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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/11/2025, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17178/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17178/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TROTTA MARIA Parte_1 C.F._1 GIOVANNA elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 30 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. TROTTA MARIA GIOVANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZA Controparte_1 C.F._2 FR e dell'avv. VESPERTINO PIACENTINA ( ) elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA UGO BASSI 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. PIAZZA FR
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONLCUSIONI Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, richiamata la Sentenza non definitiva n.1874/2024, pubblicata in data 26/06/2024, di separazione personale fra i coniugi già uniti in matrimonio in data 29/08/1999 a San Giovanni in Persiceto (Bo), annotato nei registri dello stato civile dell'anno 1999 atto n. 40, Parte 2, Serie A, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: pagina 1 di 6 NEL MERITO
- disporre
1) che la casa coniugale sita in San Giovanni in Persiceto (Bo), Via Gherardi n.5 sia assegnata alla sig.ra se stabilmente convivente con la figlia , maggiorenne;
Controparte_1 Per_1
2) che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne, sino Pt_1 Per_1 all'indipendenza economica della stessa e fino a quando convivente con la madre, mediante versamento mensile direttamente alla figlia o, se diversamente valutato, in favore della Per_1 madre dell'importo di €.250,00, o quel diverso ammontare ritenuto dovuto, da corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, somma questa soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri e le modalità stabilite dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” adottato dal Tribunale di Bologna il 09/08/2017;
3) che ciascun coniuge gode di redditi propri ed è economicamente autosufficiente e, per l'effetto, obbligato al proprio mantenimento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.” Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis.
- per tutto quanto esposto, allegato e/o emerso in corso di causa, dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito a carico del marito, Controparte_1 Parte_1
- autorizzare i coniugi a vivere separati, come già di fatto vivono;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Giovanni in Persiceto (BO), via G. Gherardi n. 5, in comproprietà tra i coniugi, e distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 81 mappale 786 sub 1 e sub 4 graffati (villetta) e sub 2 e sub 3 graffati (autorimessa), alla IG
che ivi vive e vivrà con la figlia , studentessa maggiorenne, ma non Controparte_1 Per_1 economicamente autosufficiente;
- confermare e disporre che il Signor corrisponda alla IG , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo perequativo al mantenimento iscrivenda al terzo anno di corso di Lettere Antiche, convivente con la madre, l'importo mensile di Euro 600,00 ( seicento), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino all'autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie ( quelle di cui al protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Bologna) , ovvero della maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
-sulla premessa che il Signor ha riconosciuto e dichiarato in atti che la bassottina ZY è Parte_1 di proprietà della IG , rifiutandosi di contribuire al mantenimento, la RA CP_1 CP_1
rinuncia alla domanda di contributo al mantenimento dell'animale.
[...]
* In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle prove per testi capitolate in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 aprile 2024 ed in particolare per l'ammissione dei capitoli da 1 a 9 con la teste ivi indicata, . Testimone_1
* Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge e richiesta di condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione
Con ricorso del 29/12/2024 ritualmente notificato alla resistente, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 29/08/1999 e che dalla loro unione nasceva in data Controparte_1
pagina 2 di 6 24.09.2024, oggi maggiorenne e iscritta al corso di Laurea in lettere antiche presso Persona_2
l'Università degli Studi di Bologna. Deduceva quindi che il rapporto con la moglie cominciava ad affievolirsi a partire dal 2015, quando, in occasione di un intervento chirurgico, la RA non CP_1 gli avrebbe prestato sufficiente assistenza, fino ad entrare in crisi nel corso del 2021 al punto che, a decorrere dal gennaio 2022, i due coniugi avevano iniziato a dormire separatamente. In questo contesto, il ricorrente tradiva la resistente con altra donna, tradimento che non poteva pertanto considerarsi la causa della crisi del matrimonio ma la sua conseguenza. Esponeva quindi che durante la vita matrimoniale, la RA – presa dalla sua attività professionale di avvocato e politica di CP_1 assessore del Comune di San Giovanni in Persiceto – trascurava la gestione delle esigenze quotidiane di famiglia che, pertanto, gravavano interamente sul ricorrente.
Costituendosi tempestivamente, la resistente deduceva che la crisi coniugale scaturiva proprio dal tradimento del marito, non, invece, da fatti pregressi;
che il ricorrente condivideva il coinvolgimento politico della RA e che ne aveva tratto benefici indiretti avendo potuto partecipare come CP_1 relatore a numerosi incontri in materia di sicurezza pubblica. Precisava quindi che i coniugi non avevano iniziato a dormire separatamente nel gennaio 2022 e che il viaggio a Bali nell'agosto 2022 in occasione dei 50 anni del signor dimostrava come, in realtà, non vi fosse alcuna crisi nel Pt_1 rapporto di coppia prima del tradimento del 25.11.2022. Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito, che le venisse assegnata la casa familiare e un contributo economico per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente in Per_1 quanto iscritta alla facoltà di lettere antiche.
All'esito della prima udienza di comparizione il giudice istruttore adottava i provvedimenti urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. ponendo a carico del signor un contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 dell'importo di 600 euro e assegnando alla RA la casa familiare;
indicava inoltre Per_1 CP_1 le prove testimoniali ammesse. Veniva quindi pronunciata sentenza sul vincolo in data 25.06.2024 e, rimessa la causa sul ruolo del giudice istruttore, la causa veniva istruita documentalmente e tramite le prove orali ammesse. In particolare, veniva accolta la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte ricorrente e finalizzata all'acquisizione dei contratti di lavoro stipulati tra Per_2
e la società Superbar di Pinky Bar s.r.l. nonché tutti i cedolini paga relativi a suddetti rapporti
[...] di lavoro.
***
Prendendo le mosse dal tema dell'addebito, pare opportuno vagliare le dichiarazioni testimoniali assunte. Da un lato, il padre della RA ( ) dichiarava di essere in possesso CP_1 Persona_3 delle chiavi dell'immobile in cui viveva la coppia e di aver visto più volte che moglie e marito pagina 3 di 6 dormivano nello stesso letto anche nel periodo successivo al gennaio 2022, dall'altro la RA dichiarava di aver visto nel limitato periodo del gennaio 2022 che i coniugi Persona_4 dormivano separatamente. In ogni caso, le dichiarazioni della teste non smentiscono le dichiarazioni del signor in quanto fanno riferimento ad un periodo di tempo circoscritto. Che non vi sia CP_1 contrasto tra le dichiarazioni rese è ulteriormente confermato dalla circostanza che la RA
[...]
ha riferito di aver appreso dallo stesso che i coniugi stavano dormendo divisi Persona_4 Pt_1 solo momentaneamente poiché la RA , temendo l'incursione di ladri, preferiva dormire CP_1 chiusa a chiave in stanza, cosa che invece infastidiva il marito. Già tali dichiarazioni sono sufficienti a escludere che sia provata l'esistenza di una crisi coniugale in essere al momento del tradimento e cioè nel novembre 2022.
Si ritiene, invece, dimostrato il contrario, cioè che nell'estate 2022 i coniugi non stessero affatto vivendo una crisi di coppia. La RA , infatti, ha allegato e documentato che, nell'agosto 2022 i CP_1 coniugi si sono recati insieme in vacanza a Bali per una settimana in occasione del compleanno del marito, circostanza tale da far ragionevolmente ritenere che la coppia non fosse affatto in crisi.
L'affermazione di parte ricorrente secondo cui egli avrebbe preferito andare in Normandia e secondo cui il viaggio a Bali era stato organizzato autonomamente dalla resistente non è sufficiente a ridurre l'efficacia indiziaria dell'allegazione di parte resistente: se il rapporto fosse stato già in crisi, infatti, il signor avrebbe verosimilmente rifiutato l'iniziativa della coniuge. Risulta pertanto provato che Pt_1 la crisi del rapporto sia imputabile a parte ricorrente e che, pertanto, debba pronunciarsi l'addebito della separazione a questi.
Preso atto – poiché pacifico tra le parti – che la figlia risiede stabilmente con la Persona_2 RA , si dispone l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in San Giovanni in CP_1
Persiceto (BO), via Gherardi 5.
Circa la situazione economica delle parti, nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. si dava atto che il marito avesse mediamente una disponibilità di almeno euro 2.300 per 12 mensilità e la moglie di circa euro 3.000 mensili, avuto riguardo alle dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2023. Su tale presupposto era stato posto a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di euro 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Dalle dichiarazioni fiscali dell'anno successivo (2024) non emergono variazioni di rilievo.
Quanto al contributo per il mantenimento della figlia, essendo emerso successivamente che la stessa svolge attività lavorativa come dipendente con contratto a chiamata ed essendo appurato che la stessa percepisce redditi per almeno 500 euro al mese, si ritiene di ridurre il contributo per il mantenimento a carico del padre disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. Depone nello stesso senso anche il pagina 4 di 6 maggiore canone di locazione di euro 700,00 anziché euro 600,00 versato dal padre;
non può, invece, tenersi conto del maggiore ammontare della rata per l'acquisto dell'automobile del di euro Pt_1
253,00 poiché il ricorrente ha liberamente scelto di farsi carico di una rata maggiore anziché estinguere il finanziamento precedente tramite il pagamento della maxi rata finale, maxi rata che avrebbe potuto pagare anche tramite un finanziamento. Tanto premesso, si reputa congruo porre a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della figlia di euro 250,00 mensili, a decorrere dal giugno 2024, mese in cui è stata corrisposta la prima retribuzione da lavoro dipendente a Si Persona_2 dispone il pagamento del contributo alla madre, non essendovi il consenso della RA al CP_1 pagamento diretto a favore della figlia. Quanto alle spese straordinarie per la figlia, non essendo emerse disparità reddituali eccessive fra i genitori, esse vengono poste per il 50% a carico di ciascuna parte.
Da ultimo, con riferimento alle spese di lite, essendovi soccombenza parziale reciproca tra le parti, se ne dispone la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, così dispone:
1. Addebita la separazione personale dei coniugi a;
Parte_1
2. dato atto che la figlia maggiorenne risiede prevalentemente con la madre, Persona_2 assegna ad la casa familiare sita in San Giovanni in Persiceto, via Gherardi 5; Controparte_1
3. costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4. fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 20.6.2024, pone, a partire dal giugno 2024, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250,00 alla madre, su conto corrente che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a pagina 5 di 6 primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Salvo diverso accordo l'assegno unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori;
5. compensa le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Luigi Gnassi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17178/2023 avente ad oggetto: separazione giudiziale, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. TROTTA MARIA Parte_1 C.F._1 GIOVANNA elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO N. 30 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. TROTTA MARIA GIOVANNA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZA Controparte_1 C.F._2 FR e dell'avv. VESPERTINO PIACENTINA ( ) elettivamente C.F._3 domiciliato in VIA UGO BASSI 10 40121 BOLOGNA presso il difensore avv. PIAZZA FR
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONLCUSIONI Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Bologna, contrariis reiectis, richiamata la Sentenza non definitiva n.1874/2024, pubblicata in data 26/06/2024, di separazione personale fra i coniugi già uniti in matrimonio in data 29/08/1999 a San Giovanni in Persiceto (Bo), annotato nei registri dello stato civile dell'anno 1999 atto n. 40, Parte 2, Serie A, respinta e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: pagina 1 di 6 NEL MERITO
- disporre
1) che la casa coniugale sita in San Giovanni in Persiceto (Bo), Via Gherardi n.5 sia assegnata alla sig.ra se stabilmente convivente con la figlia , maggiorenne;
Controparte_1 Per_1
2) che il sig. contribuisca al mantenimento ordinario della figlia , maggiorenne, sino Pt_1 Per_1 all'indipendenza economica della stessa e fino a quando convivente con la madre, mediante versamento mensile direttamente alla figlia o, se diversamente valutato, in favore della Per_1 madre dell'importo di €.250,00, o quel diverso ammontare ritenuto dovuto, da corrispondere tramite bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, somma questa soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso al 50% delle spese straordinarie secondo i criteri e le modalità stabilite dal “Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia famigliare” adottato dal Tribunale di Bologna il 09/08/2017;
3) che ciascun coniuge gode di redditi propri ed è economicamente autosufficiente e, per l'effetto, obbligato al proprio mantenimento. In ogni caso con vittoria di spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.” Parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis.
- per tutto quanto esposto, allegato e/o emerso in corso di causa, dichiarare la separazione personale dei coniugi e con addebito a carico del marito, Controparte_1 Parte_1
- autorizzare i coniugi a vivere separati, come già di fatto vivono;
- confermare l'assegnazione della casa coniugale, sita in San Giovanni in Persiceto (BO), via G. Gherardi n. 5, in comproprietà tra i coniugi, e distinta al Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 81 mappale 786 sub 1 e sub 4 graffati (villetta) e sub 2 e sub 3 graffati (autorimessa), alla IG
che ivi vive e vivrà con la figlia , studentessa maggiorenne, ma non Controparte_1 Per_1 economicamente autosufficiente;
- confermare e disporre che il Signor corrisponda alla IG , entro Parte_1 Controparte_1 il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo perequativo al mantenimento iscrivenda al terzo anno di corso di Lettere Antiche, convivente con la madre, l'importo mensile di Euro 600,00 ( seicento), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, fino all'autosufficienza economica, oltre al 50% delle spese straordinarie ( quelle di cui al protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Bologna) , ovvero della maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia;
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti.
-sulla premessa che il Signor ha riconosciuto e dichiarato in atti che la bassottina ZY è Parte_1 di proprietà della IG , rifiutandosi di contribuire al mantenimento, la RA CP_1 CP_1
rinuncia alla domanda di contributo al mantenimento dell'animale.
[...]
* In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle prove per testi capitolate in comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5 aprile 2024 ed in particolare per l'ammissione dei capitoli da 1 a 9 con la teste ivi indicata, . Testimone_1
* Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA come per legge e richiesta di condanna di controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione
Con ricorso del 29/12/2024 ritualmente notificato alla resistente, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con in data 29/08/1999 e che dalla loro unione nasceva in data Controparte_1
pagina 2 di 6 24.09.2024, oggi maggiorenne e iscritta al corso di Laurea in lettere antiche presso Persona_2
l'Università degli Studi di Bologna. Deduceva quindi che il rapporto con la moglie cominciava ad affievolirsi a partire dal 2015, quando, in occasione di un intervento chirurgico, la RA non CP_1 gli avrebbe prestato sufficiente assistenza, fino ad entrare in crisi nel corso del 2021 al punto che, a decorrere dal gennaio 2022, i due coniugi avevano iniziato a dormire separatamente. In questo contesto, il ricorrente tradiva la resistente con altra donna, tradimento che non poteva pertanto considerarsi la causa della crisi del matrimonio ma la sua conseguenza. Esponeva quindi che durante la vita matrimoniale, la RA – presa dalla sua attività professionale di avvocato e politica di CP_1 assessore del Comune di San Giovanni in Persiceto – trascurava la gestione delle esigenze quotidiane di famiglia che, pertanto, gravavano interamente sul ricorrente.
Costituendosi tempestivamente, la resistente deduceva che la crisi coniugale scaturiva proprio dal tradimento del marito, non, invece, da fatti pregressi;
che il ricorrente condivideva il coinvolgimento politico della RA e che ne aveva tratto benefici indiretti avendo potuto partecipare come CP_1 relatore a numerosi incontri in materia di sicurezza pubblica. Precisava quindi che i coniugi non avevano iniziato a dormire separatamente nel gennaio 2022 e che il viaggio a Bali nell'agosto 2022 in occasione dei 50 anni del signor dimostrava come, in realtà, non vi fosse alcuna crisi nel Pt_1 rapporto di coppia prima del tradimento del 25.11.2022. Chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito al marito, che le venisse assegnata la casa familiare e un contributo economico per il mantenimento della figlia maggiorenne ma non ancora autosufficiente in Per_1 quanto iscritta alla facoltà di lettere antiche.
All'esito della prima udienza di comparizione il giudice istruttore adottava i provvedimenti urgenti ex art. 473 bis 22 c.p.c. ponendo a carico del signor un contributo per il mantenimento della figlia Pt_1 dell'importo di 600 euro e assegnando alla RA la casa familiare;
indicava inoltre Per_1 CP_1 le prove testimoniali ammesse. Veniva quindi pronunciata sentenza sul vincolo in data 25.06.2024 e, rimessa la causa sul ruolo del giudice istruttore, la causa veniva istruita documentalmente e tramite le prove orali ammesse. In particolare, veniva accolta la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata da parte ricorrente e finalizzata all'acquisizione dei contratti di lavoro stipulati tra Per_2
e la società Superbar di Pinky Bar s.r.l. nonché tutti i cedolini paga relativi a suddetti rapporti
[...] di lavoro.
***
Prendendo le mosse dal tema dell'addebito, pare opportuno vagliare le dichiarazioni testimoniali assunte. Da un lato, il padre della RA ( ) dichiarava di essere in possesso CP_1 Persona_3 delle chiavi dell'immobile in cui viveva la coppia e di aver visto più volte che moglie e marito pagina 3 di 6 dormivano nello stesso letto anche nel periodo successivo al gennaio 2022, dall'altro la RA dichiarava di aver visto nel limitato periodo del gennaio 2022 che i coniugi Persona_4 dormivano separatamente. In ogni caso, le dichiarazioni della teste non smentiscono le dichiarazioni del signor in quanto fanno riferimento ad un periodo di tempo circoscritto. Che non vi sia CP_1 contrasto tra le dichiarazioni rese è ulteriormente confermato dalla circostanza che la RA
[...]
ha riferito di aver appreso dallo stesso che i coniugi stavano dormendo divisi Persona_4 Pt_1 solo momentaneamente poiché la RA , temendo l'incursione di ladri, preferiva dormire CP_1 chiusa a chiave in stanza, cosa che invece infastidiva il marito. Già tali dichiarazioni sono sufficienti a escludere che sia provata l'esistenza di una crisi coniugale in essere al momento del tradimento e cioè nel novembre 2022.
Si ritiene, invece, dimostrato il contrario, cioè che nell'estate 2022 i coniugi non stessero affatto vivendo una crisi di coppia. La RA , infatti, ha allegato e documentato che, nell'agosto 2022 i CP_1 coniugi si sono recati insieme in vacanza a Bali per una settimana in occasione del compleanno del marito, circostanza tale da far ragionevolmente ritenere che la coppia non fosse affatto in crisi.
L'affermazione di parte ricorrente secondo cui egli avrebbe preferito andare in Normandia e secondo cui il viaggio a Bali era stato organizzato autonomamente dalla resistente non è sufficiente a ridurre l'efficacia indiziaria dell'allegazione di parte resistente: se il rapporto fosse stato già in crisi, infatti, il signor avrebbe verosimilmente rifiutato l'iniziativa della coniuge. Risulta pertanto provato che Pt_1 la crisi del rapporto sia imputabile a parte ricorrente e che, pertanto, debba pronunciarsi l'addebito della separazione a questi.
Preso atto – poiché pacifico tra le parti – che la figlia risiede stabilmente con la Persona_2 RA , si dispone l'assegnazione alla madre della casa familiare sita in San Giovanni in CP_1
Persiceto (BO), via Gherardi 5.
Circa la situazione economica delle parti, nell'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. si dava atto che il marito avesse mediamente una disponibilità di almeno euro 2.300 per 12 mensilità e la moglie di circa euro 3.000 mensili, avuto riguardo alle dichiarazioni fiscali relative all'anno di imposta 2023. Su tale presupposto era stato posto a carico del padre l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di euro 600 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie. Dalle dichiarazioni fiscali dell'anno successivo (2024) non emergono variazioni di rilievo.
Quanto al contributo per il mantenimento della figlia, essendo emerso successivamente che la stessa svolge attività lavorativa come dipendente con contratto a chiamata ed essendo appurato che la stessa percepisce redditi per almeno 500 euro al mese, si ritiene di ridurre il contributo per il mantenimento a carico del padre disposto con l'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. Depone nello stesso senso anche il pagina 4 di 6 maggiore canone di locazione di euro 700,00 anziché euro 600,00 versato dal padre;
non può, invece, tenersi conto del maggiore ammontare della rata per l'acquisto dell'automobile del di euro Pt_1
253,00 poiché il ricorrente ha liberamente scelto di farsi carico di una rata maggiore anziché estinguere il finanziamento precedente tramite il pagamento della maxi rata finale, maxi rata che avrebbe potuto pagare anche tramite un finanziamento. Tanto premesso, si reputa congruo porre a carico del ricorrente un contributo per il mantenimento della figlia di euro 250,00 mensili, a decorrere dal giugno 2024, mese in cui è stata corrisposta la prima retribuzione da lavoro dipendente a Si Persona_2 dispone il pagamento del contributo alla madre, non essendovi il consenso della RA al CP_1 pagamento diretto a favore della figlia. Quanto alle spese straordinarie per la figlia, non essendo emerse disparità reddituali eccessive fra i genitori, esse vengono poste per il 50% a carico di ciascuna parte.
Da ultimo, con riferimento alle spese di lite, essendovi soccombenza parziale reciproca tra le parti, se ne dispone la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria eccezione, così dispone:
1. Addebita la separazione personale dei coniugi a;
Parte_1
2. dato atto che la figlia maggiorenne risiede prevalentemente con la madre, Persona_2 assegna ad la casa familiare sita in San Giovanni in Persiceto, via Gherardi 5; Controparte_1
3. costituisce obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma 2 c.c., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
avverte che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto;
4. fermo per il pregresso quanto stabilito con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 c.p.c. del 20.6.2024, pone, a partire dal giugno 2024, a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario della figlia versando entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 250,00 alla madre, su conto corrente che gli verrà tempestivamente comunicato;
tale somma sarà rivalutata annualmente secondo l'indice ISTAT;
pone a carico di ciascuno dei genitori le spese straordinarie per la figlia nella misura del 50% ciascuno;
si applica il vigente Protocollo del
Tribunale di Bologna, che di seguito integralmente si riporta: Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento: spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario , mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
• spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a pagina 5 di 6 primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo : spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
• Campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
• Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida.
• Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
• Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
• Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità:
Il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Salvo diverso accordo l'assegno unico sarà percepito al 50% da entrambi i genitori;
5. compensa le spese di lite tra le parti.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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