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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 2208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2208 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4205/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 4205/2024, promosso da:
nata in [...] l'[...]; Parte_1 nata in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] l'[...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3
nata in [...] il [...]; Parte_4
, nato in [...] l'[...]; Controparte_4
nata in [...] il [...]; Controparte_5
nata in [...] l'[...]; Controparte_6
nata in [...] l'[...]; Controparte_7
nata in [...] il [...]; Controparte_8
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_9
nata in [...] il [...], e Controparte_8 Controparte_10 nato in [...] il [...];
nato in [...] il [...], rappresentato dai Controparte_11 genitori nata in [...] il [...], e Controparte_8 CP_10
nato in [...] il [...];
[...]
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_12
nata in [...] il [...], e DA Parte_2 Parte_5
, nato in [...] il [...];
[...]
nato in [...] il [...]; Parte_6 tutti con il patrocinio dell'avv. Enrico SILI;
RICORRENTI contro
; Controparte_13 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 24.4.2025,
Pag. 1 di 6 ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 4.4.2024, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_1 nato il [...] a [...], comune entrato a far parte del Regno d'Italia in forza del r.d. 4 novembre 1866, n. 3300, ed esposto quanto segue.
nasceva a Ostiglia (MN), comune entrato a far parte del Regno d'Italia il 20.11.1866, Persona_1 il 28.6.1847, figlio di e (doc. 5). In data 23.11.1874, a Persona_2 Persona_3
Sustinente (MN), egli sposava (doc. 6), con la quale emigrava in Brasile (senza mai Persona_4 naturalizzarsi cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza italiana: cfr. doc. 9) e generava il 7.4.1893 (doc. 7). Costei il 16.9.1911 sposava (doc. 10), Persona_5 Persona_6 con cui procreava il 15.8.1912 (doc. 11) e il 27.2.1930 Persona_7 Parte_7
(doc. 12). Dal matrimonio, celebrato il 14.9.1929, della prima con
[...] Persona_8
(doc. 13) nascevano il 15.1.1931 (doc. 14) e il 26.1.1936 Persona_9 Persona_10
(doc. 15). Dal matrimonio, celebrato il 7.1.1949, di con
[...] Parte_7 Parte_8
a séguito del quale la moglie sostituiva il proprio cognome con quello del marito (doc. 16),
[...] nascevano il 2.5.1953 (doc. 17), il 16.8.1959 Persona_11 Persona_12
(doc. 18) e il 10.3.1964 (doc. 19). Dal matrimonio,
[...] Parte_4 celebrato il 20.5.1940, di con (doc. 20) Persona_9 Controparte_14 nascevano il 23.10.1952 (doc. 21) e il 7.8.1954 (doc. Persona_13 Persona_14
22). Dal matrimonio, celebrato in data 8.3.1952, di con Persona_10 [...]
(doc. 23) nasceva il 14.1.1967 (doc. 24). Dal CP_15 Persona_15 matrimonio, celebrato il 25.7.1970, di con a séguito del Parte_4 Persona_11 CP_16 quale la moglie assumeva il nome (doc. 25), nascevano il 19.9.1971 Parte_9 [...]
(doc. 26) e il 3.6.1975 (doc. 27). Dal matrimonio, celebrato il 30.8.1980, di CP_1 CP_8 [...] con a séguito del quale la moglie assumeva il nome Persona_12 Controparte_17
(doc. 28), nascevano il 10.12.1980 DA Parte_10 Parte_2
(doc. 29) e il 12.6.1983 DA (doc. 30). Dall'unione di Parte_3 Parte_4 con nasceva l'8.5.1987
[...] Controparte_18 [...]
(doc. 31). Dal matrimonio, celebrato il 9.8.1969, di con Controparte_4 Persona_13
a séguito del quale la moglie assumeva il nome Persona_16 Per_13
Pag. 2 di 6 (doc. 32), nasceva il 12.7.1974 Parte_1 Parte_11 Controparte_5
(doc. 33). Dal matrimonio, celebrato il 21.12.1974, di con Persona_14 [...]
a séguito del quale la moglie assumeva il nome (doc. 34), CP_19 Controparte_20 nascevano l'8.4.1985 (doc. 35) e l'11.5.1991 Controparte_6 Controparte_7
(doc. 36). Dal matrimonio, celebrato il 18.7.1998, di con
[...] Persona_15 [...]
a séguito del quale la moglie assumeva il nome (doc. Parte_6 Parte_12
37), nasceva il 5.6.1991 DA (doc. 38). Dal matrimonio, celebrato in data Parte_6
8.12.1990, di con a séguito del quale la moglie assumeva il nome CP_1 Controparte_21
(doc. 39), nascevano l'8.6.1995 (doc. 40) Controparte_1 Controparte_2
e il 20.12.2000 (doc. 41). Dal matrimonio, celebrato il 22.6.2002, di Controparte_3 con a séguito del quale la moglie assumeva il nome CP_8 Controparte_10 [...]
(doc. 42), nascevano il 27.3.2008 (doc. 43) e il Controparte_8 Controparte_9
13.7.2009 (doc. 44). Dal matrimonio, celebrato il 17.11.2007, di Controparte_11 [...] con a séguito del quale la moglie assumeva il nome Parte_2 Parte_13
(doc. 45), nasceva il 22.12.2010 Parte_2 Controparte_12
(doc. 46). Dall'unione di con Controparte_5 Controparte_22 nasceva l'8.8.1996 (doc. 47). Parte_1 [...] sposava il 22.9.2018 DA a séguito del quale CP_5 Persona_17 passava a chiamarsi (doc. 48). A séguito del Controparte_5 matrimonio, celebrato il 27.11.2003, di con Controparte_6 [...] la prima assumeva il nome Controparte_23 Controparte_6
(doc. 49). A séguito del matrimonio, celebrato il 21.11.2014, di con Controparte_7
la prima assumeva il nome Controparte_24 Controparte_7
(doc. 50).
[...]
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_13
l'11.4.2025, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 18.4.2024, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 24.4.2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 14.4.2025 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n.
Pag. 3 di 6 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_14 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
− con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione
Pag. 4 di 6 automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_13 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pag. 5 di 6 Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, dichiara che:
nata in [...] l'[...]; Parte_1 nata in [...] il [...]; Controparte_1
nato in [...] l'[...]; Controparte_2
nata in [...] il [...]; Controparte_3
nata in [...] il [...]; Parte_2
nata in [...] il [...]; Parte_3
nata in [...] il [...]; Parte_4
, nato in [...] l'[...]; Controparte_4
nata in [...] il [...]; Controparte_5
nata in [...] l'[...]; Controparte_6
nata in [...] l'[...]; Controparte_7
nata in [...] il [...]; Controparte_8
nata in [...] il [...]; Controparte_9
nato in [...] il [...]; Controparte_11
nata in [...] il [...]; Controparte_12
nato in [...] il [...]; Parte_6
generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_13 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 24 maggio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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