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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
EL RI, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 485/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Via Delle Istituzioni N.4 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 24/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 17/01/2024
Atti impositivi:
- ATTO REC. CONTR n. T6XCRFR00163-2021 CONTR FOND PERD 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Treviso, notificava in data 20.12.2021 a carico della società
Resistente_1 srl, l'atto di recupero finalizzato alla parziale restituzione del contributo a fondo perduto di € 8.473,00, percepito in data 26.6.2020 ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020.
Secondo l'ufficio, infatti, la società avrebbe erroneamente determinato il calo di fatturato sostenuto nel mese di aprile 2020 rispetto all' analogo periodo del 2019; a seguito della rideterminazione di tale importo da parte dell'ufficio in € 37.172,54, il contributo spettante veniva ridotto ad € 5.575,88 e chiesta la restituzione della differenza (pari ad € 2.897,00), oltre ad interessi e sanzioni pari al 100% del contributo disconosciuto.
La società impugnava avanti la Corte di Giustizia tributaria di Treviso l'atto impositivo de qua, contestando la legittimità della sanzione irrogata.
Secondo la ricorrente, infatti, tutte le operazioni poste in essere al fine della percezione del contributo avrebbero trovato giustificazione nella circolare n. 15/E del 13.6.2020, laddove veniva precisato che, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, l'interessato avrebbe dovuto prendere in considerazione le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020.
Si costituiva l'ufficio, ribadendo la legittimità del proprio operato e confutando le argomentazioni addotte da parte ricorrente relativamente alle operazioni aventi ad oggetto fatture differite.
Il giudice adito, con sentenza n. 24 del 4.4.2023, accoglieva il ricorso, ritenendo la condotta della società immune da dolo o colpa.
Propone ora appello l'ufficio, ribadendo le argomentazioni esposte avanti ai giudici di prime cure.
Si costituisce parte appellata, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio é fondato e va accolto.
L'art. 25, comma 4 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) prevede che il contributo a fondo perduto spetti all'impresa richiedente a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
e che, al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.
A tal riguardo, la circolare n. 15/E del 13.6.2020 specifica che il momento di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni coincide con la data della fattura, nel caso di fattura immediata, e con la data del DDT
o dei documenti equipollenti richiamati in fattura nel caso di fattura differita.
Sulla base di tali disposizioni, peraltro non oggetto di contestazione da parte della società in sede di contraddittorio, l'ammontare del fatturato relativo al mese di aprile 2019 é stato rideterminato dall'ufficio in
€ 57.849,24. Analogamente, é stato rideterminato il fatturato ad aprile 2020 in € 20.676,70, con conseguente riduzione del contributo ad € 5.576,00. Ora, nel caso che ci occupa, la società appellata non contesta la rideterminazione del contributo, bensì la sanzione applicata.
Tuttavia, i motivi di doglianza sollevati in sede di gravame non appaiono meritevoli di pregio.
Infatti, una lettura più attenta e sistematica della Circolare n. 15/E e della circolare n. 9/E 2020, avrebbe permesso alla società di adeguare i propri conteggi al criterio base che é quello individuato dall'art. 6 del D.
P.R. n. 633/72, ossia la consegna della merce, nel caso delle cessioni dei beni, ovvero il pagamento del corrispettivo nel caso di prestazione di servizi.
Ora, tenuto conto di ciò, non appare possibile escludere l' applicazione della sanzione censurata, ravvisandosi una chiara ipotesi di inosservanza colposa di leggi, regolamenti ecc. (si veda, al riguardo, la circolare n.
180/98 in materia di sanzioni tributarie).
L'appello dell' ufficio va, quindi, accolto e, per l'effetto, va confermata la legittimità dell'atto impugnato.
Tenuto conto dell'alternanza dei giudizi, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 7, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
RISI ANGELO, Presidente
EL RI, Relatore
PETRARULO FRANCESCO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 485/2024 depositato il 14/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Treviso - Via Delle Istituzioni N.4 31100 Treviso TV
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 24/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TREVISO sez. 3
e pubblicata il 17/01/2024
Atti impositivi:
- ATTO REC. CONTR n. T6XCRFR00163-2021 CONTR FOND PERD 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Le parti si riportano a quanto depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Treviso, notificava in data 20.12.2021 a carico della società
Resistente_1 srl, l'atto di recupero finalizzato alla parziale restituzione del contributo a fondo perduto di € 8.473,00, percepito in data 26.6.2020 ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 34/2020.
Secondo l'ufficio, infatti, la società avrebbe erroneamente determinato il calo di fatturato sostenuto nel mese di aprile 2020 rispetto all' analogo periodo del 2019; a seguito della rideterminazione di tale importo da parte dell'ufficio in € 37.172,54, il contributo spettante veniva ridotto ad € 5.575,88 e chiesta la restituzione della differenza (pari ad € 2.897,00), oltre ad interessi e sanzioni pari al 100% del contributo disconosciuto.
La società impugnava avanti la Corte di Giustizia tributaria di Treviso l'atto impositivo de qua, contestando la legittimità della sanzione irrogata.
Secondo la ricorrente, infatti, tutte le operazioni poste in essere al fine della percezione del contributo avrebbero trovato giustificazione nella circolare n. 15/E del 13.6.2020, laddove veniva precisato che, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, l'interessato avrebbe dovuto prendere in considerazione le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 rispetto ad aprile 2020.
Si costituiva l'ufficio, ribadendo la legittimità del proprio operato e confutando le argomentazioni addotte da parte ricorrente relativamente alle operazioni aventi ad oggetto fatture differite.
Il giudice adito, con sentenza n. 24 del 4.4.2023, accoglieva il ricorso, ritenendo la condotta della società immune da dolo o colpa.
Propone ora appello l'ufficio, ribadendo le argomentazioni esposte avanti ai giudici di prime cure.
Si costituisce parte appellata, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio é fondato e va accolto.
L'art. 25, comma 4 del D.L. n. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) prevede che il contributo a fondo perduto spetti all'impresa richiedente a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
e che, al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi.
A tal riguardo, la circolare n. 15/E del 13.6.2020 specifica che il momento di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni coincide con la data della fattura, nel caso di fattura immediata, e con la data del DDT
o dei documenti equipollenti richiamati in fattura nel caso di fattura differita.
Sulla base di tali disposizioni, peraltro non oggetto di contestazione da parte della società in sede di contraddittorio, l'ammontare del fatturato relativo al mese di aprile 2019 é stato rideterminato dall'ufficio in
€ 57.849,24. Analogamente, é stato rideterminato il fatturato ad aprile 2020 in € 20.676,70, con conseguente riduzione del contributo ad € 5.576,00. Ora, nel caso che ci occupa, la società appellata non contesta la rideterminazione del contributo, bensì la sanzione applicata.
Tuttavia, i motivi di doglianza sollevati in sede di gravame non appaiono meritevoli di pregio.
Infatti, una lettura più attenta e sistematica della Circolare n. 15/E e della circolare n. 9/E 2020, avrebbe permesso alla società di adeguare i propri conteggi al criterio base che é quello individuato dall'art. 6 del D.
P.R. n. 633/72, ossia la consegna della merce, nel caso delle cessioni dei beni, ovvero il pagamento del corrispettivo nel caso di prestazione di servizi.
Ora, tenuto conto di ciò, non appare possibile escludere l' applicazione della sanzione censurata, ravvisandosi una chiara ipotesi di inosservanza colposa di leggi, regolamenti ecc. (si veda, al riguardo, la circolare n.
180/98 in materia di sanzioni tributarie).
L'appello dell' ufficio va, quindi, accolto e, per l'effetto, va confermata la legittimità dell'atto impugnato.
Tenuto conto dell'alternanza dei giudizi, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
accoglie l'appello dell'ufficio. Spese compensate.