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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
PROC. n. 797/2021 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
797 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Peluso. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ; p.iva ), in persona dei procuratori speciali dott. TR P.IVA_1 P.IVA_2
dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Augeri. Controparte_3 CP_4
CP_5 nonchè
(c.f. . OP C.F._2
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.6649/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
14.10.2020, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 25.9.2024 dalla difesa dell'appellante ) e il Parte_1
4.10.2024 dalla difesa dell'appellata ( . TR
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e la Parte_1 OP [...]
proponendo appello avverso la sentenza n. 6649/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in CP_2 data 14.10.2020.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda dell'attore, (condannandolo Parte_1 alle spese di lite nei confronti della convenuta e ponendo a suo esclusivo carico le spese TR della ctu), volta ad ottenere la condanna della detta compagnia assicuratrice e di OP
(rimasta contumace) al risarcimento dei danni dei danni non patrimoniali per le lesioni patite, secondo la prospettazione attorea, in seguito ad un sinistro stradale verificatosi a Napoli, in Corso Garibaldi, il 23.10.2010, alle ore 19.15 circa.
In particolare aveva sostenuto che, mentre si trovava alla guida del motociclo Liberty tg. Parte_1
X2WVJM, fosse stato tamponato, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, dall'autovettura Smart tg. DF748DV di proprietà di , condotto da e assicurato per la RCA dalla OP CP_7 TR
non essendo riuscito, il conducendo di tale vettura, ad arrestarla tempestivamente, così urtando il
[...] ciclomotore.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la detta domanda risarcitoria ritenendo, in sintesi, che l'attore non avesse dimostrato che il sinistro fosse stato causato dalla detta autovettura Smart tg. DF748DV di proprietà di
[...]
posto che: 1) Il teste escusso non aveva riferito alcun elemento da cui potesse risultare che la OP
Smart della fosse proprio quella che aveva visto tamponare il motociclo su cui viaggiava il;
2) CP_6 Pt_1
l'attore non aveva dimostrato di avere richiesto in via stragiudiziale il risarcimento anche alla , né aveva CP_6 deferito l'interrogatorio formale a quest'ultima sulla detta circostanza;
3) il certificato del PRA relativo all'autovettura Smart tg. DF748DV provava solo che tale veicolo fosse di proprietà di OP alla data dell'incidente, ma non anche che fosse stato in esso coinvolto.
****
ha censurato la sentenza n. 6649/2020 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
In primo luogo, quanto alla circostanza, evidenziata preliminarmente dal primo giudice- concernente la contestazione del fatto storico operata dalla per l'elevato numero di sinistri causati dalla TR propria assicurata- l'appellante ha sostenuto che, essendo emerso, proprio dalle verifiche poste in essere dalla convenuta compagnia, che il veicolo di proprietà era rimasto coinvolto in più sinistri, sfociati in diverse CP_6 azioni giudiziarie, la dopo tali accertamenti, se avesse ritenuto che il sinistro potesse essere TR in qualche modo fraudolento, avrebbero dovuto agire ex art. 148, n. 2 bis del Codice delle Assicurazioni Private (il che non sarebbe stato, invece, dimostrato).
pagina 2 di 8 In secondo luogo ha sostenuto, quanto alla circostanza, valorizzata dal Tribunale di Napoli, del mancato invio di una richiesta di risarcimento danni in via stragiudiziale a , che: 1) non vi fosse alcuna OP previsione legislativa che imponesse a chi richiede un risarcimento danni (R.C.A.) di mettere in mora direttamente il presunto responsabile civile;
2) la convenuta fosse comunque a Controparte_8 conoscenza del sinistro, avendo egli (l'attore, si intende) invitato entrambi i convenuti dinanzi ad un organismo di mediazione, innanzi al quale immotivatamente non si erano presentati, ed avendo il conducente del veicolo Smart, nell'immediatezza dei fatti, firmato il modello CAI, allegato alla lettera di messa in mora.
In terzo luogo ha sostenuto che, essendo il giudice che ha emesso la sentenza impugnata subentrato solo in sede di precisazione delle conclusioni ai precedenti magistrati assegnatari del procedimento, non avesse escusso il teste, circostanza che gli avrebbe precluso la possibilità di rivolgere allo stesso domande che potessero essere, dal suo punto di vista, rilevanti per la ricostruzione del sinistro, fermo restando che non sarebbe stata preclusa la possibilità di rimettere la causa sul ruolo per interrogare nuovamente il teste.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza N. 6649/2020 del Tribunale di Napoli, 8^ sez. G.I. Dr. Pastore;
2. dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente veicolo Smart tg.DF748DV nella causazione del sinistro, con conseguente condanna delle in persona del legale rapp.te p.t. in solido con la Sig.ra Controparte_9 [...]
al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 43.328,87, così calcolati sulla base delle OP risultanze cui è pervenuto il CTU Dr. ;
3. condannare le in persona del Persona_1 Controparte_9 legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa quantificati in €.9.647,82 con conseguente condanna alla refusione delle spese di giudizio che si quantificano in €. 836,00, nonché €. 450,00 per spese di
CTU, con attribuzione al procuratore che si è dichiarato antistatario;
4. condannare le al TR pagamento diritti ed onorari di causa per il presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario sulla base del D.M. 55/2014.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 12.7.2021, la ha contestato TR
l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte respingere l'appello proposto dal Signor Parte_1 perché inammissibile, improponibile ed infondato, rigettando, comunque, ogni e qualsiasi ulteriore domanda introdotta nei confronti della . Vinte le spese del presente grado di giudizio, con accessori di Controparte_10 legge.”.
Non si è costituita in giudizio . OP
In data 13.7.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza dell'8.9.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 6.6.2023.
pagina 3 di 8 Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 18.9.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 25.9.2024 dalla difesa dell'appellante e il 4.10.2024 dalla difesa dell'appellata , la causa è stata trattenuta in decisione il 15.10.2024 (con ordinanza TR comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non essendosi quest'ultima OP costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello effettuata, nei suoi confronti, il
20.2.2021 (come documentato dall'appellante, telematicamente, il 16.3.2021).
****
Ancora in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla compagnia assicuratrice appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici pagina 4 di 8 aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
****
Ancora in via preliminare la Corte rileva, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame sollevata dalla sul presupposto dell'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. TR
348-bis c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie), che la facoltà, per il giudice d'appello, di rendere l'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve essere esercitata prima di ogni altra attività, ossia prima di procedere alla trattazione della causa ed immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020), sicché tale facoltà
è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati già svolti gli adempimenti precedenti alla trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
****
Ciò posto e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne rileva Parte_1
l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto va precisato, quanto al primo motivo di gravame, che, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, il primo giudice non ha valorizzato la contestazione del fatto storico operata dalla TR
(per l'elevato numero di sinistri causati dalla propria assicurata) ai fini della ritenuta mancanza di prova che il sinistro fosse stato causato dalla detta autovettura Smart tg. DF748DV di proprietà di OP
(ossia ai fini di quella che ha poi costituito la ragione per cui ha rigettato la domanda risarcitoria del ), ma si Pt_1
è limitato a riportare tale contestazione soltanto per evidenziare la necessità che, a fronte della stessa, l'attore fornisse una tale dimostrazione.
In altri termini il Tribunale di Napoli ha riportato tale contestazione solo ai fini della preliminare individuazione dei criteri di ripartizione degli oneri probatori (in particolare di quello gravante sull'attore che, però, non è stato oggetto di gravame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.), ma non anche ai fini del convincimento (che ha costituito,
pagina 5 di 8 invece, si ribadisce, la ratio decidendi sottesa al rigetto della domanda di parte attrice) circa l'assenza di prova della dinamica del sinistro così come dedotta in citazione.
Ragion per cui tale motivo di gravame non è ammissibile, per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., non avendo tale circostanza spiegato alcuna influenza sulla decisione (di rigetto) del Tribunale di Napoli.
****
Non è fondato, poi, il terzo motivo (esaminabile prima del secondo, per ragioni di ordine logico), essendo corretta la decisione del Tribunale di Napoli di ritenere – sulla base dell'escussione dell'unico teste S_
, che l'attore non avesse dimostrato che il sinistro fosse stato causato dalla detta autovettura Smart tg.
[...]
DF748DV di proprietà di , come invece dedotto in citazione. OP
Ed infatti il detto teste (cfr. verbale di udienza del 26.10.2017, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio, agli atti), si era limitato a descrivere – come correttamente evidenziato anche dalla compagnia assicuratrice appellata
– in termini piuttosto vaghi e generici la dinamica dell'incidente, non riferendo alcun elemento che, come rilevato dal primo giudice, potesse portare a ritenere che fosse proprio la Smart della ad aver tamponato il CP_6 motociclo su cui viaggiava il . Pt_1
Né rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza che il giudice che ha emesso la sentenza impugnata fosse subentrato solo in sede di precisazione delle conclusioni ai precedenti magistrati assegnatari del procedimento e che, quindi, che non avesse direttamente escusso il teste.
Premesso, invero, in generale, che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II,
Ord., 08/08/2019, n. 21187), nel caso di specie rientrava nei pieni poteri e doveri del giudice subentrato ai precedenti di valutare la prova testimoniale già assunta (mediante la lettura e l'esame del relativo verbale), senza essere in alcun modo tenuto a rimettere la causa sul ruolo per eventuali chiarimenti.
Ed invero il principio di immediatezza, che postula il contatto diretto del giudice con la prova, non è oggetto di rigorosa applicazione nel processo civile.
Infatti, nel processo civile, pur essendo legislativamente affermato, nella fase istruttoria, il principio della immutabilità del giudice istruttore e, nella fase della decisione, il potere della partecipazione alla deliberazione nella camera di consiglio soltanto dei giudici che hanno assistito alla discussione, può accadere che ricorra diversità tra il giudice civile che ha raccolto la prova ed il giudice civile chiamato a decidere la causa, senza che ciò determini conseguenze sulla validità degli atti processuali o della stessa sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. III,
06/12/2019, n. 31895).
****
pagina 6 di 8 Non avendo, dunque, l'unico teste escusso fornito una prova convincente circa la dinamica del sinistro e, in particolare, che l'incidente fosse stato causato, si ribadisce, proprio dalla detta autovettura Smart tg. DF748DV di proprietà di , il Tribunale di Napoli ha correttamente valorizzato, ma soltanto ai fini di OP corroborare tale convincimento (e non anche ai fini della procedibilità della domanda attorea), la circostanza dell'omesso invio, anche alla , da parte dell'attore, di una richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, CP_6 così come il mancato deferimento dell'interrogatorio formale alla detta proprietaria della Smart.
Il che rende infondato anche il secondo motivo di gravame.
****
Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese Parte_1 di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'unica parte appellata costituita, ossia della TR in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla detta compagnia assicuratrice vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore della controversia.
****
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 797/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di . OP
pagina 7 di 8 2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6649/2020 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata in data 14.10.2020.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della in persona Parte_1 TR del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge,
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 14.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe GU AN
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Giuseppe GU INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
797 dell'anno 2021, vertente tra
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elena Peluso. Parte_1 C.F._1
CP_1
e
(c.f. ; p.iva ), in persona dei procuratori speciali dott. TR P.IVA_1 P.IVA_2
dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Erasmo Augeri. Controparte_3 CP_4
CP_5 nonchè
(c.f. . OP C.F._2
-APPELLATA- contumace-
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.6649/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data
14.10.2020, in tema di risarcimento danni da sinistro stradale”.
CONCLUSIONI: Come da note c.d. di trattazione scritta depositate, ai sensi degli artt. 127, co. III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 25.9.2024 dalla difesa dell'appellante ) e il Parte_1
4.10.2024 dalla difesa dell'appellata ( . TR
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pagina 1 di 8 ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Corte, e la Parte_1 OP [...]
proponendo appello avverso la sentenza n. 6649/2020 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in CP_2 data 14.10.2020.
****
Con tale sentenza il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda dell'attore, (condannandolo Parte_1 alle spese di lite nei confronti della convenuta e ponendo a suo esclusivo carico le spese TR della ctu), volta ad ottenere la condanna della detta compagnia assicuratrice e di OP
(rimasta contumace) al risarcimento dei danni dei danni non patrimoniali per le lesioni patite, secondo la prospettazione attorea, in seguito ad un sinistro stradale verificatosi a Napoli, in Corso Garibaldi, il 23.10.2010, alle ore 19.15 circa.
In particolare aveva sostenuto che, mentre si trovava alla guida del motociclo Liberty tg. Parte_1
X2WVJM, fosse stato tamponato, nelle dette circostanze di tempo e di luogo, dall'autovettura Smart tg. DF748DV di proprietà di , condotto da e assicurato per la RCA dalla OP CP_7 TR
non essendo riuscito, il conducendo di tale vettura, ad arrestarla tempestivamente, così urtando il
[...] ciclomotore.
Il Tribunale di Napoli ha rigettato la detta domanda risarcitoria ritenendo, in sintesi, che l'attore non avesse dimostrato che il sinistro fosse stato causato dalla detta autovettura Smart tg. DF748DV di proprietà di
[...]
posto che: 1) Il teste escusso non aveva riferito alcun elemento da cui potesse risultare che la OP
Smart della fosse proprio quella che aveva visto tamponare il motociclo su cui viaggiava il;
2) CP_6 Pt_1
l'attore non aveva dimostrato di avere richiesto in via stragiudiziale il risarcimento anche alla , né aveva CP_6 deferito l'interrogatorio formale a quest'ultima sulla detta circostanza;
3) il certificato del PRA relativo all'autovettura Smart tg. DF748DV provava solo che tale veicolo fosse di proprietà di OP alla data dell'incidente, ma non anche che fosse stato in esso coinvolto.
****
ha censurato la sentenza n. 6649/2020 emessa dal Tribunale di Napoli sulla base dei seguenti Parte_1 motivi.
In primo luogo, quanto alla circostanza, evidenziata preliminarmente dal primo giudice- concernente la contestazione del fatto storico operata dalla per l'elevato numero di sinistri causati dalla TR propria assicurata- l'appellante ha sostenuto che, essendo emerso, proprio dalle verifiche poste in essere dalla convenuta compagnia, che il veicolo di proprietà era rimasto coinvolto in più sinistri, sfociati in diverse CP_6 azioni giudiziarie, la dopo tali accertamenti, se avesse ritenuto che il sinistro potesse essere TR in qualche modo fraudolento, avrebbero dovuto agire ex art. 148, n. 2 bis del Codice delle Assicurazioni Private (il che non sarebbe stato, invece, dimostrato).
pagina 2 di 8 In secondo luogo ha sostenuto, quanto alla circostanza, valorizzata dal Tribunale di Napoli, del mancato invio di una richiesta di risarcimento danni in via stragiudiziale a , che: 1) non vi fosse alcuna OP previsione legislativa che imponesse a chi richiede un risarcimento danni (R.C.A.) di mettere in mora direttamente il presunto responsabile civile;
2) la convenuta fosse comunque a Controparte_8 conoscenza del sinistro, avendo egli (l'attore, si intende) invitato entrambi i convenuti dinanzi ad un organismo di mediazione, innanzi al quale immotivatamente non si erano presentati, ed avendo il conducente del veicolo Smart, nell'immediatezza dei fatti, firmato il modello CAI, allegato alla lettera di messa in mora.
In terzo luogo ha sostenuto che, essendo il giudice che ha emesso la sentenza impugnata subentrato solo in sede di precisazione delle conclusioni ai precedenti magistrati assegnatari del procedimento, non avesse escusso il teste, circostanza che gli avrebbe precluso la possibilità di rivolgere allo stesso domande che potessero essere, dal suo punto di vista, rilevanti per la ricostruzione del sinistro, fermo restando che non sarebbe stata preclusa la possibilità di rimettere la causa sul ruolo per interrogare nuovamente il teste.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. accogliere l'appello e per l'effetto riformare la sentenza N. 6649/2020 del Tribunale di Napoli, 8^ sez. G.I. Dr. Pastore;
2. dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente veicolo Smart tg.DF748DV nella causazione del sinistro, con conseguente condanna delle in persona del legale rapp.te p.t. in solido con la Sig.ra Controparte_9 [...]
al pagamento in favore dell'attore della somma di €. 43.328,87, così calcolati sulla base delle OP risultanze cui è pervenuto il CTU Dr. ;
3. condannare le in persona del Persona_1 Controparte_9 legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa quantificati in €.9.647,82 con conseguente condanna alla refusione delle spese di giudizio che si quantificano in €. 836,00, nonché €. 450,00 per spese di
CTU, con attribuzione al procuratore che si è dichiarato antistatario;
4. condannare le al TR pagamento diritti ed onorari di causa per il presente grado di giudizio, con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario sulla base del D.M. 55/2014.”.
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 12.7.2021, la ha contestato TR
l'ammissibilità, ai sensi degli artt. 342 e 348-bis c.p.c. e, comunque, la fondatezza, dell'avverso gravame, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte respingere l'appello proposto dal Signor Parte_1 perché inammissibile, improponibile ed infondato, rigettando, comunque, ogni e qualsiasi ulteriore domanda introdotta nei confronti della . Vinte le spese del presente grado di giudizio, con accessori di Controparte_10 legge.”.
Non si è costituita in giudizio . OP
In data 13.7.2021 (come da annotazione telematica della cancelleria) è stato acquisito il fascicolo cartaceo di ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347, ultimo comma, c.p.c.
Con ordinanza dell'8.9.2021 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 6.6.2023.
pagina 3 di 8 Indi, dopo alcuni rinvii d'ufficio, con decreto presidenziale del 18.9.2024 (ritualmente comunicato dalla cancelleria alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza del 15.10.2024, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta (il 25.9.2024 dalla difesa dell'appellante e il 4.10.2024 dalla difesa dell'appellata , la causa è stata trattenuta in decisione il 15.10.2024 (con ordinanza TR comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia di , non essendosi quest'ultima OP costituita in giudizio nonostante la ritualità della notifica dell'atto di appello effettuata, nei suoi confronti, il
20.2.2021 (come documentato dall'appellante, telematicamente, il 16.3.2021).
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Ancora in via preliminare la Corte rileva l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del gravame, sollevata dalla compagnia assicuratrice appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Ed invero, dalla lettura dell'atto di appello è possibile individuare con sufficiente chiarezza i punti della sentenza investiti da censura, nonché le ragioni per le quali è stata chiesta la riforma della decisione assunta dal Tribunale.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è sufficiente, invero, una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 3, Ord. N. 40560 del 17/12/2021), in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. N. 7675 del 19/03/2019).
Al riguardo va detto che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. Con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 27199 del 16/11/2017).
Del resto, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l'allegazione di profili fattuali e giuridici pagina 4 di 8 aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Ord. n. 23781 del 28/10/2020).
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Ancora in via preliminare la Corte rileva, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'avverso gravame sollevata dalla sul presupposto dell'assenza di ragionevole probabilità di accoglimento ai sensi dell'art. TR
348-bis c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie), che la facoltà, per il giudice d'appello, di rendere l'ordinanza ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., deve essere esercitata prima di ogni altra attività, ossia prima di procedere alla trattazione della causa ed immediatamente dopo la verifica della regolare costituzione delle parti nel giudizio di appello (cfr. Cass. civ., Sez. L, n. 10409 del 01/06/2020), sicché tale facoltà
è preclusa – come nel caso di specie- ove siano stati già svolti gli adempimenti precedenti alla trattazione della causa.
Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N. 37272 del 29/11/2021).
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Ciò posto e passando all'esame, nel merito, dell'appello proposto da , la Corte ne rileva Parte_1
l'infondatezza per le ragioni di seguito esposte.
Innanzitutto va precisato, quanto al primo motivo di gravame, che, come si evince chiaramente dalla sentenza impugnata, il primo giudice non ha valorizzato la contestazione del fatto storico operata dalla TR
(per l'elevato numero di sinistri causati dalla propria assicurata) ai fini della ritenuta mancanza di prova che il sinistro fosse stato causato dalla detta autovettura Smart tg. DF748DV di proprietà di OP
(ossia ai fini di quella che ha poi costituito la ragione per cui ha rigettato la domanda risarcitoria del ), ma si Pt_1
è limitato a riportare tale contestazione soltanto per evidenziare la necessità che, a fronte della stessa, l'attore fornisse una tale dimostrazione.
In altri termini il Tribunale di Napoli ha riportato tale contestazione solo ai fini della preliminare individuazione dei criteri di ripartizione degli oneri probatori (in particolare di quello gravante sull'attore che, però, non è stato oggetto di gravame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c.), ma non anche ai fini del convincimento (che ha costituito,
pagina 5 di 8 invece, si ribadisce, la ratio decidendi sottesa al rigetto della domanda di parte attrice) circa l'assenza di prova della dinamica del sinistro così come dedotta in citazione.
Ragion per cui tale motivo di gravame non è ammissibile, per difetto di interesse, ex art. 100 c.p.c., non avendo tale circostanza spiegato alcuna influenza sulla decisione (di rigetto) del Tribunale di Napoli.
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Non è fondato, poi, il terzo motivo (esaminabile prima del secondo, per ragioni di ordine logico), essendo corretta la decisione del Tribunale di Napoli di ritenere – sulla base dell'escussione dell'unico teste S_
, che l'attore non avesse dimostrato che il sinistro fosse stato causato dalla detta autovettura Smart tg.
[...]
DF748DV di proprietà di , come invece dedotto in citazione. OP
Ed infatti il detto teste (cfr. verbale di udienza del 26.10.2017, contenuto nel fascicolo cartaceo di ufficio, agli atti), si era limitato a descrivere – come correttamente evidenziato anche dalla compagnia assicuratrice appellata
– in termini piuttosto vaghi e generici la dinamica dell'incidente, non riferendo alcun elemento che, come rilevato dal primo giudice, potesse portare a ritenere che fosse proprio la Smart della ad aver tamponato il CP_6 motociclo su cui viaggiava il . Pt_1
Né rileva, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la circostanza che il giudice che ha emesso la sentenza impugnata fosse subentrato solo in sede di precisazione delle conclusioni ai precedenti magistrati assegnatari del procedimento e che, quindi, che non avesse direttamente escusso il teste.
Premesso, invero, in generale, che, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. II,
Ord., 08/08/2019, n. 21187), nel caso di specie rientrava nei pieni poteri e doveri del giudice subentrato ai precedenti di valutare la prova testimoniale già assunta (mediante la lettura e l'esame del relativo verbale), senza essere in alcun modo tenuto a rimettere la causa sul ruolo per eventuali chiarimenti.
Ed invero il principio di immediatezza, che postula il contatto diretto del giudice con la prova, non è oggetto di rigorosa applicazione nel processo civile.
Infatti, nel processo civile, pur essendo legislativamente affermato, nella fase istruttoria, il principio della immutabilità del giudice istruttore e, nella fase della decisione, il potere della partecipazione alla deliberazione nella camera di consiglio soltanto dei giudici che hanno assistito alla discussione, può accadere che ricorra diversità tra il giudice civile che ha raccolto la prova ed il giudice civile chiamato a decidere la causa, senza che ciò determini conseguenze sulla validità degli atti processuali o della stessa sentenza (cfr. Cass. civ., Sez. III,
06/12/2019, n. 31895).
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pagina 6 di 8 Non avendo, dunque, l'unico teste escusso fornito una prova convincente circa la dinamica del sinistro e, in particolare, che l'incidente fosse stato causato, si ribadisce, proprio dalla detta autovettura Smart tg. DF748DV di proprietà di , il Tribunale di Napoli ha correttamente valorizzato, ma soltanto ai fini di OP corroborare tale convincimento (e non anche ai fini della procedibilità della domanda attorea), la circostanza dell'omesso invio, anche alla , da parte dell'attore, di una richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, CP_6 così come il mancato deferimento dell'interrogatorio formale alla detta proprietaria della Smart.
Il che rende infondato anche il secondo motivo di gravame.
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Il rigetto dell'appello proposto da comporta la condanna dello stesso al pagamento delle spese Parte_1 di lite del secondo grado di giudizio in favore dell'unica parte appellata costituita, ossia della TR in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti alla detta compagnia assicuratrice vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri minimi (ossia a quelli medi ridotti del 50%), per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata dopo il 23.10.2022, ossia successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00, in base al valore della controversia.
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Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 797/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Dichiara la contumacia di . OP
pagina 7 di 8 2. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 6649/2020 emessa dal Tribunale di Parte_1
Napoli, pubblicata in data 14.10.2020.
3. Dichiara tenuto e condanna al pagamento, in favore della in persona Parte_1 TR del legale rappresentante p.t., dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.995,5, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge,
4. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto per l'appello proposto.
Napoli, 14.1.2025
Il Presidente
Giuseppe De Tullio
Il Consigliere est.
Giuseppe GU AN
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