Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 95
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Legittimità della sanzione applicata

    La Corte ritiene che una corretta interpretazione della normativa e delle circolari applicative avrebbe permesso alla società di adeguare i propri conteggi al criterio di individuazione della data di effettuazione delle operazioni, escludendo l'applicabilità della sanzione solo in caso di assenza di dolo o colpa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. VII, sentenza 09/02/2026, n. 95
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 95
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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