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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 17/02/2026, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 662/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4677/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 02221101203
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 14246 ADD.PROV.ACCISE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego parziale prot. n. 14246/2025 emesso dall'Ufficio delle Dogane di Caserta e notificato alla Società in data 23 luglio 2025 , relativo all'istanza di rimborso per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica afferente all'anno 2010.
La ricorrente, esercitante l'attività di vendita di prodotti energetici ai consumatori finali di energia su tutto il territorio nazionale , deduceva che nel corso del 2010-2011, aveva fornito energia elettrica alla
Società_1 addebitandole l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 6, del d.l. 28 novembre 1988 n. 511; che a seguito delle modifiche della normativa unionale e nazionale dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ne derivava l'illegittimità del tributo di cui trattasi nel biennio 2010-2011, di talchè la Società_1 aveva convenuto in giudizio essa società al fine di ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica indebitamente pagata;
che il Tribunale Ordinario di Bologna, II Sezione Civile, con Sentenza n. 59/2024,
R.G. 8025/2023, datata 5 gennaio 2024, aveva accolto la domanda di ripetizione dell'indebito presentata dalla Società_1, condannando essa società al pagamento dell'addizionale provinciale complessivamente addebitata alla ricorrente per le forniture di energia elettrica somministrate durante il periodo 2010-2011 per un ammontare totale complessivo pari a euro 124.570,19 ; che in conformità alla predetta sentenza di condanna del Tribunale di Bologna, in data 19 gennaio 2024, aveva a versato alla
Società_1 la somma totale complessiva pari a euro 128.111,05 a titolo di addizionale oltre interessi legali;
che passata in giudicato la suddetta sentenza , attesa la avvenuta restituzione alla Società_1 delle somme indebitamente incassate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel corso del biennio 2010-2011, essa ricorrente , in data 2 ottobre 2024, aveva presentato un'istanza di rimborso dell' addizionale versata per euro 69.688,23 all'Ufficio delle Dogane di
Caserta per le forniture somministrate alla cliente negli stabilimenti ivi localizzati;
che l'Ufficio delle
Dogane di Caserta dapprima in data 26 giugno 2025 notificava un preavviso di diniego dell'istanza per l'importo di euro 69.688,23, successivamente sulla base di osservazioni ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 , notificava il provvedimento impugnato con il quale accoglieva parzialmente la richiesta di rimborso della ricorrente, negando il rimborso della somma di € 5.210,52 fatturata a titolo di addizionale regionale per i mesi di gennaio e febbraio 2010 per decorso del termine di prescrizione decennale .
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento di diniego parziale per violazione e falsa applicazione dell'art. 14
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 nonché degli artt.. 2033 e 2935 c.c.., illustrandone le ragioni.
Chiedeva di condannare l'Ufficio delle Dogane di Caserta, in accoglimento del suesposto motivo di ricorso, al rimborso delle somme richieste dalla Società complessivamente individuate in euro 5.210,52, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica indebitamente versata per i mesi gennaio e febbraio 2010; - condannare l'Ufficio delle Dogane di Caserta alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 e dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Si costituiva l'Ufficio delle Dogane di Caserta che controdeduceva la legittimità del proprio operato e chiedeva la reizione del ricorso con vittoria di spese. In particolare disconosceva il diritto al rimborso totale delle somme restituite alla Società_1 per essersi quello riferito alle somme relative a gennaio-febbraio 2010 estinto per intervenuta prescrizione decennale, in quanto la Società_1 aveva notificato alla Società_2 la diffida per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale in data 14 febbraio 2020, con conseguenziale rimborsabilità solo l'addizionale riferita alle forniture successive al 14 febbraio 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato .
La Ricorrente_1 ha dimostrato di aver restituito alla Società_1 la complessiva somma di
€ 6869.688,23, in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 59/2024 resa il 5 gennaio 2024 dal
Tribunale Ordinario di Bologna, II Sezione Civile, divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione .
BE , a fronte di tale decisione , è condivisibile l'orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado della Lombardia,con sentenza 28 settembre 2022 n. 3697, secondo cui “non può assumere rilevanza in questa sede se il diritto di ripetizione dell'indebito [privatistica] sia stato tempestivamente esercitato, trattandosi di questione già implicitamente risolta in senso affermativo dal giudice ordinario, al quale soltanto era riservata la valutazione in proposito, in quanto inerente al rapporto privatistico tra consumatore finale e venditore dell'energia elettrica, così come ogni valutazione in ordine al carattere indebito (o meno), poiché riscosse sulla base di una disposizione da disapplicare (come ritenuto, del resto, da Cass. 27101/2019 e Cass. 15198/2019) perché in contrasto con la direttiva n.
118/2008/CE (come interpretata dalla Corte Giust. UE), delle somme versate dal primo di tali soggetti ad
Società_3 a titolo di rivalsa dell'accisa”.
Per le suesposte ragioni l'atto impugnato va annullato.
Per la novità della questione trattata appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato , spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DI CARLO MARIA, Presidente e Relatore
DI COSTANZO PASQUALE, Giudice
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4677/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 02221101203
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Campania 3 - Sede Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 14246 ADD.PROV.ACCISE 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 322/2026 depositato il
04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il provvedimento di diniego parziale prot. n. 14246/2025 emesso dall'Ufficio delle Dogane di Caserta e notificato alla Società in data 23 luglio 2025 , relativo all'istanza di rimborso per l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica afferente all'anno 2010.
La ricorrente, esercitante l'attività di vendita di prodotti energetici ai consumatori finali di energia su tutto il territorio nazionale , deduceva che nel corso del 2010-2011, aveva fornito energia elettrica alla
Società_1 addebitandole l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, ai sensi dell'art. 6, del d.l. 28 novembre 1988 n. 511; che a seguito delle modifiche della normativa unionale e nazionale dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica ne derivava l'illegittimità del tributo di cui trattasi nel biennio 2010-2011, di talchè la Società_1 aveva convenuto in giudizio essa società al fine di ottenere il rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica indebitamente pagata;
che il Tribunale Ordinario di Bologna, II Sezione Civile, con Sentenza n. 59/2024,
R.G. 8025/2023, datata 5 gennaio 2024, aveva accolto la domanda di ripetizione dell'indebito presentata dalla Società_1, condannando essa società al pagamento dell'addizionale provinciale complessivamente addebitata alla ricorrente per le forniture di energia elettrica somministrate durante il periodo 2010-2011 per un ammontare totale complessivo pari a euro 124.570,19 ; che in conformità alla predetta sentenza di condanna del Tribunale di Bologna, in data 19 gennaio 2024, aveva a versato alla
Società_1 la somma totale complessiva pari a euro 128.111,05 a titolo di addizionale oltre interessi legali;
che passata in giudicato la suddetta sentenza , attesa la avvenuta restituzione alla Società_1 delle somme indebitamente incassate a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nel corso del biennio 2010-2011, essa ricorrente , in data 2 ottobre 2024, aveva presentato un'istanza di rimborso dell' addizionale versata per euro 69.688,23 all'Ufficio delle Dogane di
Caserta per le forniture somministrate alla cliente negli stabilimenti ivi localizzati;
che l'Ufficio delle
Dogane di Caserta dapprima in data 26 giugno 2025 notificava un preavviso di diniego dell'istanza per l'importo di euro 69.688,23, successivamente sulla base di osservazioni ex art. 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 , notificava il provvedimento impugnato con il quale accoglieva parzialmente la richiesta di rimborso della ricorrente, negando il rimborso della somma di € 5.210,52 fatturata a titolo di addizionale regionale per i mesi di gennaio e febbraio 2010 per decorso del termine di prescrizione decennale .
Eccepiva l'illegittimità del provvedimento di diniego parziale per violazione e falsa applicazione dell'art. 14
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 nonché degli artt.. 2033 e 2935 c.c.., illustrandone le ragioni.
Chiedeva di condannare l'Ufficio delle Dogane di Caserta, in accoglimento del suesposto motivo di ricorso, al rimborso delle somme richieste dalla Società complessivamente individuate in euro 5.210,52, oltre interessi maturati e maturandi, a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica indebitamente versata per i mesi gennaio e febbraio 2010; - condannare l'Ufficio delle Dogane di Caserta alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546 e dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno 2009, n. 69.
Si costituiva l'Ufficio delle Dogane di Caserta che controdeduceva la legittimità del proprio operato e chiedeva la reizione del ricorso con vittoria di spese. In particolare disconosceva il diritto al rimborso totale delle somme restituite alla Società_1 per essersi quello riferito alle somme relative a gennaio-febbraio 2010 estinto per intervenuta prescrizione decennale, in quanto la Società_1 aveva notificato alla Società_2 la diffida per ottenere la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale in data 14 febbraio 2020, con conseguenziale rimborsabilità solo l'addizionale riferita alle forniture successive al 14 febbraio 2010.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato .
La Ricorrente_1 ha dimostrato di aver restituito alla Società_1 la complessiva somma di
€ 6869.688,23, in conformità a quanto statuito dalla sentenza n. 59/2024 resa il 5 gennaio 2024 dal
Tribunale Ordinario di Bologna, II Sezione Civile, divenuta cosa giudicata per mancata impugnazione .
BE , a fronte di tale decisione , è condivisibile l'orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II Grado della Lombardia,con sentenza 28 settembre 2022 n. 3697, secondo cui “non può assumere rilevanza in questa sede se il diritto di ripetizione dell'indebito [privatistica] sia stato tempestivamente esercitato, trattandosi di questione già implicitamente risolta in senso affermativo dal giudice ordinario, al quale soltanto era riservata la valutazione in proposito, in quanto inerente al rapporto privatistico tra consumatore finale e venditore dell'energia elettrica, così come ogni valutazione in ordine al carattere indebito (o meno), poiché riscosse sulla base di una disposizione da disapplicare (come ritenuto, del resto, da Cass. 27101/2019 e Cass. 15198/2019) perché in contrasto con la direttiva n.
118/2008/CE (come interpretata dalla Corte Giust. UE), delle somme versate dal primo di tali soggetti ad
Società_3 a titolo di rivalsa dell'accisa”.
Per le suesposte ragioni l'atto impugnato va annullato.
Per la novità della questione trattata appare conforme a giustizia compensare tra le parti le spese di lite .
P.Q.M.
La Corte annulla il provvedimento impugnato , spese compensate.