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Sentenza 29 maggio 2024
Sentenza 29 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2024, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 322/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta Grottoli Parte_1
e Luisa Landro del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il giorno 8 ottobre 1972, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Torelli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2024 le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo pronunciarsi sentenza sul vincolo matrimoniale in conformità dell'accordo già formalizzato in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 2 febbraio 2024 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 19 Controparte_1 Per_ settembre 2007 e il 23 aprile 2009) le figlie e e che questo Tribunale, con decreto del 17 Per_1 maggio 2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Escludendo una sopravvenuta riconciliazione e fornendo indicazioni sulle principali esigenze di vita delle minori, nonché in ordine alle risorse economiche di entrambe le parti, conveniva in giudizio il pagina 1 di 4 coniuge chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio (rectius, di scioglimento del matrimonio), affidarsi le figlie in via condivisa, con collocazione paritetica e mantenimento ordinario diretto a carico di entrambi i genitori, e revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore di controparte.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con comparsa depositata il 19 aprile 2024 si costituiva ritualmente in giudizio aderendo alla domanda di estinzione del vincolo Controparte_1 matrimoniale e, in larga misura, pure alle ulteriori domande formulate nel ricorso avversario.
Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti era documentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione oggetto del giudizio.
All'udienza celebrata il 21 maggio 2024 le parti personalmente escludevano possibilità di ricostituzione dell'unione coniugale e si riportavano alle condizioni concordate.
I difensori precisavano a loro volta le conclusioni chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al menzionato accordo.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
E' anzitutto fondata la domanda principale formulata da parte ricorrente e rispetto alla quale ha prestato adesione parte convenuta.
Deve essere dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Petrer (Spagna), il 25 agosto 2011, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898.
I coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa pronunciato da questo Tribunale il 17 maggio 2022 e dalla precedente udienza presidenziale sono trascorsi senz'altro più di sei mesi senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dall'assenza di manifestazioni conciliative e dalle rispettive allegazioni contenute in atti.
E' evidente quindi, ad un tempo, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Con riferimento alle ulteriori questioni, poi, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto tra le stesse parti.
Si ritiene infatti che le condizioni concordate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate e delle stesse condizioni della separazione un tempo omologata, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., pagina 2 di 4 definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Petrer (Spagna), il 25 agosto 2011, tra Pt_1
e (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_2
Comune di Parma al N. 11, P. 2, S. C, anno 2012).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, testualmente riportato nei seguenti termini, secondo cui le stesse hanno convenuto di:
“…2. dichiarare che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
Per_
3. confermare l'affido delle figlie minori e in via condivisa ad entrambi i genitori ai sensi Per_1 dell'art. 337 bis e segg. c.c., con affidamento ad entrambi della responsabilità genitoriale;
Per_
4. disporre il collocamento paritetico alternato delle figlie minori e presso i genitori, Per_1 stabilendo che le stesse stiano con ciascun genitore a settimane alterne, dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì successivo, con il riaccompagnamento a scuola (in assenza di frequenza scolastica ciascun genitore, alternativamente, preleverà le figlie a casa dell'altro genitore il lunedì mattina entro le ore 13,30);
5. disporre che le decisioni di Ordinaria Amministrazione vengano esercitate separatamente ed autonomamente da entrambi i genitori, secondo le esigenze delle figlie, a seconda che le stesse siano sotto la visione dell'uno o dell'altro genitore;
le questioni di Straordinaria Amministrazione (Istruzione, Educazione, Salute e attività Sportive Ricreative) verranno esercitate da entrambi;
Per_
6. confermare la residenza delle figlie minori e in Parma, Via Livatino n. 7; Per_1
7. revocare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Parma, Via Livatino n. 7 a favore della sig.ra
Controparte_1
8. statuire che l'immobile di proprietà del sig. , Via Livatino n.7, venga a lui restituito allo Pt_1 scadere del contratto di comodato ex art. 1803 c.c, inter partes stipulato e con durata fino al 30 giugno 2025; CP_
9. revocare l'assegno di mantenimento che il sig. corrisponde mensilmente alla sig.ra per le Pt_1 figlie e, stante la collocazione paritetica delle stesse con entrambi i genitori, disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto delle minori per il periodo di permanenza presso di sé, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida protocollo Tribunale di Parma n.3865/2023 qui allegato che deve intendersi integralmente ritrascritto.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro (e-mail, sms, whatsApp, raccomandata), dovrà manifestare un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta e comunque entro 10 giorni dalla stessa;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa e darà origine al diritto al rimborso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà far pervenire all'altro genitore idonea documentazione entro un mese dalle stesse, con ogni mezzo che ne comprovi la consegna. Il rimborso dovrà avvenire entro un mese a decorrere dalla richiesta;
pagina 3 di 4 10. statuire che, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le vacanze estive, le minori, fermo il criterio dell'alternanza settimanale, previo accordo del padre e della madre entro il 31 marzo di ogni anno, potranno trascorrere con l'uno o l'altro genitore un periodo di 2 settimane consecutive;
11. nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre una settimana consecutiva, ovvero alternativamente: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
12. il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori, verrà trascorso dalle figlie, ad anni alterni, con il padre o con la madre;
13. le parti concordano che l'assegno unico universale, ove spettante, verrà ripartito al 50% tra i genitori.
Spese e competenze rifuse”.
Così deciso in Parma il 27 maggio 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 322/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta Grottoli Parte_1
e Luisa Landro del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore
RICORRENTE nei confronti di nata a [...] il giorno 8 ottobre 1972, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Elisa Torelli del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2024 le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni chiedendo pronunciarsi sentenza sul vincolo matrimoniale in conformità dell'accordo già formalizzato in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 2 febbraio 2024 premetteva di avere contratto matrimonio Parte_1 con che dalla loro unione sono nate (rispettivamente, il 19 Controparte_1 Per_ settembre 2007 e il 23 aprile 2009) le figlie e e che questo Tribunale, con decreto del 17 Per_1 maggio 2022, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
Escludendo una sopravvenuta riconciliazione e fornendo indicazioni sulle principali esigenze di vita delle minori, nonché in ordine alle risorse economiche di entrambe le parti, conveniva in giudizio il pagina 1 di 4 coniuge chiedendo pronunciarsi sentenza di cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio (rectius, di scioglimento del matrimonio), affidarsi le figlie in via condivisa, con collocazione paritetica e mantenimento ordinario diretto a carico di entrambi i genitori, e revocarsi l'assegnazione della casa coniugale in favore di controparte.
Intervenuto il Pubblico Ministero, con comparsa depositata il 19 aprile 2024 si costituiva ritualmente in giudizio aderendo alla domanda di estinzione del vincolo Controparte_1 matrimoniale e, in larga misura, pure alle ulteriori domande formulate nel ricorso avversario.
Nelle more dell'udienza di comparizione delle parti era documentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione oggetto del giudizio.
All'udienza celebrata il 21 maggio 2024 le parti personalmente escludevano possibilità di ricostituzione dell'unione coniugale e si riportavano alle condizioni concordate.
I difensori precisavano a loro volta le conclusioni chiedendo dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al menzionato accordo.
La causa era quindi trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
E' anzitutto fondata la domanda principale formulata da parte ricorrente e rispetto alla quale ha prestato adesione parte convenuta.
Deve essere dunque dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Petrer (Spagna), il 25 agosto 2011, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898.
I coniugi sono separati per effetto del decreto di omologa pronunciato da questo Tribunale il 17 maggio 2022 e dalla precedente udienza presidenziale sono trascorsi senz'altro più di sei mesi senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, come dimostrato dall'assenza di manifestazioni conciliative e dalle rispettive allegazioni contenute in atti.
E' evidente quindi, ad un tempo, che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Con riferimento alle ulteriori questioni, poi, deve prendersi atto dell'accordo raggiunto tra le stesse parti.
Si ritiene infatti che le condizioni concordate non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse delle figlie minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento, collocazione e frequentazioni con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di effettiva bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce delle allegazioni documentate e delle stesse condizioni della separazione un tempo omologata, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo intervenuto anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., pagina 2 di 4 definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Petrer (Spagna), il 25 agosto 2011, tra Pt_1
e (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] Controparte_2
Comune di Parma al N. 11, P. 2, S. C, anno 2012).
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
- prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti, testualmente riportato nei seguenti termini, secondo cui le stesse hanno convenuto di:
“…2. dichiarare che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
Per_
3. confermare l'affido delle figlie minori e in via condivisa ad entrambi i genitori ai sensi Per_1 dell'art. 337 bis e segg. c.c., con affidamento ad entrambi della responsabilità genitoriale;
Per_
4. disporre il collocamento paritetico alternato delle figlie minori e presso i genitori, Per_1 stabilendo che le stesse stiano con ciascun genitore a settimane alterne, dal lunedì all'uscita di scuola al lunedì successivo, con il riaccompagnamento a scuola (in assenza di frequenza scolastica ciascun genitore, alternativamente, preleverà le figlie a casa dell'altro genitore il lunedì mattina entro le ore 13,30);
5. disporre che le decisioni di Ordinaria Amministrazione vengano esercitate separatamente ed autonomamente da entrambi i genitori, secondo le esigenze delle figlie, a seconda che le stesse siano sotto la visione dell'uno o dell'altro genitore;
le questioni di Straordinaria Amministrazione (Istruzione, Educazione, Salute e attività Sportive Ricreative) verranno esercitate da entrambi;
Per_
6. confermare la residenza delle figlie minori e in Parma, Via Livatino n. 7; Per_1
7. revocare l'assegnazione della casa coniugale, sita in Parma, Via Livatino n. 7 a favore della sig.ra
Controparte_1
8. statuire che l'immobile di proprietà del sig. , Via Livatino n.7, venga a lui restituito allo Pt_1 scadere del contratto di comodato ex art. 1803 c.c, inter partes stipulato e con durata fino al 30 giugno 2025; CP_
9. revocare l'assegno di mantenimento che il sig. corrisponde mensilmente alla sig.ra per le Pt_1 figlie e, stante la collocazione paritetica delle stesse con entrambi i genitori, disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto delle minori per il periodo di permanenza presso di sé, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto disposto dalle Linee Guida protocollo Tribunale di Parma n.3865/2023 qui allegato che deve intendersi integralmente ritrascritto.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta all'altro (e-mail, sms, whatsApp, raccomandata), dovrà manifestare un motivato dissenso nell'immediatezza della richiesta e comunque entro 10 giorni dalla stessa;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta stessa e darà origine al diritto al rimborso.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà far pervenire all'altro genitore idonea documentazione entro un mese dalle stesse, con ogni mezzo che ne comprovi la consegna. Il rimborso dovrà avvenire entro un mese a decorrere dalla richiesta;
pagina 3 di 4 10. statuire che, nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le vacanze estive, le minori, fermo il criterio dell'alternanza settimanale, previo accordo del padre e della madre entro il 31 marzo di ogni anno, potranno trascorrere con l'uno o l'altro genitore un periodo di 2 settimane consecutive;
11. nel periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività natalizie le figlie, salvo diverso accordo tra i genitori, trascorreranno ad anni alterni con il padre o con la madre una settimana consecutiva, ovvero alternativamente: dal 23 al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro;
12. il periodo di sospensione delle attività scolastiche per le festività pasquali, salvo diverso accordo tra i genitori, verrà trascorso dalle figlie, ad anni alterni, con il padre o con la madre;
13. le parti concordano che l'assegno unico universale, ove spettante, verrà ripartito al 50% tra i genitori.
Spese e competenze rifuse”.
Così deciso in Parma il 27 maggio 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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