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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/07/2025, n. 5647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5647 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 9 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3567/2024 R.G.
TRA
'nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Esposito del Parte_1
Foro di Napoli con il quale elegge domicilio presso lo studio in Napoli alla via Padova, n.° 22.
Ricorrente
ヨ
-P. IVA Controparte_1
P.IVA_1 - Cod. Fisc.
- Sede di NAPOLI in P.IVA_2 Controparte_2 persona del Direttore Regionale pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, in Persona_1 ,recante rep. N. 17705 Racc. 8545, registrato atti, conferita per atto Notaio presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6. 2014 al n.4058 IT dall'Avv.
CP_ di Napoli - Via Nuova Poggioreale - ang. Concetta Petrillo elett.te domiciliato nella Avvocatura
S. Lazzaro.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro il ricorrente in epigrafe premesso:
che aveva lavorato alle dipendenze della società CP_3 con sede legale in Napoli, alla Via
Cuma, n. 28, P.IVA P.IVA_3 dal 21 luglio 2017 sino a tutto il 11/06/2018, con la qualifica di operaio I livello (doc. 1);
CP_3 datrice diche in data 11/06/2018, a seguito di specifica disposizione di servizio della lavoro, si recava per conto della stessa presso il cantiere sito in Forio (NA) alla Via Torrione n. 46;
che in particolare doveva iniziare l'attività lavorativa presso l'indicato cantiere alle ore 8,30;
che per l'espletamento delle mansioni e dei compiti relativi all'inquadramento riconosciutogli dalla indicata Società IMEF s.r.l. doveva svolgere l'attività di muratore presso l'indicato cantiere sito in
Forio (NA) alla Via Torrione n. 46, osservando un orario di lavoro dalle ore 08,30 alle 17,30, con un'ora di intervallo, dal lunedì al venerdì di ogni settimana;
che, di conseguenza, dalla propria residenza, sita nel Comune di Ischia alla Via Quercia 23, si recava sul posto di lavoro e viceversa in Forio (NA) alla Via Torrione n. 46, ove aveva sede il cantiere edile gestito dalla Soc. IMEF Srl per espletare la propria attività lavorativa;
che per raggiungere l'indicato cantiere, sito nel Comune di Forio (NA) alla Via Torrione n. 46, era costretto a percorrere circa 12,00 km all'andata e poi circa 12,00 Km per il ritorno alla propria abitazione;
che per andare dalla sua residenza al cantiere non esistono mezzi di trasporto pubblico compatibili per orari e tragitto che potevano consentirgli di raggiungere agevolmente o, comunque, senza grandi sacrifici, il luogo di lavoro;
che le fermate dei mezzi di trasporto pubblico distavano diversi chilometri sia dalla residenza del ricorrente sia dal cantiere nel Comune di Forio ove lo stesso si doveva recare;
che, dunque, per raggiungere il luogo di lavoro in tempo utile per l'inizio dell'attività lavorativa il ricorrente era obbligato a far ricorso al mezzo di trasporto privato, e segnatamente ad utilizzare il motociclo di sua proprietà Honda targato DT53316 (doc. 2 e 3);
che anche la Società datrice di lavoro non avendo a disposizione mezzi di trasporto per
.
accompagnare i propri dipendenti dalla sede di lavoro al cantiere sito nel Comune di Forio (NA), aveva autorizzato i dipendenti ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto privato;
che dopo aver lavorato presso l'indicato cantiere sito nel Comune di Forio, al termine dell'orario di lavoro, in data 11/06/2018, alle ore 17:45 circa, nel percorso da compiere per far ritorno a casa, giunto nel Comune di Casamicciola Terme (NA), alla Via Castiglione, mentre si trovava alla guida del motociclo tipo Honda SH tg. DT53316 di sua proprietà, all'altezza del civico n. 33, veniva investito dall'auto Fiat 500 Abarth di colore grigio tg. FM175KC, il cui conducente, proveniente da tergo e senza rispettare la segnaletica stradale, sorpassava a destra lo scooter, nel tentativo di effettuare una manovra di inversione a "U", assolutamente vietata dal codice della strada in quel tratto di strada;
che nella circostanza, viaggiava al centro della propria corsia di marcia, a moderata velocità, anche a causa del traffico, e nell'occasione del sinistro l'indicata autovettura Fiat 500 Abarth
investiva lo scooter con la sua parte anteriore sinistra, alla fiancata destra del motociclo, facendolo cadere al suolo in maniera repentina sulla sua sinistra;
che, a causa della caduta e del violento impatto al suolo aveva riportava lesioni alla persona, per le quali veniva soccorso dall'autoambulanza del 118 accorsa sul posto e trasportato al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Rizzoli di Lacco Ameno (NA), ove i sanitari diagnosticavano
"frattura esposta del collo chirurgico dell'omero, frattura di epifisi prossimale, chiusa soltanto tibia" come da referto n° 150070/18009357;
che, a seguito del ricovero ospedaliero veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura, in anestesia spinale, e sintesi con placca e viti di stabilità angolare e viti di
Asny libere;
che, come risulta dalla documentazione prodotta, a seguito dell'intervento chirurgico subito restava ricoverato presso il reparto ortopedia dell'indicato Presidio Ospedaliero Rizzoli di Lacco
Ameno sino al 18/06/2018, con prognosi di 90 giorni e immobilizzazione dell'arto (doc. 7);
che, tuttavia, in data 05/11/2019 veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria con diagnosi “esiti di frattura Piatto Tibiale" e in data 06/11/2019 sottoposto " ad intervento chirurgico di rimozione dei mezzi osteosintesi ( placca e viti e vite fuorri placca e rondella", ad un primo intervento chirurgico al ginocchio sinistro di rimozione dei mezzi di sintesi ed applicazione di sostituto;
che in data 13/05/2020 veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Sacro Cuore don
Calabria e sottoposto “ad intervento chirurgico di osteotomia deva rizzante in plus ( 12 millimetri della tibia a livello del suo 1/3 prossimale e stabilizzazione con placca NewClip Technics e 8 viti a stabilità angolare con riempimento del gap osseo con solfato di calcio" (doc. 9) e giudicato non definitivamente guarito;
che infatti, con certificato medico dell'11/7/2020 l'Ospedale lo dimetteva rilasciando allo stesso la seguente certificazione purtroppo se consideriamo la giovane età ed il grave danno già 66
presente alle superfici cartilaginee del ginocchio sinistro si può prevedere che il Sig. Pt_1 dovrà sottoporsi, si spera il più tardi possibile ad un sicuro intervento di protesi di ginocchio";
che, attesa l'incontestabile natura di infortunio in itinere, denunciava al proprio datore di lavoro l'infortunio subito (doc. 11) e, successivamente, inoltrava la denuncia all' CP_1 (doc. 12), sede competente di Napoli, richiedendo tutte le indennità previste dalla legge;
che in relazione a detto infortunio | CP_1 apriva la pratica alla quale veniva attribuito il numero
517118548 Doc. 13);
che in relazione a detta pratica aveva fornito all'istituto assicurativo tutta la documentazione ed i chiarimenti che di volta in volta venivano richiesti dall CP_1 (cfr. da doc. 14 a doc. 17);
che, nelle more, veniva risarcito parzialmente dalla Compagnia assicuratrice del veicolo investitore che corrispondeva l'importo complessivo di Euro 43.400,00Controparte_4 '
di cui Euro 7.400,00 in regime di indennizzo diretto ed Euro 36.000,00 per risarcimento danni ex art. 2054 c.c. senza alcuna concorsualità;
che aveva comunicato all CP_1 per la eventuale azione di regresso l'importo percepito (cfr.doc.
18);
che, tuttavia, nonostante l'incontestabile natura di infortunio in itinere, I CP_1 con provvedimento del 8/12/2021 non riconosceva alcun importo e come da pec del 01-28/02/2022 proponeva opposizione avverso il provvedimento negativo dell CP_1;
che, in relazione alla proposta opposizione, I CP_1, con ulteriore provvedimento del 04/08/2022, nel respingere la richiesta gli comunicava che " ...non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio si è verificato in itinere Per_2 dall'ambiente di lavoro in presenza di un rischio generico non protetto nelle norme sull'assicurazione infortuni (DPR 1124/1965)" (cfr.doc. 20); . che a seguito di tale ingiustificato diniego con p.e.c. del 13/12/2022 tramite il proprio procuratore, faceva richiesta di accesso alla documentazione ricevendo un estratto della stessa in possesso dell CP_1 (cfr. doc. 21);
. che, come risultava dalla documentazione prodotta aveva subito i seguenti danni:
-invalidità totale temporanea per un totale di giorni novanta;
invalidità parziale temporanea per un totale di giorni novanta;
invalidità permanente, comprensiva delle lesioni e del danno estetico, pari al 27%, come risulta dalla Perizia medica a firma del dott. che pure in questa sede deve intendersi per Persona_3
integralmente trascritta e riportata;
che in data 06/06/2023, con lettera racc.ta pec (aveva effettuato il tentativo di negoziazione assistita, mettendo nuovamente in mora | CP_1, ma anche detto tentativo restava infruttuoso;
Tanto esposto in fatto e contestando l'operato dell CP_1 chiedeva di accertare e dichiarare che
l'infortunio subito dal sig. Parte_1 in data 11/06/2018 era dipeso da motivi di lavoro e doveva,
pertanto, inquadrarsi e riconoscersi come infortunio in itinere dovuto a causa di lavoro;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che il ricorrente a causa dell'infortunio in itinere del quale era stato vittima in data 11.6.2018 aveva riportato i seguenti danni: invalidità totale temporanea per giorni novanta;
invalidità parziale temporanea per giorni novanta;
invalidità permanente, comprensiva delle lesioni, del danno estetico e del danno biologico, pari al 27%; in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare che | CP_1 era tenuto a corrispondere al ricorrente la rendita per inabilità permanente o, in subordine, la indennità una tantum conseguente all'infortunio sul lavoro in itinere di cui al presente Ricorso, conformemente alle vigenti disposizioni e nella misura corrispondente ad un danno biologico quantificabile in 27% punti percentuali o nella diversa misura di giustizia che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, oltre al danno da invalidità temporanea pari a 180 giorni complessivi ovvero alla diversa misura di giustizia;
per l'effetto, condannare di conseguenza | CP_1 al risarcimento dovuto e conseguente al danno da invalidità totale temporanea per un totale di giorni novanta, come risulta dalla documentazione medica in atti nonché al danno da invalidità parziale temporanea per un totale di giorni novanta, come risulta dalla documentazione medica in atti ed al danno biologico e/o da invalidità permanente, comprensiva delle lesioni, e del danno estetico: quantificabile in 27% punti percentuali e/o in quella maggiore o minore di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interesse come Legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva | CP_1 che negava l'esistenza di un infortunio in itinere ed evidenziava la corretta valutazione dei postumi effettuata in sede amministrativa, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite. Disposta ed espletata consulenza medico legale sulla persona dell'istante, previa concessione di termine per note, all'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito occorre premettere che la figura tecnico-giuridica dell'infortunio professionale è fondata sul seguente trinomio di elementi definitori espressamente contemplati dall'art. 2 del T.U. 1124/1965:
1. l'evento dannoso pregiudizievole della attitudine al lavoro del prestatore d'opera;
2. la causa violenta che incontra l'organismo umano;
3. l'occasione di lavoro;
Concentrando su quest'ultimo elemento la presente indagine –in quanto trattasi di quello contestato in giudizio- si osserva che l'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto. L'occasione di lavoro comprende pertanto tutte le situazioni nelle quali la mansione lavorativa propria dell'infortunio, come pure le concrete modalità della organizzazione e le attività sussidiarie o ausiliarie, imponendo specifici comportamenti e adempimenti (pur se non strettamente inerenti alle mansioni affidate) siano tali da esporre il lavoratore, secondo una previsione oggettivistica che ne comprende anche l'eventuale imprudenza, negligenza ed imperizia al possibile verificarsi di eventi dannosi riconducibili sempre nella logica del rischio professionale.
In altri termini ogni evento può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogniqualvolta il lavoro stesso ne abbia determinato il rischio.
Ne consegue che, fuoriesce dalla nozione di “occasione di lavoro" e, quindi dalla copertura assicurativa, quell'evento che sia il frutto di un rischio c.d. elettivo e, cioè, originato da un'attività puramente arbitraria ed animata da finalità personali la quale comporti rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione.
Tale genere di rischio -che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro- si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi:
1. presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
2. direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
3. mancanza di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. In tema di onere della prova la Suprema Corte, nell'affermare che l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, ma richiede in ogni caso la riconducibilità all'attività lavorativa in virtù di un collegamento non marginale> e che < l'evento dannoso deve pertanto derivare dal rischio (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio (improprio) insito in attività accessorie o strumentali, ma immediatamente connesse con quelle mansioni> ha altresì precisato che l'onere di provare la sussistenza del suddetto requisito incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale e che qualora l'infortunio si verifichi al di fuori dell'ambito strettamente lavorativo (sia dal punto di vista spazio - temporale che da quello della tipica prestazione di lavoro), a norma dell'art. 2697 cod. civ. incombe all'assicurato l'onere di provare che l'attività non intrinsecamente lavorativa e non coincidente cronologicamente e topograficamente con le prestazioni dovute - fosse richiesta da modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro, o in ogni caso da circostanze prescindenti dalla scelta del lavoratore (ex plurimis Cass. 10910/1996).
Sempre in punto di diritto occorre premettere che nel caso in esame, in ragione della data dell'infortunio, deve trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al d.lgs. n. 38/00, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25-07-2000 (vds. art. 13 D.
L. n. 38/00).
Tale decreto all'13 prevede: "1.In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, 1 CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1)
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell CP_1. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
.11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile".
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%., restano fuori dalla copertura CP_1 le cd
"microinvalidità", ovvero i danni con una percentuale inferiore al 6%.
Partendo da tale premessa normativa, la giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso che, in tema di infortuni sul lavoro, la particolare figura dell'infortunio in itinere, non prevista dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui ai D.P.R. n. 1124-65, può ritenersi verificata in occasione di lavoro e pertanto meritevole di tutela, soltanto quando sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, per cui non è sufficiente ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico funzionalmente collegato all'attività lavorativa (cfr. Cass. 11 aprile 1998 n. 3742). Il che viene a determinarsi allorché, ad esempio, il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare alla propria abitazione, debba necessariamente usare un mezzo di trasporto particolare, che non sia quello solitamente usato dalla generalità degli utenti della strada, come nel caso di necessità dell'uso del veicolo privato per l'assenza o l'inadeguatezza di mezzi pubblici. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale la nozione di occasione di lavoro comprende non solo la prestazione lavorativa in senso stretto, ma anche le attività complementari ed accessorie in rapporto di occasionalità necessaria con essa (Cass. 12 maggio 1990 n. 4076).
L'occasione di lavoro non richiede l'inerenza del rischio alle specifiche mansioni esercitate;
è invece sufficiente che l'infortunio sia in rapporto di necessaria, stretta connessione con gli specifici obblighi lavorativi. Quindi se l'utilizzo della pubblica strada è imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale all'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sè è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio in itinere " (Cass. 17 maggio -
2002, n. 7222).
Pertanto, il rischio generico connesso all'uso della pubblica via assume una connotazione eziologica professionale, tale da aggravare il rischio generico, allorché tale uso sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, perché il lavoratore non ha possibilità di una scelta diversa. Ovviamente la tutela assicurativa opera negli stretti limiti in cui venga seguito il percorso ordinario per raggiungere il posto di lavoro.
Ciò premesso in astratto e venendo alla fattispecie concreta osserva il giudicante che è provato l'assunto del collegamento causale tra attività lavorativa e infortunio occorso.
Il ricorrente ha dedotto che in merito al nesso eziologico tra attività lavorativa ed infortunio in itinere i requisiti elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione erano stati tutti ampiamente provati.
|| Pt_1 ha dimostrato di essere rimasto vittima di un incidente stradale mentre faceva ritorno a casa dopo una giornata lavorativa dal cantiere sito nel comune di Forio alla via Torrione n. 46, utilizzando il proprio mezzo privato, veniva investito da un'autovettura che eseguiva una manovra di inversione ad "U" assolutamente vietata dal codice della strada.
A tale proposito assolutamente incontestabili appaiono le ulteriori seguenti circostanze:
Cont a) come confermato anche dall non esistevano idonei mezzi di trasporto pubblico che, per orari, frequenza, percorsi, consentissero al ricorrente di raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa ed ha utilizzato il percorso più breve senza deviazioni nel tratto cantiere-abitazione e viceversa;
b) il datore di lavoro non disponeva di propri mezzi di trasporto per accompagnare i propri dipendenti dalla sede della Società al cantiere presso il quale erano impegnati nell'attività lavorativa;
c) il ricorrente ha osservato tutte le regole di condotta previste dal Codice della Strada ed è stato vittima dell'incidente occorsogli senza avere alcuna colpa, tanto che la Compagnia di CP_4 [...] ha provveduto a risarcire i danni senza alcuna concorsualità del ricorrente nel sinistro stradale su descritto;
d) il ricorrente ha riportato danni tali che non gli hanno più consentito l'attività lavorativa quale operaio edile, al punto che il rapporto di lavoro con la Società CP_3 è definitivamente cessato.
Ora, osserva il giudicante, la circostanza che lo spostamento dal cantiere, presso il quale aveva lavorato, alla propria abitazione, fosse dovuto all'espletamento di una attività lavorativa, vale di per sé a qualificare l'infortunio subito dal ricorrente quale "infortunio in itinere", in virtù di quanto previsto e disposto dall'art. 2, comma 3 del T.U. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 12 del D.
Lgs. n. 38 del 2000. Per orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, per la qualificazione dell'infortunio come in itinere e il riconoscimento del diritto alla connessa tutela antinfortunistica è
sufficiente la mera sussistenza di un rapporto finalistico tra il c.d. percorso normale e l'attività lavorativa, nella misura in cui a seguito della modifica del T.U. n. 1124 del 1965, art. 2, comma 3,
la nozione di rischio elettivo rilevante al fine di escludere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere va circoscritta al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al c.d. percorso normale tra casa e lavoro (cfr tra le altre Cass. n.
18659/2020).
Né, per altro verso, può destituire di fondamento la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente l'utilizzo del mezzo privato, necessitato da ragioni di efficienza e produttività e dalla mancanza di idonei mezzi di trasporto pubblico.
In ogni caso, quand'anche la scelta di utilizzare il mezzo privato fosse stata dettata da ulteriori e diverse esigenze di organizzazione personale ed ottimizzazione dei tempi, questo non inficerebbe la qualificazione dell'infortunio come in itinere, alla luce di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità che muove dalla individuazione di ulteriori criteri definitivi della necessità della scelta del lavoratore di usare il mezzo privato i quali sono stati individuati nella normalità e ragionevolezza: entrambe queste nozioni risultano determinabili in relazione a valori costituzionali quali la ragionevolezza (art. 3 Cost.), la libertà di fissare la propria residenza (art. 16 Cost.) le esigenze familiari (art. 31 Cost.), la tutela del lavoro in ogni sua forma (art. 35 Cost.), la protezione del lavoratore in caso di infortunio (art. 38 Cost.).
Come specificato nella ricostruzione in fatto il Pt_1 nel tragitto Cantiere- abitazione ha seguito il percorso normale e più breve, senza fare deviazioni.
A tale proposito deve evidenziarsi che secondo la normativa l'infortunio in itinere deve verificarsi in occasione del “percorso normale”, ovvero del percorso più breve e diretto o più comodo e conveniente, secondo canoni di ragionevolezza, normalmente affrontato dal lavoratore per esigenze e finalità lavorative ed in orari compatibili con queste ultime. Con la Circolare n. 14 del 25
marzo 2016, infatti, | CP_1 ha precisato che il percorso può anche essere diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità (es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve ecc.).
Secondo gli artt. 2 e 210 del D.P.R n. 1124/1965, inoltre, “l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti“ ma, si ripete, nella fattispecie concreta nessuna deviazione dal percorso normale vi è stata da parte del ricorrente.
E' altrettanto incontestabile, inoltre, che il tragitto sia stato affrontato dal ricorrente per esigenze e finalità lavorative, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa. D'altro canto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato come "l'occasione di lavoro" debba essere intesa in senso funzionale.
Nella fattispecie concreta, osserva il giudicante, appare assolutamente incontestabile che l'infortunio sia avvenuto in occasione e per motivi di lavoro.
Di nessun rilievo, inoltre, può essere la circostanza che il ricorrente per lo spostamento dalla propria abitazione al luogo di lavoro abbia utilizzato un motociclo e non una autovettura.
Sul punto, infatti, deve evidenziarsi come, con riferimento ad esempio all'utilizzo della bicicletta - per certi versi mezzo di locomozione meno sicuro e meno “stabile” di un motociclo la
-
giurisprudenza abbia affermato che l'utilizzo di un tale mezzo privato per il raggiungimento del posto di lavoro, in virtù dei positivi riflessi ambientali e di una mobilità sempre più eco- sostenibile, possa considerarsi addirittura “necessitato" (cfr. in termini Cass. n. 21516/2018). aIl CTU sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto legislativo ha accertato che: seguito dell'infortunio per cui è causa, la ricorrente ha riportato una lesione dell'integrità psico-fisica
(danno biologico) nella misura del 16%/18%.
Per quanto attiene al periodo di invalidità temporanea totale e parziale relativamente alla grave frattura scomposta distale della tibia si possono considerare: ITT 60 giorni al 100%.
ITP 60 gg al valore medio del 75% corrispondenti al periodo per la iniziale riabilitazione funzionale della grave frattura.
ITP 60 gg al valore medio del 50% corrispondente al periodo di ulteriore riabilitazione con FKT ed al parziale recupero funzionale.
ITP 90 gg al valore medio del 25% corrispondente alla definitiva stabilizzazione dei sintomi".
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, non contestate dalle parti, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Il ricorso, pertanto, va accolto nel senso che deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla rendita in virtù del danno biologico subìto pari al 16/18% oltre accessori ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L.n. 412/91.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono definitivamente poste a carico dell CP_1.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara che la percentuale di danno biologico derivato alla ricorrente dall'infortunio sul lavoro occorso il 11.06.2018 è pari al 16% /18% e per l'effetto condanna | CP_1 al pagamento della rendita corrispondente a tale grado di inabilità oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Dichiara, altresì, che Parte_1 a causa dell'infortunio in itinere del quale è stato vittima in data 11.6.2018 ha riportato i danni da invalidità totale temporanea e invalidità parziale temporanea CP
-come in motivazione e condanna I al pagamento dei relativi importi.
Condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in €
2.200,00 oltre spese generali, CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 9-07-2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa Anna Maria Beneduce
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Anna Maria Beneduce in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Napoli ha pronunciato in data 9 luglio 2025, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 3567/2024 R.G.
TRA
'nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Esposito del Parte_1
Foro di Napoli con il quale elegge domicilio presso lo studio in Napoli alla via Padova, n.° 22.
Ricorrente
ヨ
-P. IVA Controparte_1
P.IVA_1 - Cod. Fisc.
- Sede di NAPOLI in P.IVA_2 Controparte_2 persona del Direttore Regionale pro-tempore, rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti, in Persona_1 ,recante rep. N. 17705 Racc. 8545, registrato atti, conferita per atto Notaio presso l'Agenzia delle Entrate di Castellammare di Stabia il 18.6. 2014 al n.4058 IT dall'Avv.
CP_ di Napoli - Via Nuova Poggioreale - ang. Concetta Petrillo elett.te domiciliato nella Avvocatura
S. Lazzaro.
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15.12.2023 presso il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro il ricorrente in epigrafe premesso:
che aveva lavorato alle dipendenze della società CP_3 con sede legale in Napoli, alla Via
Cuma, n. 28, P.IVA P.IVA_3 dal 21 luglio 2017 sino a tutto il 11/06/2018, con la qualifica di operaio I livello (doc. 1);
CP_3 datrice diche in data 11/06/2018, a seguito di specifica disposizione di servizio della lavoro, si recava per conto della stessa presso il cantiere sito in Forio (NA) alla Via Torrione n. 46;
che in particolare doveva iniziare l'attività lavorativa presso l'indicato cantiere alle ore 8,30;
che per l'espletamento delle mansioni e dei compiti relativi all'inquadramento riconosciutogli dalla indicata Società IMEF s.r.l. doveva svolgere l'attività di muratore presso l'indicato cantiere sito in
Forio (NA) alla Via Torrione n. 46, osservando un orario di lavoro dalle ore 08,30 alle 17,30, con un'ora di intervallo, dal lunedì al venerdì di ogni settimana;
che, di conseguenza, dalla propria residenza, sita nel Comune di Ischia alla Via Quercia 23, si recava sul posto di lavoro e viceversa in Forio (NA) alla Via Torrione n. 46, ove aveva sede il cantiere edile gestito dalla Soc. IMEF Srl per espletare la propria attività lavorativa;
che per raggiungere l'indicato cantiere, sito nel Comune di Forio (NA) alla Via Torrione n. 46, era costretto a percorrere circa 12,00 km all'andata e poi circa 12,00 Km per il ritorno alla propria abitazione;
che per andare dalla sua residenza al cantiere non esistono mezzi di trasporto pubblico compatibili per orari e tragitto che potevano consentirgli di raggiungere agevolmente o, comunque, senza grandi sacrifici, il luogo di lavoro;
che le fermate dei mezzi di trasporto pubblico distavano diversi chilometri sia dalla residenza del ricorrente sia dal cantiere nel Comune di Forio ove lo stesso si doveva recare;
che, dunque, per raggiungere il luogo di lavoro in tempo utile per l'inizio dell'attività lavorativa il ricorrente era obbligato a far ricorso al mezzo di trasporto privato, e segnatamente ad utilizzare il motociclo di sua proprietà Honda targato DT53316 (doc. 2 e 3);
che anche la Società datrice di lavoro non avendo a disposizione mezzi di trasporto per
.
accompagnare i propri dipendenti dalla sede di lavoro al cantiere sito nel Comune di Forio (NA), aveva autorizzato i dipendenti ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto privato;
che dopo aver lavorato presso l'indicato cantiere sito nel Comune di Forio, al termine dell'orario di lavoro, in data 11/06/2018, alle ore 17:45 circa, nel percorso da compiere per far ritorno a casa, giunto nel Comune di Casamicciola Terme (NA), alla Via Castiglione, mentre si trovava alla guida del motociclo tipo Honda SH tg. DT53316 di sua proprietà, all'altezza del civico n. 33, veniva investito dall'auto Fiat 500 Abarth di colore grigio tg. FM175KC, il cui conducente, proveniente da tergo e senza rispettare la segnaletica stradale, sorpassava a destra lo scooter, nel tentativo di effettuare una manovra di inversione a "U", assolutamente vietata dal codice della strada in quel tratto di strada;
che nella circostanza, viaggiava al centro della propria corsia di marcia, a moderata velocità, anche a causa del traffico, e nell'occasione del sinistro l'indicata autovettura Fiat 500 Abarth
investiva lo scooter con la sua parte anteriore sinistra, alla fiancata destra del motociclo, facendolo cadere al suolo in maniera repentina sulla sua sinistra;
che, a causa della caduta e del violento impatto al suolo aveva riportava lesioni alla persona, per le quali veniva soccorso dall'autoambulanza del 118 accorsa sul posto e trasportato al pronto soccorso del Presidio Ospedaliero Rizzoli di Lacco Ameno (NA), ove i sanitari diagnosticavano
"frattura esposta del collo chirurgico dell'omero, frattura di epifisi prossimale, chiusa soltanto tibia" come da referto n° 150070/18009357;
che, a seguito del ricovero ospedaliero veniva sottoposto ad un intervento chirurgico di riduzione cruenta della frattura, in anestesia spinale, e sintesi con placca e viti di stabilità angolare e viti di
Asny libere;
che, come risulta dalla documentazione prodotta, a seguito dell'intervento chirurgico subito restava ricoverato presso il reparto ortopedia dell'indicato Presidio Ospedaliero Rizzoli di Lacco
Ameno sino al 18/06/2018, con prognosi di 90 giorni e immobilizzazione dell'arto (doc. 7);
che, tuttavia, in data 05/11/2019 veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Sacro Cuore
Don Calabria con diagnosi “esiti di frattura Piatto Tibiale" e in data 06/11/2019 sottoposto " ad intervento chirurgico di rimozione dei mezzi osteosintesi ( placca e viti e vite fuorri placca e rondella", ad un primo intervento chirurgico al ginocchio sinistro di rimozione dei mezzi di sintesi ed applicazione di sostituto;
che in data 13/05/2020 veniva nuovamente ricoverato presso l'Ospedale Sacro Cuore don
Calabria e sottoposto “ad intervento chirurgico di osteotomia deva rizzante in plus ( 12 millimetri della tibia a livello del suo 1/3 prossimale e stabilizzazione con placca NewClip Technics e 8 viti a stabilità angolare con riempimento del gap osseo con solfato di calcio" (doc. 9) e giudicato non definitivamente guarito;
che infatti, con certificato medico dell'11/7/2020 l'Ospedale lo dimetteva rilasciando allo stesso la seguente certificazione purtroppo se consideriamo la giovane età ed il grave danno già 66
presente alle superfici cartilaginee del ginocchio sinistro si può prevedere che il Sig. Pt_1 dovrà sottoporsi, si spera il più tardi possibile ad un sicuro intervento di protesi di ginocchio";
che, attesa l'incontestabile natura di infortunio in itinere, denunciava al proprio datore di lavoro l'infortunio subito (doc. 11) e, successivamente, inoltrava la denuncia all' CP_1 (doc. 12), sede competente di Napoli, richiedendo tutte le indennità previste dalla legge;
che in relazione a detto infortunio | CP_1 apriva la pratica alla quale veniva attribuito il numero
517118548 Doc. 13);
che in relazione a detta pratica aveva fornito all'istituto assicurativo tutta la documentazione ed i chiarimenti che di volta in volta venivano richiesti dall CP_1 (cfr. da doc. 14 a doc. 17);
che, nelle more, veniva risarcito parzialmente dalla Compagnia assicuratrice del veicolo investitore che corrispondeva l'importo complessivo di Euro 43.400,00Controparte_4 '
di cui Euro 7.400,00 in regime di indennizzo diretto ed Euro 36.000,00 per risarcimento danni ex art. 2054 c.c. senza alcuna concorsualità;
che aveva comunicato all CP_1 per la eventuale azione di regresso l'importo percepito (cfr.doc.
18);
che, tuttavia, nonostante l'incontestabile natura di infortunio in itinere, I CP_1 con provvedimento del 8/12/2021 non riconosceva alcun importo e come da pec del 01-28/02/2022 proponeva opposizione avverso il provvedimento negativo dell CP_1;
che, in relazione alla proposta opposizione, I CP_1, con ulteriore provvedimento del 04/08/2022, nel respingere la richiesta gli comunicava che " ...non spetta alcuna indennità in quanto l'infortunio si è verificato in itinere Per_2 dall'ambiente di lavoro in presenza di un rischio generico non protetto nelle norme sull'assicurazione infortuni (DPR 1124/1965)" (cfr.doc. 20); . che a seguito di tale ingiustificato diniego con p.e.c. del 13/12/2022 tramite il proprio procuratore, faceva richiesta di accesso alla documentazione ricevendo un estratto della stessa in possesso dell CP_1 (cfr. doc. 21);
. che, come risultava dalla documentazione prodotta aveva subito i seguenti danni:
-invalidità totale temporanea per un totale di giorni novanta;
invalidità parziale temporanea per un totale di giorni novanta;
invalidità permanente, comprensiva delle lesioni e del danno estetico, pari al 27%, come risulta dalla Perizia medica a firma del dott. che pure in questa sede deve intendersi per Persona_3
integralmente trascritta e riportata;
che in data 06/06/2023, con lettera racc.ta pec (aveva effettuato il tentativo di negoziazione assistita, mettendo nuovamente in mora | CP_1, ma anche detto tentativo restava infruttuoso;
Tanto esposto in fatto e contestando l'operato dell CP_1 chiedeva di accertare e dichiarare che
l'infortunio subito dal sig. Parte_1 in data 11/06/2018 era dipeso da motivi di lavoro e doveva,
pertanto, inquadrarsi e riconoscersi come infortunio in itinere dovuto a causa di lavoro;
sempre in via preliminare, accertare e dichiarare che il ricorrente a causa dell'infortunio in itinere del quale era stato vittima in data 11.6.2018 aveva riportato i seguenti danni: invalidità totale temporanea per giorni novanta;
invalidità parziale temporanea per giorni novanta;
invalidità permanente, comprensiva delle lesioni, del danno estetico e del danno biologico, pari al 27%; in conseguenza di quanto sopra, accertare e dichiarare che | CP_1 era tenuto a corrispondere al ricorrente la rendita per inabilità permanente o, in subordine, la indennità una tantum conseguente all'infortunio sul lavoro in itinere di cui al presente Ricorso, conformemente alle vigenti disposizioni e nella misura corrispondente ad un danno biologico quantificabile in 27% punti percentuali o nella diversa misura di giustizia che sarà accertata in corso di causa, a mezzo di consulenza tecnica di ufficio, oltre al danno da invalidità temporanea pari a 180 giorni complessivi ovvero alla diversa misura di giustizia;
per l'effetto, condannare di conseguenza | CP_1 al risarcimento dovuto e conseguente al danno da invalidità totale temporanea per un totale di giorni novanta, come risulta dalla documentazione medica in atti nonché al danno da invalidità parziale temporanea per un totale di giorni novanta, come risulta dalla documentazione medica in atti ed al danno biologico e/o da invalidità permanente, comprensiva delle lesioni, e del danno estetico: quantificabile in 27% punti percentuali e/o in quella maggiore o minore di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interesse come Legge dalla maturazione all'effettivo soddisfo il tutto con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva | CP_1 che negava l'esistenza di un infortunio in itinere ed evidenziava la corretta valutazione dei postumi effettuata in sede amministrativa, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite. Disposta ed espletata consulenza medico legale sulla persona dell'istante, previa concessione di termine per note, all'udienza odierna la causa veniva decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito occorre premettere che la figura tecnico-giuridica dell'infortunio professionale è fondata sul seguente trinomio di elementi definitori espressamente contemplati dall'art. 2 del T.U. 1124/1965:
1. l'evento dannoso pregiudizievole della attitudine al lavoro del prestatore d'opera;
2. la causa violenta che incontra l'organismo umano;
3. l'occasione di lavoro;
Concentrando su quest'ultimo elemento la presente indagine –in quanto trattasi di quello contestato in giudizio- si osserva che l'evento lesivo può considerarsi avvenuto in occasione di lavoro quando sia legato alle prestazioni lavorative da un nesso di derivazione eziologica, quanto meno mediato ed indiretto. L'occasione di lavoro comprende pertanto tutte le situazioni nelle quali la mansione lavorativa propria dell'infortunio, come pure le concrete modalità della organizzazione e le attività sussidiarie o ausiliarie, imponendo specifici comportamenti e adempimenti (pur se non strettamente inerenti alle mansioni affidate) siano tali da esporre il lavoratore, secondo una previsione oggettivistica che ne comprende anche l'eventuale imprudenza, negligenza ed imperizia al possibile verificarsi di eventi dannosi riconducibili sempre nella logica del rischio professionale.
In altri termini ogni evento può dirsi avvenuto in occasione di lavoro ogniqualvolta il lavoro stesso ne abbia determinato il rischio.
Ne consegue che, fuoriesce dalla nozione di “occasione di lavoro" e, quindi dalla copertura assicurativa, quell'evento che sia il frutto di un rischio c.d. elettivo e, cioè, originato da un'attività puramente arbitraria ed animata da finalità personali la quale comporti rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione.
Tale genere di rischio -che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro- si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi:
1. presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive;
2. direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali;
3. mancanza di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa. In tema di onere della prova la Suprema Corte, nell'affermare che l'occasione di lavoro di cui all'art. 2 D.P.R. n. 1124 del 1965 non implica necessariamente che l'infortunio avvenga durante e nel luogo di lavoro, ma richiede in ogni caso la riconducibilità all'attività lavorativa in virtù di un collegamento non marginale> e che < l'evento dannoso deve pertanto derivare dal rischio (proprio) insito nello svolgimento delle mansioni tipiche del lavoro affidato, ovvero dal rischio (improprio) insito in attività accessorie o strumentali, ma immediatamente connesse con quelle mansioni> ha altresì precisato che l'onere di provare la sussistenza del suddetto requisito incombe su colui che chiede la prestazione previdenziale e che qualora l'infortunio si verifichi al di fuori dell'ambito strettamente lavorativo (sia dal punto di vista spazio - temporale che da quello della tipica prestazione di lavoro), a norma dell'art. 2697 cod. civ. incombe all'assicurato l'onere di provare che l'attività non intrinsecamente lavorativa e non coincidente cronologicamente e topograficamente con le prestazioni dovute - fosse richiesta da modalità di esecuzione imposte dal datore di lavoro, o in ogni caso da circostanze prescindenti dalla scelta del lavoratore (ex plurimis Cass. 10910/1996).
Sempre in punto di diritto occorre premettere che nel caso in esame, in ragione della data dell'infortunio, deve trovare applicazione la nuova disciplina relativa all'indennizzo del danno biologico di cui al d.lgs. n. 38/00, giacché la novella legislativa riguarda tutti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali denunciati successivamente al 25-07-2000 (vds. art. 13 D.
L. n. 38/00).
Tale decreto all'13 prevede: "1.In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, 1 CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'art. 66, primo comma, n. 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: (1)
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali.
L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico". Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico;
b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16% danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui all'apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. La retribuzione, determinata con le modalità e i criteri previsti dal testo unico, viene moltiplicata per il coefficiente di cui alla "tabella dei coefficienti". La corrispondente quota di rendita, rapportata al grado di menomazione, è liquidata con le modalità e i criteri di cui all'art. 74 del testo unico.
3. Le tabelle di cui alle lettere a ) e b ), i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su delibera del consiglio di amministrazione dell CP_1. In sede di prima attuazione il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
.11. Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si applica la normativa del testo unico, in quanto compatibile".
La tabella delle menomazioni è stata approvata con il decreto ministeriale del 12/7/2000 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2000.
L'indennizzo risarcibile a carico dell'istituto assicurativo copre, quindi, il danno che abbia una percentualizzazione compresa tra il 6% e il 100%., restano fuori dalla copertura CP_1 le cd
"microinvalidità", ovvero i danni con una percentuale inferiore al 6%.
Partendo da tale premessa normativa, la giurisprudenza della Suprema Corte si è orientata nel senso che, in tema di infortuni sul lavoro, la particolare figura dell'infortunio in itinere, non prevista dalla normativa sull'assicurazione obbligatoria di cui ai D.P.R. n. 1124-65, può ritenersi verificata in occasione di lavoro e pertanto meritevole di tutela, soltanto quando sussista uno specifico collegamento tra l'evento lesivo e l'attività di lavoro, per cui non è sufficiente ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, il rischio comune e generico connesso all'attività di spostamento spaziale, ma occorre il rischio specifico funzionalmente collegato all'attività lavorativa (cfr. Cass. 11 aprile 1998 n. 3742). Il che viene a determinarsi allorché, ad esempio, il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per tornare alla propria abitazione, debba necessariamente usare un mezzo di trasporto particolare, che non sia quello solitamente usato dalla generalità degli utenti della strada, come nel caso di necessità dell'uso del veicolo privato per l'assenza o l'inadeguatezza di mezzi pubblici. Secondo l'elaborazione giurisprudenziale la nozione di occasione di lavoro comprende non solo la prestazione lavorativa in senso stretto, ma anche le attività complementari ed accessorie in rapporto di occasionalità necessaria con essa (Cass. 12 maggio 1990 n. 4076).
L'occasione di lavoro non richiede l'inerenza del rischio alle specifiche mansioni esercitate;
è invece sufficiente che l'infortunio sia in rapporto di necessaria, stretta connessione con gli specifici obblighi lavorativi. Quindi se l'utilizzo della pubblica strada è imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale all'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sè è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio in itinere " (Cass. 17 maggio -
2002, n. 7222).
Pertanto, il rischio generico connesso all'uso della pubblica via assume una connotazione eziologica professionale, tale da aggravare il rischio generico, allorché tale uso sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, perché il lavoratore non ha possibilità di una scelta diversa. Ovviamente la tutela assicurativa opera negli stretti limiti in cui venga seguito il percorso ordinario per raggiungere il posto di lavoro.
Ciò premesso in astratto e venendo alla fattispecie concreta osserva il giudicante che è provato l'assunto del collegamento causale tra attività lavorativa e infortunio occorso.
Il ricorrente ha dedotto che in merito al nesso eziologico tra attività lavorativa ed infortunio in itinere i requisiti elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione erano stati tutti ampiamente provati.
|| Pt_1 ha dimostrato di essere rimasto vittima di un incidente stradale mentre faceva ritorno a casa dopo una giornata lavorativa dal cantiere sito nel comune di Forio alla via Torrione n. 46, utilizzando il proprio mezzo privato, veniva investito da un'autovettura che eseguiva una manovra di inversione ad "U" assolutamente vietata dal codice della strada.
A tale proposito assolutamente incontestabili appaiono le ulteriori seguenti circostanze:
Cont a) come confermato anche dall non esistevano idonei mezzi di trasporto pubblico che, per orari, frequenza, percorsi, consentissero al ricorrente di raggiungere dalla propria abitazione il luogo di lavoro e viceversa ed ha utilizzato il percorso più breve senza deviazioni nel tratto cantiere-abitazione e viceversa;
b) il datore di lavoro non disponeva di propri mezzi di trasporto per accompagnare i propri dipendenti dalla sede della Società al cantiere presso il quale erano impegnati nell'attività lavorativa;
c) il ricorrente ha osservato tutte le regole di condotta previste dal Codice della Strada ed è stato vittima dell'incidente occorsogli senza avere alcuna colpa, tanto che la Compagnia di CP_4 [...] ha provveduto a risarcire i danni senza alcuna concorsualità del ricorrente nel sinistro stradale su descritto;
d) il ricorrente ha riportato danni tali che non gli hanno più consentito l'attività lavorativa quale operaio edile, al punto che il rapporto di lavoro con la Società CP_3 è definitivamente cessato.
Ora, osserva il giudicante, la circostanza che lo spostamento dal cantiere, presso il quale aveva lavorato, alla propria abitazione, fosse dovuto all'espletamento di una attività lavorativa, vale di per sé a qualificare l'infortunio subito dal ricorrente quale "infortunio in itinere", in virtù di quanto previsto e disposto dall'art. 2, comma 3 del T.U. n. 1124/1965, come modificato dall'art. 12 del D.
Lgs. n. 38 del 2000. Per orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, per la qualificazione dell'infortunio come in itinere e il riconoscimento del diritto alla connessa tutela antinfortunistica è
sufficiente la mera sussistenza di un rapporto finalistico tra il c.d. percorso normale e l'attività lavorativa, nella misura in cui a seguito della modifica del T.U. n. 1124 del 1965, art. 2, comma 3,
la nozione di rischio elettivo rilevante al fine di escludere l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere va circoscritta al caso in cui il lavoratore, in base a ragioni o ad impulsi personali, abbia compiuto una scelta arbitraria che abbia creato e comportato la necessità di affrontare una situazione diversa da quella inerente al c.d. percorso normale tra casa e lavoro (cfr tra le altre Cass. n.
18659/2020).
Né, per altro verso, può destituire di fondamento la domanda risarcitoria avanzata dal ricorrente l'utilizzo del mezzo privato, necessitato da ragioni di efficienza e produttività e dalla mancanza di idonei mezzi di trasporto pubblico.
In ogni caso, quand'anche la scelta di utilizzare il mezzo privato fosse stata dettata da ulteriori e diverse esigenze di organizzazione personale ed ottimizzazione dei tempi, questo non inficerebbe la qualificazione dell'infortunio come in itinere, alla luce di quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità che muove dalla individuazione di ulteriori criteri definitivi della necessità della scelta del lavoratore di usare il mezzo privato i quali sono stati individuati nella normalità e ragionevolezza: entrambe queste nozioni risultano determinabili in relazione a valori costituzionali quali la ragionevolezza (art. 3 Cost.), la libertà di fissare la propria residenza (art. 16 Cost.) le esigenze familiari (art. 31 Cost.), la tutela del lavoro in ogni sua forma (art. 35 Cost.), la protezione del lavoratore in caso di infortunio (art. 38 Cost.).
Come specificato nella ricostruzione in fatto il Pt_1 nel tragitto Cantiere- abitazione ha seguito il percorso normale e più breve, senza fare deviazioni.
A tale proposito deve evidenziarsi che secondo la normativa l'infortunio in itinere deve verificarsi in occasione del “percorso normale”, ovvero del percorso più breve e diretto o più comodo e conveniente, secondo canoni di ragionevolezza, normalmente affrontato dal lavoratore per esigenze e finalità lavorative ed in orari compatibili con queste ultime. Con la Circolare n. 14 del 25
marzo 2016, infatti, | CP_1 ha precisato che il percorso può anche essere diverso da quello oggettivamente più breve, purché giustificato dalla concreta situazione della viabilità (es. traffico più scorrevole rispetto a quello del percorso più breve ecc.).
Secondo gli artt. 2 e 210 del D.P.R n. 1124/1965, inoltre, “l'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti“ ma, si ripete, nella fattispecie concreta nessuna deviazione dal percorso normale vi è stata da parte del ricorrente.
E' altrettanto incontestabile, inoltre, che il tragitto sia stato affrontato dal ricorrente per esigenze e finalità lavorative, con la conseguenza che deve ritenersi sussistente il nesso causale tra l'itinerario seguito e l'attività lavorativa. D'altro canto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato come "l'occasione di lavoro" debba essere intesa in senso funzionale.
Nella fattispecie concreta, osserva il giudicante, appare assolutamente incontestabile che l'infortunio sia avvenuto in occasione e per motivi di lavoro.
Di nessun rilievo, inoltre, può essere la circostanza che il ricorrente per lo spostamento dalla propria abitazione al luogo di lavoro abbia utilizzato un motociclo e non una autovettura.
Sul punto, infatti, deve evidenziarsi come, con riferimento ad esempio all'utilizzo della bicicletta - per certi versi mezzo di locomozione meno sicuro e meno “stabile” di un motociclo la
-
giurisprudenza abbia affermato che l'utilizzo di un tale mezzo privato per il raggiungimento del posto di lavoro, in virtù dei positivi riflessi ambientali e di una mobilità sempre più eco- sostenibile, possa considerarsi addirittura “necessitato" (cfr. in termini Cass. n. 21516/2018). aIl CTU sulla base delle tabelle allegate al menzionato decreto legislativo ha accertato che: seguito dell'infortunio per cui è causa, la ricorrente ha riportato una lesione dell'integrità psico-fisica
(danno biologico) nella misura del 16%/18%.
Per quanto attiene al periodo di invalidità temporanea totale e parziale relativamente alla grave frattura scomposta distale della tibia si possono considerare: ITT 60 giorni al 100%.
ITP 60 gg al valore medio del 75% corrispondenti al periodo per la iniziale riabilitazione funzionale della grave frattura.
ITP 60 gg al valore medio del 50% corrispondente al periodo di ulteriore riabilitazione con FKT ed al parziale recupero funzionale.
ITP 90 gg al valore medio del 25% corrispondente alla definitiva stabilizzazione dei sintomi".
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico, non contestate dalle parti, sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Il ricorso, pertanto, va accolto nel senso che deve essere riconosciuto il diritto di parte ricorrente alla rendita in virtù del danno biologico subìto pari al 16/18% oltre accessori ai sensi dell'art. 16 c. 6 della L.n. 412/91.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese di CTU, separatamente liquidate, vengono definitivamente poste a carico dell CP_1.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Anna Maria
Beneduce, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
dichiara che la percentuale di danno biologico derivato alla ricorrente dall'infortunio sul lavoro occorso il 11.06.2018 è pari al 16% /18% e per l'effetto condanna | CP_1 al pagamento della rendita corrispondente a tale grado di inabilità oltre agli interessi legali dal 121° giorno successivo alla data della domanda amministrativa, da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria.
Dichiara, altresì, che Parte_1 a causa dell'infortunio in itinere del quale è stato vittima in data 11.6.2018 ha riportato i danni da invalidità totale temporanea e invalidità parziale temporanea CP
-come in motivazione e condanna I al pagamento dei relativi importi.
Condanna l' CP_1 alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in €
2.200,00 oltre spese generali, CPA ed IVA secondo legge, con attribuzione al procuratore costituito.
Pone definitivamente a carico dell CP_1 le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto.
Si comunichi.
Napoli, 9-07-2025
Il Giudice del Lavoro
D.ssa Anna Maria Beneduce