Decreto cautelare 30 agosto 2022
Ordinanza cautelare 29 settembre 2022
Ordinanza presidenziale 20 gennaio 2026
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 26/03/2026, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00724/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00921/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Liceo Classico e Linguistico Statale -OMISSIS- non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione dell'alunno -OMISSIS- al secondo anno del liceo classico, emesso dal Liceo Classico e Linguistico Statale -OMISSIS-, in data -OMISSIS-, pubblicato in pari data online sul sito della scuola;
nonchè di tutti gli atti comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. Marco IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- parte ricorrente ha impugnato il provvedimento sopra menzionato di non ammissione al secondo anno del liceo classico;
- con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio respingeva la richiesta di misura cautelare;
- dopo la pubblicazione dell’ordinanza citata, avvenuta il 28.9.2022, parte ricorrente non ha depositato più alcuna memoria né altra richiesta, neppure in vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato fissata per il 20.3.2026;
- all’udienza del 20.3.2026, tenuta secondo le modalità previste dall’art. 87 co. 4 bis c.p.a., previo rilievo officioso, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., di una possibile sopravvenuta improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, la causa è stata trattenuta in decisione;
- in ordine al ricorso in esame, tenuto conto della peculiarità del provvedimento impugnato (la non ammissione per il secondo anno consecutivo al secondo anno del liceo classico) e della circostanza che non è stata concessa alcuna misura cautelare, era necessario che la parte ricorrente precisasse se permaneva o meno l’interesse alla decisione nel merito, chiarendo se l’alunno avesse poi proseguito o abbandonato il percorso di studi intrapreso;
- le condizioni dell’azione (incluso l’interesse a ricorrere) devono sussistere al momento della proposizione dell’azione e permanere al momento della decisione della causa;
- il giudice, ai sensi dell’art. 84 co. 4 c.p.a., può desumere la prova della sopravvenuta carenza di interesse anche dal comportamento della parte ricorrente;
- nella specie, l’assenza di qualsivoglia atto di parte ricorrente da oltre tre anni (cioè da quando si è conclusa la fase cautelare), manifesta implicitamente, in modo inequivoco, un attuale disinteresse alla decisione nel merito della controversia;
- pertanto, deve dichiararsi il ricorso improcedibile;
- nulla sulle spese, attesa la mancata costituzione in giudizio della P.A.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RO ER, Presidente
Marco IN, Consigliere, Estensore
Andrea Lipari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco IN | RO ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.