'individuazione del legittimato passivo, ritiene il Tribunale che, in relazione al premio assicurativo, sussista una responsabilità solidale della società finanziatrice e di quella assicuratrice, in quanto il premio in questione, quale costo del finanziamento, è stato dall' pagato alla che lo ha poi versato alla compagnia assicurativa. CP_2 CP_1
Ne consegue che, nei confronti del mutuatario, sussiste una legittimazione concorrente tra le due società. Tale conclusione non è pregiudicata dall'art. 22, co. 15-quater, d.l. n. 179/12, in quanto il tenore letterale di tale norma – nella parte in cui pone a carico delle imprese assicurative, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, l'obbligo di restituire al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria - non consente di escludere un concorrente obbligo del finanziatore di conteggiare in sede di estinzione anticipata il premio assicurativo non goduto.
Inoltre, il predetto art. 22, co. 15-quater, come norma di diritto interno, nei limiti in cui interferisce con la dir. 87/102/CE, deve interpretarsi, fin dove è possibile, alla luce del testo e della finalità di tale direttiva per giungere a una soluzione conforme all'obiettivo da essa perseguito, e quindi nel senso di un obbligo concorrente del finanziatore. Ciò anche in considerazione del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e il contratto di assicurazione, che convergono verso un risultato economico unitario e complesso.
Numerose sono, invero, le pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario che rigettano l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario bancario in ordine alla domanda di retrocessione della quota assicurativa non maturata (ABF, Coll. coord., 10 maggio 2017, n. 5031; ABF, Coll. coord., 15 dicembre 2016, n. 10929; ABF, Coll. coord., 11 novembre 2016, nn. 10035, 10017 e n. 10003; ABF, Coll. coord., 22 settembre 2014, n. 6167.
La medesima posizione è stata espressa dai collegi territoriali: v., ex multis, ABF Milano, 23 gennaio 2018, n. 2118; ABF Milano, 23 gennaio 2018, n. 1947; ABF Milano, 19 gennaio pagina 8 di 10 2018, n. 1671; ABF Bari, 28 dicembre 2017, n. 17897; ABF Milano, 31 ottobre 2014, n. 7216;
ABF Napoli, 8 agosto 2013, nn. 4320 e 4321; ABF 30 aprile 2013, n. 2396; ABF CP_5
Napoli, 4 aprile 2013, n. 1805; ABF 25 giugno 2013, n. 3416).
In proposito, si è rilevato che il finanziatore è ritenuto interlocutore privilegiato, se non unico, del cliente, il quale spesso non ha alcun contatto con l'impresa di assicurazione e stipula il contratto assicurativo presso la sede dell'istituto bancario o del diverso soggetto erogante il finanziamento (cfr. ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2442). Poiché, dunque, è il finanziatore a riscuotere il premio, anche includendolo nel costo totale del credito, deve ritenersi che anche su di lui gravi l'obbligo di rimborso (ABF Napoli, 16 luglio 2012, n. 2442, cit.; ABF Roma, 6 dicembre 2012, n. 4147).
Alla medesima conclusione deve pervenirsi anche in relazione alla provvigione per l'attività di mediazione, posto che anche tale somma, come emerge dal contratto per cui è causa, costituisce un costo del finanziamento, incassato dalla società finanziatrice e da questa versato al mediatore creditizio, ossia la Cofimar s.p.a. E', quindi, configurabile una responsabilità solidale, salvo regresso nei rapporti interni, anche tra la società finanziatrice ed il mediatore creditizio, in ordine alla restituzione “pro rata temporis” delle somme da quest'ultimo incassate ma rientranti “ab origine” nei costi complessivi del finanziamento, tanto da essere decurtate dalle somme erogate al mutuatario.
Tuttavia, merita accoglimento la doglianza con cui l'appellante assume che dall'importo di €
411,00, liquidato a titolo di premio assicurativo non goduto, il giudice di primo grado avrebbe dovuto sottrarre la somma di € 203,04 già corrisposta all' dalla CP_2 Controparte_3 anteriormente all'instaurazione del giudizio, in esecuzione di quanto disposto dall'ABF a seguito di ricorso presentato dallo stesso appellato.
Ne consegue che, in parziale riforma della sentenza impugnata, l'importo complessivo, peraltro già pacificamente versato, della somma da restituire all' ammonta ad € 819,96 CP_2
(€ 1.023,00 - € 203,04).
Tale diversa quantificazione non comporta alcun effetto restitutorio a carico dell'appellato, posto che la sentenza di primo grado, com'è altrettanto pacifico tra le parti, è stata eseguita per il minor importo di € 819,96.
Va confermata la liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, attesa la persistente soccombenza della società appellante.
pagina 9 di 10 Per quanto attiene, invece, alle spese del presente giudizio, considerata l'evoluzione giurisprudenziale registratasi nelle more dell'appello in ordine alle tematiche trattate ed il parziale accoglimento dell'appello, le stesse possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 7992/17 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) accoglie l'appello nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, liquida in € 819,96, anziché in € 1.023,00, la somma dovuta dalla in favore di Parte_1 Controparte_2
2) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
3) compensa le spese del presente giudizio.
Salerno, 7 luglio 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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