Versione
15 gennaio 1954
15 gennaio 1954
Art. 67. Agevolazioni in materia di tasse imposte dirette sugli affari - Riduzione degli onorari notarili
La denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonche' i mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a favore di chiunque stipulati, sono esenti dalle tasse di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, e di concessione governativa e dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonche' i diritti o i compensi spettanti agli Uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette.
Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.
La denuncia dei danni, i documenti giustificativi, gli atti della procedura di liquidazione, gli atti e i contratti per l'attuazione della presente legge, nonche' i mutui e gli atti di cessione degli indennizzi e dei contributi a favore di chiunque stipulati, sono esenti dalle tasse di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, e di concessione governativa e dai diritti catastali.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari ed assimilati, nonche' i diritti o i compensi spettanti agli Uffici del registro, del catasto e delle imposte dirette.
Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 08/01/1976 n. 300816 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 8 gennaio 1976 · 0.39124936
L\'Associazione nazionale sinistrati e danneggiati di guerra, con la lettera prot. 1567 del 27.3.1974, trasmessa da codesto Dicastero col foglio cui si risponde, esprime il parere che, contrariamente a quanto precisato da questa Amministrazione con la nota n. 302595 del 29.12.1973, le disposizioni agevolative recate dagli artt. 67, 68, e 71 della L. 27.12.1953, n. 968, in materia d\'imposta di bollo, registro ed ipotecarie per le abitazioni distrutte o danneggiate dagli eventi bellici, sarebbero sottratte all\'effetto abrogativo dell\'art. 42 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, e cio\' sia perche\' le dette agevolazioni non sono espressamente menzionate tra quelle da abrogare, sia per …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/1989, n. 3491Provvedimento: Le agevolazioni fiscali contemplate dall'art. 67 secondo comma della legge 27 dicembre 1953 n. 968 sui danni di guerra, con riguardo a mutui e finanziamenti concessi per la ricostruzione e riparazione di edifici, si applicano alla registrazione di tali contratti ed all'iscrizione di ipoteca a garanzia dei medesimi, mentre non sono estensibili, in difetto di espressa previsione, agli Atti di consenso alla cancellazione delle ipoteche iscritte, che costituiscono Atti successivi ed indipendenti rispetto ai contratti considerati dalla norma stessa. ( Conf 726/81, mass n 411200).*Leggi di più...
- agevolazioni e benefici fiscali·
- risarcimento dei danni di guerra·
- benefici fiscali previsti dall'art. 67 della legge n. 968 del 1953·
- ambito di applicazione·
- domanda·
- mutui e finanziamenti concessi per la ricostruzione e la riparazione di edifici·
- guerra