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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/12/2024, n. 3783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3783 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo
- Presidente est. Dott.ssa
Alessandro Carra Dott.
- Giudice
Michele Grande
- Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2738/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Rondine, come da mandato in Parte 1
atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Solazzo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 29.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il Parte 1 e la CP_2 unitisi in matrimonio concordatario in data 27.7.1987, hanno generato due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente sufficienti;
la loro separazione è stata omologata dall'Ufficio epigrafato con decreto del 1.10.2007 R.G. n. 2187/2007.
Nell'udienza di prima comparizione del 29.10.2024 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione. Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
27.7.1987 in Trepuzzi (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 41 Parte II Serie
A Anno 1987, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 27.11.2024
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
Francesca Caputo
- Presidente est. Dott.ssa
Alessandro Carra Dott.
- Giudice
Michele Grande
- Giudice Dott.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2738/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Rondine, come da mandato in Parte 1
atti;
- RICORRENTE -
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Solazzo, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 29.10.2024
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Il Parte 1 e la CP_2 unitisi in matrimonio concordatario in data 27.7.1987, hanno generato due figli, attualmente maggiorenni ed economicamente sufficienti;
la loro separazione è stata omologata dall'Ufficio epigrafato con decreto del 1.10.2007 R.G. n. 2187/2007.
Nell'udienza di prima comparizione del 29.10.2024 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione. Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
27.7.1987 in Trepuzzi (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 41 Parte II Serie
A Anno 1987, senza alcuna condizione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 27.11.2024
La Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)