Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 21/03/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Sezione Lavoro, composta dai Signori Magistrati:
Presidente rel. Dott.ssa B. Catarsini
Dott.ssa C. Zappalà Consigliere
Dott. F. Conti Consigliere
allo scadere, alla data del 18 marzo 2025, del termine accordato alle parti per il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia n.12/2025 r.g. proposta da:
in persona del legale rappresentante proControparte_1 tempore, Sig. Parte 1 cod. fisc. Codice Fiscale 1
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore
.APPELLANTE, AMMESSO AL P.S.S. Catalano............
CONTRO
nato a [...] il [...] cod. fisc. CP 2
rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara C.F. 2
Pollicino.........
.APPELLA
ΤΟ
lavoro, n. 2252/2024 del 27 novembre 2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice del lavoro di primo grado, accertata la sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata fra e la ditta Controparte_3CP 2
[...] - intercorrente nel periodo 1° febbraio 2012 / 31 ottobre
2014 in totale accoglimento delle domande del primo e sulla scorta dell'espletata CTU contabile, condannava il datore di lavoro al pagamento, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma di € 36.299,61, oltre accessori, ponendo a carico della soccombente ditta le spese giudiziali e quelle di consulenza tecnica d'ufficio.
Con ricorso depositato in data 8 gennaio 2025 la ditta CP 1 di proponeva appello avverso la sentenza richiamata, Parte 1
dolendosi della ritenuta sussistenza di un rapporto lavorativo di natura subordinata, dichiarato sulla scorta di un'istruttoria testimoniale di cui contestava la valutazione da parte del primo giudice, rimarcando la natura prettamente amichevole, e non
lavorativa, del rapporto intercorrente tra le parti in causa e
dolendosi, altresì, della mancata valorizzazione di quanto riferito dai propri testi.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande spiegate in primo grado da controparte, con conseguente riforma dell'appellata sentenza, avanzando contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della stessa, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva CP 2 preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello per mancato rispetto del divieto di ius novorum, avendo l'appellante per la prima volta in questo grado di giudizio sollevato eccezione rispetto all'inattendibilità dei testi escussi per parte ricorrente, poiché non indifferenti.
Motivava nel merito anche l'infondatezza di tale eccezione, rilevando come giustamente i testi si fossero professati indifferenti al giudizio,
non avendo nei fatti un interesse che avrebbe potuto compromettere la loro partecipazione al giudizio.
Contestava anche il secondo motivo d'appello riguardante l'importo eccessivo delle spese liquidate, avendo il giudice correttamente applicato i parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
Infine, si opponeva alla richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza, rilevandone il solo intento dilatorio.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello ex adverso proposto,
conseguentemente, confermando in toto la sentenza impugnata, con condanna dell'appellante al pagamento di compensi ed onorari dei due gradi di giudizio.
La causa veniva trattata in modalità a trattazione scritta e, all'esito del termine concesso per il deposito delle note, assolto dal solo appellato, veniva decisa mediante il deposito telematico del dispositivo di questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare utile, preliminarmente, narrare la vicenda nel cui contesto si inseriscono i fatti di causa. CP 2 con ricorso al giudice del lavoro di primo grado,
adduceva di avere lavorato dal febbraio 2012 fino al mese di ottobre 2014 alle dipendenze e con il vincolo della
subordinazione presso la ditta oggi appellante, con la qualifica di "grafico pubblicitario junior", in assenza di rapporto di lavoro regolarizzato. Riportava tempistiche, modalità di lavoro svolte, nonché remunerazione corrisposta,
variate nel corso dell'intrattenuto rapporto, vantando le ulteriori somme poi accertate dal Tribunale.
Contrariamente a quanto allegato dall' _2 , la ditta “[...]
CP_1 , costituendosi in giudizio, esponeva che con il ricorrente non vi era mai stato alcun rapporto se non
confidenziale e di amicizia e che, al fine di mettere in pratica le tecniche acquisite durante il corso di studi,
| CP 2 gli aveva chiesto di frequentare il suo negozio.
Rilevava il primo decidente che dall'istruttoria compiuta,
fossero emersi elementi chiari, precisi e concordanti a sostegno delle pretese attoree: i testi escussi nel corso dell'espletata prova, potevano dirsi attendibili poiché direttamente a conoscenza dei fatti esposti, avendo peraltro reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie tra loro.
provaSecondo il primo decidente, all'esito della testimoniale, emergeva indiscutibilmente che il ricorrente svolgesse attività lavorativa all'interno del negozio, con le mansioni di grafico e con prestazioni svolte nell'esclusivo interesse della ditta, intrattenendo rapporti con la clientela per la fornitura di prodotti provenienti dalla stamperia, ed avendo nondimeno, i testimoni di parte resistente,
confermato che il ricorrente fosse presente in maniera assidua presso l'appellante ditta, utilizzando le apparecchiature della medesima.
A tali conclusioni, il primo giudice aggiungeva, non da ultimo,
che la ditta non avesse mai smentito la circostanza di avere corrisposto somme all' CP 2 per l'attività prestata,
affermando, la stessa, che tra il Pt 1 e l' CP 2 vi fosse soltanto un rapporto di amicizia, fatto che può comunque ben coniugarsi con un rapporto di lavoro di natura subordinata.
La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata in relazione alla violazione dell'articolo 345
c.p.c. è infondata. Il c.d. divieto di "ius novorum" che
| _2 richiama in memoria costitutiva in relazione Controparte_4
all'eccezione di inattendibilità dei testi escussi in giudizio, in quanto non fatta valere nel precedente grado, è
impropriamente invocata nella presente fattispecie trattandosi di divieto rapportato alla proposizione di nuove domande in appello (intendendosi per tali quelle che comportino un mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato) ovvero di nuove eccezioni in senso stretto (non rilevabili d'ufficio) che avrebbero dovuto essere fatte valere nel precedente giudizio. Non può tuttavia, assimilarsi al divieto normativamente sancito la censura volta a contestare la credibilità dei testi di parte ricorrente sentiti in primo grado. Per il caso in cui si ritengano sussistere motivi di inattendibilità/inammissibilità delle testimonianze rese in primo grado (peraltro, come afferma appellante, conosciute soltanto dopo la pronuncia di primo grado) esse possono ben essere fatte valere quale motivo di impugnazione in ragione del fatto che tali censure non sono soggette alle preclusioni rilevabili soltanto su eccezione di sollevarsi tempestivamente all'esito dellaparte da
testimonianza, ma costituiscono, invero, accertamenti preliminari che la stessa autorità giudicante può e deve eseguire d'ufficio in qualunque momento.
La censura proposto dalla ditta appellante può, dunque, essere vagliata secondo i principi generali regolanti la fattispecie.
Sostiene parte impugnante, dichiarando di avere appreso le relative circostanze (taciute in sede di prova testimoniale e conosciute dal Pt 1 solo in data 7 gennaio 2025 successivamente
è lo zio alla sentenza di primo grado), che il teste Tes 1
Testimone 3 è socio con dell' Tes 2 mentre il teste l'odierno appellato nella Controparte_5
Tuttavia occorre rappresentare, sulla scorta della visura storica allegata dall'appellante che fra l' _2 e l' Tes_2
già sussisteva al tempo della testimonianza un legame societario in quanto la CP_5 annoverava entrambi
fra i propri soci ma deve escludersi l'esistenza di un rapporto di dipendenza tale da inficiare l'attendibilità del teste, in mancanza di altri riscontri comprovanti la non credibilità del teste
Quanto al Tes 1 l'esistenza di un rapporto di affinità fra i due testi non è i ragione di inattendibilità o di scarsa credibilità, in mancanza di ulteriori elementi a sostegno.
Entrambi testi di parte ricorrente, peraltro, non appaiono aver reso testimonianze compiacenti, nulla avendo potuto riferire sulla paga percepita, né avendo potuto riferire, in particolare, il teste Tes 1 su tutti i periodi lavorativi indicati nei capitoli, ma solo per l'anno 2013. Entrambi hanno,
comunque, reso dichiarazioni collimanti quanto all'orario lavorativo osservato sia al mattino che al pomeriggio e, in particolare, la deposizione dell' Tes_2 è tale da coprire tutto l'arco lavorativo indicato nell'atto introduttivo del giudizio. È vero che lo stesso ricorrente in primo grado ammetteva l'interruzione del rapporto fra il settembre 2012
e il febbraio 2013 si tratta comunque di un periodo di pochi mesi che nate tale da inficiare la testimonianza dell' Tes 2
Chiede l'appellante di valorizzare le dichiarazioni rese dai propri testi, Tes 4 e Tes 5 dolendosi della circostanza per cui il giudice di prime cure abbia accolto le domande dell' _2 in assenza di
concreta prova dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in quanto nessun teste escusso, pur precisando di aver incontrato
ICP 2 in diverse occasioni presso i locali della CP 1 avrebbe
mai addotto di conoscere con certezza in virtù di quale titolo egli si intrattenesse al negozio, o di aver mai sentito l' _2 presentarsi ai clienti del sig. Pt_1 come dipendente di quest'ultimo.
Partendo dalla considerazione, già sopra esposta, secondo cui il Pt 1 aveva giustificato la presenza dell' _2 nel negozio in virtù dell'amicizia intercorrente fra i due, ragione per la quale il titolare consentiva all'amico di frequentare il punto vendita al fine di impratichirsi nelle tecniche acquisite durante il corso di studi, non ha invece trovato adeguato riscontro nei testi di parte convenuta. Infatti il teste pur Testimone 6 '
confermando che all'interno del negozio il lavoro veniva svolto esclusivamente dal titolare, ammetteva comunque di avere visto, nelle diverse occasioni in cui vi si era recata,
I CP 2 utilizzare i macchinari del negozio ma poi precisava
"suppongo che l'utilizzo delle macchine da parte del signor CP 2 avveniva le stampe di uso personale", senza tuttavia specificare le ragioni di tale supposizione. Il fatto poi che non avesse visto l' CP 2 interagire con i clienti non appare circostanza degna di nota al fine di ritenere che il lavoro dallo stesso svolto fosse di natura personale. Quanto alle circostanze capitolate ai numeri 8, 9 e 10 appare corretta la valutazione del giudice di primo grado circa la relativa influenza in quanto apprese dallo stesso Pt 1
Quanto il teste Testimone 7 la sua deposizione Tes 5 dovendosipressoché sovrapponibile a quella del tuttavia precisare come il teste non l'abbia spiegato circa la conoscenza delle circostanze di cui ai capitoli 8, 9 e 10
mentre con riferimento a quelli n. 11 e 12 ne ha riferito nonostante non potesse averne conoscenza personale, trattandosi di fatti evidentemente appresi o dal Pt 1 о dal Per 1 Il vero è che il teste ha comunque dichiarato di avere frequentato il negozio almeno un giorno a settimana sostanzialmente confermando di avere sempre visto, nelle occasioni in cui andava, ' _2 . Del resto che la frequentazione dell' _2 fosse assidua veniva confermata anche dal Pt 1 nella memoria costitutiva di primo grado.
In sostanza, sottolinea questa Corte, l'interpretazione della prova testimoniale offerta dal primo giudice può essere confermata.
Con il secondo motivo di appello la ditta censura la sentenza anche con riguardo all' importo delle spese di giudizio, ritenendolo eccessivo nonché in contrasto con i parametri del d.m. 147 2022.
Il giudice di primo grado ha liquidato l'importo di € 36.299,61 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Lo scaglione da prendere in considerazione è, dunque, quello compreso fra € 26.001,00 e €
52.000,00. È corretto tenere conto, come fatto dal giudice di primo grado, del tariffario medio di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/22 che, tuttavia, comporterebbe il complessivo importo di € 7616,00. Non ha tuttavia il giudice di primo grado spiegato l'aumento percentuale applicato nel caso di specie (il riferimento alla natura della controversia ben giustifica l'utilizzo del tariffario medio mentre il riferimento al valore della controversia si limita a identificare lo scaglione applicabile) in cui la somma per spese
è stata liquidata in € 9257,00. Pertanto in accoglimento del relativo motivo di impugnazione le spese di primo grado vanno rideterminate in
€ 7616,00. Quanto alle spese del presente appello appare conforme a giustizia compensarne un terzo, atteso limitato accoglimento dell'impugnazione liquidare la restante frazione sulla base del tariffario minimo, attesa la semplicità delle questioni affrontate nel presente grado. Resta assorbita l'istanza di sospensione contestualmente proposta dall'appellante.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Messina, Sezione Lavoro, definitivamente CP 1pronunziando sull' appello proposto dalla ditta avverso la sentenza n. 2252/2024 del 27 novembre 2024 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Messina, così provvede:
in parziale riforma della sentenza di primo grado ridetermina le spese del primo grado in € 7616,00 confermando nel resto la pronunzia impugnata;
compensando le spese di appello in ragione di un terzo condanna la in persona del titolare al ditta CP 1 Parte 1
pagamento della restante frazione che liquida, nella quota ridotta, in
€ 3330,6 oltre rimborso spese generali, Iva e cpa, con distrazione in favore del procuratore anticipatario avv. C. Pollicino.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio del 19 marzo 2025
Il Presidente
dott.ssa B. Catarsini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo, dott.ssa Francesca
Macrì RE PU BBLICA ITALIANA