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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
DISP OS ITIVO DELLA S ENTENZA
(artt. 279 e 438 C.P.C.)
R.G. 165/2024
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
LA C ORTE DI APP ELLO DI BR ESC IA
SEZIONE LAVOR O
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott. Giuseppina Finazzi Consigliere
3) Dott. Silvia Mossi Consigliere rel.
All'udienza del 17/04/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1
contro
CP_1
PQM
1) in riforma della sentenza n. 578/2023 del Tribunale di Brescia sezione lavoro, dichiara l'origine professionale della malattia sofferta dal ricorrente e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere CP_1
al medesimo la prestazione dovuta ex D.lgs. 38/2000 in relazione a una invalidità permanente nella misura del 20% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
2) condanna l' al pagamento delle spese di primo grado nella misura di € 1.800,00, oltre CP_1
accessori di legge, e delle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 1.600,00, oltre accessori di legge, con distrazione per entrambi i gradi in favore del procuratore antistatario del ricorrente;
3) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico in via definitiva dell' CP_1
Il Presidente
(artt. 279 e 438 C.P.C.)
R.G. 165/2024
IN NOME DEL P OP OLO ITALIANO
LA C ORTE DI APP ELLO DI BR ESC IA
SEZIONE LAVOR O
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott. Giuseppina Finazzi Consigliere
3) Dott. Silvia Mossi Consigliere rel.
All'udienza del 17/04/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
Parte_1
contro
CP_1
PQM
1) in riforma della sentenza n. 578/2023 del Tribunale di Brescia sezione lavoro, dichiara l'origine professionale della malattia sofferta dal ricorrente e, per l'effetto, condanna l' a corrispondere CP_1
al medesimo la prestazione dovuta ex D.lgs. 38/2000 in relazione a una invalidità permanente nella misura del 20% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
2) condanna l' al pagamento delle spese di primo grado nella misura di € 1.800,00, oltre CP_1
accessori di legge, e delle spese del presente grado di giudizio nella misura di € 1.600,00, oltre accessori di legge, con distrazione per entrambi i gradi in favore del procuratore antistatario del ricorrente;
3) spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico in via definitiva dell' CP_1
Il Presidente