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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/07/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
Dott.ssa Antonella Marrone Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al N.R.G. 619/2024, assunta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, pendente tra:
, nato in [...] il [...], residente a [...]
Torino n. 201, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Mariella Console, giusta procura in calce all'atto introduttivo di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, a Torino, Via
Valfrè n. 14
APPELLANTE
E (Ambasciata d'Italia a Dakar – Ufficio Visti) in Controparte_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ad opera e domiciliato CP_2
ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, n. 12
APPELLATO
nonché
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI ROMA.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 341/2024 del Tribunale di Roma, emessa nell'ambito del procedimento N.R.G. 20843/2023 relativo all'annullamento del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Dakar (Senegal)
n. 158/2022 del 29/07/2022 di rigetto della richiesta di visto per motivi familiari n. 20220001851.
FATTO
Con ricorso depositato l'11 aprile 2023 cittadino del Senegal Parte_1 regolarmente residente in Italia, chiedeva al Tribunale di Roma di accertare il proprio diritto al ricongiungimento familiare con il figlio minorenne Per_1
e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta il rilascio del
[...]
relativo visto.
L'odierno appellante deduceva in primo grado di aver ricevuto in data 30 settembre 2021, presso lo Sportello Unico Immigrazione di Cuneo, il Nulla Osta al ricongiungimento con il figlio. L'Ambasciata d'Italia a Dakar, tuttavia, rifiutava al giovane il visto per fare ingresso in Italia in quanto, benché i Pt_1 documenti da quest'ultimo esibiti (atto di nascita, carta di identità e passaporto) riportassero che egli era nato il 1˚agosto 2004, l'Amministrazione dubitava della minore età del giovane. Il 21 luglio 2022, infatti, l'Ufficio notificava a Per_1
Pag. 2 di 14 un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990, invitandolo a Pt_1
sottoporsi ad un esame di densitometria ossea, allo scopo di accertare la sua età anagrafica. Il 29 luglio 2022 l'Ambasciata, con provvedimento n. 158/2002, rigettava la domanda di visto e nella motivazione deduceva che “l'età dichiarata non è conforme all'esame della densitometria ossea”.
Impugnando l'atto dinanzi al Tribunale di Roma il ricorrente evidenziava che: a norma dell'art. 29, comma 7 del D.lgs 286/1998, l'Amministrazione non ha il potere di svolgere accertamenti ulteriori rispetto al vaglio di autenticità dei documenti comprovanti “i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute” del familiare per il quale sia stato rilasciato il nulla osta e che stia presentando domanda di visto per fare ingresso in Italia;
l'esame densitometrico richiesto non poteva dirsi mezzo efficace per l'esatta determinazione dell'età anagrafica di una persona, dato l'ampio margine di errore stimato, sulla base di studi scientifici allegati in atti, in uno scarto di circa due anni. Il ricorrente perciò concludeva invocando anche l'applicazione in via generale del principio del favor minoris affermato, ex art 19 bis D. lgs. 142/2015, nel caso di minori che facciano ingresso irregolare sul territorio nazionale non accompagnati.
Il si costituiva in giudizio ed evidenziava l'ampio margine di CP_1
discrezionalità di cui gode l'amministrazione negli accertamenti da svolgere nel vagliare i requisiti per la concessione del visto e descriveva la cornice fattuale in cui la vicenda era maturata, che vedeva l'Ambasciata d'Italia a Dakar confrontarsi con un territorio segnato da numerosi casi censiti di falsificazione di documenti allo scopo di procurarsi un visto;
deduceva dunque la non applicabilità, nel caso di specie, del favor concesso ai minori non accompagnati trovati sul territorio privi di documenti, trattando la vicenda in esame un caso del tutto diverso;
invocava pertanto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Pag. 3 di 14 All'esito del procedimento iscritto al n. R.G. 20843/2023, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 341/2024 – emessa il 28 dicembre 2023 e pubblicata l'8 gennaio
2024 – rigettava il ricorso e condannava il al pagamento delle spese Pt_1 secondo il principio della soccombenza.
Il primo Giudice evidenziava che: ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n.
286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'; la medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età
o stato di salute'; grava in capo al richiedente dimostrare la sussistenza dello status filiationis, nonché la minore età del figlio al tempo della presentazione della domanda di ricongiungimento, mentre compete alla Pubblica
Amministrazione provare l'assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela e minore età; nel caso di specie,
l'Amministrazione convenuta contestava la veridicità della predetta data di nascita assumendo che l'esame della densitometria ossea eseguito nel luglio del
2022, prodotto in atti, evidenziava come il al tempo dell'esame Per_1 medico, avesse un'età almeno uguale o superiore ai 20 anni, contrariamente a quella di 17 anni, 11 mesi e 15 giorni risultante dal certificato di nascita;
la qualità di atto fidefacente del certificato di nascita non copre il fatto storico della nascita con riguardo alla data di nascita e, dunque, all'età della persona, rivestendo un mero valore indiziario in sede processuale e, ancora prima, in sede amministrativa;
pertanto, l'età del soggetto da ricongiungere può essere
Pag. 4 di 14 oggetto di accertamento da parte dell'Autorità amministrativa nonostante la presenza di documentazione certificativa, come è possibile desumere sia dalla disposizione normativa di cui al comma sette dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998
n. 286, che dal pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza n. 1656 del 25/01/2007); dunque, poiché la legge non limita la tipologia di accertamenti esperibili in sede amministrativa al fine di vagliare il requisito dell'età, non poteva che ritenersi che la Pubblica amministrazione godesse di ampia discrezionalità nell'espletamento del predetto potere;
peraltro, la validità dell'esame densitometrico osseo ai fini dell'indagine volta ad appurare l'età del soggetto viene condivisa dalla Corte di legittimità, secondo la quale '…fra [gli] accertamenti può […] essere ricompreso anche l'esame densitometrico osseo, generalmente riconosciuto dalla scienza medica come mezzo idoneo ad accertare l'età di chi vi si sottopone, atteso anche il suo modesto margine di errore, ed i cui esiti sono ovviamente contestabili in sede giudiziaria' (cfr. sentenza n. 1656 del 25/01/2007); nel caso di specie, il referto dell'esame prodotto in atti evidenziava che alla data del 23 luglio 2022
[...] aveva un'età pari almeno a venti anni e non diciotto anni, come invece Per_1
si sarebbe desunto dal certificato di nascita e, dunque, la domanda volta ad ottenere il ricongiungimento familiare era stata proposta a giugno 2021, quando il aveva già diciannove anni;
parte ricorrente non aveva dimostrato, Per_1
ma neppure allegato, la presenza di errori nell'indagine medica svolta se non attraverso la generica applicazione di una formula matematica desunta da studi medici, la cui applicabilità al caso di specie non era stata, tuttavia, in alcun modo dimostrata;
l'art. 19 bis, comma 3, del D. lgs 142/2015, avendo ad oggetto il caso peculiare del minore non accompagnato e, dunque, in quanto tale, affetto da maggiore vulnerabilità, non risultava applicabile neppure in via analogica alla fattispecie oggetto del giudizio.
Pag. 5 di 14 In data 5 febbraio 2024 il proponeva tempestivo appello avverso la Pt_1
sentenza di primo grado evidenziando che: il giovane era in Persona_1
possesso non solo di un atto di nascita, ma anche di un passaporto e di una carta di identità, tutti rilasciati dalle competenti autorità senegalesi;
l'amministrazione appellata, lungi dal provare la falsità dei documenti, non ne aveva mai neppure contestato l'autenticità; inoltre, secondo il c. 1 bis dell'art. 29
Dlgs. 286/98 quando gli stati di figlio minore, figli maggiorenni a carico o genitori a carico di cui alle lett. b) c) d) del comma precedente non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 D. P.C.M. 5/01/1967
n.200 (ora sostituito dall'art. 52 Dlgs.71/2011), sulla base dell'esame del DNA
(acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati;
tale disposizione, tuttavia – come risulta dal riferimento all'esame del DNA – era applicabile nel caso in cui manchi o sia di dubbia autenticità la documentazione relativa al rapporto di parentela, mentre non vi era alcun riferimento alla possibilità di effettuare accertamenti in ordine all'età minore, una volta che risultasse provato lo status di figlio;
l'ambasciata Italiana a Dakar non aveva il potere di svolgere ulteriori accertamenti se non quelli relativi all'autenticità del passaporto e dell'atto di nascita del giovane rilasciati dalle Persona_1 competenti autorità senegalesi: non essendo stati posti in dubbio l'autenticità di tali documenti, non residuavano margini per ulteriori accertamenti;
secondo quanto stabilito dall'art. 19 bis c. 3 Dlgs. 142/2015 (introdotto dall'art. 5
L.47/2017) “Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa e' accertata in via principale attraverso un documento anagrafico”; a maggior ragione, dunque, quando – come nel caso di specie - un cittadino straniero fosse in possesso non solo di documentazione anagrafica, ma di un passaporto in corso
Pag. 6 di 14 di validità, nessun ulteriore accertamento avrebbe potuto essere effettuato;
anche recentemente, la Corte di Cassazione, nel decidere in merito all'accertamento dell'età di minori non accompagnati privi di documenti presenti sul territorio italiana ha ritenuto che un documento anagrafico, seppure privo di fotografia possa assolvere al ruolo di sostenere in via presuntiva la minore età del soggetto, (cfr. Cass.
3.3.2020 n. 5936, richiamata anche da Cass. n. 11232 del 6.4.2022); nè si poteva ragionevolmente sostenere che i principi in materia di tutela del minore e di accertamento dell'età dettati dall'art. 19 bis Dlgs.142/2015 non possono valere in caso di richiesta di visto per ricongiungimento familiare, poiché una simile interpretazione costituirebbe una illegittima discriminazione ed incentiverebbe la immigrazione irregolare, poiché il figlio del ricorrente, giungendo in Italia con il suo passaporto e da irregolare, avrebbe avuto diritto ad un permesso di soggiorno per età minore;
circa l'esame svolto, gli esperti in materia, anche a livello internazionale, hanno riconosciuto che gli esami medici – come l'uso di raggi X per esaminare la crescita scheletrica e la maturazione dentale – non sono idonei a determinare l'età di una persona con sufficiente precisione perché non tengono conto dei fattori socioeconomici, ambientali ed etici che possono avere un ruolo determinante nella crescita ossea e dentale e, secondo la letteratura scientifica, questi metodi sono particolarmente inaffidabili per le persone tra i 15 ed i 20 anni;
nel caso di specie non solo si era voluto fare ricorso ad accertamenti dell'età, nonostante il giovane fosse in possesso di Persona_1 documentazione anagrafica e passaporto, ma tali accertamenti non si erano svolti secondo standard adeguati: come risultava dal documento trasmesso dall'ambasciata (doc. 8 depositato con il ricorso introduttivo) ci si era limitati all'esame radiografico del distretto mano-polso, valutato secondo il metodo di
Greulich-Pyle, senza svolgere ulteriori verifiche e senza indicare il margine di errore;
piuttosto, doveva darsi rilievo a quanto riportato nei documenti in possesso del giovane o, comunque, presumere la minore età, con ogni
Pag. 7 di 14 conseguenza sull'accoglimento della domanda originaria e dell'appello con riforma anche della statuizione relativa alla condanna alle spese della parte ricorrente in primo grado.
In data 22 aprile 2024, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso gravame per difetto di autosufficienza dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito,
l'infondatezza per ineseguibilità del petitum, posto che il controllo giurisdizionale del margine discrezionale di cui gode la Pubblica amministrazione negli accertamenti espletati si limita alla verifica dei profili di abnormità nelle valutazioni dell'Ufficio; ulteriormente in punto di merito, eccepiva il che i documenti esibiti dal giovane e recanti la data CP_1 Pt_1 di nascita non avevano efficacia dimostrativa in ordine al dato intrinseco della reale età del soggetto;
insisteva infine nell'impossibilità di presumere, in applicazione dell'art. 19 bis D.lgs. 142/2014, la minore età del giovane Pt_1 non versando quest'ultimo nelle condizioni di particolare fragilità in cui versa un minore non accompagnato e considerando che, nel caso di specie, la maggiore età del soggetto al momento della richiesta di visto risultava invece provata.
In data 30 aprile 2024, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Roma, esaminati gli atti del procedimento, esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
In vista dell'udienza di comparizione del 23 maggio 2024, che il decreto presidenziale del 6 aprile 2023 aveva disposto a trattazione cartolare, il 17 maggio 2024 la parte appellata costituita depositava note scritte, nelle quali, riportandosi a quanto eccepito nella comparsa di costituzione, insisteva nel chiedere il rigetto dell'appello; preso atto della mancata comparizione dell'appellante, che non aveva depositato note di trattazione scritta in
Pag. 8 di 14 sostituzione dell'udienza, il Collegio di appello, con ordinanza del 28 maggio
2024, rinviava, ex art. 348, c. 2 c.p.c., all'udienza cartolare del 14 novembre 2024.
L'appellante depositava note scritte in data 6 novembre 2024 e, nel riportarsi a quanto già dedotto, precisava che l'argomento proposto dall'Avvocatura
Generale – secondo la quale la presunzione di minore età operi nel sol caso di minori stranieri non accompagnati – era violativo dell'art. 3 Cost. e degli artt. 2
e 3 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989.
Con ordinanza del 29 aprile 2025, il Collegio fissava l'udienza del 3 luglio 2025 per la rimessione in decisione della causa, assegnando alle parti, a norma dell'art. 352 c.p.c., un termine di quarantacinque giorni antecedenti all'udienza per il deposito della precisazione delle conclusioni;
un termine di trenta giorni antecedenti all'udienza per le comparse conclusionali;
un termine di dieci giorni antecedenti all'udienza per le repliche.
Con decreto presidenziale del 17 giugno 2025 veniva disposta la trattazione cartolare dell'udienza del 3 luglio 2025. L'appellante e la controparte costituita precisavano le rispettive conclusioni in data 3 giugno 2025; depositavano le comparse conclusionali rispettivamente il 20 e il 23 giugno 2025, richiamando le difese già svolte e citando giurisprudenza a favore delle proprie posizioni;
depositavano le ultime repliche rispettivamente in data 23 e 30 giugno 2025.
L'appellante concludeva domandando, “in totale riforma dell'impugnata sentenza, annullare il provvedimento impugnato e, per l'effetto, annullare il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Dakar (SENEGAL) n. 158/2022 del 29/07/2022 di rigetto della richiesta di visto per motivi familiari n. 20220001851 e riconoscere la sussistenza nel caso di specie del diritto a riacquistare l'unità del nucleo familiare e conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del giovane nato il Persona_1
7/08/2004 a Ndame Keur Modou Khary, (SENEGAL). Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Pag. 9 di 14 L'appellato chiedeva “disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'avverso gravame, siccome inammissibile e, comunque, infondato, così confermando la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese del grado, nella misura che si riterrà equo liquidare”.
****************
L'appello – recante sufficiente esposizione dei motivi di gravame - è infondato nel merito.
La prima censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata e, prima ancora, al provvedimento amministrativo oggetto di causa è la ritenuta illegittimità della scelta della Amministrazione di procedere ad esame di densitometria ossea al fine di stabilire l'età del ragazzo, figlio dell'appellante, che si deduceva essere minore al momento della domanda di ricongiungimento.
Tale censura muove dal presupposto secondo il quale quando il ragazzo di cui si deve accertare la minore età sia in possesso di documenti quali, come nel caso di specie, non solo l'atto di nascita ma anche il passaporto, non è necessario né legittimo effettuare ulteriori accertamenti.
Il presupposto è errato.
Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Tui, se gli stati riguardanti i figli minori, i figli maggiorenni e i genitori «non possono essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 dPR 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati».
Pag. 10 di 14 In primo luogo, dalla norma – che detta la disciplina applicabile ai ricongiungimenti familiari – si evince che qualsivoglia dubbio in ordine agli elementi fondanti il ricongiungimento ivi evocati (e, dunque, non solo il rapporto di filiazione ma anche l'età minore, espressamente richiamata – “gli stati riguardanti i figli minori”) può essere risolto, se vi siano dubbi di autenticità dei certificati o delle attestazioni rilasciate dalle competenti autorità straniere, tramite esame medico.
Non vi è dubbio quindi circa l'applicabilità di tale disposizione anche all'età del soggetto che si deduca essere minore, alla luce della circostanza per cui la minore età e la filiazione sono entrambi presupposti del diritto al ricongiungimento e possono essere oggetto di dubbio qualora non si reputi autentica la certificazione straniera.
Non è poi fondata la doglianza secondo la quale la Amministrazione non ha mai provveduto alla contestazione della autenticità dei documenti, avendo piuttosto la stessa Amministrazione procedente inteso munirsi di esame di densitometria ossea proprio in ragione della ritenuta non attendibilità delle certificazioni rilasciate nel Paese di origine in merito, tra l'altro, alle date delle nascite, come anche dedotto dal resistente in giudizio. CP_1
Non vi era peraltro necessità di contestare in altra forma la autenticità dei documenti.
Secondo il costante, mai superato e qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nella disciplina del ricongiungimento familiare alla
Questura, cui la domanda va presentata, compete il rilascio del nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità
e di convivenza, mentre all'autorità consolare compete il rilascio del visto d'ingresso, previa verifica dei presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e
Pag. 11 di 14 di convivenza;
a tal fine, e con specifico riferimento al requisito dell'età, la certificazione rilasciata dallo Stato estero non è assistita da fede privilegiata ed è consentito alle rappresentanze consolari italiane di procedere a tutti gli accertamenti amministrativi necessari (come l'esame densometrico osseo) al fine di stabilire l'effettiva età di coloro che richiedono il visto di ingresso nel nostro Paese (in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 1656 del 25/01/2007).
L'Amministrazione ha pertanto agito nel rispetto di tali principi, senza riconoscere ai documenti posseduti dal giovane una fede privilegiata che Pt_1 non può loro essere riconosciuta.
E' dunque principio pacifico che “nella disciplina del ricongiungimento familiare, la documentazione ufficiale dello status filiationis proveniente dalle competenti autorità del Paese di nascita dell'interessato non è assistita da fede privilegiata, ex art. 2700 c. c., ma ha un valore probatorio che deve essere oggetto di accertamento giudiziale unitamente alle altre prove che, secondo le regole generali, le parti hanno diritto di produrre in giudizio.” (in tal senso, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4379 del
22/02/2018).
Ogni presupposto fondante il ricongiungimento familiare, dunque, non può basarsi solo sulla documentazione ufficiale rilasciata dalle competenti autorità del Paese di nascita, priva di fede privilegiata, ma deve essere valutato - sia in sede amministrativa che in sede processuale - alla luce di ulteriori elementi come, appunto, l'esame medico compiuto nel caso di specie;
esso esclude che il giovane fosse di età minore quando ha presentato la domanda di ricongiungimento.
E' poi certamente inconferente il richiamo, in sede di censura in appello, alla disciplina dettata dall'art. 19 bis Dlgs.142/2015 ed alla relativa giurisprudenza, essendo pienamente condivisibile quanto sul punto ritenuto dal primo Giudice,
e cioè che tale disciplina di maggior favore si fondi proprio sulla circostanza per
Pag. 12 di 14 cui il minore si trova sul territorio dello Stato non accompagnato e, pertanto, in condizione di maggiore vulnerabilità; non rilevano le considerazioni svolte sul punto da parte appellante, secondo cui una diversa lettura incentiverebbe l'immigrazione irregolare, poiché esse attengono alle scelte legislative che non costituiscono oggetto della indagine in questa sede.
Sono altrettanto infondate le censure (invero mosse al procedimento amministrativo, e reiterate in grado di appello) relative alla idoneità medica dell'esame di densitometria ossea – a mezzo di radiografia mano/polso) a indicare con esattezza una età.
In primo luogo si osserva infatti che tale esame medico è ritenuto affidabile dalla giurisprudenza: “in tema di accertamento dell'età di un soggetto, costituisce strumento idoneo l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva, ancorché diversamente indichino documenti di identità dei quali non si conosca l'efficacia identificativa e fidefacente” (così, in termini, Cass. pen., sez. V, 5/11/2021, n. 8908; in senso conforme, Cass. pen., sez. IV, 20/03/2015, n.16946).
Tanto premesso in via generale, anche con pronunce recenti, si osserva che parte appellante riporta una serie di dubbi ricavati da letteratura scientifica e, tuttavia, non li rapporta allo specifico caso in esame, nell'ambito del quale non propone contestazioni dettagliate;
la contestazione generica del metodo, dunque, deve essere ritenuta infondata sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce specifica idoneità a rivelare l'effettiva età del soggetto proprio all'esame radiografico del polso.
La pronuncia impugnata deve pertanto essere confermata, con rigetto dell'appello.
Consegue alla presente pronuncia, in ragione della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in
Pag. 13 di 14 applicazione dei parametri medi vigenti in complessivi Euro 3.500,00 (Euro
1.030 per la fase di studio, Euro 720 per la fase introduttiva ed Euro 1.750 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore del
[...]
delle spese di lite del grado che si Controparte_3
liquidano in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
Sofia Rotunno
Pag. 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
Dott.ssa Antonella Marrone Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al N.R.G. 619/2024, assunta in decisione all'udienza del 3 luglio 2025, pendente tra:
, nato in [...] il [...], residente a [...]
Torino n. 201, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Mariella Console, giusta procura in calce all'atto introduttivo di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, a Torino, Via
Valfrè n. 14
APPELLANTE
E (Ambasciata d'Italia a Dakar – Ufficio Visti) in Controparte_1 persona del pro tempore, rappresentato e difeso ad opera e domiciliato CP_2
ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, n. 12
APPELLATO
nonché
con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'APPELLO DI ROMA.
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 341/2024 del Tribunale di Roma, emessa nell'ambito del procedimento N.R.G. 20843/2023 relativo all'annullamento del provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Dakar (Senegal)
n. 158/2022 del 29/07/2022 di rigetto della richiesta di visto per motivi familiari n. 20220001851.
FATTO
Con ricorso depositato l'11 aprile 2023 cittadino del Senegal Parte_1 regolarmente residente in Italia, chiedeva al Tribunale di Roma di accertare il proprio diritto al ricongiungimento familiare con il figlio minorenne Per_1
e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione convenuta il rilascio del
[...]
relativo visto.
L'odierno appellante deduceva in primo grado di aver ricevuto in data 30 settembre 2021, presso lo Sportello Unico Immigrazione di Cuneo, il Nulla Osta al ricongiungimento con il figlio. L'Ambasciata d'Italia a Dakar, tuttavia, rifiutava al giovane il visto per fare ingresso in Italia in quanto, benché i Pt_1 documenti da quest'ultimo esibiti (atto di nascita, carta di identità e passaporto) riportassero che egli era nato il 1˚agosto 2004, l'Amministrazione dubitava della minore età del giovane. Il 21 luglio 2022, infatti, l'Ufficio notificava a Per_1
Pag. 2 di 14 un preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990, invitandolo a Pt_1
sottoporsi ad un esame di densitometria ossea, allo scopo di accertare la sua età anagrafica. Il 29 luglio 2022 l'Ambasciata, con provvedimento n. 158/2002, rigettava la domanda di visto e nella motivazione deduceva che “l'età dichiarata non è conforme all'esame della densitometria ossea”.
Impugnando l'atto dinanzi al Tribunale di Roma il ricorrente evidenziava che: a norma dell'art. 29, comma 7 del D.lgs 286/1998, l'Amministrazione non ha il potere di svolgere accertamenti ulteriori rispetto al vaglio di autenticità dei documenti comprovanti “i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute” del familiare per il quale sia stato rilasciato il nulla osta e che stia presentando domanda di visto per fare ingresso in Italia;
l'esame densitometrico richiesto non poteva dirsi mezzo efficace per l'esatta determinazione dell'età anagrafica di una persona, dato l'ampio margine di errore stimato, sulla base di studi scientifici allegati in atti, in uno scarto di circa due anni. Il ricorrente perciò concludeva invocando anche l'applicazione in via generale del principio del favor minoris affermato, ex art 19 bis D. lgs. 142/2015, nel caso di minori che facciano ingresso irregolare sul territorio nazionale non accompagnati.
Il si costituiva in giudizio ed evidenziava l'ampio margine di CP_1
discrezionalità di cui gode l'amministrazione negli accertamenti da svolgere nel vagliare i requisiti per la concessione del visto e descriveva la cornice fattuale in cui la vicenda era maturata, che vedeva l'Ambasciata d'Italia a Dakar confrontarsi con un territorio segnato da numerosi casi censiti di falsificazione di documenti allo scopo di procurarsi un visto;
deduceva dunque la non applicabilità, nel caso di specie, del favor concesso ai minori non accompagnati trovati sul territorio privi di documenti, trattando la vicenda in esame un caso del tutto diverso;
invocava pertanto il rigetto delle domande di parte ricorrente.
Pag. 3 di 14 All'esito del procedimento iscritto al n. R.G. 20843/2023, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 341/2024 – emessa il 28 dicembre 2023 e pubblicata l'8 gennaio
2024 – rigettava il ricorso e condannava il al pagamento delle spese Pt_1 secondo il principio della soccombenza.
Il primo Giudice evidenziava che: ai sensi dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998 n.
286, '…lo straniero può richiedere il ricongiungimento per [i] figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso [tenuto conto che] si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento'; la medesima disposizione normativa, al comma sette, subordina '…il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta […] all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età
o stato di salute'; grava in capo al richiedente dimostrare la sussistenza dello status filiationis, nonché la minore età del figlio al tempo della presentazione della domanda di ricongiungimento, mentre compete alla Pubblica
Amministrazione provare l'assenza di autenticità della documentazione comprovante i presupposti di parentela e minore età; nel caso di specie,
l'Amministrazione convenuta contestava la veridicità della predetta data di nascita assumendo che l'esame della densitometria ossea eseguito nel luglio del
2022, prodotto in atti, evidenziava come il al tempo dell'esame Per_1 medico, avesse un'età almeno uguale o superiore ai 20 anni, contrariamente a quella di 17 anni, 11 mesi e 15 giorni risultante dal certificato di nascita;
la qualità di atto fidefacente del certificato di nascita non copre il fatto storico della nascita con riguardo alla data di nascita e, dunque, all'età della persona, rivestendo un mero valore indiziario in sede processuale e, ancora prima, in sede amministrativa;
pertanto, l'età del soggetto da ricongiungere può essere
Pag. 4 di 14 oggetto di accertamento da parte dell'Autorità amministrativa nonostante la presenza di documentazione certificativa, come è possibile desumere sia dalla disposizione normativa di cui al comma sette dell'art. 29 del d.lgs 25 luglio 1998
n. 286, che dal pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. sentenza n. 1656 del 25/01/2007); dunque, poiché la legge non limita la tipologia di accertamenti esperibili in sede amministrativa al fine di vagliare il requisito dell'età, non poteva che ritenersi che la Pubblica amministrazione godesse di ampia discrezionalità nell'espletamento del predetto potere;
peraltro, la validità dell'esame densitometrico osseo ai fini dell'indagine volta ad appurare l'età del soggetto viene condivisa dalla Corte di legittimità, secondo la quale '…fra [gli] accertamenti può […] essere ricompreso anche l'esame densitometrico osseo, generalmente riconosciuto dalla scienza medica come mezzo idoneo ad accertare l'età di chi vi si sottopone, atteso anche il suo modesto margine di errore, ed i cui esiti sono ovviamente contestabili in sede giudiziaria' (cfr. sentenza n. 1656 del 25/01/2007); nel caso di specie, il referto dell'esame prodotto in atti evidenziava che alla data del 23 luglio 2022
[...] aveva un'età pari almeno a venti anni e non diciotto anni, come invece Per_1
si sarebbe desunto dal certificato di nascita e, dunque, la domanda volta ad ottenere il ricongiungimento familiare era stata proposta a giugno 2021, quando il aveva già diciannove anni;
parte ricorrente non aveva dimostrato, Per_1
ma neppure allegato, la presenza di errori nell'indagine medica svolta se non attraverso la generica applicazione di una formula matematica desunta da studi medici, la cui applicabilità al caso di specie non era stata, tuttavia, in alcun modo dimostrata;
l'art. 19 bis, comma 3, del D. lgs 142/2015, avendo ad oggetto il caso peculiare del minore non accompagnato e, dunque, in quanto tale, affetto da maggiore vulnerabilità, non risultava applicabile neppure in via analogica alla fattispecie oggetto del giudizio.
Pag. 5 di 14 In data 5 febbraio 2024 il proponeva tempestivo appello avverso la Pt_1
sentenza di primo grado evidenziando che: il giovane era in Persona_1
possesso non solo di un atto di nascita, ma anche di un passaporto e di una carta di identità, tutti rilasciati dalle competenti autorità senegalesi;
l'amministrazione appellata, lungi dal provare la falsità dei documenti, non ne aveva mai neppure contestato l'autenticità; inoltre, secondo il c. 1 bis dell'art. 29
Dlgs. 286/98 quando gli stati di figlio minore, figli maggiorenni a carico o genitori a carico di cui alle lett. b) c) d) del comma precedente non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 D. P.C.M. 5/01/1967
n.200 (ora sostituito dall'art. 52 Dlgs.71/2011), sulla base dell'esame del DNA
(acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati;
tale disposizione, tuttavia – come risulta dal riferimento all'esame del DNA – era applicabile nel caso in cui manchi o sia di dubbia autenticità la documentazione relativa al rapporto di parentela, mentre non vi era alcun riferimento alla possibilità di effettuare accertamenti in ordine all'età minore, una volta che risultasse provato lo status di figlio;
l'ambasciata Italiana a Dakar non aveva il potere di svolgere ulteriori accertamenti se non quelli relativi all'autenticità del passaporto e dell'atto di nascita del giovane rilasciati dalle Persona_1 competenti autorità senegalesi: non essendo stati posti in dubbio l'autenticità di tali documenti, non residuavano margini per ulteriori accertamenti;
secondo quanto stabilito dall'art. 19 bis c. 3 Dlgs. 142/2015 (introdotto dall'art. 5
L.47/2017) “Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa e' accertata in via principale attraverso un documento anagrafico”; a maggior ragione, dunque, quando – come nel caso di specie - un cittadino straniero fosse in possesso non solo di documentazione anagrafica, ma di un passaporto in corso
Pag. 6 di 14 di validità, nessun ulteriore accertamento avrebbe potuto essere effettuato;
anche recentemente, la Corte di Cassazione, nel decidere in merito all'accertamento dell'età di minori non accompagnati privi di documenti presenti sul territorio italiana ha ritenuto che un documento anagrafico, seppure privo di fotografia possa assolvere al ruolo di sostenere in via presuntiva la minore età del soggetto, (cfr. Cass.
3.3.2020 n. 5936, richiamata anche da Cass. n. 11232 del 6.4.2022); nè si poteva ragionevolmente sostenere che i principi in materia di tutela del minore e di accertamento dell'età dettati dall'art. 19 bis Dlgs.142/2015 non possono valere in caso di richiesta di visto per ricongiungimento familiare, poiché una simile interpretazione costituirebbe una illegittima discriminazione ed incentiverebbe la immigrazione irregolare, poiché il figlio del ricorrente, giungendo in Italia con il suo passaporto e da irregolare, avrebbe avuto diritto ad un permesso di soggiorno per età minore;
circa l'esame svolto, gli esperti in materia, anche a livello internazionale, hanno riconosciuto che gli esami medici – come l'uso di raggi X per esaminare la crescita scheletrica e la maturazione dentale – non sono idonei a determinare l'età di una persona con sufficiente precisione perché non tengono conto dei fattori socioeconomici, ambientali ed etici che possono avere un ruolo determinante nella crescita ossea e dentale e, secondo la letteratura scientifica, questi metodi sono particolarmente inaffidabili per le persone tra i 15 ed i 20 anni;
nel caso di specie non solo si era voluto fare ricorso ad accertamenti dell'età, nonostante il giovane fosse in possesso di Persona_1 documentazione anagrafica e passaporto, ma tali accertamenti non si erano svolti secondo standard adeguati: come risultava dal documento trasmesso dall'ambasciata (doc. 8 depositato con il ricorso introduttivo) ci si era limitati all'esame radiografico del distretto mano-polso, valutato secondo il metodo di
Greulich-Pyle, senza svolgere ulteriori verifiche e senza indicare il margine di errore;
piuttosto, doveva darsi rilievo a quanto riportato nei documenti in possesso del giovane o, comunque, presumere la minore età, con ogni
Pag. 7 di 14 conseguenza sull'accoglimento della domanda originaria e dell'appello con riforma anche della statuizione relativa alla condanna alle spese della parte ricorrente in primo grado.
In data 22 aprile 2024, il si costituiva in giudizio, Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avverso gravame per difetto di autosufficienza dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.; nel merito,
l'infondatezza per ineseguibilità del petitum, posto che il controllo giurisdizionale del margine discrezionale di cui gode la Pubblica amministrazione negli accertamenti espletati si limita alla verifica dei profili di abnormità nelle valutazioni dell'Ufficio; ulteriormente in punto di merito, eccepiva il che i documenti esibiti dal giovane e recanti la data CP_1 Pt_1 di nascita non avevano efficacia dimostrativa in ordine al dato intrinseco della reale età del soggetto;
insisteva infine nell'impossibilità di presumere, in applicazione dell'art. 19 bis D.lgs. 142/2014, la minore età del giovane Pt_1 non versando quest'ultimo nelle condizioni di particolare fragilità in cui versa un minore non accompagnato e considerando che, nel caso di specie, la maggiore età del soggetto al momento della richiesta di visto risultava invece provata.
In data 30 aprile 2024, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di
Roma, esaminati gli atti del procedimento, esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'appello.
In vista dell'udienza di comparizione del 23 maggio 2024, che il decreto presidenziale del 6 aprile 2023 aveva disposto a trattazione cartolare, il 17 maggio 2024 la parte appellata costituita depositava note scritte, nelle quali, riportandosi a quanto eccepito nella comparsa di costituzione, insisteva nel chiedere il rigetto dell'appello; preso atto della mancata comparizione dell'appellante, che non aveva depositato note di trattazione scritta in
Pag. 8 di 14 sostituzione dell'udienza, il Collegio di appello, con ordinanza del 28 maggio
2024, rinviava, ex art. 348, c. 2 c.p.c., all'udienza cartolare del 14 novembre 2024.
L'appellante depositava note scritte in data 6 novembre 2024 e, nel riportarsi a quanto già dedotto, precisava che l'argomento proposto dall'Avvocatura
Generale – secondo la quale la presunzione di minore età operi nel sol caso di minori stranieri non accompagnati – era violativo dell'art. 3 Cost. e degli artt. 2
e 3 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989.
Con ordinanza del 29 aprile 2025, il Collegio fissava l'udienza del 3 luglio 2025 per la rimessione in decisione della causa, assegnando alle parti, a norma dell'art. 352 c.p.c., un termine di quarantacinque giorni antecedenti all'udienza per il deposito della precisazione delle conclusioni;
un termine di trenta giorni antecedenti all'udienza per le comparse conclusionali;
un termine di dieci giorni antecedenti all'udienza per le repliche.
Con decreto presidenziale del 17 giugno 2025 veniva disposta la trattazione cartolare dell'udienza del 3 luglio 2025. L'appellante e la controparte costituita precisavano le rispettive conclusioni in data 3 giugno 2025; depositavano le comparse conclusionali rispettivamente il 20 e il 23 giugno 2025, richiamando le difese già svolte e citando giurisprudenza a favore delle proprie posizioni;
depositavano le ultime repliche rispettivamente in data 23 e 30 giugno 2025.
L'appellante concludeva domandando, “in totale riforma dell'impugnata sentenza, annullare il provvedimento impugnato e, per l'effetto, annullare il provvedimento dell'Ambasciata d'Italia a Dakar (SENEGAL) n. 158/2022 del 29/07/2022 di rigetto della richiesta di visto per motivi familiari n. 20220001851 e riconoscere la sussistenza nel caso di specie del diritto a riacquistare l'unità del nucleo familiare e conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta di rilasciare il visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore del giovane nato il Persona_1
7/08/2004 a Ndame Keur Modou Khary, (SENEGAL). Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Pag. 9 di 14 L'appellato chiedeva “disattesa ogni contraria istanza, rigettare l'avverso gravame, siccome inammissibile e, comunque, infondato, così confermando la sentenza impugnata. Con vittoria delle spese del grado, nella misura che si riterrà equo liquidare”.
****************
L'appello – recante sufficiente esposizione dei motivi di gravame - è infondato nel merito.
La prima censura mossa dall'appellante alla sentenza impugnata e, prima ancora, al provvedimento amministrativo oggetto di causa è la ritenuta illegittimità della scelta della Amministrazione di procedere ad esame di densitometria ossea al fine di stabilire l'età del ragazzo, figlio dell'appellante, che si deduceva essere minore al momento della domanda di ricongiungimento.
Tale censura muove dal presupposto secondo il quale quando il ragazzo di cui si deve accertare la minore età sia in possesso di documenti quali, come nel caso di specie, non solo l'atto di nascita ma anche il passaporto, non è necessario né legittimo effettuare ulteriori accertamenti.
Il presupposto è errato.
Ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis, Tui, se gli stati riguardanti i figli minori, i figli maggiorenni e i genitori «non possono essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 dPR 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati».
Pag. 10 di 14 In primo luogo, dalla norma – che detta la disciplina applicabile ai ricongiungimenti familiari – si evince che qualsivoglia dubbio in ordine agli elementi fondanti il ricongiungimento ivi evocati (e, dunque, non solo il rapporto di filiazione ma anche l'età minore, espressamente richiamata – “gli stati riguardanti i figli minori”) può essere risolto, se vi siano dubbi di autenticità dei certificati o delle attestazioni rilasciate dalle competenti autorità straniere, tramite esame medico.
Non vi è dubbio quindi circa l'applicabilità di tale disposizione anche all'età del soggetto che si deduca essere minore, alla luce della circostanza per cui la minore età e la filiazione sono entrambi presupposti del diritto al ricongiungimento e possono essere oggetto di dubbio qualora non si reputi autentica la certificazione straniera.
Non è poi fondata la doglianza secondo la quale la Amministrazione non ha mai provveduto alla contestazione della autenticità dei documenti, avendo piuttosto la stessa Amministrazione procedente inteso munirsi di esame di densitometria ossea proprio in ragione della ritenuta non attendibilità delle certificazioni rilasciate nel Paese di origine in merito, tra l'altro, alle date delle nascite, come anche dedotto dal resistente in giudizio. CP_1
Non vi era peraltro necessità di contestare in altra forma la autenticità dei documenti.
Secondo il costante, mai superato e qui condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, “nella disciplina del ricongiungimento familiare alla
Questura, cui la domanda va presentata, compete il rilascio del nulla osta condizionato alla effettiva acquisizione, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità
e di convivenza, mentre all'autorità consolare compete il rilascio del visto d'ingresso, previa verifica dei presupposti di parentela, coniugio, minore età o inabilità al lavoro e
Pag. 11 di 14 di convivenza;
a tal fine, e con specifico riferimento al requisito dell'età, la certificazione rilasciata dallo Stato estero non è assistita da fede privilegiata ed è consentito alle rappresentanze consolari italiane di procedere a tutti gli accertamenti amministrativi necessari (come l'esame densometrico osseo) al fine di stabilire l'effettiva età di coloro che richiedono il visto di ingresso nel nostro Paese (in tal senso Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 1656 del 25/01/2007).
L'Amministrazione ha pertanto agito nel rispetto di tali principi, senza riconoscere ai documenti posseduti dal giovane una fede privilegiata che Pt_1 non può loro essere riconosciuta.
E' dunque principio pacifico che “nella disciplina del ricongiungimento familiare, la documentazione ufficiale dello status filiationis proveniente dalle competenti autorità del Paese di nascita dell'interessato non è assistita da fede privilegiata, ex art. 2700 c. c., ma ha un valore probatorio che deve essere oggetto di accertamento giudiziale unitamente alle altre prove che, secondo le regole generali, le parti hanno diritto di produrre in giudizio.” (in tal senso, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4379 del
22/02/2018).
Ogni presupposto fondante il ricongiungimento familiare, dunque, non può basarsi solo sulla documentazione ufficiale rilasciata dalle competenti autorità del Paese di nascita, priva di fede privilegiata, ma deve essere valutato - sia in sede amministrativa che in sede processuale - alla luce di ulteriori elementi come, appunto, l'esame medico compiuto nel caso di specie;
esso esclude che il giovane fosse di età minore quando ha presentato la domanda di ricongiungimento.
E' poi certamente inconferente il richiamo, in sede di censura in appello, alla disciplina dettata dall'art. 19 bis Dlgs.142/2015 ed alla relativa giurisprudenza, essendo pienamente condivisibile quanto sul punto ritenuto dal primo Giudice,
e cioè che tale disciplina di maggior favore si fondi proprio sulla circostanza per
Pag. 12 di 14 cui il minore si trova sul territorio dello Stato non accompagnato e, pertanto, in condizione di maggiore vulnerabilità; non rilevano le considerazioni svolte sul punto da parte appellante, secondo cui una diversa lettura incentiverebbe l'immigrazione irregolare, poiché esse attengono alle scelte legislative che non costituiscono oggetto della indagine in questa sede.
Sono altrettanto infondate le censure (invero mosse al procedimento amministrativo, e reiterate in grado di appello) relative alla idoneità medica dell'esame di densitometria ossea – a mezzo di radiografia mano/polso) a indicare con esattezza una età.
In primo luogo si osserva infatti che tale esame medico è ritenuto affidabile dalla giurisprudenza: “in tema di accertamento dell'età di un soggetto, costituisce strumento idoneo l'esame radiografico del polso in quanto consente di valutare il processo di accrescimento dell'organismo nell'età evolutiva, ancorché diversamente indichino documenti di identità dei quali non si conosca l'efficacia identificativa e fidefacente” (così, in termini, Cass. pen., sez. V, 5/11/2021, n. 8908; in senso conforme, Cass. pen., sez. IV, 20/03/2015, n.16946).
Tanto premesso in via generale, anche con pronunce recenti, si osserva che parte appellante riporta una serie di dubbi ricavati da letteratura scientifica e, tuttavia, non li rapporta allo specifico caso in esame, nell'ambito del quale non propone contestazioni dettagliate;
la contestazione generica del metodo, dunque, deve essere ritenuta infondata sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che riconosce specifica idoneità a rivelare l'effettiva età del soggetto proprio all'esame radiografico del polso.
La pronuncia impugnata deve pertanto essere confermata, con rigetto dell'appello.
Consegue alla presente pronuncia, in ragione della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado, che si liquidano in
Pag. 13 di 14 applicazione dei parametri medi vigenti in complessivi Euro 3.500,00 (Euro
1.030 per la fase di studio, Euro 720 per la fase introduttiva ed Euro 1.750 per la fase decisionale), oltre accessori di legge.
PQM
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando,
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna l'appellante al pagamento, in favore del
[...]
delle spese di lite del grado che si Controparte_3
liquidano in euro 3.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8 luglio 2025
Il Presidente
Sofia Rotunno
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