Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottato a Ginevra il 27 giugno 1980.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base, con allegati, adottato a Ginevra il 27 giugno 1980.