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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice unico, dott.ssa Manuela PELLERINO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile al numero 9557/2020 R.G.,
TRA
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Parte_2
Lecce, alla via S. Trinchese n. 63, presso lo studio degli Avv.ti Gabriele Rampino e Andrea Papa, che la rappresentano e difendono, come da mandato in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
CP
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...]
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore P_
CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI
Come da verbale di causa dell'11.10.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18.12.2020, in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore , conveniva in giudizio e Parte_2 CP
entrambe legalmente rappresentate da , deducendo: di aver Controparte_2 P_
stipulato in data 2.1.2019 un contratto, con validità triennale, di somministrazione di birre in fusto con con diritto di esclusiva (art. 1.1) e con impegno di quest'ultima società ad CP
acquistare un quantitativo minimo annuo di almeno 400,00 hl (art. 1.2); che a fronte di tali clausole l'attrice si era impegnata a consegnare alla un corrispettivo di € 60.000,00, oltre CP
IVA, effettivamente versato;
che la si era obbligata, in caso di inadempimento di cui CP
agli artt.
1.1 o 1.2, al pagamento di una penale di € 60.000,00, a titolo di risarcimento del danno
(art. 5); che l'art. 6 prevedeva la facoltà di optare per la risoluzione del contratto in caso di inadempimento dell'impegno elettrolitico, con conseguente applicazione delle penali ivi previste;
che con atto stipulato in pari data le medesime obbligazioni erano state assunte dalla Controparte_2 che entrambe le società si erano rese inadempienti agli artt.
1.1 e 1.2 del contratto;
che l'attrice aveva, pertanto, portato all'incasso la cambiale di € 60.000,00, consegnatale in garanzia, imputandola a parziale ristoro dei danni subiti.
Pertanto, concludeva per l'accertamento dell'inadempimento dell'art. 1 del contratto da parte delle società convenute;
per l'accertamento del diritto dell'attrice di avvalersi della clausola di cui all'art. 6 del contratto e di ottenere l'ulteriore somma di € 60.000,00, in conseguenza di quanto previsto dall'art. 5; per la condanna delle convenute alla restituzione della caparra versata di € 60.000,00, e al pagamento di € 40.000,00, a titolo di danno all'immagine; con vittoria di spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, le convenute non si costituivano in giudizio restando contumaci.
La causa veniva istruita tramite prove documentali ed orali e, all'udienza dell'11.10.2024, veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
********
E' incontestato che la società attrice abbia stipulato i contratti per cui è causa depositati con l'atto di citazione.
Dalle dichiarazioni di tutti i testi escussi è emerso che le società convenute hanno acquistato un quantitativo elettrolitico inferiore rispetto a quello minimo previsto in contratto e che hanno sostituito il prodotto fornito da con quello di altro fornitore concorrente, rimuovendo i Pt_1 marchi, gli impianti e quant'altro contraddistingueva il prodotto ceduto in esclusiva, a vantaggio di un altro fornitore concorrente.
Le convenute hanno, pertanto, violato gli obblighi contrattuali di cui agli artt.
1.1 e 1.2 del contratto dimostrandosi inadempienti agli obblighi contrattuali, con conseguente applicazione dell'art. 5 che prevedeva il pagamento di una penale di € 60.000,00 a titolo di risarcimento del danno subito. Non possono applicarsi duplicazioni risarcitorie. L'attrice ha, altresì, diritto alla restituzione della caparra di € 60.000,00, già consegnata.
I contratti, stante l'inadempimento, devono, dunque, dichiararsi risolti.
Avendo l'attrice già riscosso la somma di € 60.000,00, di cui alla cambiale consegnata in garanzia, le convenute devono essere condannate alla restituzione della caparra di € 60.000,00.
Quanto al lamentato danno all'immagine, deve osservarsi che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale subìto dalle persone giuridiche, il pregiudizio arrecato ai diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine e alla reputazione commerciale, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici” (in tal senso Cass. 10.7.2023, n.
19551). Nel caso di specie, l'attrice non ha fornito alcuna prova del pregiudizio concretamente subito e, dunque, la domanda di risarcimento non può essere accolta.
Le spese di lite sono a carico delle convenute soccombenti, nell'importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta l'inadempimento dei contratti stipulati il 2.1.2019 tra in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 Pt_2
e entrambe legalmente rappresentate da Parte_3 Controparte_2 P_
, per colpa di queste ultime e ne dichiara la risoluzione;
[...]
2) accerta il diritto di , in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore , di trattenere la somma di € 60.000,00 a titolo di penale, quale Parte_2
risarcimento del danno subito;
3) condanna e entrambe legalmente rappresentate da CP Controparte_2 P_
, alla restituzione della caparra di € 60.000,00 in favore della società attrice;
[...]
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno all'immagine;
5) condanna e entrambe legalmente rappresentate da CP Controparte_2 P_
, al pagamento in favore di in persona del legale
[...] Parte_1 rappresentante pro tempore , delle spese di lite che si liquidano in € 786,00 per spese Parte_2 ed € 7.500,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso di spese forfettarie nella misura del
15,00%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Lecce, 23.1.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino