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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 02/05/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03724/2025REG.PROV.COLL.
N. 07072/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7072 del 2024, proposto da
Gaia 2020 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Carlini e Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Sergio Siracusa, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3972 del 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il Cons. Elena Quadri;
Si dà atto che gli avvocati Andrea Ippoliti e Sergio Siracusa hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gaia 2020 S.r.l. ha impugnato la determinazione dirigenziale prot. CB/151427/2023 di Roma Capitale del 14 dicembre 2023 nella parte in cui non assente l'occupazione di suolo pubblico in via Filippo Marchetti, nn.1/3.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 3972 del 2024, appellata da Gaia 2020 S.r.l. per i seguenti motivi di diritto:
I) erroneità ed omessa pronuncia: violazione degli artt. 7 e ss. l. 241 del 1990;
II) erroneità ed omessa pronuncia: eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà;
III) erroneità ed omessa pronuncia: violazione dell'art. 3 del codice della strada; violazione dell'art. 12 della d.a.c. n. 21 del 2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei presupposti in fatto e diritto;
IV) erroneità ed omessa pronuncia: violazione dell'art. 13, comma 1, lett. f) , della d.a.c. n. 21 del 2021.
Si è costituita Roma Capitale per resistere all’appello.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a conferma delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da Gaia 2020 S.r.l. per la riforma della sentenza del Tar Lazio n. 3972 del 2024 che ha respinto il suo ricorso per l’annullamento della determinazione dirigenziale prot. CB/151427/2023 del 14 dicembre 2023 nella parte in cui non assente l'occupazione di suolo pubblico in via Filippo Marchetti, nn.1/3.
Gaia 2020 S.r.l., autorizzata alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, aveva presentato richiesta per la concessione di una occupazione di suolo pubblico (OSP) permanente a servizio del locale, onde poter posizionare ulteriori coperti all’esterno, articolata in due zone: una in Largo Somalia nn. 37-38 e l’altra in via Filippo Marchetti nn. 1-3, in quanto il suo locale è posto ad angolo, all’intersezione di dette vie.
A seguito della richiesta dei pareri normativamente previsti da parte del competente Municipio:
- la Polizia Locale ha rappresentato motivi ostativi solo con riferimento all’occupazione richiesta in via Filippo Marchetti in quanto:
• ricadrebbe sulla partita carrabile e dunque in contrasto con la normativa vigente;
• per di più di larghezza pari alla sezione dello stallo di sosta sul quale intendeva posizionarsi;
• senza che siano stati graficizzati i prescritti dissuasori di sosta.
- la Sovrintendenza Capitolina ha espresso parere contrario per entrambe le occupazioni richieste in quanto:
• l’art. 13 co. 1 lett. f) della DAC n. 21/2021, prevedendo che l’occupazione non possa essere superiore al fronte dell’esercizio, si pone in contrasto con una OSP richiesta in due zone distinte;
• l’art. 12 co. 3 lett. i) seconda alinea della DAC 21/2021 prevede l’occupazione della carreggiata è assentibile unicamente qualora le dimensioni del marciapiede non la consenta, contrariamente al caso di specie per via Marchetti.
L’Amministrazione ha, pertanto, emesso la Determinazione Dirigenziale prot. n. CB/38663/2023 di diniego, fondata, sostanzialmente, su due presupposti:
a) non sarebbe possibile l’occupazione su più fronti;
b) non sarebbe assentibile l’occupazione su carreggiata laddove sussista lo spazio su marciapiede per la collocazione di occupazione.
In particolare, per Roma Capitale il diniego della concessione di OSP a Gaia 2020, sarebbe supportato dal parere contrario espresso con nota Prot. CB 146695 del 29 dicembre 2022 dalla Sovrintendenza Capitolina, perché in contrasto con l'art. 13, comma 1, lett. F D.A.C. 21/2021, in particolare per quanto riguarda il secondo fronte dell'esercizio commerciale su via Filippo Marchetti - in quanto le occupazioni sono assentibili solo su un unico fronte dell'esercizio - e perché l'occupazione su carreggiata stradale è vietata, salvo le ipotesi in cui le dimensioni del marciapiede non la consentano (art. 12, comma 3, lett. i, D.A.C. 21/2021); inoltre, in base alla normativa vigente (art. 13, comma 1, lett. a,b,c, D.A.C. 21/2021), le occupazioni di suolo pubblico devono essere posizionate sul marciapiede a filo fabbricato o a filo dello stesso marciapiede e, solo qualora le dimensioni del marciapiede non lo consentano, sulla carreggiata stradale (art. 12, comma 3, lett. i D.A.C. 21/2021).
Il provvedimento è stato impugnato con il ricorso di prime cure, che è stato respinto dal Tar con la sentenza appellata, che, dopo aver ritenuta non fondata la violazione delle garanzie partecipative della ricorrente, ritiene sussistente il secondo presupposto ostativo, a prescindere dal primo (“ Nel caso in esame, come evidenziato dalla difesa di Roma capitale, il marciapiede su via Marchetti è pari a 2,52 metri lineari, ciò che consentirebbe il rilascio di una occupazione seppure di limitata larghezza. La non ricorrenza delle condizioni che consentono l’occupazione di suolo pubblico al di fuori dei marciapiedi rende in concreto irrilevante l’enfatizzata qualificazione della parte di sede stradale alla quale aspira il ricorrente in termini di stallo di sosta e non di carreggiata ”).
Per l’appellante Roma Capitale ha fondato il provvedimento su due presupposti errati, atteso che non sussisterebbe alcun divieto di occupazione su più fronti, e il divieto di occupazione della carreggiata non sarebbe applicabile, visto che l'osp richiesta sarebbe su stallo di sosta e non su parte della carreggiata.
In particolare, l’appellante ha dedotto l’erroneità ed omessa pronuncia in violazione degli artt. 7 e ss. l. 241 del 1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, la violazione dell'art. 3 del codice della strada, la violazione dell'art. 12 della d.a.c. n. 21 del 2021; l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità, contraddittorietà, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, la violazione dell'art. 13, comma 1, lett. f), della d.a.c. n. 21 del 2021.
L’appello è infondato.
Riguardo alle censure concernenti l’assunto omesso esame delle controdeduzioni presentate dalla Società, deve richiamarsi il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “ L'onere di cui all'art. 10-bis l. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, per giustificare il provvedimento conclusivo adottato, la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso, alla luce delle risultanze che sono state acquisite ” (cfr., fra le tante, Cons. Stato, V, 30 agosto 2023, n. 8063). Inoltre, deve rilevarsi che del tutto legittimamente l’amministrazione ha emesso il provvedimento impugnato senza controdedurre specificamente su tutte le argomentazioni addotte dall’appellante, anche in considerazione del fatto che, a fronte della comunicazione all’interessata dei motivi ostativi in data 24 gennaio 2023, con espresso invito a presentare eventuali controdeduzioni entro i successivi 10 giorni, la stessa solo in data 8 febbraio 2023, dunque oltre il predetto termine di 10 giorni, ha presentato la suddetta documentazione.
L’Amministrazione ha, comunque, proceduto ad una riconsiderazione dell’istanza presentata dalla Società, nel senso dell’accoglimento con riferimento alla sola porzione di OSP ricadente il Largo Somalia n. 37.
Riguardo, invece, al profilo di inammissibilità di OSP su carreggiata nel caso di disponibilità di spazio su marciapiede, l’appellante contesta la mancata concessione dell’OSP su via Marchetti nonostante la larghezza del relativo marciapiede permetta un’occupazione di suolo pubblico esclusivamente sullo stesso senza necessità di occupare a fini commerciali la carreggiata destinata alla sede stradale.
La censura è infondata, atteso che, ai sensi del chiaro dettato normativo dell’art. 12, comma 3, lett. i), seconda alinea, della DAC 21/2021: “ Sulla viabilità locale [ove ricade via Marchetti] le nuove concessioni non possono essere rilasciate […] sulle sedi stradali adibite a carreggiata, tranne che: […] nelle strade ove sia possibile sottrarre porzioni di sede stradale non necessaria al transito pedonale e veicolare senza che ciò comprometta la circolazione stradale con particolare riguardo all’utenza debole della strada nonché all’accesso e transito dei mezzi di soccorso/emergenza. In tal caso le occupazioni dovranno essere protette da pedane amovibili a filo del marciapiede e da elementi dissuasori di sosta. Tale ipotesi ricorre solo nel caso in cui per le dimensioni del marciapiede il rilascio dell’occupazione suolo pubblico non possa essere consentito ai sensi di quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada ”.
Inoltre, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Codice della Strada allora in vigore (d.lgs. n. 285 del 1992): “ Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m .”.
Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dall’appellante risultava dimostrato che il marciapiede antistante il lato del locale che si affaccia su via Filippo Marchetti presenta una larghezza pari a m. 2,52, essendo, dunque, pienamente idoneo ad ospitare tavolini a servizio dell’attività.
Inoltre, considerata la porzione di marciapiede a disposizione della ricorrente, si ritiene che la decisione dell’amministrazione risponda anche alle prevalenti esigenze di sicurezza pubblica della circolazione.
Il Collegio condivide, inoltre, le statuizioni della sentenza impugnata secondo cui “ Come visto nell’esposizione in fatto il parziale diniego (relativo all’area da collocarsi sugli stalli di sosta di via Filippo Marchetti), è basato su due diversi profili motivazionali. Ne discende che, trattandosi di atto plurimotivato, “è sufficiente il riscontro della legittimità di una delle autonome ragioni giustificatrici della decisione amministrativa, per condurre al rigetto dell'intero ricorso in considerazione del fatto che anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti alle distinte rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento amministrativo, questo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un'autonoma ragione giustificatrice confermata ” (cfr. Cons. Stato, IV, 31 luglio 2023, n.7405).
Ne consegue la sufficienza della motivazione del diniego basata sul chiaro dettato normativo dell’art. 12, comma 3, lett. i), seconda alinea, della DAC 21/2021.
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto e, per l’effetto, va confermata la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, in considerazione delle peculiarità della presente controversia, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza appellata di reiezione del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Stefano Fantini, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere, Estensore
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Elena Quadri | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO