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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 04/06/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. R.G.N. 814/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difeso dall'Avv. Rosita Parte_1 C.F._1
Carloni
e
(C.F. , rappresentato difeso e dall'Avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Maestrelli
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 7/3/2025, i Sig.ri e hanno adito Controparte_1 Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento dei
1 figli minori, (9/1/2019) e (10/2/2023), nati dalla Persona_1 Persona_2
loro relazione more uxorio, ormai conclusa, alle seguenti condizioni:
“1) le parti si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia ed il controllo dei figli minori. È pertanto loro intenzione accordarsi per un affidamento condiviso della prole in virtù del quale continueranno ad avere lo stesso ruolo per provvedere alle esigenze dei figli
i quali, quindi, saranno affidati congiuntamente a ciascun genitore, con suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi nel rispettivo domicilio da stabilirsi di comune accordo in base alle esigenze dei minori. Entrambi i genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno quindi esercitare la responsabilità genitoriale.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori che si impegnano a concordare preventivamente tra loro le scelte di maggior interesse per i figli e in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore nel periodo di permanenza dei minori presso di sé potrà assumere le scelte più opportune, nell'ambito dell'indirizzo concordato con l'altro/a e cercando il più possibile di confrontarsi con questi.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) I figli avranno la residenza anagrafica e preferenziale presso la madre.
5) La casa familiare, sita in Vicopisano (Pi), Loc. Luchetta 8, insieme a tutti gli arredi è assegnata alla madre, la quale ha già provveduto a rendersi intestataria del contratto di locazione a suo nome, facendosi integralmente carico del relativo canone.
6) Riguardo ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, viene stabilito un calendario cui i genitori dovranno attenersi, che di seguito si illustra:
Settimana 1: i figli staranno con la mamma nei giorni di lunedì, martedì e venerdì, mentre staranno con il papà nei giorni di mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21, momento in cui il papà li riporterà a casa della mamma;
staranno inoltre con il padre nei giorni del sabato e della domenica, dalle 9 alle ore 21, con pernottamento del solo figlio maggiore, presso il padre la Per_1
Per_ notte del sabato;
appena anche il figlio più piccolo, , sarà in grado di potersi staccare dalla mamma che ad oggi lo sta ancora allattando, sarà previsto il pernottamento presso il padre la notte del sabato.
Settimana 2: i figli staranno con la mamma nei giorni di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre staranno con il padre nei giorni di mercoledì e giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21,
2 quando il padre li riporterà a casa della madre. Il pernottamento infrasettimanale del mercoledì sarà previsto compatibilmente alle esigenze scolastiche dei figli, e solo dopo che anche il padre avrà reperito una sistemazione abitativa affrancata dalla famiglia d'origine.
Le parti concordano che per gli spostamenti dei figli e per la loro gestione i genitori possano chiedere
l'ausilio dei nonni.
Il calendario non potrà subire modifiche, se non per ragioni di estrema gravità, da richiedersi con almeno un mese di anticipo.
Resta inteso che sul suddetto calendario prevarranno eventuali diversi accordi fra i genitori tesi a garantire ai figli minori un equilibrato e significativo rapporto con ciascuno di loro.
I genitori si impegnano a comunicare i rispettivi domicili e recapiti telefonici in caso di modificazioni, anche temporanee, entro e non oltre cinque giorni dalla variazione.
7) I ricorrenti si riconoscono propensi a mantenere entrambi i figli presso la scuola, non statale, improntata al progetto educativo denominato “Il Bosco delle Ghiande”, credendo entrambi nel percorso educativo della medesima.
Le parti sono a conoscenza che la retta mensile - sopra indicata - sarà destinata ad aumentare, posto che l'attuale importo su riportato gode di una scontistica dipendente dall'aver iscritto due figli contemporaneamente.
È comunque intenzione delle parti, per l'anno scolastico 2025 – 2026 e per i successivi anni far Per_ frequentare al figlio tale scuola purché tale progetto venga rinnovato e non vi siano significativi peggioramenti delle attuali possibilità economiche dei genitori.
Per il futuro, qualora tale progetto educativo, e/o altri con presupposti similari, riguardasse anche la scuola primaria e/o media, i genitori, tenuto in ogni caso conto delle esigenze dei figli e, comunque, delle possibilità economiche di entrambi, si riconoscono fin da ora propensi, a mantenerli iscritti a scuole non statali.
8) Per le festività, i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, di Santo Stefano, di San Silvestro, di Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua, di Lunedì dell'Angiolo, del 25 aprile e del 1° maggio, in base all'accordo fra i genitori, e tenendo sempre conto dell'interesse dei figli.
In caso di disaccordo, i figli staranno con un genitore i giorni della Vigilia di Natale, di San Silvestro
e Capodanno, di Pasqua, del 25 aprile, e con l'altro genitore i giorni di Natale, di Santo Stefano, dell'Epifania, del Lunedì dell'Angiolo, del 1° maggio, alternandosi negli anni.
9) Per le vacanze scolastiche invernali ed estive i figli potranno stare continuativamente con un solo genitore anche per periodi più lunghi, da una a tre settimane consecutive.
3 I genitori si riconoscono reciprocamente la possibilità di fare viaggi, anche all'estero, con i figli, prestando con la firma del presente ricorso il consenso per il rilascio del passaporto del minore e della facoltà di espatriare dei figli.
Eventuali vacanze estive che comportino la permanenza dei figli presso un solo genitore dovranno essere comunicate all'altro genitore con almeno un mese di anticipo.
10) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo di €. 300,00 Controparte_1 Parte_1
(trecento/00) mensili quale contributo al mantenimento dei due figli, che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente contrassegnato da IBAN
[...], banca Intesa San Paolo filiale di Codroipo. L'assegno di mantenimento ordinario sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno pagate a metà fra i genitori, come di seguito:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: spese mediche ed esami diagnostici forniti dal SSN, spese odontoiatriche, spese oculistiche, acquisto di farmaci prescritti;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche ed esami diagnostici non fornite dal SSN, spese per medicina estetica, spese per medicina non convenzionale (quali il ricorso all'omeopatia, all'osteopatia, alla naturopatia ecc.) che entrambi i genitori riconoscono di preferire per i figli, eccezion fatta per le ipotesi di gravità ed urgenza.
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: scuola - progetto educativo parentale
“Il bosco delle Ghiande”, materiale didattico in genere e di cancelleria, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo, libri consigliati quali vocabolari ecc., abbonamento mezzi e/o scuolabus, mensa scolastica, acquisto di biciclette, qualora necessarie per il raggiungimento della scuola;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: gite scolastiche, ripetizioni private;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: circo, attività sportive;
attività extracurriculari, campi solari, baby sitter, gite di svago, feste di compleanno, partecipazione ad eventi e/o feste in genere, attività ludiche in genere.
Per le spese straordinarie che non richiedono un preventivo accordo, il genitore che le ha anticipate avrà diritto ad un rimborso immediato della metà a semplice richiesta dietro esibizione di relativa documentazione fiscale giustificativa. A queste fa eccezione la spesa per la retta scolastica del progetto educativo parentale “Il Bosco delle Ghiande” che sarà versata all'Istituto per la metà direttamente da ciascun genitore.
Invece, per le spese straordinarie da concordare, il genitore che intende contestare la spesa, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso
4 quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo, si rimanda alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del CNF che si allega (doc. 10).
11) Il Sig. acconsente a far percepire per intero l'assegno unico alla Sig.ra Controparte_1 [...]
(oggi di € 199,00 a figlio, e quindi pari a complessivi € 398,00 mensili) acconsentendo a Parte_1
che la quota di propria spettanza sia interamente devoluta dall'INPS alla madre.
La sig.ra si impegna ad attivarsi personalmente presso i competenti uffici per il Parte_1 rinnovo periodico della domanda dell'assegno unico rispettando le relative scadenze e fornendo la documentazione necessaria, esonerando il sig. a riguardo. CP_1
12) I genitori si impegnano, inoltre, a far conservare ai figli minori rapporti significativi con i nonni paterni e materni e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale.
13) In linea di principio il compleanno dei figli sarà festeggiato insieme fra i genitori: qualora non fosse possibile, sarà festeggiato in via alternata.
14) In caso di malattia con un decorso superiore ai sette giorni dei figli, presso l'uno o l'altro, ciascun genitore si impegna fin da ora a collaborare nel miglior interesse dei figli ed a garantire l'accesso presso i rispettivi domicili per visitare questi ultimi”.
2. All'esito dell'udienza del 14/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***********
4. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme
Per_ imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori e , il Per_1
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età dei minori e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
Per_
- dispone l'affidamento condiviso dei minori, e , ad entrambi i genitori con residenza e Per_1
collocazione privilegiata presso la madre;
- dispone che: 5 ▪ limitatamente alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore nel periodo di permanenza dei minori presso di sé potrà assumere le scelte più opportune, nell'ambito dell'indirizzo concordato con l'altro/a e cercando il più possibile di confrontarsi con questi;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
▪ assegna la casa familiare, sita in Vicopisano (Pi), Loc. Luchetta, n. 8, insieme a tutti gli arredi alla madre , la quale ha già provveduto a rendersi intestataria del contratto di Parte_1 locazione a suo nome, facendosi integralmente carico del relativo canone;
▪ la collocazione del minore presso ciascun genitore seguirà il seguente calendario:
o settimana 1: i figli trascorreranno con la madre il lunedì, martedì e venerdì, mentre trascorreranno con il padre il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21, momento in cui il padre li riporterà a casa della madre;
trascorreranno inoltre con il padre il sabato e la domenica, dalle 9 alle ore 21, con pernottamento del solo figlio maggiore, Per_1
Per_ presso il padre la notte del sabato;
appena anche il figlio più piccolo, , sarà in grado di potersi staccare dalla madre che ad oggi lo sta ancora allattando, sarà previsto il pernottamento presso il padre la notte del sabato;
o settimana 2: i figli trascorreranno con la madre il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre trascorreranno con il padre il mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21, quando il padre li riporterà a casa della madre. Il pernottamento infrasettimanale del mercoledì sarà previsto compatibilmente alle esigenze scolastiche dei figli, e solo dopo che anche il padre avrà reperito una sistemazione abitativa affrancata dalla famiglia d'origine;
▪ le parti concordano che per gli spostamenti dei figli e per la loro gestione i genitori possano chiedere l'ausilio dei nonni;
▪ il calendario non potrà subire modifiche, se non per ragioni di estrema gravità, da richiedersi con almeno un mese di anticipo;
▪ sul suddetto calendario prevarranno eventuali diversi accordi fra i genitori tesi a garantire ai figli minori un equilibrato e significativo rapporto con ciascuno di loro;
▪ i genitori si impegnano a comunicare i rispettivi domicili e recapiti telefonici in caso di modificazioni, anche temporanee, entro e non oltre cinque giorni dalla variazione;
▪ per le festività, i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, di Santo Stefano, di San Silvestro, di Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua, di Lunedì dell'Angiolo, del 25 aprile e del 1° maggio, in base all'accordo fra i genitori, e tenendo sempre conto dell'interesse dei figli. In caso di disaccordo, i figli staranno con un genitore i giorni della
6 Vigilia di Natale, di San Silvestro e Capodanno, di Pasqua, del 25 aprile, e con l'altro genitore i giorni di Natale, di Santo Stefano, dell'Epifania, del Lunedì dell'Angiolo, del 1° maggio, alternandosi negli anni;
▪ per le vacanze scolastiche invernali ed estive i figli potranno stare continuativamente con un solo genitore anche per periodi più lunghi, da una a tre settimane consecutive;
▪ i genitori si riconoscono reciprocamente la possibilità di fare viaggi, anche all'estero, con i figli, prestando con la firma del presente ricorso il consenso per il rilascio del passaporto del minore e della facoltà di espatriare dei figli;
▪ eventuali vacanze estive che comportino la permanenza dei figli presso un solo genitore dovranno essere comunicate all'altro genitore con almeno un mese di anticipo;
- dà atto che:
▪ i ricorrenti si riconoscono propensi a mantenere entrambi i figli presso la scuola, non statale, improntata al progetto educativo denominato “Il Bosco delle Ghiande”, credendo entrambi nel percorso educativo della medesima;
▪ le parti sono a conoscenza che la retta mensile sarà destinata ad aumentare, posto che l'attuale importo su riportato gode di una scontistica dipendente dall'aver iscritto due figli contemporaneamente;
▪ è intenzione delle parti, per l'anno scolastico 2025-2026 e per i successivi anni far frequentare al Per_ figlio tale scuola purché tale progetto venga rinnovato e non vi siano significativi peggioramenti delle attuali possibilità economiche dei genitori;
▪ per il futuro, qualora tale progetto educativo, e/o altri con presupposti similari, riguardasse anche la scuola primaria e/o media, i genitori, tenuto in ogni caso conto delle esigenze dei figli e, comunque, delle possibilità economiche di entrambi, si riconoscono fin da ora propensi, a mantenerli iscritti a scuole non statali;
- pone a carico di l'obbligo di versare a favore di un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento per i figli pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, che dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente contrassegnato da IBAN [...], banca Intesa San Paolo filiale di
Codroipo;
- pone le spese straordinarie riguardanti i minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come di seguito indicate:
o spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: spese mediche ed esami diagnostici forniti dal SSN, spese odontoiatriche, spese oculistiche, acquisto di farmaci prescritti;
7 o spese mediche che richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche ed esami diagnostici non fornite dal SSN, spese per medicina estetica, spese per medicina non convenzionale (quali il ricorso all'omeopatia, all'osteopatia, alla naturopatia ecc.) che entrambi i genitori riconoscono di preferire per i figli, eccezion fatta per le ipotesi di gravità ed urgenza;
o spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: scuola - progetto educativo parentale
“Il bosco delle Ghiande”, materiale didattico in genere e di cancelleria, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo, libri consigliati quali vocabolari ecc., abbonamento mezzi e/o scuolabus, mensa scolastica, acquisto di biciclette, qualora necessarie per il raggiungimento della scuola;
o spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: gite scolastiche, ripetizioni private;
o spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: circo, attività sportive;
attività extracurriculari, campi solari, baby-sitter, gite di svago, feste di compleanno, partecipazione ad eventi e/o feste in genere, attività ludiche in genere;
- dispone che per le spese straordinarie che non richiedono un preventivo accordo, il genitore che le ha anticipate avrà diritto ad un rimborso immediato della metà a semplice richiesta dietro esibizione di relativa documentazione fiscale giustificativa. A queste fa eccezione la spesa per la retta scolastica del progetto educativo parentale “Il Bosco delle Ghiande” che sarà versata all'Istituto per la metà direttamente da ciascun genitore;
invece, per le spese straordinarie da concordare, il genitore che intende contestare la spesa, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza; per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del CNF;
- dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente da , che si Parte_1
impegna ad attivarsi personalmente presso i competenti uffici per il rinnovo periodico della domanda dell'assegno unico rispettando le relative scadenze e fornendo la documentazione necessaria, esonerando il sig. a riguardo;
CP_1
- da atto che:
▪ i genitori si impegnano, inoltre, a far conservare ai figli minori rapporti significativi con i nonni paterni e materni e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale;
▪ in linea di principio il compleanno dei figli sarà festeggiato insieme fra i genitori: qualora non fosse possibile, sarà festeggiato in via alternata;
8 ▪ in caso di malattia con un decorso superiore ai sette giorni dei figli, presso l'uno o l'altro, ciascun genitore si impegna fin da ora a collaborare nel miglior interesse dei figli ed a garantire l'accesso presso i rispettivi domicili per visitare questi ultimi;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 3/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
Sezione Unica Civile
Il Collegio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Santa Spina Presidente
Dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice
Dott.ssa Giulia Tavella Giudice estensore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difeso dall'Avv. Rosita Parte_1 C.F._1
Carloni
e
(C.F. , rappresentato difeso e dall'Avv. Francesca Controparte_1 C.F._2
Maestrelli
- ricorrenti
e
Pubblico Ministero
- interventore ex lege
Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale su ricorso congiunto.
Conclusioni: come da ricorso congiunto.
Motivi della decisione
1. Con ricorso depositato il 7/3/2025, i Sig.ri e hanno adito Controparte_1 Parte_1
l'intestato Tribunale chiedendo la regolamentazione delle condizioni di affido e di mantenimento dei
1 figli minori, (9/1/2019) e (10/2/2023), nati dalla Persona_1 Persona_2
loro relazione more uxorio, ormai conclusa, alle seguenti condizioni:
“1) le parti si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia ed il controllo dei figli minori. È pertanto loro intenzione accordarsi per un affidamento condiviso della prole in virtù del quale continueranno ad avere lo stesso ruolo per provvedere alle esigenze dei figli
i quali, quindi, saranno affidati congiuntamente a ciascun genitore, con suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascuno di essi nel rispettivo domicilio da stabilirsi di comune accordo in base alle esigenze dei minori. Entrambi i genitori, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, potranno quindi esercitare la responsabilità genitoriale.
2) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori che si impegnano a concordare preventivamente tra loro le scelte di maggior interesse per i figli e in particolare quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni degli stessi. Limitatamente alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore nel periodo di permanenza dei minori presso di sé potrà assumere le scelte più opportune, nell'ambito dell'indirizzo concordato con l'altro/a e cercando il più possibile di confrontarsi con questi.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
4) I figli avranno la residenza anagrafica e preferenziale presso la madre.
5) La casa familiare, sita in Vicopisano (Pi), Loc. Luchetta 8, insieme a tutti gli arredi è assegnata alla madre, la quale ha già provveduto a rendersi intestataria del contratto di locazione a suo nome, facendosi integralmente carico del relativo canone.
6) Riguardo ai tempi di permanenza dei figli presso ciascuno di loro, viene stabilito un calendario cui i genitori dovranno attenersi, che di seguito si illustra:
Settimana 1: i figli staranno con la mamma nei giorni di lunedì, martedì e venerdì, mentre staranno con il papà nei giorni di mercoledì e giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21, momento in cui il papà li riporterà a casa della mamma;
staranno inoltre con il padre nei giorni del sabato e della domenica, dalle 9 alle ore 21, con pernottamento del solo figlio maggiore, presso il padre la Per_1
Per_ notte del sabato;
appena anche il figlio più piccolo, , sarà in grado di potersi staccare dalla mamma che ad oggi lo sta ancora allattando, sarà previsto il pernottamento presso il padre la notte del sabato.
Settimana 2: i figli staranno con la mamma nei giorni di lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre staranno con il padre nei giorni di mercoledì e giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21,
2 quando il padre li riporterà a casa della madre. Il pernottamento infrasettimanale del mercoledì sarà previsto compatibilmente alle esigenze scolastiche dei figli, e solo dopo che anche il padre avrà reperito una sistemazione abitativa affrancata dalla famiglia d'origine.
Le parti concordano che per gli spostamenti dei figli e per la loro gestione i genitori possano chiedere
l'ausilio dei nonni.
Il calendario non potrà subire modifiche, se non per ragioni di estrema gravità, da richiedersi con almeno un mese di anticipo.
Resta inteso che sul suddetto calendario prevarranno eventuali diversi accordi fra i genitori tesi a garantire ai figli minori un equilibrato e significativo rapporto con ciascuno di loro.
I genitori si impegnano a comunicare i rispettivi domicili e recapiti telefonici in caso di modificazioni, anche temporanee, entro e non oltre cinque giorni dalla variazione.
7) I ricorrenti si riconoscono propensi a mantenere entrambi i figli presso la scuola, non statale, improntata al progetto educativo denominato “Il Bosco delle Ghiande”, credendo entrambi nel percorso educativo della medesima.
Le parti sono a conoscenza che la retta mensile - sopra indicata - sarà destinata ad aumentare, posto che l'attuale importo su riportato gode di una scontistica dipendente dall'aver iscritto due figli contemporaneamente.
È comunque intenzione delle parti, per l'anno scolastico 2025 – 2026 e per i successivi anni far Per_ frequentare al figlio tale scuola purché tale progetto venga rinnovato e non vi siano significativi peggioramenti delle attuali possibilità economiche dei genitori.
Per il futuro, qualora tale progetto educativo, e/o altri con presupposti similari, riguardasse anche la scuola primaria e/o media, i genitori, tenuto in ogni caso conto delle esigenze dei figli e, comunque, delle possibilità economiche di entrambi, si riconoscono fin da ora propensi, a mantenerli iscritti a scuole non statali.
8) Per le festività, i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, di Santo Stefano, di San Silvestro, di Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua, di Lunedì dell'Angiolo, del 25 aprile e del 1° maggio, in base all'accordo fra i genitori, e tenendo sempre conto dell'interesse dei figli.
In caso di disaccordo, i figli staranno con un genitore i giorni della Vigilia di Natale, di San Silvestro
e Capodanno, di Pasqua, del 25 aprile, e con l'altro genitore i giorni di Natale, di Santo Stefano, dell'Epifania, del Lunedì dell'Angiolo, del 1° maggio, alternandosi negli anni.
9) Per le vacanze scolastiche invernali ed estive i figli potranno stare continuativamente con un solo genitore anche per periodi più lunghi, da una a tre settimane consecutive.
3 I genitori si riconoscono reciprocamente la possibilità di fare viaggi, anche all'estero, con i figli, prestando con la firma del presente ricorso il consenso per il rilascio del passaporto del minore e della facoltà di espatriare dei figli.
Eventuali vacanze estive che comportino la permanenza dei figli presso un solo genitore dovranno essere comunicate all'altro genitore con almeno un mese di anticipo.
10) Il Sig. corrisponderà alla Sig.ra l'importo di €. 300,00 Controparte_1 Parte_1
(trecento/00) mensili quale contributo al mantenimento dei due figli, che dovrà essere versata entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente contrassegnato da IBAN
[...], banca Intesa San Paolo filiale di Codroipo. L'assegno di mantenimento ordinario sarà soggetto alla rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, come per legge.
Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno pagate a metà fra i genitori, come di seguito:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: spese mediche ed esami diagnostici forniti dal SSN, spese odontoiatriche, spese oculistiche, acquisto di farmaci prescritti;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche ed esami diagnostici non fornite dal SSN, spese per medicina estetica, spese per medicina non convenzionale (quali il ricorso all'omeopatia, all'osteopatia, alla naturopatia ecc.) che entrambi i genitori riconoscono di preferire per i figli, eccezion fatta per le ipotesi di gravità ed urgenza.
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: scuola - progetto educativo parentale
“Il bosco delle Ghiande”, materiale didattico in genere e di cancelleria, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo, libri consigliati quali vocabolari ecc., abbonamento mezzi e/o scuolabus, mensa scolastica, acquisto di biciclette, qualora necessarie per il raggiungimento della scuola;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: gite scolastiche, ripetizioni private;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: circo, attività sportive;
attività extracurriculari, campi solari, baby sitter, gite di svago, feste di compleanno, partecipazione ad eventi e/o feste in genere, attività ludiche in genere.
Per le spese straordinarie che non richiedono un preventivo accordo, il genitore che le ha anticipate avrà diritto ad un rimborso immediato della metà a semplice richiesta dietro esibizione di relativa documentazione fiscale giustificativa. A queste fa eccezione la spesa per la retta scolastica del progetto educativo parentale “Il Bosco delle Ghiande” che sarà versata all'Istituto per la metà direttamente da ciascun genitore.
Invece, per le spese straordinarie da concordare, il genitore che intende contestare la spesa, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso
4 quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza.
Per tutto quanto non contemplato nel presente accordo, si rimanda alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del CNF che si allega (doc. 10).
11) Il Sig. acconsente a far percepire per intero l'assegno unico alla Sig.ra Controparte_1 [...]
(oggi di € 199,00 a figlio, e quindi pari a complessivi € 398,00 mensili) acconsentendo a Parte_1
che la quota di propria spettanza sia interamente devoluta dall'INPS alla madre.
La sig.ra si impegna ad attivarsi personalmente presso i competenti uffici per il Parte_1 rinnovo periodico della domanda dell'assegno unico rispettando le relative scadenze e fornendo la documentazione necessaria, esonerando il sig. a riguardo. CP_1
12) I genitori si impegnano, inoltre, a far conservare ai figli minori rapporti significativi con i nonni paterni e materni e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale.
13) In linea di principio il compleanno dei figli sarà festeggiato insieme fra i genitori: qualora non fosse possibile, sarà festeggiato in via alternata.
14) In caso di malattia con un decorso superiore ai sette giorni dei figli, presso l'uno o l'altro, ciascun genitore si impegna fin da ora a collaborare nel miglior interesse dei figli ed a garantire l'accesso presso i rispettivi domicili per visitare questi ultimi”.
2. All'esito dell'udienza del 14/4/2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
3. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
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4. Poiché le condizioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme
Per_ imperative e risultano rispondenti agli interessi morali e materiali dei figli minori e , il Per_1
Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione come in dispositivo, senza necessità di procedere all'ascolto della prole, stante la tenera età dei minori e la congruità di quanto stabilito dai genitori.
5. Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti, così provvede:
Per_
- dispone l'affidamento condiviso dei minori, e , ad entrambi i genitori con residenza e Per_1
collocazione privilegiata presso la madre;
- dispone che: 5 ▪ limitatamente alle decisioni relative all'ordinaria amministrazione, ciascun genitore nel periodo di permanenza dei minori presso di sé potrà assumere le scelte più opportune, nell'ambito dell'indirizzo concordato con l'altro/a e cercando il più possibile di confrontarsi con questi;
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
▪ assegna la casa familiare, sita in Vicopisano (Pi), Loc. Luchetta, n. 8, insieme a tutti gli arredi alla madre , la quale ha già provveduto a rendersi intestataria del contratto di Parte_1 locazione a suo nome, facendosi integralmente carico del relativo canone;
▪ la collocazione del minore presso ciascun genitore seguirà il seguente calendario:
o settimana 1: i figli trascorreranno con la madre il lunedì, martedì e venerdì, mentre trascorreranno con il padre il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle ore 21, momento in cui il padre li riporterà a casa della madre;
trascorreranno inoltre con il padre il sabato e la domenica, dalle 9 alle ore 21, con pernottamento del solo figlio maggiore, Per_1
Per_ presso il padre la notte del sabato;
appena anche il figlio più piccolo, , sarà in grado di potersi staccare dalla madre che ad oggi lo sta ancora allattando, sarà previsto il pernottamento presso il padre la notte del sabato;
o settimana 2: i figli trascorreranno con la madre il lunedì, martedì, venerdì, sabato e domenica, mentre trascorreranno con il padre il mercoledì e il giovedì, dall'uscita da scuola alle ore 21, quando il padre li riporterà a casa della madre. Il pernottamento infrasettimanale del mercoledì sarà previsto compatibilmente alle esigenze scolastiche dei figli, e solo dopo che anche il padre avrà reperito una sistemazione abitativa affrancata dalla famiglia d'origine;
▪ le parti concordano che per gli spostamenti dei figli e per la loro gestione i genitori possano chiedere l'ausilio dei nonni;
▪ il calendario non potrà subire modifiche, se non per ragioni di estrema gravità, da richiedersi con almeno un mese di anticipo;
▪ sul suddetto calendario prevarranno eventuali diversi accordi fra i genitori tesi a garantire ai figli minori un equilibrato e significativo rapporto con ciascuno di loro;
▪ i genitori si impegnano a comunicare i rispettivi domicili e recapiti telefonici in caso di modificazioni, anche temporanee, entro e non oltre cinque giorni dalla variazione;
▪ per le festività, i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore la Vigilia di Natale, il giorno di Natale, di Santo Stefano, di San Silvestro, di Capodanno, dell'Epifania, di Pasqua, di Lunedì dell'Angiolo, del 25 aprile e del 1° maggio, in base all'accordo fra i genitori, e tenendo sempre conto dell'interesse dei figli. In caso di disaccordo, i figli staranno con un genitore i giorni della
6 Vigilia di Natale, di San Silvestro e Capodanno, di Pasqua, del 25 aprile, e con l'altro genitore i giorni di Natale, di Santo Stefano, dell'Epifania, del Lunedì dell'Angiolo, del 1° maggio, alternandosi negli anni;
▪ per le vacanze scolastiche invernali ed estive i figli potranno stare continuativamente con un solo genitore anche per periodi più lunghi, da una a tre settimane consecutive;
▪ i genitori si riconoscono reciprocamente la possibilità di fare viaggi, anche all'estero, con i figli, prestando con la firma del presente ricorso il consenso per il rilascio del passaporto del minore e della facoltà di espatriare dei figli;
▪ eventuali vacanze estive che comportino la permanenza dei figli presso un solo genitore dovranno essere comunicate all'altro genitore con almeno un mese di anticipo;
- dà atto che:
▪ i ricorrenti si riconoscono propensi a mantenere entrambi i figli presso la scuola, non statale, improntata al progetto educativo denominato “Il Bosco delle Ghiande”, credendo entrambi nel percorso educativo della medesima;
▪ le parti sono a conoscenza che la retta mensile sarà destinata ad aumentare, posto che l'attuale importo su riportato gode di una scontistica dipendente dall'aver iscritto due figli contemporaneamente;
▪ è intenzione delle parti, per l'anno scolastico 2025-2026 e per i successivi anni far frequentare al Per_ figlio tale scuola purché tale progetto venga rinnovato e non vi siano significativi peggioramenti delle attuali possibilità economiche dei genitori;
▪ per il futuro, qualora tale progetto educativo, e/o altri con presupposti similari, riguardasse anche la scuola primaria e/o media, i genitori, tenuto in ogni caso conto delle esigenze dei figli e, comunque, delle possibilità economiche di entrambi, si riconoscono fin da ora propensi, a mantenerli iscritti a scuole non statali;
- pone a carico di l'obbligo di versare a favore di un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento per i figli pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale Istat, che dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente contrassegnato da IBAN [...], banca Intesa San Paolo filiale di
Codroipo;
- pone le spese straordinarie riguardanti i minori a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, come di seguito indicate:
o spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: spese mediche ed esami diagnostici forniti dal SSN, spese odontoiatriche, spese oculistiche, acquisto di farmaci prescritti;
7 o spese mediche che richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche ed esami diagnostici non fornite dal SSN, spese per medicina estetica, spese per medicina non convenzionale (quali il ricorso all'omeopatia, all'osteopatia, alla naturopatia ecc.) che entrambi i genitori riconoscono di preferire per i figli, eccezion fatta per le ipotesi di gravità ed urgenza;
o spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: scuola - progetto educativo parentale
“Il bosco delle Ghiande”, materiale didattico in genere e di cancelleria, corredo scolastico di inizio anno, libri di testo, libri consigliati quali vocabolari ecc., abbonamento mezzi e/o scuolabus, mensa scolastica, acquisto di biciclette, qualora necessarie per il raggiungimento della scuola;
o spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: gite scolastiche, ripetizioni private;
o spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: circo, attività sportive;
attività extracurriculari, campi solari, baby-sitter, gite di svago, feste di compleanno, partecipazione ad eventi e/o feste in genere, attività ludiche in genere;
- dispone che per le spese straordinarie che non richiedono un preventivo accordo, il genitore che le ha anticipate avrà diritto ad un rimborso immediato della metà a semplice richiesta dietro esibizione di relativa documentazione fiscale giustificativa. A queste fa eccezione la spesa per la retta scolastica del progetto educativo parentale “Il Bosco delle Ghiande” che sarà versata all'Istituto per la metà direttamente da ciascun genitore;
invece, per le spese straordinarie da concordare, il genitore che intende contestare la spesa, a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso, per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro, il silenzio sarà inteso quale consenso. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione è dovuto il mese successivo a decorrere dall'istanza; per tutto quanto non contemplato, si rimanda alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” del CNF;
- dispone che l'assegno unico sarà percepito integralmente da , che si Parte_1
impegna ad attivarsi personalmente presso i competenti uffici per il rinnovo periodico della domanda dell'assegno unico rispettando le relative scadenze e fornendo la documentazione necessaria, esonerando il sig. a riguardo;
CP_1
- da atto che:
▪ i genitori si impegnano, inoltre, a far conservare ai figli minori rapporti significativi con i nonni paterni e materni e con gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale;
▪ in linea di principio il compleanno dei figli sarà festeggiato insieme fra i genitori: qualora non fosse possibile, sarà festeggiato in via alternata;
8 ▪ in caso di malattia con un decorso superiore ai sette giorni dei figli, presso l'uno o l'altro, ciascun genitore si impegna fin da ora a collaborare nel miglior interesse dei figli ed a garantire l'accesso presso i rispettivi domicili per visitare questi ultimi;
- nulla sulle spese.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del Tribunale di Pisa, il 3/6/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia Tavella Dott.ssa Santa Spina
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