Sentenza 27 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 27/09/2021, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/09/2021
N. 01131/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Lombardi e Rocco Felato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa – 4° -OMISSIS-" -OMISSIS- ", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco, 63;
per l'accertamento
della responsabilità dell’Amministrazione resistente nella gestione del rapporto di lavoro con il ricorrente (-OMISSIS-) prosciolto dal corpo in data -OMISSIS-(ancorché) nelle more del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio -OMISSIS-e riconosciuto come dipendente da causa di servizio (solo) in data-OMISSIS-;
e per la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patiti da parte ricorrente nella misura complessiva di € -OMISSIS-sì come, partitamente, esplicitati in ricorso [€ -OMISSIS-(danno da mancato trattamento economico nelle more del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio) - € -OMISSIS-(danno da perdita di chances) + € -OMISSIS-(danno esistenziale)] o nella misura maggiore o minore che l’adito Giudice dovesse ritenere in sua giustizia mediante valutazione equitativa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2021 – tenuta in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, già militare in regime di ferma triennale decorrente dal -OMISSIS-, espone di avere riportato in data -OMISSIS-, allorché si trovava in servizio presso il 1° -OMISSIS-4° -OMISSIS-“ -OMISSIS- ”.
Posto in licenza straordinaria di convalescenza, veniva prosciolto dal servizio con effetti decorrenti -OMISSIS-(data del referto medico anamnestico), tramite provvedimento notificato in data -OMISSIS-, a causa dell’accertata “ -OMISSIS- ”.
Tale provvedimento veniva impugnato avanti il T.A.R. Lazio, sede di Roma, che con sentenza n. 9805 del 2008 respingeva il ricorso, ritenendolo infondato sulla base “ degli accertamenti sanitari condotti nei confronti del ricorrente, che hanno evidenziato -OMISSIS-richiesti per la permanenza in servizio quale VFB, in coerenza con la pertinente normativa […]”. Veniva inoltre sottolineato che “ la rilevata affezione non ha formato oggetto di contestazione alcuna, non essendo stato impugnato il provvedimento sanitario – pure contestualmente alla sua emanazione comunicato al ricorrente giusta dichiarazione sottoscritta dal medesimo – nei termini di decadenza, conseguente consolidamento degli effetti ad esso connessi ”.
2. Il 17 maggio 2013 veniva però accolta la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità contratta, inoltrata nel frattempo dal ricorrente. Ricevutane la comunicazione (in data 16 gennaio 2014), l’interessato, con ricorso notificato il 22 settembre 2016
ha adito questo Tribunale al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“ 1) accertare la responsabilità dell’Amministrazione resistente nella gestione del rapporto di lavoro con il ricorrente (-OMISSIS-) prosciolto dal corpo in data -OMISSIS-(ancorché) nelle more del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio -OMISSIS-e riconosciuto come dipendente da causa di servizio (solo) in data-OMISSIS-;
2) condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni patiti da parte ricorrente nella misura complessiva di € -OMISSIS-sì come, partitamente, esplicitati sub Capo 2.2) in ricorso [€ -OMISSIS-(danno da mancato trattamento economico nelle more del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio)] ovvero sub Capo 2.3) in ricorso [€ -OMISSIS-(danno da perdita di chances) + € -OMISSIS-(danno esistenziale)] o nella misura maggiore o minore che l’adito Giudice dovesse ritenere in sua giustizia mediante valutazione equitativa ”.
3. A fondamento delle domande, il ricorrente prospetta la responsabilità contrattuale dell’Amministrazione datrice di lavoro, la quale, a suo dire, avrebbe provveduto al proscioglimento nonostante fosse stata proposta la richiesta di accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità. La pendenza del relativo procedimento e il successivo accoglimento dell’istanza del militare, ove non fosse intervenuto l’affrettato proscioglimento, avrebbe comportato – nelle more – la corresponsione degli emolumenti di carattere fisso e continuativo, dovuti per l’intero nel corso della procedura, nonché la possibilità di accedere in seguito al ruolo dei volontari in ferma permanente.
Contestando sostanzialmente una colpa omissiva in capo all’Amministrazione, rea di non avere provveduto alla corresponsione del dovuto e di non aver rappresentato al militare ormai prosciolto la possibilità di proseguire (come detto in regime di ferma permanente) l’originario servizio, il ricorrente ha chiesto, a titolo risarcitorio, il pagamento degli importi corrispondenti agli emolumenti dovuti, nonché la rifusione degli ulteriori pregiudizi asseritamente sofferti, sotto la specie del danno da perdita di chance e del danno esistenziale, nella misura complessiva sopra indicata.
4. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione eccepiva l’irricevibilità ( rectius : l’inammissibilità) del ricorso, ritenendolo non ritualmente notificato al Ministero della Difesa, nonché l’intervenuta prescrizione.
5. Chiamata alla pubblica udienza del 24 febbraio 2021, la causa veniva assegnata alla decisione.
6. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione in rito, formulata dalla difesa erariale, poiché, diversamente da quanto contestato, il ricorso introduttivo risulta notificato a mani proprie al Ministero della Difesa, presso la sede dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia il 22 settembre 2016. In proposito, appare del tutto irrilevante (e senz’altro non idoneo a viziare o impedire la notificazione) l’ulteriore riferimento, contenuto nel testo della relazione di notifica, al 4° -OMISSIS-“ -OMISSIS- ”, trattandosi di una mera specificazione, volta ad individuare l’articolazione territoriale dell’Amministrazione centrale evocata in giudizio.
7. Nel merito la domanda risarcitoria, pur nelle sue distinte declinazioni, è infondata.
Osserva il Collegio che i lamentati effetti pregiudizievoli, che il ricorrente avrebbe subito per non essere stato mantenuto in servizio e per non essere stato avviato alla ferma permanente, conseguono non certo, come suggerito, ad una condotta omissiva dell’Amministrazione, quanto semmai all’adozione del provvedimento di proscioglimento, divenuto inoppugnabile a seguito della citata pronuncia del T.A.R. per il Lazio, e alla mancata impugnazione dell’accertamento sanitario che aveva decretato la sostanziale inidoneità al servizio.
Nessun addebito può perciò essere elevato nei confronti del Ministero in relazione alle conseguenze materialmente sfavorevoli della cessazione del servizio, proprio perché detta cessazione, decorrente dall’11 gennaio 2006, deve essere ritenuta di per sé legittima, così da interrompere la concatenazione causale suggerita dal ricorrente: poiché, infatti, il proscioglimento è valido ed efficace e con esso si è definitivamente concluso il rapporto lavorativo, nessuna ulteriore incombenza sarebbe potuta ricadere sull’Amministrazione in ragione del cessato servizio, restando invece fermi soltanto gli effetti indennitari della accertata dipendenza da causa di servizio dell’infermità (effetti mai posti in discussione).
La domanda risarcitoria è dunque carente del proprio indefettibile presupposto, poiché manca, nella fattispecie esaminata, “ la prova dell'elemento oggettivo dell'illecito ”, che sarebbe dovuto consistere, in questo caso, nell’inadempimento, da parte dell’Amministrazione (un tempo - e non più - datrice di lavoro), al dovere rivelatosi insussistente di assicurare al ricorrente le utilità (emolumenti, prosecuzione del rapporto lavorativo) reclamate in forma di ristoro per equivalente.
Analoghi rilievi potrebbero inoltre essere riproposti se la domanda fosse invece ricondotta all’accertamento, in capo all’Amministrazione, di una forma di responsabilità aquiliana piuttosto che, come sostenuto dal ricorrente, contrattuale. In tale eventualità, infatti, l’illegittimità dell’atto o del comportamento presupposto costituirebbero pur sempre una condizione necessaria (e comunque non sufficiente, essendo richiesta anche la prova, qui non raggiunta, della spettanza del bene della vita desiderato) per accordare il risarcimento. Ma tale condizione non sussiste nel caso esaminato, sia in considerazione della conclamata legittimità del provvedimento che ha concluso anticipatamente il rapporto lavorativo (proscioglimento) sia della mancata impugnazione del giudizio medico che ne ha costituito il fondamento motivazionale.
8. Per completezza, il Collegio deve comunque rilevare che non pare destituita di fondamento l’eccezione di prescrizione formulata dalla difesa erariale. In merito, si deve infatti sottolineare che, alla data di proposizione del ricorso (22 settembre 2016), risultavano senz’altro scaduti sia il termine di prescrizione ordinario (10 anni, ex art. 2946 cod. civ.) applicabile nel caso in cui l’azione risarcitoria fosse stata inquadrata nello schema della responsabilità contrattuale, sia, e a maggior ragione, il termine di prescrizione quinquennale (art. 2947 cod. civ.), applicabile nel caso di illecito extracontrattuale, termini entrambi da computare dalla data in cui si sono prodotti gli effetti del proscioglimento (11 gennaio 2006), effetti consolidatisi, anche nella loro dimensione temporale, a seguito della citata pronuncia del T.A.R. Lazio.
9. Per quanto precede le domande devono essere dunque respinte, con conseguente integrale rigetto del ricorso.
Le spese vanno compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2021, tenuta in videoconferenza, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.