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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 07/12/2025, n. 1591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1591 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa RG AJ, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4544/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Buscaglia ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agrigento in Via Dei Venti n. 15, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Caterina Santanoceto e Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in
Palermo in Via Laurana 59 nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia CP_1
Cernigliaro, giusta procura generale alle liti in atti;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di “annullare l'ordinanza-ingiunzione meglio riferita CP_1 in epigrafe ed oggetto di opposizione in questa sede, dichiarando che nessuna somma
è dovuta dall'odierno ricorrente in forza di essa per intervenuta decadenza della convenuta dal potere di irrogare la sanzione amministrativa de qua per violazione dell'art. 14, c. 2, l. n. 689 del 1981 e contestuale estinzione della relativa obbligazione di pagare la sanzione ai sensi dell'art. 14, c. 6, l. n. 689 del 1981;in via subordinata, rideterminare le somme dovute nella misura che parrà di Giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, rilevando che “in via di autotutela, ha provveduto, in data 13 ottobre 2025, al riesame della posizione e, per l'effetto, all' annullamento dell' ordinanza opposta” (all. 1 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 03.11.2025, la parte ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 13.10.2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in €. 900,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, il 07.12.2025
IL GIUDICE
RG AJ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa RG AJ, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art. 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4544/2024 R.G.L. promossa
d a
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Fabrizio Buscaglia ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agrigento in Via Dei Venti n. 15, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Caterina Santanoceto e Delia Cernigliaro ed elettivamente domiciliato in
Palermo in Via Laurana 59 nell'ufficio legale dell' presso l'avvocato Delia CP_1
Cernigliaro, giusta procura generale alle liti in atti;
- convenuto-
OGGETTO: Opposizione a ordinanza-ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 31.10.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo di “annullare l'ordinanza-ingiunzione meglio riferita CP_1 in epigrafe ed oggetto di opposizione in questa sede, dichiarando che nessuna somma
è dovuta dall'odierno ricorrente in forza di essa per intervenuta decadenza della convenuta dal potere di irrogare la sanzione amministrativa de qua per violazione dell'art. 14, c. 2, l. n. 689 del 1981 e contestuale estinzione della relativa obbligazione di pagare la sanzione ai sensi dell'art. 14, c. 6, l. n. 689 del 1981;in via subordinata, rideterminare le somme dovute nella misura che parrà di Giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio” (cfr. conclusioni del ricorso).
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte resistente, rilevando che “in via di autotutela, ha provveduto, in data 13 ottobre 2025, al riesame della posizione e, per l'effetto, all' annullamento dell' ordinanza opposta” (all. 1 fascicolo parte resistente), chiedendo la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con note sostitutive d'udienza del 03.11.2025, la parte ricorrente, preso atto della cessata materia del contendere, insisteva nella vittoria delle spese di lite.
La causa, in assenza di attività istruttoria, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine dell'11.11.2025 per il deposito di note.
***
Sulla base di quanto dichiarato e documentato dalle parti e delle incontestate allegazioni in atti, risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ. Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che il provvedimento di annullamento in autotutela è intervenuto in data 13.10.2025, dopo il deposito del ricorso, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite in favore di parte ricorrente che CP_1
liquida in €. 900,00 oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, il 07.12.2025
IL GIUDICE
RG AJ