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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/09/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott.ssa Chiara Sangiuolo - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 825 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Cirillo Grazia Maria presso il cui studio in Salerno alla via Luigi Guercio elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dagli avv.ti Di Lorenzo Pietro e Ceraulo Veneranda presso il cui studio in via Pietro Cono Di Lorenzo nr. 1 in Vallo della Lucania elettivamente domicilia;
resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
interventore ex lege
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 7.5.2025 e
20.5.2025 qui da intendersi integralmente richiamate. La causa veniva riservata in decisione con provvedimento reso in data 4.07.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.08.2024 l'odierno ricorrente il sig. Parte_1
adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: che in data
[...]
23.03.2003 contraeva matrimonio con la signora e che da tale Controparte_1 unione nascevano tre figli, nato il 24/07/2003, il [...] di Per_1 Per_2 anni 19 e il 26/03/2007; che con il passare del tempo il rapporto coniugale Per_3
è andato disgregandosi rendendo improseguibile il matrimonio, circostanza che giustificava l'instaurazione del presente giudizio;
che in ordine alle statuizioni accessorie, chiedeva l'affido condiviso dell'unico figlio ancora minorenne, Per_3 con collocamento privilegiato presso il padre o, in via gradata e se più conforme ai desiderata del figlio, con regolamentazione del calendario di visita paterno;
che mentre i primi due figli sono allo stato maggiorenni e autosufficienti perché già occupati lavorativamente, il minore è ancora studente per cui il ricorrente si dichiarava disponibile a versare un importo di €. 250,00 per il mantenimento dello stesso;
che in ordine alla casa coniugale ne deduceva l'appartenenza alla propria famiglia di origine per cui insisteva affinchè la stessa non fosse assegnata alla moglie per consentirne la restituzione ai propri familiari.
Fissata udienza di prima comparizione delle parti, si costituiva in data 18.10.2024 la signora la quale pur aderendo alla domanda di separazione Controparte_1 giudiziale, si opponeva alla richiesta di collocamento del figlio minore con il padre pur con conferma dell'affido condiviso;
deduceva una propria sperequazione patrimoniale rispetto a quella del marito, per cui insisteva per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di €. 300,00 tenuto conto anche delle difficoltà riscontrate a seguito di un incidente stradale subito dalla stessa che ne imponevano anche una serie di cure mediche e fisioterapie. In ordine alla casa coniugale, dava atto della propria disponibilità a rilasciare l'immobile ma non prima del mese di giugno/luglio 2025 al fine di consentire al figlio di ultimare l'anno scolastico. Tanto premesso concludeva affinchè l'intestato Tribunale in via preliminare e in rito, pronunciasse la separazione giudiziale fra i coniugi, con affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori e collocamento presso la stessa con conseguente assegnazione della casa coniugale in Centola fraz San Nicola via Nazionale;
disponesse il contributo per il mantenimento del figlio a carico Per_3 del sig. nella misura di €. 250,00 da versare in favore della signora Parte_1 CP_1
e al raggiungimento della maggiore età al figlio previo suo assenso;
ponesse a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie;
disponesse a carico dello stesso Parte_1 per il mantenimento della signora l'importo di €. 300,00, con vittoria di spese. CP_1
Esperito il tentativo di conciliazione all'udienza del 20.11.2024 dinanzi al Giudice delegato e adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, nonché rigettate le richieste istruttorie in quanto superflue al fine del decidere, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 473-bis 28 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Sulle domande di separazione giudiziale
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione ( cfr. verbale di comparizione personale delle parti davanti al Giudice delegato) e la perdurante cessazione della convivenza iniziata molti anni prima dell'instaurazione del giudizio per come rappresentato dagli stessi coniugi all'udienza, costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. Sull'assegno di mantenimento del figlio Per_3
Va premesso che, essendo divenuto maggiorenne nelle more del presente giudizio anche l'ultimo figlio della coppia, ogni istanza e/o Per_3 provvedimento in ordine all'affido dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
Sui primi due figli nati dal rapporto matrimoniale delle odierne parti in causa non sussiste contestazione in ordine all'effettivo raggiungimento della autosufficienza economica, per cui può ritenersi risultanza pacifica.
Permane un certo contrasto, invece, in ordine all'intervenuto raggiungimento della autosufficienza economica di La difesa ricorrente insiste circa la Per_3 sua sopravvenuta indipendenza economica avendo egli compiuto 18 anni nel mese di marzo 2025 ed essendo egli prossimo ad ultimare la scuola dell'obbligo
(diploma da conseguire nell'estate del 2025). Deduce a sostegno della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento nella memoria depositata in data
20.3.2025, la circostanza che il figlio verrà assunto dalla società Deliro By
Millioanire srls appena ultimata la scuola, con contratto full time nel periodo estivo e solo part-time nel periodo invernale, avendo egli maturato la decisione di iscriversi alla Università in Fisciano.
L'assunto dell'autosufficienza del figlio è invece avversato dalla resistente la quale contesta sia l'inserimento del figlio nel mondo del lavoro sia quanto esposto dalla controparte in ordine alle determinazioni relative al percorso di studio che egli avrebbe maturato (cfr. comparsa del 15.4.2025).
Ne consegue che non possa ritenersi raggiunta la prova dell'intervenuto raggiungimento della autosufficienza economica dell'ultimo dei figli della coppia
, tenuto conto anche della considerazione che risulta Persona_4 Per_3 aver compiuto appena 18 anni ed essendo prossimo, per come rappresentato dallo stesso ricorrente, ad iniziare un nuovo ciclo di studi.
Ritenuto sussistente l'an, si osserva che non possa trovare accoglimento la richiesta avanzata da parte ricorrente di versamento diretto dell'assegno in favore del figlio, sul presupposto che egli abbia raggiunto la maggiore età e del prossimo inizio dell'università in Fisciano con trasferimento presso un immobile preso in locazione.
Al riguardo, tuttavia, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
'In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda' (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del
12/11/2021; conformi anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25300 del 11/11/2013
e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9700 del 13/4/2021).
Nel caso di specie, difetta la domanda di volta ad ottenere il Parte_2 versamento diretto dell'assegno di mantenimento destinato a proprio favore, da parte del padre, per cui nulla può disporsi in merito.
Né può ritenersi che sia venuta meno la legittimazione attiva della signora
[...]
a richiedere il predetto contributo sull'assunto, non provato e CP_1 fermamente contestato, del prossimo trasferimento in diverso immobile vicino all'Università, atteso che risulta elemento pacifico che egli conviva con la madre allo stato e non essendo l'elemento del trasferimento per gli studi elemento idoneo di per sé a rescindere il legame con il genitore collocatario.
In ordine al quantum il collegio ritiene che tenuto conto delle notorie esigenze di vita e di relazione di un ragazzo di 18 anni, si stima congrua la somma mensile di € 250,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il 5 di ogni mese, somma conforme ai redditi dichiarati dallo stesso il quale ha dedotto Parte_1 di aver sempre sostenuto da solo con il proprio lavoro l'intero nucleo familiare.
Il sig. è tenuto altresì a contribuire nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio purchè adeguatamente Per_3 documentate.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale
Nel superiore interesse del figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente a conservare l'habitat domestico va confermata l'assegnazione della ex casa coniugale alla signora . Deve, difatti, darsi atto che Controparte_1 la resistente ha chiesto che tale assegnazione permanga almeno sino all'ultimazione della scuola da parte del figlio (dunque sino al mese di giugno
/luglio 2025) dando atto della propria disponibilità da quella data a lasciare l'immobile.
Sul punto, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto della disponibilità manifestata non potendosi concepire una assegnazione a termine in questa sede ed esulando la questione pure incidentalmente introdotta circa il titolo di proprietà dal terreno di indagine del presente giudizio.
4. Sull'assegno di mantenimento in favore della signora Controparte_1
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla signora
, per sé stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica Controparte_1 della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass.
n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156
c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica
– un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento
è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va considerato che la signora ha dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa e che Controparte_1 parte avversa non ha contestato tale circostanza imputando tale inoccupazione al rifiuto della stessa di accettare alcune proposte lavorative. Solo con la comparsa conclusionale, la difesa ricorrente ha dedotto la sopravvenuta occupazione della stessa presso la società Egel Srl in modalità smart working e con una retribuzione di €. 1.000,00 al mese, circostanza contestata dalla resistente e che anche in ipotesi di riscontro positivo, non condurrebbe ad una valutazione in ordine all'assenza di una disparità dei redditi fra i coniugi.
Pertanto, il Tribunale ritiene tutt'ora sussistente tra i coniugi un oggettivo divario economico tale da giustificare il riconoscimento dell'an della pretesa attorea e in parte frutto anche delle scelte effettuate in corso di vita coniugale. Non può omettersi di valutare che lo stesso ricorrente ha dichiarato che durante il matrimonio la signora ha collaborato sempre presso il suo studio, CP_1 contribuendo quindi anche alla sua affermazione dal punto di vista lavorativo a discapito del proprio inserimento nel mondo del lavoro.
In ordine al quantum, tenuto conto della durata della convivenza coniugale ( circa 15 anni), del contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare attraverso l'accudimento dei figli e la collaborazione presso lo studio del marito, del godimento a titolo gratuito della ex casa familiare e delle capacità patrimoniale e lavorativa della signora, il Tribunale ritiene congrua la somma mensile di € 100,00 stabilita in sede provvisoria e urgente. La somma mensile sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
In ordine alle spese di lite, la natura del presente giudizio e la parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a , a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non Per_3 autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella Parte_1 misura del 50 %, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, ed a quelle straordinarie per il figlio purché debitamente Per_3 documentate;
4. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
la somma mensile di € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo al CP_1 suo mantenimento. Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat;
5. assegna a il godimento della ex casa familiare in Controparte_1
Centola fraz San Nicola via Nazionale;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Centola (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera d) DPR. n. 396/2000
(atto n. 1, parte I, S.A, Reg. Atti Matrimonio anno 2003).
Così deciso in Vallo della Lucania nella Camera di Consiglio del
12.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott. ssa Elvira Bellantoni - Presidente-
2) dott.ssa Chiara Sangiuolo - Giudice -
3) dott.ssa Marianna Frangiosa - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 825 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
( rappresentato e difeso giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti dall'avv. Cirillo Grazia Maria presso il cui studio in Salerno alla via Luigi Guercio elettivamente domicilia;
ricorrente
E
( ) rappresentata e difesa giusta Controparte_1 C.F._2 procura in atti dagli avv.ti Di Lorenzo Pietro e Ceraulo Veneranda presso il cui studio in via Pietro Cono Di Lorenzo nr. 1 in Vallo della Lucania elettivamente domicilia;
resistente
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Vallo della Lucania;
interventore ex lege
CONCLUSIONI Come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 7.5.2025 e
20.5.2025 qui da intendersi integralmente richiamate. La causa veniva riservata in decisione con provvedimento reso in data 4.07.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 18.08.2024 l'odierno ricorrente il sig. Parte_1
adiva l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: che in data
[...]
23.03.2003 contraeva matrimonio con la signora e che da tale Controparte_1 unione nascevano tre figli, nato il 24/07/2003, il [...] di Per_1 Per_2 anni 19 e il 26/03/2007; che con il passare del tempo il rapporto coniugale Per_3
è andato disgregandosi rendendo improseguibile il matrimonio, circostanza che giustificava l'instaurazione del presente giudizio;
che in ordine alle statuizioni accessorie, chiedeva l'affido condiviso dell'unico figlio ancora minorenne, Per_3 con collocamento privilegiato presso il padre o, in via gradata e se più conforme ai desiderata del figlio, con regolamentazione del calendario di visita paterno;
che mentre i primi due figli sono allo stato maggiorenni e autosufficienti perché già occupati lavorativamente, il minore è ancora studente per cui il ricorrente si dichiarava disponibile a versare un importo di €. 250,00 per il mantenimento dello stesso;
che in ordine alla casa coniugale ne deduceva l'appartenenza alla propria famiglia di origine per cui insisteva affinchè la stessa non fosse assegnata alla moglie per consentirne la restituzione ai propri familiari.
Fissata udienza di prima comparizione delle parti, si costituiva in data 18.10.2024 la signora la quale pur aderendo alla domanda di separazione Controparte_1 giudiziale, si opponeva alla richiesta di collocamento del figlio minore con il padre pur con conferma dell'affido condiviso;
deduceva una propria sperequazione patrimoniale rispetto a quella del marito, per cui insisteva per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore nella misura di €. 300,00 tenuto conto anche delle difficoltà riscontrate a seguito di un incidente stradale subito dalla stessa che ne imponevano anche una serie di cure mediche e fisioterapie. In ordine alla casa coniugale, dava atto della propria disponibilità a rilasciare l'immobile ma non prima del mese di giugno/luglio 2025 al fine di consentire al figlio di ultimare l'anno scolastico. Tanto premesso concludeva affinchè l'intestato Tribunale in via preliminare e in rito, pronunciasse la separazione giudiziale fra i coniugi, con affido condiviso del figlio minore a entrambi i genitori e collocamento presso la stessa con conseguente assegnazione della casa coniugale in Centola fraz San Nicola via Nazionale;
disponesse il contributo per il mantenimento del figlio a carico Per_3 del sig. nella misura di €. 250,00 da versare in favore della signora Parte_1 CP_1
e al raggiungimento della maggiore età al figlio previo suo assenso;
ponesse a carico del sig. il 100% delle spese straordinarie;
disponesse a carico dello stesso Parte_1 per il mantenimento della signora l'importo di €. 300,00, con vittoria di spese. CP_1
Esperito il tentativo di conciliazione all'udienza del 20.11.2024 dinanzi al Giudice delegato e adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, nonché rigettate le richieste istruttorie in quanto superflue al fine del decidere, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini perentori di cui all'art. 473-bis 28 c.p.c.
MOTIVAZIONE
1. Sulle domande di separazione giudiziale
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione ( cfr. verbale di comparizione personale delle parti davanti al Giudice delegato) e la perdurante cessazione della convivenza iniziata molti anni prima dell'instaurazione del giudizio per come rappresentato dagli stessi coniugi all'udienza, costituiscono tutti elementi che provano il venire meno, tra i coniugi, di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
2. Sull'assegno di mantenimento del figlio Per_3
Va premesso che, essendo divenuto maggiorenne nelle more del presente giudizio anche l'ultimo figlio della coppia, ogni istanza e/o Per_3 provvedimento in ordine all'affido dello stesso deve ritenersi tacitamente caducato.
Sui primi due figli nati dal rapporto matrimoniale delle odierne parti in causa non sussiste contestazione in ordine all'effettivo raggiungimento della autosufficienza economica, per cui può ritenersi risultanza pacifica.
Permane un certo contrasto, invece, in ordine all'intervenuto raggiungimento della autosufficienza economica di La difesa ricorrente insiste circa la Per_3 sua sopravvenuta indipendenza economica avendo egli compiuto 18 anni nel mese di marzo 2025 ed essendo egli prossimo ad ultimare la scuola dell'obbligo
(diploma da conseguire nell'estate del 2025). Deduce a sostegno della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento nella memoria depositata in data
20.3.2025, la circostanza che il figlio verrà assunto dalla società Deliro By
Millioanire srls appena ultimata la scuola, con contratto full time nel periodo estivo e solo part-time nel periodo invernale, avendo egli maturato la decisione di iscriversi alla Università in Fisciano.
L'assunto dell'autosufficienza del figlio è invece avversato dalla resistente la quale contesta sia l'inserimento del figlio nel mondo del lavoro sia quanto esposto dalla controparte in ordine alle determinazioni relative al percorso di studio che egli avrebbe maturato (cfr. comparsa del 15.4.2025).
Ne consegue che non possa ritenersi raggiunta la prova dell'intervenuto raggiungimento della autosufficienza economica dell'ultimo dei figli della coppia
, tenuto conto anche della considerazione che risulta Persona_4 Per_3 aver compiuto appena 18 anni ed essendo prossimo, per come rappresentato dallo stesso ricorrente, ad iniziare un nuovo ciclo di studi.
Ritenuto sussistente l'an, si osserva che non possa trovare accoglimento la richiesta avanzata da parte ricorrente di versamento diretto dell'assegno in favore del figlio, sul presupposto che egli abbia raggiunto la maggiore età e del prossimo inizio dell'università in Fisciano con trasferimento presso un immobile preso in locazione.
Al riguardo, tuttavia, la consolidata giurisprudenza di legittimità ha chiarito che
'In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda' (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 34100 del
12/11/2021; conformi anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25300 del 11/11/2013
e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9700 del 13/4/2021).
Nel caso di specie, difetta la domanda di volta ad ottenere il Parte_2 versamento diretto dell'assegno di mantenimento destinato a proprio favore, da parte del padre, per cui nulla può disporsi in merito.
Né può ritenersi che sia venuta meno la legittimazione attiva della signora
[...]
a richiedere il predetto contributo sull'assunto, non provato e CP_1 fermamente contestato, del prossimo trasferimento in diverso immobile vicino all'Università, atteso che risulta elemento pacifico che egli conviva con la madre allo stato e non essendo l'elemento del trasferimento per gli studi elemento idoneo di per sé a rescindere il legame con il genitore collocatario.
In ordine al quantum il collegio ritiene che tenuto conto delle notorie esigenze di vita e di relazione di un ragazzo di 18 anni, si stima congrua la somma mensile di € 250,00 da corrispondere alla ricorrente entro e non oltre il 5 di ogni mese, somma conforme ai redditi dichiarati dallo stesso il quale ha dedotto Parte_1 di aver sempre sostenuto da solo con il proprio lavoro l'intero nucleo familiare.
Il sig. è tenuto altresì a contribuire nella misura del 50% alle spese Parte_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio purchè adeguatamente Per_3 documentate.
3. Sull'assegnazione della casa coniugale
Nel superiore interesse del figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente a conservare l'habitat domestico va confermata l'assegnazione della ex casa coniugale alla signora . Deve, difatti, darsi atto che Controparte_1 la resistente ha chiesto che tale assegnazione permanga almeno sino all'ultimazione della scuola da parte del figlio (dunque sino al mese di giugno
/luglio 2025) dando atto della propria disponibilità da quella data a lasciare l'immobile.
Sul punto, il Tribunale non può che limitarsi a prendere atto della disponibilità manifestata non potendosi concepire una assegnazione a termine in questa sede ed esulando la questione pure incidentalmente introdotta circa il titolo di proprietà dal terreno di indagine del presente giudizio.
4. Sull'assegno di mantenimento in favore della signora Controparte_1
Passando all'esame della domanda di mantenimento proposta dalla signora
, per sé stessa, va premesso che per giurisprudenza pacifica Controparte_1 della Suprema Corte, che si ritiene di condividere ( cfr. tra le molte altre Cass.
n. 1480/ 2006; Cass. n. 23071/2005: Cass. 14.12.2006 n. 26835), l'art. 156
c.c. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge – ove tra i due si accerti una disparità economica
– un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi stessi erano idonee a garantirgli prima della separazione. I relativi apprezzamenti vanno compiuti prendendo in considerazione non solo i redditi in senso stretto, ma le complessive situazioni patrimoniali dei coniugi, tenendo conto delle sopravvenienze reddituali e patrimoniali intervenute nelle more del giudizio di separazione.
Inoltre il coniuge, cui non sia addebitabile la separazione personale, nel richiedere l'assegno di mantenimento, pur essendo onerato della prova di impossidenza di sostanze o di redditi, non è tenuto a darne dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca, anche implicitamente, una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita, ferma restando la possibilità dell'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di reddito o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda ( cfr. Cass. sez. I n. 17134 del 27.08.2004).
Ai fini, poi, della determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento
è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti che, nel caso d'immobili, viene desunta dalla disponibilità concreta di essi e dal vantaggio economico connesso alla possibilità di fruirne ( cfr. Cass. 21.10.2010 n. 21649).
Applicando i principi esposti al caso in esame, va considerato che la signora ha dedotto di non svolgere alcuna attività lavorativa e che Controparte_1 parte avversa non ha contestato tale circostanza imputando tale inoccupazione al rifiuto della stessa di accettare alcune proposte lavorative. Solo con la comparsa conclusionale, la difesa ricorrente ha dedotto la sopravvenuta occupazione della stessa presso la società Egel Srl in modalità smart working e con una retribuzione di €. 1.000,00 al mese, circostanza contestata dalla resistente e che anche in ipotesi di riscontro positivo, non condurrebbe ad una valutazione in ordine all'assenza di una disparità dei redditi fra i coniugi.
Pertanto, il Tribunale ritiene tutt'ora sussistente tra i coniugi un oggettivo divario economico tale da giustificare il riconoscimento dell'an della pretesa attorea e in parte frutto anche delle scelte effettuate in corso di vita coniugale. Non può omettersi di valutare che lo stesso ricorrente ha dichiarato che durante il matrimonio la signora ha collaborato sempre presso il suo studio, CP_1 contribuendo quindi anche alla sua affermazione dal punto di vista lavorativo a discapito del proprio inserimento nel mondo del lavoro.
In ordine al quantum, tenuto conto della durata della convivenza coniugale ( circa 15 anni), del contributo dato dalla moglie alla formazione del patrimonio familiare attraverso l'accudimento dei figli e la collaborazione presso lo studio del marito, del godimento a titolo gratuito della ex casa familiare e delle capacità patrimoniale e lavorativa della signora, il Tribunale ritiene congrua la somma mensile di € 100,00 stabilita in sede provvisoria e urgente. La somma mensile sarà annualmente ed automaticamente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
In ordine alle spese di lite, la natura del presente giudizio e la parziale soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, entro il Parte_1 giorno cinque di ogni mese, a , a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento del figlio maggiorenne ma economicamente non Per_3 autosufficiente, la somma mensile di euro 250,00; detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
3. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, nella Parte_1 misura del 50 %, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale, ed a quelle straordinarie per il figlio purché debitamente Per_3 documentate;
4. pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
la somma mensile di € 100,00 (cento/00) a titolo di contributo al CP_1 suo mantenimento. Detta somma sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutata, annualmente, secondo gli indici Istat;
5. assegna a il godimento della ex casa familiare in Controparte_1
Centola fraz San Nicola via Nazionale;
6. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Centola (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera d) DPR. n. 396/2000
(atto n. 1, parte I, S.A, Reg. Atti Matrimonio anno 2003).
Così deciso in Vallo della Lucania nella Camera di Consiglio del
12.09.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Marianna Frangiosa Dr.ssa Elvira Bellantoni