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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/11/2025, n. 2126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2126 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 8488/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8488/2023 R.G. vertente tra: C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Viale Francia n. 41, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Milleri e dall'avv. Roberta Casulini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Meda, Via Icmesa n. 3, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
AT (MB) alla via Dante n. 15/3, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cardillo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in RA RI (MB) alla via Colleoni n. 25 come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI Conclusioni per Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“● Pronunciare sentenza, anche parziale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/08/2008, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di Seveso;
● Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale alla signora , con quanto in Parte_1 essa contenuto, di cui la medesima è comproprietaria;
Per_
• Confermare l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori;
i figli avranno la Per_2 residenza presso la madre in Meda, Viale Francia, 41; in ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli, e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole nel seguente modo: confermare che il signor potrà vedere e tenere CP_1 con se i due figli minori, per due fine settimana al mese, alternativamente con la madre, dal sabato mattina alle ore 10 alla domenica alle ore 21, per 7 giorni durante le vacanze di Natale, comprendenti, ad anni alterni con la madre, la festività del Natale o la festività del capodanno, per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendenti, ad anni alterni con la madre, la domenica di Pasqua o il lunedì di pasquetta, per quindici giorni durante le vacanze estive nei mesi di luglio o agosto, da concordare e comunicare alla madre entro il mese di maggio di ogni anno;
il padre non potrà far frequentare ai figli minori la nuova compagna per almeno tre anni;
• Determinare in €1.000,00 mensili, pari a €500,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, il contributo mensile del per il mantenimento dei due figli CP_1 minori, che corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Pt_1 bancario, attesa la rimodulazione concordata con i Servizi sociali della facoltà di visitazione del
dei figli minori in due fine settimana al mese (pari a 4 giorni mensili) a fronte dei 14 giorni CP_1 mensili stabiliti con la sentenza di separazione, nonché il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti i figli e di cui al protocollo spese straordinarie del Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;
● confermare il pagamento da parte del signor nella misura del 50% della retta scolastica CP_1 Per_ dell'istituto paritario Sacramentine di Cesano Maderno, frequentato dal figlio minore , per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ciò al fine di garantire continuità didattica e di frequentazione della scuola che frequenta dalla materna;
● confermare che la signora percepirà il 100% dell'AUU; Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari.” Conclusioni per : CP_1
Voglia il Tribunale adito:
“1) Prendere atto che, in sede di accordo, intervenuto in separazione legale e riguardante anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi hanno rinunciato reciprocamente a tutte le domande poste in sede giudiziale, anche in punto di divorzio, accettando – sempre reciprocamente – la rinuncia dell'altro. 2) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori Parte_1
e in Martina Franca (TA), in data 9.8.2008, ordinando al Comune competente di CP_1 annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che l'atto è stato trascritto anche presso il Comune di Seveso.
3) Confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
4) Confermare il collocamento dei minori presso la madre e, conseguentemente, assegnare la casa coniugale, con relative pertinenze, alla Sig.ra L'immobile, oggi in comproprietà tra i coniugi, Pt_1 per accordi già intercorsi in sede di separazione e non qui messi in discussione, verrà ceduto dal Sig.
alla Sig.ra senza corrispettivo di denaro, anche a titolo di assegno divorzile CP_1 Pt_1 forfettizzato ed una tantum, con accollo da parte della moglie dell'intero prestito infruttifero ricevuto dalla Sig.ra e pari ad Euro 189.000,00. Ciò comporterà la liberazione dal debito del Sig. Pt_2
sin dalla concessione del prestito (24.2.2022). CP_1
5) Disporre che il Sig. potrà tenere i figli a weekend alternati dal venerdì (uscita dal lavoro), CP_1 sino alla domenica sera (prima di cena). Inoltre, compatibilmente con gli impegni lavorativi, il Sig.
potrà tenere con sé i figli una sera a settimana, prelevandoli dalla casa materna dopo il CP_1 lavoro e riaccompagnandoli entro le ore 21.00/21.30. Per il resto, confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza cron. 4605/2024 del 22.3.2024, con l'aggiunta di “salvi e diversi accordi tra i genitori”. Pertanto, confermare che, salvi e diversi accordi tra i genitori, “Per quanto riguarda le festività, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno” – già concordati tra le parti all'atto della separazione e valevoli anche per il divorzio.
6) Confermare che il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo paterno al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, la somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, con decorrenza dal mese di marzo 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, prescuola o doposcuola. Detto contributo verrà annualmente rivalutato, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2025 e con riferimento al mese di marzo 2024.
7) In punto di spese extra dei figli, prendere atto che, per l'anno scolastico in corso e quelli passati, nulla verrà chiesto al Sig. in punto di spese scolastiche, anche per quanto riguarda la retta CP_1 della scuola privata frequentata dai figli. E ciò sia della Sig.ra che da altri parenti della Pt_1 Per_ moglie. Per l'anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026 del figlio , il Sig. corrisponderà CP_1 alla Sig.ra unicamente il 50% della retta scolastica dell'istituto Sacramentine di Cesano Pt_1
Maderno. Ciò al fine di garantire continuità didattica e di frequentazione da parte del minore dell'Istituto scolastico che frequenta dalla scuola materna. Nessuna altra spesa verrà chiesta al padre Per_ per (siano esse gite, materiale, pre/post scuola…). Ne consegue che la signora rinuncia Pt_1 Per_ a richiedere il rimborso del 50% della retta scolastica dei figli e per l'anno scolastico Per_2 in corso e quelli pregressi. Confermare che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra il 50% delle spese mediche, CP_1 Pt_1 scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici - salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
8) Disporre che ogni genitore sosterrà in toto le spese delle eventuali vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che i figli trascorreranno con gli stessi senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro.
9) Disporre che la Sig.ra percepirà il 100% AUU. Pt_1
10) Prendere atto che i genitori detrarranno in misura del 50% le spese sostenute in favore dei figli. Per agevolare le detrazioni, ogni spesa detraibile relativa ai figli dovrà riportare il codice fiscale del minore che ha ricevuto la prestazione. Laddove una voce di spesa dovesse essere stata sostenuta da uno solo di essi, il genitore che se ne sarà fatto carico per l'intero la detrarrà al 100%.
11) Prendere atto che, al fine di pervenire ad una pacifica divisione dei beni in comproprietà tra i coniugi, in occasione e per causa della separazione e successivo divorzio, il signor CP_1 si impegna ed obbliga a trasferire la sua quota di proprietà del 50% della casa coniugale alla signora
, a regolazione dei rapporti economici tra le parti e di una tantum, e precisamente le Parte_1 unità immobiliari site in Meda viale Francia n. 41: A) appartamento al piano quarto di tre locali, cucina, guardaroba/stireria, ripostiglio, doppi servizi e balcone, con annessa cantina al piano seminterrato;
B) box al piano seminterrato. Il tutto censito rispettivamente al Catasto fabbricati del Comune di Meda: A) foglio 31, particella 115, subalterno 111, Viale Francia n. 41, piani 4-S1, categoria A/2, classe 2, vani 8, superficie catastale totale metri quadrati 179, Rendita Catastale Euro 1.053,57; B) foglio 31, particella 115, subalterno 125, Viale Francia n. 27, piano S1, categoria C/6, classe 4, metri quadrati 24, superficie catastale totale metri quadrati 28, Rendita Catastale Euro 74,37, così come meglio individuato nel rogito di acquisto (atto a firma del Notaio Persona_3
Repertorio 130056 Raccolta 37170, data 4 aprile 2022, registrato a Monza il 2.5.2002 al n. 13790 serie 1T € 1328,00). Le unità immobiliari diverranno così di piena proprietà della Sig.ra e le saranno trasferite Pt_1 con tutti i diritti, ragioni, accessioni, fissi ed infissi, servitù attive e passive se e come esistenti. Il signor garantisce che all'atto del trasferimento della sua quota di proprietà dei sopra CP_1 citati immobili questi risulteranno liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e, quindi, si impegna ed obbliga a recarsi presso il Notaio che verrà scelto dalla Sig.ra come parte Pt_1 acquirente, per svolgere tutte le incombenze inerenti agli accordi di cui alla presente clausola. I coniugi s'impegnano e obbligano di addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento entro 30 giorni dall'intervenuta pubblicazione della sentenza divorzile. 12) Prendere atto che ogni spesa relativa alla casa coniugale (sia essa ordinaria e/o straordinaria, comprese spese condominiali tutte) nonché di rimborso (passato e futuro) del prestito infruttifero erogato dalla Sig.ra per l'acquisto dell'immobile (Euro 189.000,00 del 24.2.2022) verrà Pt_2 sostenuta interamente dalla Sig.ra la quale rinuncia a richiedere qualsiasi rimborso al marito Pt_1
a tale titolo. Ciò in virtù dell'impegno del Sig. a cedere il proprio 50% di detto immobile CP_1 alla moglie, in sede divorzile, senza corrispettivo di denaro, anche a titolo di assegno una tantum. Ne consegue che, per i predetti titoli, la Sig.ra rinuncia a chiedere al Sig. qualsiasi Pt_1 CP_1 rimborso.
13) Prendere atto che ogni coniuge rimarrà titolare e proprietario dei beni a sé intestati (siano essi veicoli, conti, investimenti, …) senza nulla pretendere dall'altro a tale titolo.
14) Prendere atto che nessun importo sarà dovuto dall'uno all'altro a titolo di assegno divorzile periodico.
15) Prendere atto che i coniugi dichiarano di non avere altri redditi, beni od utilità ulteriori rispetto a quelli indicati in corso di causa e nei documenti prodotti. Essi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto nell'accordo e della casa coniugale, e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione legala alla vicenda matrimoniale.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 22.11.2023 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Martina Franca (TA) il giorno 09.08.2008 (trascritto CP_1 presso gli atti dello Stato civile del Comune di Martina Franca, n. 159, Parte II, Serie A) e che dall'unione sono nati i figli (25.11.2010) e (19.05.2015), chiedeva pronunciarsi la Per_2 Per_1 separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel dettaglio, la ricorrente domandava l'addebito della separazione in capo al resistente, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione a sé della casa familiare, la regolamentazione dei diritti di visita paterni, la determinazione in € 1.200,00 del contributo mensile per il mantenimento dei figli da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese per la retta scolastica, la determinazione in € 400,00 del contributo mensile per il mantenimento in favore della stessa da parte del marito. Altresì, con il medesimo ricorso la parte domandava la cessazione degli effetti del matrimonio, chiedendo la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare, l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, la conferma di € 1.200,00 del contributo mensile per il mantenimento dei figli da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese per la retta scolastica, la conferma in € 400,00 del contributo mensile a titolo di assegno divorzile in favore della stessa da parte del marito. Con memoria depositata in data 16.02.2022 si costituiva in giudizio , il quale CP_1 dichiarava di aderire alla domanda principale di separazione, di affido condiviso dei figli minori ai genitori, collocamento, assegnazione della casa familiare, mentre chiedeva che fosse regolamentate in maniera differente la visite paterne, che venisse determinato in € 350,00 il contributo che il padre doveva essere obbligato a versarle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico. Altresì dichiarava di aderire alla domanda principale di cessazione degli effetti civili, di affido condiviso dei figli minori ai genitori, collocamento, assegnazione della casa familiare, mentre chiedeva che fosse confermata la differente regolamentazione delle visite paterne, che venisse confermato in € 350,00 il contributo che il padre doveva essere obbligato a versarle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico. All'udienza del 19.03.2024, il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti;
all'esito, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e riservava la decisione in ordine alle ulteriori domande. Con ordinanza del 22.03.2025, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“I. Affida i figli minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre;
II. Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per quattro pernottamenti al mese in coincidenza con i giorni di riposo del padre, che le parti avranno già la possibilità di individuare tenuto conto del fatto che il resistente all'udienza del 19.03.2024 ha riferito al Tribunale che i turni vengono stabiliti su base annua;
ove il padre nei giorni di riposo individuabili sulla base del calendario dell'anno 2024 dovesse avere imprevisti di lavoro, connaturati al tipo di attività svolta, potrà tenere con sé i figli a dormire in concomitanza con i giorni nei quali svolge attività lavorativa nel turno pomeridiano, affinché siano garantiti quattro pernottamenti al mese. Nei due giorni in cui il padre svolge il turno di lavoro in fascia mattutina, potrà altresì tenere con sé i figli dall'uscita da scuola a dopo cena;
in tal caso ove in tali giorni i figli non dovessero svolgere attività extra scolastiche il padre li prenderà a scuola mentre la madre andrà a riprenderli a casa del padre dopo cena (o viceversa a condizione che i genitori compartecipino agli spostamenti); ove invece in occasione di tali giorni i figli dovessero svolgere attività extra scolastiche, il padre li porterà a tali attività e li porterà presso la propria abitazione ove la madre li andrà a riprendere dopo cena. Per quanto riguarda le festività, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
III. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Parte_1 con i figli minori;
IV. Pone a carico di l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi CP_1
a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di marzo 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2025 e con riferimento al mese di marzo 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle spese CP_1 mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. V. Rigetta la domanda di di percepire un contributo per il proprio mantenimento a Parte_1 carico del coniuge;
VI. Ammette le prove richieste nei limiti di cui in motivazione, limitandone cosi in via definitiva l'ammissione, e fissa per l'assunzione dei testimoni l'udienza del giorno 16 maggio 2024 alle ore 12,00.” All'udienza del 16.05.2024, i procuratori delle parti davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo a definizione del procedimento e chiedevano un termine per formalizzarlo;
il Giudice, pertanto, rinviava la causa al 30.05.2024, da tenersi mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. Con decreto del 30.05.2024, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 1665/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 30.05.2024 e pubblicata in data 07.06.2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 04.12.2024. Successivamente, in data 30.07.2024, con ricorso depositato in via di urgenza CP_1 chiedeva che venisse accertato e dichiarato che aveva agito impropriamente ai sensi Parte_1 dell'art. 473-bis.37 c.p.c. avendo richiesto al terzo datore di lavoro del il versamento di CP_1 quanto a lei dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli al di fuori dei presupposti di legge, ovverosia la messa in mora del e, soprattutto, l'inadempimento rispetto agli obblighi posti a CP_1 carico di quest'ultimo. Il Giudice fissava udienza per il giorno 05.09.2024 e assegnava termine a parte resistente per replicare. Con memoria autorizzata depositata in data 03.09.2024 chiedeva il rigetto del ricorso Parte_1 avversario nonché la modifica dei provvedimenti provvisori considerato che il padre non avrebbe esercitato il diritto di visita come stabilito nei provvedimenti in essere tra le parti, con conseguenti maggiori oneri di mantenimento a carico della madre;
chiedeva altresì che fosse accertato l'inadempimento del padre nella contribuzione alle spese straordinarie dei figli con conseguente assunzione di provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti. La dava atto di non essere più d'accordo in merito alle condizioni del pronunciando divorzio. Pt_1
Al termine dell'udienza del 05.09.2024, il Giudice di riservava. Con ordinanza dell'11.09.2024 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti:
“I) Rigetta i ricorsi delle parti;
II) Incarica i Servizi Sociali di Meda di: a) prendere immediatamente in carico il nucleo familiare di e , al fine di Per_2 Persona_4 verificare la condizione di benessere dei minori – anche mediante accessi domiciliari e colloqui con gli insegnanti - e la qualità della relazione genitoriale, avendo cura di assicurare l'accesso a ogni forma di supporto ritenuta necessaria o anche solo opportuna per i minori;
b) convocare i genitori presso la sede del servizio e verificare la situazione lavorativa e abitativa degli stessi;
c) verificare chi si occupa della cura dei minori;
III. Dispone che i Servizi Sociali trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 29 novembre 2024 all'indirizzo di posta elettronica Email_1 una relazione circa gli accertamenti demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione;
IV. Conferma i provvedimenti in essere;
V. Conferma l'udienza del 4 dicembre 2024 con le modalità già indicate nell'ordinanza del 4 giugno 2024.” Con decreto del 09.12.2024, il Giudice confermava gli incarichi ai Servizi Sociali e fissava udienza per il 20.03.2025, poi differita al 03.04.2025. Al termine di detta udienza il Giudice si riservava e con ordinanza resa in pari data provvedeva come segue:
“I) Incarica i Servizi Sociali di Meda di concerto con quelli di AT di: a) proseguire la presa in carico il nucleo familiare di e , al fine di verificare Per_2 Persona_4 la condizione di benessere dei minori – anche mediante accessi domiciliari e colloqui con gli insegnanti - e la qualità della relazione genitoriale, avendo cura di assicurare l'accesso a ogni forma di supporto ritenuta necessaria o anche solo opportuna per i minori;
b) convocare i genitori presso la sede del servizio e verificare la situazione lavorativa e abitativa degli stessi;
c) verificare chi si occupa della cura dei minori e quale sia l'attuale regolamentazione dei rapporti padre/figli; d) monitorare l'effettivo avvio da parte di entrambi i genitori di percorsi di sostegno genitoriale;
e) riportare espressamente all'autorità giudiziaria le questioni sulle quali i genitori hanno dovuto ricorrere all'ausilio del servizio sociale per prendere decisioni nell'interesse dei figli;
II. Dispone che i Servizi Sociali trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 10 ottobre 2025 all'indirizzo di posta elettronica una Email_1 relazione circa gli accertamenti demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione;
III) Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 29 ottobre 2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e invitando le parti a depositare entro il 29 ottobre 2025 note scritte sostitutive di udienza;
IV) Assegna alle parti ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c. i seguenti termini: a) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) termine di quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.” All'esito di tale udienza, precisamente con decreto del 29.10.2025, il Giudice trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione. II. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 1665/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 30.05.2024 e pubblicata in data 07.06.2024 Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. III. Quanto all'affidamento dei figli minori e è noto come il legislatore del 2006 abbia Per_2 Per_1 prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Con ordinanza dell'11.09.2024 il Giudice delegato ha incaricato i Servizi Sociali al fine, tra l'altro, di verificare la condizione di benessere dei minori. Nella relazione depositata in data 28.11.2024 i Servizi Sociali di Meda hanno manifestato la necessità di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare attraverso colloqui con i componenti familiari, il confronto con la scuola, i Servizi sanitari, gli Enti pubblici e privati, gli operatori, i Servizi e i soggetti a diverso titolo coinvolti e hanno così concluso la relazione: “la sig.ra stante le fatiche Pt_1 riportate a colloquio, potrebbe beneficiare di un percorso di supporto personale e alla genitorialità, pensiero peraltro già condiviso con la stessa e per il quale la signora si è detta favorevole. Si ritiene altresì utile che il minore possa proseguire il percorso di sostegno psicologico attivo in suo Per_2 Per_ favore. Anche , che è apparso vivace e desideroso di essere accolto ed ascoltato, potrebbe ben fruire di un percorso di sostegno individuale, utile anche per esplicitare pensieri e vissuti altrimenti difficili da esternare. In ultima si chiede a Codesta Spettabile Autorità Giudiziaria di valutare l'opportunità di demandare al Servizio Sociale, in caso di disaccordo tra i genitori, l'attivazione degli interventi psico-socio-educativi che appariranno opportuni nel corso della presa in carico, nonché la definizione di una calendarizzazione della frequentazione padre/figli, qualora quella in essere appaia poco rispondente ai bisogni dei minori e/o sostenibile dagli stessi.”. Nella relazione depositata in data 28.11.2024 i Servizi Sociali di AT hanno rappresentato come il sia apparso durante gli incontri “molto preoccupato dal tema economico” nonché CP_1
“piuttosto provato, non tanto per la fine della relazione sentimentale e di conseguenza per la separazione dal figli, quanto piuttosto per l'essersi trovato in una condizione di difficoltà economica, mai esperita prima.” e hanno concluso, allineandosi a quanto rappresentato dai Servizi Sociali di Meda, in tal senso: “il Servizio scrivente si allinea a quanto restituito dagli operatori di Meda, competenti per parte materna e per i minori. In particolare, si chiede a Codesta A.G. di valutare l'opportunità di dare mandato al Servizi di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare attivando eventuali supporti che dovessero nel tempo rendersi necessari. In particolare, per quanto riguarda il padre, il Servizio avrà cura di accompagnarlo in una lettura maggiormente critica delle proprie condotte, al fine di valutare nel tempo la possibilità di agganciarlo ad un contesto di supporto (es: consultoriale). I Servizi concordano altresì circa la necessità di sostenere una regolamentazione maggiormente funzionale nell'interesse dei minori, che determini un maggiore ingaggio paterno, anche nel permettere l'espletamento dei quotidiani impegni dei ragazzi.”. Con successiva relazione dell'11.03.2025, i Servizi Sociali di Meda hanno reso noto di avere organizzato, insieme ai Servizi Sociali di AT, dei colloqui congiunti con i genitori, nel corso dei quali gli stessi hanno potuto interloquire su tematiche inerenti alla quotidianità dei figli e all'organizzazione degli impegni scolastici e sportivi, nonché di cura dei minori. I Servizi Sociali hanno rappresentato che tali momenti di confronto e condivisione “sono risultati fruttiferi a parere degli scriventi, dei colleghi e dei genitori”. I Servizi Sociali hanno quindi concluso la relazione ritenendo utile la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare, il mantenimento dei sostegni in atto nonché la prosecuzione dei momenti di confronto congiunto tra i genitori e i referenti dei due Servizi (“Il Servizio Tutela Minori del Comune di Meda ritiene possa essere utile prevedere la prosecuzione del monitoraggio della situazione da parte dei Servizi Tutela Minori territorialmente competenti, attraverso i colloqui con i componenti familiari, il confronto con la scuola, i Servizi sanitari, gli Enti pubblici e privati, gli operatori, i Servizi e i soggetti a diverso titolo coinvolti. A parere degli scriventi è opportuno altresì mantenere i percorsi di sostegno in atto in favore di madre e figli, nonché condurre il padre nella riflessione circa il beneficio che potrebbe derivargli dall'intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Si ritiene peraltro necessaria la prosecuzione dei momenti di confronto congiunto tra i genitori e i referenti dei due Servizi Tutela Minori, al fine di allenare i signori al confronto e alle scelte condivise in favore dei figli. Voglia Codesta Spettabile Autorità Giudiziaria valutare l'opportunità di demandare al Servizio Sociale, in caso di disaccordo tra i genitori, l'attivazione degli interventi psico-socio-educativi che appariranno opportuni nel corso della presa in carico, nonché la definizione di una calendarizzazione della frequentazione padre/figli, qualora quella in essere appaia poco rispondente ai bisogni dei minori e/o sostenibile dagli stessi.”). Con relazione depositata in data 11.03.2025, i Servizi Sociali di AT hanno confermato quanto esposto dai Servizi Sociali di Servizi di Meda in merito all'organizzazione degli incontri congiunti e concluso ravvisando la necessità di proseguire nell'attività di monitoraggio (“si chiede a Codesta A.G. di valutare l'opportunità di dare mandato ai Servizi di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare, attivando eventuali supporti che dovessero nel tempo rendersi necessari. Nello specifico, per quanto riguarda il padre, il Servizio avrà cura di accompagnarlo in una lettura maggiormente critica delle proprie condotte, al fine di valutare nel tempo la possibilità di agganciarlo ad un contesto di supporto (es: consultoriale). I Servizi concordano altresì circa la necessità di mantenere nel tempo una regolamentazione maggiormente funzionale nell'interesse dei minori, che determini un maggiore ingaggio paterno, anche nel permettere l'espletamento dei quotidiani impegni dei ragazzi.”). Con relazione depositata in data 06.10.2025 i Servizi Sociali di AT hanno dato atto della prosecuzione degli incontri congiunti tra i genitori e gli operatori dei Servizi incaricati. In merito al i Servizi hanno fatto presente che lo stesso ha raccontato loro di esperienze positive che CP_1 avrebbe fatto con i figli, facendo presente di essere contento del clima stabilito con loro. Gli stessi hanno quindi concluso la relazione confermando la necessità della prosecuzione dell'attività di monitoraggio e, in merito alle visite paterne, a che fosse disposta una regolamentazione maggiormente funzionale all'interesse dei minori e in linea con la fase evolutiva in cui si trovano (“si chiede a Codesta A.G. di valutare l'opportunità di dare mandato ai Servizi di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare, attivando eventuali supporti che dovessero nel tempo rendersi necessari. Nello specifico, per quanto riguarda il padre, il Servizio proverà ad accompagnarlo in una lettura maggiormente critica delle proprie condotte, al fine di valutare nel tempo la possibilità di agganciarlo ad un contesto di supporto personale, ad oggi non attivabile, stante quanto sopra rimandato. I Servizi concordano altresì circa la necessità di mantenere nel tempo una regolamentazione maggiormente funzionale nell'interesse dei minori e in linea con la fase evolutiva in cui si trovano, che determini un maggiore ingaggio paterno, anche nel permettere l'espletamento dei quotidiani impegni dei ragazzi.”). In data 8.10.2025 i servizi sociali di Meda hanno trasmesso una relazione di aggiornamento circa la condizione dei minori, caricata telematicamente dalla Cancelleria solo in data 7.11.2025, dalla quale emerge che dal colloquio avuto dallo psicologo dei servizi sociali con e in data Per_1 Per_2
29.9.2025 non sono risultate particolari criticità. I minori hanno riportato che l'attuale abitazione del padre non è più spaziosa di quella precedente e che non vorrebbero cambiare nulla rispetto all'attuale organizzazione del calendario di visite in quanto funzionale alla gestione dei loro impegni. La madre ha lamentato difficoltà organizzative nella gestione dei figli e rappresentato che proseguirà il Per_1 percorso di sostegno psicologico, eventualmente con diverso professionista, mentre e lei Per_2 stessa hanno deciso di interromperlo. Quanto a la madre ha rappresentato di averlo condotto Per_1 presso un nutrizionista per disturbi alimentari e che al momento il figlio starebbe seguendo una dieta che anche la compagna del padre gli farebbe osservare preparandogli pietanze adeguate. La CP_1 ha rappresentato che il marito non riuscirebbe a fare fede agli impegni presi rispetto al calendario di visite con i figli, come accaduto anche durante le vacanze estive, e ha chiesto una divisione del periodo natalizio con la settimana di Natale a favore della madre anche al fine di andare incontro alla richiesta di di trascorrere il Natale con la famiglia materna. Per_1
I servizi sociali hanno concluso la relazione evidenziando l'opportunità di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e la prosecuzione dei percorsi di sostegno in essere per i minori e per la madre, eventualmente presso il servizio territoriale pubblico competente. Tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali incaricati, nonché considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso, deve essere disposto l'affido dei figli minori Per_1
e ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al generale regime Per_2 di affidamento della figlia minore ai genitori. Con precipuo riguardo al collocamento dei minori, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente dei minori presso la madre, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali dei minori stessi. Deve al contempo essere disposta la prosecuzione del monitoraggio della situazione del nucleo familiare da parte dei servizi sociali di Meda e di Vimercate, ove il padre ha trasferito la propria residenza, al fine di non disperdere il lavoro di rete svolto fino ad ora. In merito al diritto di visita paterno, tenuto conto del cambio di lavoro del padre rispetto al tempo dei provvedimenti provvisori e del fatto che, sebbene lo stesso non sia più impegnato su turni di lavoro, si sposta sul territorio con orari che non garantiscono sempre l'esercizio del diritto di visita nel corso della settimana, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, e staranno con il padre a Per_2 Per_1 fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 21,00, nonché un eventuale ulteriore giorno nel corso della settimana dal termine dell'attività scolastica alle ore 21,00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli dalla madre. Per quanto riguarda le festività, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
per l'anno 2025 i minori trascorreranno con la madre il primo periodo. Le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi saranno trascorse dai minori con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno. In un simile quadro l'audizione dei minori da parte del Tribunale risulta manifestamente superflua, considerato che entrambi i genitori hanno chiesto la determinazione come precede del calendario di frequentazione padre/figli e che i figli hanno confermato agli assistenti sociali che tale organizzazione è funzionale ai loro interessi. Né il Tribunale ritiene di poter imporre un divieto di frequentazione per tre anni tra i minori e la compagna del padre, come richiesto dalla ricorrente, considerato che la ricorrente stessa ha Per_5 rappresentato agli assistenti sociali che ha riportato alla madre di un positivo rapporto con Per_1 Per_5
e la madre stessa si è dichiarata contenta della dieta che fa seguire al figlio, circostanze che Per_5 denotano una continuità nei rapporti. IV. La casa coniugale, attesa la concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti, deve essere assegnata con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti a nella sua qualità di genitore Parte_1 collocatario in misura prevalente dei figli minori. V. Quanto al mantenimento dei minori, è noto che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove i figli sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Principiando da parte ricorrente, ha dichiarato di prestare attività lavorativa come Parte_1 impiegata amministrativa presso lo studio legale della propria cugina a Seveso e di percepire un compenso mensile di circa 1.000,00 lavorando in regime di part time oltre a € 300,00 quale compenso per l'attività di amministratore della società Advance Services s.r.l., società sempre riferibile alla cugina. Nell'anno di imposta 2020 (PF anno 2021) la ricorrente ha esposto redditi lordi annui di € 11.211,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 935,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (PF anno 2022) redditi lordi annui di € 22.403,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.630,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) un reddito lordo annuo di € 16.351,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.360,00 netti mensili. La ricorrente percepisce l'assegno unico per i figli a carico nella misura di € 200,00 mensili per la quota del 50% alla stessa riferibile ma il resistente ha manifestato il suo consenso a che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre. La ricorrente vive nell'abitazione coniugale in comproprietà tra i coniugi che il resistente in sede di condizioni di separazione si è impegnato a trasferirle per quanto riguarda la sua quota di comproprietà. La stessa ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per: € 350,00 circa per spese condominiali della casa coniugale ove la stessa è rimasta a vivere con i figli;
€ 268,50 per il mutuo per l'acquisto della cucina, non documentato avendo la ricorrente prodotto in atti solo la fattura relativa all'acquisto della cucina (doc. GG ricorrente); € 241,30 per il mutuo per gli infissi di casa, non documentato;
€ 360,00 mensili (€ 4.400,00 annui) quali spese scolastiche di (allegato al ricorso non Per_2 numerato); € 140,00 mensili per il doposcuola di (allegato al ricorso non numerato); € 275,00 Per_2 mensili (€ 3.300,00 annui) quali spese scolastiche di (allegato al ricorso non numerato); ha Per_1 dedotto ma non documentato una spesa di € 100,00 mensili per lo studio assistito di ha dedotto Per_1 ma non documentato la spesa di € 275,00 annui per il nuoto di € 150,00 annui per l'iscrizione Per_1
a basket di (doc. EE ricorrente). Le spese scolastiche dei figli per ammissione della parte stessa Per_1 sono sempre state anticipate dalla famiglia di origine della ricorrente ma non vi è prova della effettiva restituzione di tali spese sicché gli oneri delle spese scolastiche dei figli non potranno considerarsi oneri che riducono la capacità reddituale della madre. La condizione reddituale della ricorrente non pare pienamente attendibile dal momento che, come risulta dalla documentazione prodotta in atti dal resistente, la stessa ricopre la carica di amministratrice nelle seguenti società riferibili alla cugina e alla compagna della cugina (v. anche scheda personale della presso il Registro delle Imprese – doc. 13 resistente): i) Pt_1 Controparte_2 costituita in data 17.03.2010 e avente come oggetto sociale servizi di consulenza in ambito amministrativo e urbanistico, di proprietà al 99% di (cugina della ricorrente) Controparte_3
e al 1% di (compagna della ); in tale società la ricorrente è amministratrice Persona_6 CP_3 unitamente a e (doc. 7 resistente); ii) Advance Services srl avente Persona_6 Persona_7 ad oggetto prestazione di servizi amministrativa, costituita in data 16.10.2001, di proprietà di al 90% e al 10% di in tale società la ricorrente è Controparte_3 Persona_7 amministratrice unitamente a (doc. 10 resistente). Persona_7
All'udienza del 19.03.2024, al riguardo, la ha dichiarato “Lavoro dal 2006 per mia cugina Pt_1
e al momento lavoro come impiegata amministrativa a Seveso nel suo studio legale. Della CP_3 sono amministratore e percepivo un compenso fino a tre anni fa poi ho preso il compenso CP_2 come amministratore nella società Advance sempre di mia cugina dell'importo di 300 € oltre rimborso spese. sono consapevole che la decisione di restare amministratore in una società per cui non ricevo nessun compenso sia rischioso;
c'è un consiglio di amministrazione comunque.” (verbale di udienza del 19.03.2024). Il resistente, inoltre, ha prodotto uno scambio di conversazioni whatsapp intrattenute con la moglie e datate 20.12.2023 (non disconosciute dalla ricorrente) dalle quali risulta che la stessa collabora anche in ulteriori attività riconducibili al suo nucleo familiare di origine (“riesci a darmi un orario perché devo andare in negozio?” “ma quale negozio, vuoi che vengo lì?” “al capannone dove ha Per_6 stoccato la roba da vendere devo dare il cambio a Masha. Per le 15 devo essere lì” – doc. 4 resistente). Dalla visura camerale prodotta dal resistente sub. doc. 5 risulta che Parte_3
è titolare della società Upload srl avente come oggetto sociale il commercio al dettaglio di
[...] abbigliamento per adulti. La ricorrente alla medesima udienza ha confermato di essere stata presidente del consiglio di amministrazione nonché socia unica della società The Wire s.r.l.s. costituita in data 06.10.2022 avente ad oggetto attività di installazione di impianti elettrici di cui il marito era institore (doc. 12 resistente
– visura storica), che la stessa ha poi ceduto a terzi con atto di cessione trasmesso all'agenzia delle entrate il 21.02.2024 senza ritrarne alcun compenso se non il sollevamento dai debiti (“Ero socia unica della Wire srls, l'abbiamo aperta perché lui già faceva lavori non fatturati e visto che i clienti aumentavano abbiamo fatto questa decisione e l'abbiamo fatto a nome mio per evitare che lui entrasse in conflitto con il lavoro in Autostrade e lui era institore. Lui prendeva uno stipendio di 800
€. Prima di chiudere la società ho chiesto a lui se voleva tenerla in piedi ma lui mi ha detto che con il doppio lavoro avrebbe sottratto tempo ai nostri figli.”). Al fine di fare maggiore chiarezza circa l'effettiva capacità economica della preme confrontare Pt_1 le dichiarazioni dei redditi in atti, di cui si è dato conto sopra, le dichiarazioni rese dalla parte stessa anche dinanzi al giudice delegato e i movimenti degli estratti conto riferibili alla stessa. Pt_1
Principiando dalle dichiarazioni rese dalla parte, la ha dichiarato di essere impiegata presso la Pt_1 cugina che le corrisponderebbe uno stipendio mensile di circa 1.000,00 € e di ricevere un CP_3 compenso come amministratore della società Advance s.r.l. di circa 300,00 € al mese oltre a rimborso spese. Dalla CU 2023 depositata in atti emerge che il datore di lavoro della è la cugina che Pt_1 CP_3 nell'anno di imposta 2022 le ha corrisposto emolumenti per € 12.749,66; dal modello 730 del 2023 versato in atti risulta quindi che oltre allo stipendio di cui precede la nell'anno di imposta 2022 Pt_1 ha dichiarato la percezione di ulteriori € 3.601,00 annui, corrispondenti a circa € 300,00 mensili che la ricorrente stessa ha ricondotto all'emolumento percepito dalla Advance srl. Esaminando i conti correnti cointestati ai coniugi fino all'anno 2023 e il conto corrente intestato alla ricorrente presso ING Direct dal mese di ottobre 2023, tuttavia, emerge una realtà divergente dai dati reddituali sopra esposti. I coniugi in costanza di matrimonio erano titolari di tre conti corrente cointestati, presso BC BA, AN OL di Asti e AN di ES (con riferimento a tale ultimo conto corrente il resistente ha prodotto l'estratto degli anni 2011 – 2016). Dagli estratti del conto corrente acceso presso Banca OL di Asti risulta che negli anni di imposta prodotti (2020 – 2023), i movimenti in entrata sono tutti a favore della mentre sul conto Pt_1 corrente acceso presso BC BA venivano accreditati sia gli emolumenti di Autostrade per l'Italia a favore del che disposizioni a favore della CP_1 Pt_1
Quanto ai movimenti a favore della gli stessi vanno ricondotti sia all'accreditamento di Pt_1 emolumenti che a rilevanti prestiti infruttiferi provenienti dai componenti della famiglia di origine della e a versamento di assegni. CP_1
Più nello specifico, nell'anno 2020 a titolo esemplificativo la ha ricevuto varie disposizioni di Pt_1 denaro da per “scuole bimbi” (a titolo esemplificativo € 1.800,00 in data 20.01.2020, Persona_7
€ 1.300,00 in data 24.02.2020, € 779,00 il 17.03.2020) nonché come “beneficio per pagamento mutuo” (sempre da per € 1.000,00 il 25.03.2020, € 1.000,00 il 05.10.2020 e € Persona_7
1.000,00 il 29.12.2020). Nell'anno 2021 si registrano movimenti in entrata dalla società di cui la è Controparte_2 Pt_1 amministratrice, con la causale compenso amministratore (si veda per tutti il bonifico di € 1.483,00 in data 26.07.2021; € 716,00 il 15.09.2021; € 1.742,35 il 20.09.2021) e contestualmente bonifici da parte della società Advance srl di cui parimenti la è amministratrice (v. bonifico di € 800,00 Pt_1 in data 05.08.2021). In tale anno di imposta la ha ricevuto bonifici in entrata a titolo di Pt_1 emolumenti, sia dalla società Advance srl che dalla che dalla Qred srl, per l'importo totale CP_2 di circa € 30.000,00. Nell'anno 2022 la ha conseguito emolumenti da parte di Advance srl e da parte della cugina Pt_1
per € 8.155,00 sul conto corrente Banca OL di Asti e per € 19.480,00 sul conto CP_3 corrente presso BC BA, per un totale di € 27.630,00, importo decisamente superiore rispetto ai compensi risultanti dal 730 anno dell'anno 2023. Peraltro, sempre nell'anno 2022 si registrano sul medesimo conto corrente acceso presso BC BA ingentissimi prestiti infruttiferi elargiti da parte di e oltre al versamento di assegni la cui causale non è nota. Persona_7 Persona_6 Per quanto riguarda l'anno 2023, dall'estratto del conto corrente acceso presso BC BA risulta che in quell'anno di imposta, nei mesi da gennaio ad agosto 2023, la ha ricevuto bonifici dalla Pt_1
e da Advance srl per € 35.600,00. CP_3
Sul conto corrente presso ING Direct aperto dalla nel mese di ottobre 2023, dal mese di ottobre Pt_1 al mese di dicembre 2023 risultano movimenti in entrata dalla e da Advance srl per € CP_3
15.635,00. Sebbene i compensi provenienti da Advance srl siano qualificati in parte come compenso amministratore e in parte come rimborsi spese, la regolarità dell'importo corrisposto (di regola 3.000,00 € mensili) e la mancanza di chiarezza circa l'attività effettivamente prestata dalla a Pt_1 favore della predetta società – considerato che la stessa ha dichiarato di svolgere solo attività come impiegata amministrativa presso lo studio legale della cugina – fa dubitare che il compenso di amministratore sia pari a soli 300,00 € mensili e che ogni mese la sostenga per svolgere la Pt_1 propria attività spese per 2.700,00 € delle quali, nel caso, dovrà dare conto. L'esame degli estratti di conto corrente di cui precede smentisce, in conclusione, le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito alla natura degli emolumenti alla stessa corrisposti. Negli estratti conto di cui precede, inoltre, non vi è alcuna traccia di restituzioni di prestiti né per scuola dei bambini né ad altro titolo. Venendo a , al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte CP_1 del Giudice delegato lo stesso era dipendente di e nell'anno di imposta Parte_4
2021 (739 anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 40.060,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.470,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) un reddito lordo annuo di € 42.157,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.500,00 netti mensili;
prima dello scioglimento della società The Wire s.r.l.s. il resistente percepiva i compensi per l'attività di elettricista che svolgeva per conto della società stessa
– pari a circa 800,00 € mensili come risulta dai movimenti del conto corrente acceso presso BC BA e cointestati ai coniugi sia dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente al giudice delegato - mentre allo stato ha dichiarato di prestare attività lavorativa solo per conto di Parte_4
[...]
In data 02.07.2024 il è stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato CP_1 presso la società Piller di RA RI con decorrenza dal 01.09.2024 con una retribuzione lorda su 13 mensilità di € 3.030,77, oltre a un premio lordo annuo di € 5.200,00 quale corrispettivo per il patto di non concorrenza sottoscritto e oltre a 600,00 € una tantum al termine del periodo di prova, il tutto come risulta dal relativo contratto (doc. III allegato alla produzione documentale del 3.12.2024); quali benefit aziendali sono stati lui riconosciuti: cellulare, pc portatile, auto aziendale anche per uso privato e carta di credito per le spese autorizzate dall'azienda. Il resistente non ha prodotto le buste paga relative al nuovo impiego, nondimeno è possibile stimare che l'emolumento percepito sia in linea con quello percepito in precedenza, fermi restando i minori oneri che il sosterrà in relazione al benefit dell'autovettura aziendale, per cui dovrà CP_1 sopportare solo la relativa trattenuta in busta paga come previsto per legge. Il resistente è titolare di un conto corrente acceso presso Fineco nel mese di ottobre 2023 dal cui estratto nel periodo ottobre-dicembre 2023 risulta che i soli movimenti in entrata provengono dai genitori del resistente nonché da a titolo di emolumenti (doc. 23 Parte_4 resistente). Il resistente ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per: € 600,00 quale canone di locazione dell'abitazione ove si è trasferito in data 19.7.2025 nel Comune di Vimercate oltre a € 50,00 per spese condominiali, il tutto dopo avere lasciato l'abitazione dove si era trasferito dopo l'uscita dalla casa coniugale per la quale corrispondeva un canone di € 400,00 mensili, il tutto al dichiarato scopo di avvicinarsi alla casa familiare (v. contratto di locazione allegato alla comparsa conclusionale); la ricorrente ha dichiarato ai servizi sociali che il resistente vivrebbe in tale abitazione insieme alla compagna, figura con cui i minori hanno familiarità, nondimeno il resistente ha smetito tale circostanza. Rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori, sono venuti meno il finanziamento di € 415,74 per estinguere un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura modello Koleos, nonché, sempre in relazione alla autovettura Koleos, € 24,00 circa a titolo di bollo ed € 50,00 circa a titolo di RCA, in quanto il resistente per concorde affermazione delle parti, ha alienato il predetto veicolo;
è venuto altresì meno il finanziamento contratto con Compass per acquistare una moto modello BMW con rate di € 319,30 e scadenza nel mese di aprile 2028 cosi come, sempre in relazione alla moto BMW, € 10,00 circa a titolo di bollo ed € 27,00 per RCA, avendo il resistente, per concorde affermazione delle parti, alienato il predetto veicolo;
il resistente, infine, è titolare di un finanziamento contratto con per l'acquisto dell'autovettura modello Tivoli da rimborsare con rate mensili di € 401,89 CP_4
e, sempre in relazione all'autovettura € 26,00 per bollo. L'autovettura modello tuttavia, CP_5 CP_5
è in uso ai genitori del nel comune di Taranto sicché tali oneri non potranno considerarsi a CP_1 suo carico. Con riferimento al venire meno dei finanziamenti che precedono, osserva il Tribunale come nei provvedimenti provvisori e urgenti assunti, il Giudice delegato non ne abbia tenuto pienamente conto avendo cosi osservato “È evidente come l'elevato numero di finanziamenti contratti per l'acquisto delle autovetture e della moto di cui precede, tutti contratti in costanza di matrimonio, sia stato possibile in quanto la famiglia godeva di un elevato tenore di vita, sia grazie all'attività di interventi elettrici svolta dal resistente in aggiunta al lavoro svolto alle dipendenze di sia, Parte_4 soprattutto, grazie alle elargizioni provenienti dalla famiglia di origine della Pt_1
L'attuale esposizione debitoria del non è invece compatibile con l'attuale condizione
CP_1 reddituale dello stesso nè tale esposizione debitoria, legata all'acquisto di beni voluttuari (finanziamento contratto per l'acquisto della moto BMW e per l'autovettura di cui godono CP_5 esclusivamente i genitori del resistente), potrà andare a detrimento del diritto dei figli di essere mantenuti dai genitori ciascuno secondo le proprie.”. Il Giudice delegato ha quindi tenuto conto solo di quella parte di finanziamenti contratti dal
CP_1 in quanto necessari per svolgere la sua attività lavorativa, mentre allo stato il gode di una
CP_1 autovettura aziendale per cui non sostiene oneri. Il , infine, per l'anno 2025/2026 sosterrà il 50% del costo della retta scolastica dell'istituto
CP_1
Sacramentine di Cesano Maderno del figlio per garantirgli continuità scolastica, il tutto come Per_1 indicato in sede di precisazione delle conclusioni. Nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre in conclusione, dovrà tenersi conto dei redditi delle parti come sopra ricostruiti, del venire meno dei finanziamenti contratti dal per beni necessari per svolgere la sua attività lavorativa, dei tempi di permanenza dei CP_1 figli presso i genitori e del fatto che la casa familiare in comproprietà tra i coniugi è stata assegnata alla ricorrente che quindi beneficerà di un ulteriore valore economico corrispondente al canone di locazione potenzialmente ritraibile dalla messa a reddito dell'immobile in comproprietà; la ricorrente, per giunta, in virtù dell'impegno assunto dal in sede di accordi di separazione, diventerà CP_1 piena proprietaria della casa coniugale. Dovrà quindi tenersi conto del fatto che l'elevato tenore di vita di cui i coniugi godevano e che ha consentito loro di iscrivere ai figli a scuole private con onerose rette annuali, derivava come si è detto sopra sia dallo svolgimento di ulteriore attività lavorativa da parte del , di cui allo stato non vi è evidenza, sia dagli ingenti prestiti infruttiferi elargiti alla CP_1 da parte della sua famiglia di origine, della cui restituzione non vi è traccia alcuna. Pt_1
Dovrà, infine, tenersi conto del fatto che la per consenso del resistente sul punto, percepirà Pt_1 nella misura del 100% l'assegno unico per i figli a carico che era stato stabilito a suo favore nella sola misura del 50%. Non dovrà al contrario accordarsi rilievo alla diversa modulazione del calendario di visite dei figli con il padre, considerato che già al tempo dei provvedimenti provvisori il resistente poteva tenere con sé i figli per soli 4 pernottamenti al mese oltre a eventuali ulteriori due cene in settimana che allo stato, e salvi diversi accordi tra le parti, sono state ridotte a una. Alla luce di quanto precede il tribunale reputa equo e congruo porre a carico di CP_1
l'importo di cui il dispositivo a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate, con decorrenza dal mese di marzo 2024. VI. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del principio di soccombenza parziale rispetto a tutte le domande proposte e della necessaria compensazione delle spese relative al giudizio di separazione, tenuto conto dell'accordo raggiunto, devono essere poste, per quanto riguarda la fase del divorzio, per 1/3 a carico a e compensate tra le parti nella residua misura di 2/3. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Martina Franca (TA) il giorno 09.08.2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del CP_1
Comune di Martina Franca, n. 159, Parte II, Serie A); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Martina Franca (TA), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Affida i figli minori e in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente Per_2 Per_1 presso la madre;
IV. Dispone che i Servizi Sociali di Meda e DI Vimercate:
1) proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo familiare;
2) monitorino l'andamento dei percorsi di sostegno delle parti;
3) favoriscano la prosecuzione degli incontri tra i genitori;
V. Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 21,00, nonché un eventuale ulteriore giorno nel corso della settimana dal termine dell'attività scolastica alle ore 21,00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli dalla madre. Per quanto riguarda le festività, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
per l'anno 2025 i minori trascorreranno con la madre il primo periodo. Le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi saranno trascorse dai minori con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
VI. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Parte_1 con i figli minori;
VII. Pone a carico di l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi a CP_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di novembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese CP_1 mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
VIII. Dispone che l'assegno unico per i figli a carico sia percepito in via esclusiva da Parte_1 su accordo delle parti;
IX. Prende atto che vi è accordo tra le parti a che per l'anno scolastico 2025/2026 il padre corrisponderà alla madre il 50% della retta scolastica dell'istituto Sacramentine di Cesano Maderno del figlio Per_1
IX. Liquida le spese di lite in € 4.711,00 per onorari oltre al 15% quale rimborso spese forfetarie IVA e CPA come per legge e condanna a rifondere a 1/3 delle spese di lite Parte_1 CP_1 così liquidate mentre compensa i 2/3 delle spese di lite tra le parti. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 8488/2023 R.G. vertente tra: C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1
Viale Francia n. 41, rappresentata e difesa dall'avv. Cristina Milleri e dall'avv. Roberta Casulini ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori sito in Meda, Via Icmesa n. 3, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTE e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente a CP_1 C.F._2
AT (MB) alla via Dante n. 15/3, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Cardillo, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in RA RI (MB) alla via Colleoni n. 25 come da procura in calce alla comparsa di costituzione;
RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza, Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI Conclusioni per Parte_1
Voglia il Tribunale adito:
“● Pronunciare sentenza, anche parziale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 09/08/2008, mandando la cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri dello Stato Civile del Comune di Seveso;
● Confermare l'assegnazione della ex casa coniugale alla signora , con quanto in Parte_1 essa contenuto, di cui la medesima è comproprietaria;
Per_
• Confermare l'affidamento dei figli minori e ad entrambi i genitori;
i figli avranno la Per_2 residenza presso la madre in Meda, Viale Francia, 41; in ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso i figli, e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole nel seguente modo: confermare che il signor potrà vedere e tenere CP_1 con se i due figli minori, per due fine settimana al mese, alternativamente con la madre, dal sabato mattina alle ore 10 alla domenica alle ore 21, per 7 giorni durante le vacanze di Natale, comprendenti, ad anni alterni con la madre, la festività del Natale o la festività del capodanno, per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua, comprendenti, ad anni alterni con la madre, la domenica di Pasqua o il lunedì di pasquetta, per quindici giorni durante le vacanze estive nei mesi di luglio o agosto, da concordare e comunicare alla madre entro il mese di maggio di ogni anno;
il padre non potrà far frequentare ai figli minori la nuova compagna per almeno tre anni;
• Determinare in €1.000,00 mensili, pari a €500,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, il contributo mensile del per il mantenimento dei due figli CP_1 minori, che corrisponderà alla signora entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico Pt_1 bancario, attesa la rimodulazione concordata con i Servizi sociali della facoltà di visitazione del
dei figli minori in due fine settimana al mese (pari a 4 giorni mensili) a fronte dei 14 giorni CP_1 mensili stabiliti con la sentenza di separazione, nonché il padre contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie riguardanti i figli e di cui al protocollo spese straordinarie del Tribunale di Monza da intendersi qui integralmente trascritto e riportato;
● confermare il pagamento da parte del signor nella misura del 50% della retta scolastica CP_1 Per_ dell'istituto paritario Sacramentine di Cesano Maderno, frequentato dal figlio minore , per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ciò al fine di garantire continuità didattica e di frequentazione della scuola che frequenta dalla materna;
● confermare che la signora percepirà il 100% dell'AUU; Pt_1
Con vittoria di spese ed onorari.” Conclusioni per : CP_1
Voglia il Tribunale adito:
“1) Prendere atto che, in sede di accordo, intervenuto in separazione legale e riguardante anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio, i coniugi hanno rinunciato reciprocamente a tutte le domande poste in sede giudiziale, anche in punto di divorzio, accettando – sempre reciprocamente – la rinuncia dell'altro. 2) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i Signori Parte_1
e in Martina Franca (TA), in data 9.8.2008, ordinando al Comune competente di CP_1 annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che l'atto è stato trascritto anche presso il Comune di Seveso.
3) Confermare l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori.
4) Confermare il collocamento dei minori presso la madre e, conseguentemente, assegnare la casa coniugale, con relative pertinenze, alla Sig.ra L'immobile, oggi in comproprietà tra i coniugi, Pt_1 per accordi già intercorsi in sede di separazione e non qui messi in discussione, verrà ceduto dal Sig.
alla Sig.ra senza corrispettivo di denaro, anche a titolo di assegno divorzile CP_1 Pt_1 forfettizzato ed una tantum, con accollo da parte della moglie dell'intero prestito infruttifero ricevuto dalla Sig.ra e pari ad Euro 189.000,00. Ciò comporterà la liberazione dal debito del Sig. Pt_2
sin dalla concessione del prestito (24.2.2022). CP_1
5) Disporre che il Sig. potrà tenere i figli a weekend alternati dal venerdì (uscita dal lavoro), CP_1 sino alla domenica sera (prima di cena). Inoltre, compatibilmente con gli impegni lavorativi, il Sig.
potrà tenere con sé i figli una sera a settimana, prelevandoli dalla casa materna dopo il CP_1 lavoro e riaccompagnandoli entro le ore 21.00/21.30. Per il resto, confermare i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'ordinanza cron. 4605/2024 del 22.3.2024, con l'aggiunta di “salvi e diversi accordi tra i genitori”. Pertanto, confermare che, salvi e diversi accordi tra i genitori, “Per quanto riguarda le festività, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno” – già concordati tra le parti all'atto della separazione e valevoli anche per il divorzio.
6) Confermare che il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo paterno al CP_1 Pt_1 mantenimento dei figli, la somma di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità all'anno, con decorrenza dal mese di marzo 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, prescuola o doposcuola. Detto contributo verrà annualmente rivalutato, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2025 e con riferimento al mese di marzo 2024.
7) In punto di spese extra dei figli, prendere atto che, per l'anno scolastico in corso e quelli passati, nulla verrà chiesto al Sig. in punto di spese scolastiche, anche per quanto riguarda la retta CP_1 della scuola privata frequentata dai figli. E ciò sia della Sig.ra che da altri parenti della Pt_1 Per_ moglie. Per l'anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026 del figlio , il Sig. corrisponderà CP_1 alla Sig.ra unicamente il 50% della retta scolastica dell'istituto Sacramentine di Cesano Pt_1
Maderno. Ciò al fine di garantire continuità didattica e di frequentazione da parte del minore dell'Istituto scolastico che frequenta dalla scuola materna. Nessuna altra spesa verrà chiesta al padre Per_ per (siano esse gite, materiale, pre/post scuola…). Ne consegue che la signora rinuncia Pt_1 Per_ a richiedere il rimborso del 50% della retta scolastica dei figli e per l'anno scolastico Per_2 in corso e quelli pregressi. Confermare che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra il 50% delle spese mediche, CP_1 Pt_1 scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici - salvo urgenze - prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi - anche per le spese erogabili senza preventivo accordo - almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo.
8) Disporre che ogni genitore sosterrà in toto le spese delle eventuali vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che i figli trascorreranno con gli stessi senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro.
9) Disporre che la Sig.ra percepirà il 100% AUU. Pt_1
10) Prendere atto che i genitori detrarranno in misura del 50% le spese sostenute in favore dei figli. Per agevolare le detrazioni, ogni spesa detraibile relativa ai figli dovrà riportare il codice fiscale del minore che ha ricevuto la prestazione. Laddove una voce di spesa dovesse essere stata sostenuta da uno solo di essi, il genitore che se ne sarà fatto carico per l'intero la detrarrà al 100%.
11) Prendere atto che, al fine di pervenire ad una pacifica divisione dei beni in comproprietà tra i coniugi, in occasione e per causa della separazione e successivo divorzio, il signor CP_1 si impegna ed obbliga a trasferire la sua quota di proprietà del 50% della casa coniugale alla signora
, a regolazione dei rapporti economici tra le parti e di una tantum, e precisamente le Parte_1 unità immobiliari site in Meda viale Francia n. 41: A) appartamento al piano quarto di tre locali, cucina, guardaroba/stireria, ripostiglio, doppi servizi e balcone, con annessa cantina al piano seminterrato;
B) box al piano seminterrato. Il tutto censito rispettivamente al Catasto fabbricati del Comune di Meda: A) foglio 31, particella 115, subalterno 111, Viale Francia n. 41, piani 4-S1, categoria A/2, classe 2, vani 8, superficie catastale totale metri quadrati 179, Rendita Catastale Euro 1.053,57; B) foglio 31, particella 115, subalterno 125, Viale Francia n. 27, piano S1, categoria C/6, classe 4, metri quadrati 24, superficie catastale totale metri quadrati 28, Rendita Catastale Euro 74,37, così come meglio individuato nel rogito di acquisto (atto a firma del Notaio Persona_3
Repertorio 130056 Raccolta 37170, data 4 aprile 2022, registrato a Monza il 2.5.2002 al n. 13790 serie 1T € 1328,00). Le unità immobiliari diverranno così di piena proprietà della Sig.ra e le saranno trasferite Pt_1 con tutti i diritti, ragioni, accessioni, fissi ed infissi, servitù attive e passive se e come esistenti. Il signor garantisce che all'atto del trasferimento della sua quota di proprietà dei sopra CP_1 citati immobili questi risulteranno liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e, quindi, si impegna ed obbliga a recarsi presso il Notaio che verrà scelto dalla Sig.ra come parte Pt_1 acquirente, per svolgere tutte le incombenze inerenti agli accordi di cui alla presente clausola. I coniugi s'impegnano e obbligano di addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento entro 30 giorni dall'intervenuta pubblicazione della sentenza divorzile. 12) Prendere atto che ogni spesa relativa alla casa coniugale (sia essa ordinaria e/o straordinaria, comprese spese condominiali tutte) nonché di rimborso (passato e futuro) del prestito infruttifero erogato dalla Sig.ra per l'acquisto dell'immobile (Euro 189.000,00 del 24.2.2022) verrà Pt_2 sostenuta interamente dalla Sig.ra la quale rinuncia a richiedere qualsiasi rimborso al marito Pt_1
a tale titolo. Ciò in virtù dell'impegno del Sig. a cedere il proprio 50% di detto immobile CP_1 alla moglie, in sede divorzile, senza corrispettivo di denaro, anche a titolo di assegno una tantum. Ne consegue che, per i predetti titoli, la Sig.ra rinuncia a chiedere al Sig. qualsiasi Pt_1 CP_1 rimborso.
13) Prendere atto che ogni coniuge rimarrà titolare e proprietario dei beni a sé intestati (siano essi veicoli, conti, investimenti, …) senza nulla pretendere dall'altro a tale titolo.
14) Prendere atto che nessun importo sarà dovuto dall'uno all'altro a titolo di assegno divorzile periodico.
15) Prendere atto che i coniugi dichiarano di non avere altri redditi, beni od utilità ulteriori rispetto a quelli indicati in corso di causa e nei documenti prodotti. Essi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale, ad eccezione di quanto previsto nell'accordo e della casa coniugale, e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione legala alla vicenda matrimoniale.” Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. Con ricorso depositato in data 22.11.2023 dopo avere premesso di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in Martina Franca (TA) il giorno 09.08.2008 (trascritto CP_1 presso gli atti dello Stato civile del Comune di Martina Franca, n. 159, Parte II, Serie A) e che dall'unione sono nati i figli (25.11.2010) e (19.05.2015), chiedeva pronunciarsi la Per_2 Per_1 separazione personale dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel dettaglio, la ricorrente domandava l'addebito della separazione in capo al resistente, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, l'assegnazione a sé della casa familiare, la regolamentazione dei diritti di visita paterni, la determinazione in € 1.200,00 del contributo mensile per il mantenimento dei figli da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese per la retta scolastica, la determinazione in € 400,00 del contributo mensile per il mantenimento in favore della stessa da parte del marito. Altresì, con il medesimo ricorso la parte domandava la cessazione degli effetti del matrimonio, chiedendo la conferma dell'assegnazione a sé della casa familiare, l'affidamento condiviso dei figli minori ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, la conferma di € 1.200,00 del contributo mensile per il mantenimento dei figli da parte del padre, oltre al 50% delle spese straordinarie e delle spese per la retta scolastica, la conferma in € 400,00 del contributo mensile a titolo di assegno divorzile in favore della stessa da parte del marito. Con memoria depositata in data 16.02.2022 si costituiva in giudizio , il quale CP_1 dichiarava di aderire alla domanda principale di separazione, di affido condiviso dei figli minori ai genitori, collocamento, assegnazione della casa familiare, mentre chiedeva che fosse regolamentate in maniera differente la visite paterne, che venisse determinato in € 350,00 il contributo che il padre doveva essere obbligato a versarle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico. Altresì dichiarava di aderire alla domanda principale di cessazione degli effetti civili, di affido condiviso dei figli minori ai genitori, collocamento, assegnazione della casa familiare, mentre chiedeva che fosse confermata la differente regolamentazione delle visite paterne, che venisse confermato in € 350,00 il contributo che il padre doveva essere obbligato a versarle a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% dell'assegno unico. All'udienza del 19.03.2024, il Giudice delegato procedeva all'audizione delle parti;
all'esito, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e riservava la decisione in ordine alle ulteriori domande. Con ordinanza del 22.03.2025, il Giudice delegato adottava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.:
“I. Affida i figli minori a entrambi i genitori con collocamento prevalente anche a fini anagrafici presso la madre;
II. Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli per quattro pernottamenti al mese in coincidenza con i giorni di riposo del padre, che le parti avranno già la possibilità di individuare tenuto conto del fatto che il resistente all'udienza del 19.03.2024 ha riferito al Tribunale che i turni vengono stabiliti su base annua;
ove il padre nei giorni di riposo individuabili sulla base del calendario dell'anno 2024 dovesse avere imprevisti di lavoro, connaturati al tipo di attività svolta, potrà tenere con sé i figli a dormire in concomitanza con i giorni nei quali svolge attività lavorativa nel turno pomeridiano, affinché siano garantiti quattro pernottamenti al mese. Nei due giorni in cui il padre svolge il turno di lavoro in fascia mattutina, potrà altresì tenere con sé i figli dall'uscita da scuola a dopo cena;
in tal caso ove in tali giorni i figli non dovessero svolgere attività extra scolastiche il padre li prenderà a scuola mentre la madre andrà a riprenderli a casa del padre dopo cena (o viceversa a condizione che i genitori compartecipino agli spostamenti); ove invece in occasione di tali giorni i figli dovessero svolgere attività extra scolastiche, il padre li porterà a tali attività e li porterà presso la propria abitazione ove la madre li andrà a riprendere dopo cena. Per quanto riguarda le festività, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
III. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Parte_1 con i figli minori;
IV. Pone a carico di l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi CP_1
a in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo Parte_1 di contributo al mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di marzo 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da marzo 2025 e con riferimento al mese di marzo 2024. Pone altresì a carico di il 50% delle spese CP_1 mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. V. Rigetta la domanda di di percepire un contributo per il proprio mantenimento a Parte_1 carico del coniuge;
VI. Ammette le prove richieste nei limiti di cui in motivazione, limitandone cosi in via definitiva l'ammissione, e fissa per l'assunzione dei testimoni l'udienza del giorno 16 maggio 2024 alle ore 12,00.” All'udienza del 16.05.2024, i procuratori delle parti davano atto che le parti avevano raggiunto un accordo a definizione del procedimento e chiedevano un termine per formalizzarlo;
il Giudice, pertanto, rinviava la causa al 30.05.2024, da tenersi mediante il deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c. Con decreto del 30.05.2024, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Con sentenza non definitiva n. 1665/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 30.05.2024 e pubblicata in data 07.06.2024 è stata pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi.
Considerato che
con il ricorso introduttivo parte ricorrente ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n. 2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa veniva rimessa in istruttoria per l'ulteriore corso e, tal fine, veniva fissata udienza per il giorno 04.12.2024. Successivamente, in data 30.07.2024, con ricorso depositato in via di urgenza CP_1 chiedeva che venisse accertato e dichiarato che aveva agito impropriamente ai sensi Parte_1 dell'art. 473-bis.37 c.p.c. avendo richiesto al terzo datore di lavoro del il versamento di CP_1 quanto a lei dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli al di fuori dei presupposti di legge, ovverosia la messa in mora del e, soprattutto, l'inadempimento rispetto agli obblighi posti a CP_1 carico di quest'ultimo. Il Giudice fissava udienza per il giorno 05.09.2024 e assegnava termine a parte resistente per replicare. Con memoria autorizzata depositata in data 03.09.2024 chiedeva il rigetto del ricorso Parte_1 avversario nonché la modifica dei provvedimenti provvisori considerato che il padre non avrebbe esercitato il diritto di visita come stabilito nei provvedimenti in essere tra le parti, con conseguenti maggiori oneri di mantenimento a carico della madre;
chiedeva altresì che fosse accertato l'inadempimento del padre nella contribuzione alle spese straordinarie dei figli con conseguente assunzione di provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti. La dava atto di non essere più d'accordo in merito alle condizioni del pronunciando divorzio. Pt_1
Al termine dell'udienza del 05.09.2024, il Giudice di riservava. Con ordinanza dell'11.09.2024 il Giudice adottava i seguenti provvedimenti:
“I) Rigetta i ricorsi delle parti;
II) Incarica i Servizi Sociali di Meda di: a) prendere immediatamente in carico il nucleo familiare di e , al fine di Per_2 Persona_4 verificare la condizione di benessere dei minori – anche mediante accessi domiciliari e colloqui con gli insegnanti - e la qualità della relazione genitoriale, avendo cura di assicurare l'accesso a ogni forma di supporto ritenuta necessaria o anche solo opportuna per i minori;
b) convocare i genitori presso la sede del servizio e verificare la situazione lavorativa e abitativa degli stessi;
c) verificare chi si occupa della cura dei minori;
III. Dispone che i Servizi Sociali trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 29 novembre 2024 all'indirizzo di posta elettronica Email_1 una relazione circa gli accertamenti demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione;
IV. Conferma i provvedimenti in essere;
V. Conferma l'udienza del 4 dicembre 2024 con le modalità già indicate nell'ordinanza del 4 giugno 2024.” Con decreto del 09.12.2024, il Giudice confermava gli incarichi ai Servizi Sociali e fissava udienza per il 20.03.2025, poi differita al 03.04.2025. Al termine di detta udienza il Giudice si riservava e con ordinanza resa in pari data provvedeva come segue:
“I) Incarica i Servizi Sociali di Meda di concerto con quelli di AT di: a) proseguire la presa in carico il nucleo familiare di e , al fine di verificare Per_2 Persona_4 la condizione di benessere dei minori – anche mediante accessi domiciliari e colloqui con gli insegnanti - e la qualità della relazione genitoriale, avendo cura di assicurare l'accesso a ogni forma di supporto ritenuta necessaria o anche solo opportuna per i minori;
b) convocare i genitori presso la sede del servizio e verificare la situazione lavorativa e abitativa degli stessi;
c) verificare chi si occupa della cura dei minori e quale sia l'attuale regolamentazione dei rapporti padre/figli; d) monitorare l'effettivo avvio da parte di entrambi i genitori di percorsi di sostegno genitoriale;
e) riportare espressamente all'autorità giudiziaria le questioni sulle quali i genitori hanno dovuto ricorrere all'ausilio del servizio sociale per prendere decisioni nell'interesse dei figli;
II. Dispone che i Servizi Sociali trasmettano a questa Autorità Giudiziaria entro il giorno 10 ottobre 2025 all'indirizzo di posta elettronica una Email_1 relazione circa gli accertamenti demandati nella quale dovranno tenere distinti: i) i fatti accertati;
ii) le dichiarazioni rese dalle parti;
iii) le valutazioni formulate dagli operatori che dovranno essere fondate su dati scientifici indicati nella relazione;
III) Fissa per la rimessione della causa in decisione l'udienza del giorno 29 ottobre 2025 disponendone la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. e invitando le parti a depositare entro il 29 ottobre 2025 note scritte sostitutive di udienza;
IV) Assegna alle parti ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c. i seguenti termini: a) termine di sessanta giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
b) termine di trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
c) termine di quindici giorni prima della stessa udienza per il deposito delle memorie di replica.” All'esito di tale udienza, precisamente con decreto del 29.10.2025, il Giudice trasmetteva gli atti al Collegio per la decisione. II. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza non definitiva n. 1665/2024, emessa dal Tribunale di Monza in data 30.05.2024 e pubblicata in data 07.06.2024 Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Giudice delegato in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. III. Quanto all'affidamento dei figli minori e è noto come il legislatore del 2006 abbia Per_2 Per_1 prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità. Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore. Con ordinanza dell'11.09.2024 il Giudice delegato ha incaricato i Servizi Sociali al fine, tra l'altro, di verificare la condizione di benessere dei minori. Nella relazione depositata in data 28.11.2024 i Servizi Sociali di Meda hanno manifestato la necessità di proseguire il monitoraggio del nucleo familiare attraverso colloqui con i componenti familiari, il confronto con la scuola, i Servizi sanitari, gli Enti pubblici e privati, gli operatori, i Servizi e i soggetti a diverso titolo coinvolti e hanno così concluso la relazione: “la sig.ra stante le fatiche Pt_1 riportate a colloquio, potrebbe beneficiare di un percorso di supporto personale e alla genitorialità, pensiero peraltro già condiviso con la stessa e per il quale la signora si è detta favorevole. Si ritiene altresì utile che il minore possa proseguire il percorso di sostegno psicologico attivo in suo Per_2 Per_ favore. Anche , che è apparso vivace e desideroso di essere accolto ed ascoltato, potrebbe ben fruire di un percorso di sostegno individuale, utile anche per esplicitare pensieri e vissuti altrimenti difficili da esternare. In ultima si chiede a Codesta Spettabile Autorità Giudiziaria di valutare l'opportunità di demandare al Servizio Sociale, in caso di disaccordo tra i genitori, l'attivazione degli interventi psico-socio-educativi che appariranno opportuni nel corso della presa in carico, nonché la definizione di una calendarizzazione della frequentazione padre/figli, qualora quella in essere appaia poco rispondente ai bisogni dei minori e/o sostenibile dagli stessi.”. Nella relazione depositata in data 28.11.2024 i Servizi Sociali di AT hanno rappresentato come il sia apparso durante gli incontri “molto preoccupato dal tema economico” nonché CP_1
“piuttosto provato, non tanto per la fine della relazione sentimentale e di conseguenza per la separazione dal figli, quanto piuttosto per l'essersi trovato in una condizione di difficoltà economica, mai esperita prima.” e hanno concluso, allineandosi a quanto rappresentato dai Servizi Sociali di Meda, in tal senso: “il Servizio scrivente si allinea a quanto restituito dagli operatori di Meda, competenti per parte materna e per i minori. In particolare, si chiede a Codesta A.G. di valutare l'opportunità di dare mandato al Servizi di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare attivando eventuali supporti che dovessero nel tempo rendersi necessari. In particolare, per quanto riguarda il padre, il Servizio avrà cura di accompagnarlo in una lettura maggiormente critica delle proprie condotte, al fine di valutare nel tempo la possibilità di agganciarlo ad un contesto di supporto (es: consultoriale). I Servizi concordano altresì circa la necessità di sostenere una regolamentazione maggiormente funzionale nell'interesse dei minori, che determini un maggiore ingaggio paterno, anche nel permettere l'espletamento dei quotidiani impegni dei ragazzi.”. Con successiva relazione dell'11.03.2025, i Servizi Sociali di Meda hanno reso noto di avere organizzato, insieme ai Servizi Sociali di AT, dei colloqui congiunti con i genitori, nel corso dei quali gli stessi hanno potuto interloquire su tematiche inerenti alla quotidianità dei figli e all'organizzazione degli impegni scolastici e sportivi, nonché di cura dei minori. I Servizi Sociali hanno rappresentato che tali momenti di confronto e condivisione “sono risultati fruttiferi a parere degli scriventi, dei colleghi e dei genitori”. I Servizi Sociali hanno quindi concluso la relazione ritenendo utile la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare, il mantenimento dei sostegni in atto nonché la prosecuzione dei momenti di confronto congiunto tra i genitori e i referenti dei due Servizi (“Il Servizio Tutela Minori del Comune di Meda ritiene possa essere utile prevedere la prosecuzione del monitoraggio della situazione da parte dei Servizi Tutela Minori territorialmente competenti, attraverso i colloqui con i componenti familiari, il confronto con la scuola, i Servizi sanitari, gli Enti pubblici e privati, gli operatori, i Servizi e i soggetti a diverso titolo coinvolti. A parere degli scriventi è opportuno altresì mantenere i percorsi di sostegno in atto in favore di madre e figli, nonché condurre il padre nella riflessione circa il beneficio che potrebbe derivargli dall'intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità. Si ritiene peraltro necessaria la prosecuzione dei momenti di confronto congiunto tra i genitori e i referenti dei due Servizi Tutela Minori, al fine di allenare i signori al confronto e alle scelte condivise in favore dei figli. Voglia Codesta Spettabile Autorità Giudiziaria valutare l'opportunità di demandare al Servizio Sociale, in caso di disaccordo tra i genitori, l'attivazione degli interventi psico-socio-educativi che appariranno opportuni nel corso della presa in carico, nonché la definizione di una calendarizzazione della frequentazione padre/figli, qualora quella in essere appaia poco rispondente ai bisogni dei minori e/o sostenibile dagli stessi.”). Con relazione depositata in data 11.03.2025, i Servizi Sociali di AT hanno confermato quanto esposto dai Servizi Sociali di Servizi di Meda in merito all'organizzazione degli incontri congiunti e concluso ravvisando la necessità di proseguire nell'attività di monitoraggio (“si chiede a Codesta A.G. di valutare l'opportunità di dare mandato ai Servizi di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare, attivando eventuali supporti che dovessero nel tempo rendersi necessari. Nello specifico, per quanto riguarda il padre, il Servizio avrà cura di accompagnarlo in una lettura maggiormente critica delle proprie condotte, al fine di valutare nel tempo la possibilità di agganciarlo ad un contesto di supporto (es: consultoriale). I Servizi concordano altresì circa la necessità di mantenere nel tempo una regolamentazione maggiormente funzionale nell'interesse dei minori, che determini un maggiore ingaggio paterno, anche nel permettere l'espletamento dei quotidiani impegni dei ragazzi.”). Con relazione depositata in data 06.10.2025 i Servizi Sociali di AT hanno dato atto della prosecuzione degli incontri congiunti tra i genitori e gli operatori dei Servizi incaricati. In merito al i Servizi hanno fatto presente che lo stesso ha raccontato loro di esperienze positive che CP_1 avrebbe fatto con i figli, facendo presente di essere contento del clima stabilito con loro. Gli stessi hanno quindi concluso la relazione confermando la necessità della prosecuzione dell'attività di monitoraggio e, in merito alle visite paterne, a che fosse disposta una regolamentazione maggiormente funzionale all'interesse dei minori e in linea con la fase evolutiva in cui si trovano (“si chiede a Codesta A.G. di valutare l'opportunità di dare mandato ai Servizi di mantenere un monitoraggio sul nucleo familiare, attivando eventuali supporti che dovessero nel tempo rendersi necessari. Nello specifico, per quanto riguarda il padre, il Servizio proverà ad accompagnarlo in una lettura maggiormente critica delle proprie condotte, al fine di valutare nel tempo la possibilità di agganciarlo ad un contesto di supporto personale, ad oggi non attivabile, stante quanto sopra rimandato. I Servizi concordano altresì circa la necessità di mantenere nel tempo una regolamentazione maggiormente funzionale nell'interesse dei minori e in linea con la fase evolutiva in cui si trovano, che determini un maggiore ingaggio paterno, anche nel permettere l'espletamento dei quotidiani impegni dei ragazzi.”). In data 8.10.2025 i servizi sociali di Meda hanno trasmesso una relazione di aggiornamento circa la condizione dei minori, caricata telematicamente dalla Cancelleria solo in data 7.11.2025, dalla quale emerge che dal colloquio avuto dallo psicologo dei servizi sociali con e in data Per_1 Per_2
29.9.2025 non sono risultate particolari criticità. I minori hanno riportato che l'attuale abitazione del padre non è più spaziosa di quella precedente e che non vorrebbero cambiare nulla rispetto all'attuale organizzazione del calendario di visite in quanto funzionale alla gestione dei loro impegni. La madre ha lamentato difficoltà organizzative nella gestione dei figli e rappresentato che proseguirà il Per_1 percorso di sostegno psicologico, eventualmente con diverso professionista, mentre e lei Per_2 stessa hanno deciso di interromperlo. Quanto a la madre ha rappresentato di averlo condotto Per_1 presso un nutrizionista per disturbi alimentari e che al momento il figlio starebbe seguendo una dieta che anche la compagna del padre gli farebbe osservare preparandogli pietanze adeguate. La CP_1 ha rappresentato che il marito non riuscirebbe a fare fede agli impegni presi rispetto al calendario di visite con i figli, come accaduto anche durante le vacanze estive, e ha chiesto una divisione del periodo natalizio con la settimana di Natale a favore della madre anche al fine di andare incontro alla richiesta di di trascorrere il Natale con la famiglia materna. Per_1
I servizi sociali hanno concluso la relazione evidenziando l'opportunità di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e la prosecuzione dei percorsi di sostegno in essere per i minori e per la madre, eventualmente presso il servizio territoriale pubblico competente. Tenuto conto di quanto emerso dalle relazioni dei Servizi Sociali incaricati, nonché considerata la concorde richiesta formulata dalle parti in tal senso, deve essere disposto l'affido dei figli minori Per_1
e ad entrambi i genitori, non essendo emerse circostanze tali da derogare al generale regime Per_2 di affidamento della figlia minore ai genitori. Con precipuo riguardo al collocamento dei minori, deve essere confermata la situazione in essere di collocamento prevalente dei minori presso la madre, in quanto rispondente agli interessi morali e materiali dei minori stessi. Deve al contempo essere disposta la prosecuzione del monitoraggio della situazione del nucleo familiare da parte dei servizi sociali di Meda e di Vimercate, ove il padre ha trasferito la propria residenza, al fine di non disperdere il lavoro di rete svolto fino ad ora. In merito al diritto di visita paterno, tenuto conto del cambio di lavoro del padre rispetto al tempo dei provvedimenti provvisori e del fatto che, sebbene lo stesso non sia più impegnato su turni di lavoro, si sposta sul territorio con orari che non garantiscono sempre l'esercizio del diritto di visita nel corso della settimana, salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, e staranno con il padre a Per_2 Per_1 fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 21,00, nonché un eventuale ulteriore giorno nel corso della settimana dal termine dell'attività scolastica alle ore 21,00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli dalla madre. Per quanto riguarda le festività, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
per l'anno 2025 i minori trascorreranno con la madre il primo periodo. Le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi saranno trascorse dai minori con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno. In un simile quadro l'audizione dei minori da parte del Tribunale risulta manifestamente superflua, considerato che entrambi i genitori hanno chiesto la determinazione come precede del calendario di frequentazione padre/figli e che i figli hanno confermato agli assistenti sociali che tale organizzazione è funzionale ai loro interessi. Né il Tribunale ritiene di poter imporre un divieto di frequentazione per tre anni tra i minori e la compagna del padre, come richiesto dalla ricorrente, considerato che la ricorrente stessa ha Per_5 rappresentato agli assistenti sociali che ha riportato alla madre di un positivo rapporto con Per_1 Per_5
e la madre stessa si è dichiarata contenta della dieta che fa seguire al figlio, circostanze che Per_5 denotano una continuità nei rapporti. IV. La casa coniugale, attesa la concorde richiesta in tal senso formulata dalle parti, deve essere assegnata con tutti gli arredi e i corredi in essa esistenti a nella sua qualità di genitore Parte_1 collocatario in misura prevalente dei figli minori. V. Quanto al mantenimento dei minori, è noto che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascun genitore deve contribuire al mantenimento dei figli minori in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice può stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove i figli sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014). Principiando da parte ricorrente, ha dichiarato di prestare attività lavorativa come Parte_1 impiegata amministrativa presso lo studio legale della propria cugina a Seveso e di percepire un compenso mensile di circa 1.000,00 lavorando in regime di part time oltre a € 300,00 quale compenso per l'attività di amministratore della società Advance Services s.r.l., società sempre riferibile alla cugina. Nell'anno di imposta 2020 (PF anno 2021) la ricorrente ha esposto redditi lordi annui di € 11.211,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 935,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2021 (PF anno 2022) redditi lordi annui di € 22.403,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.630,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) un reddito lordo annuo di € 16.351,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 1.360,00 netti mensili. La ricorrente percepisce l'assegno unico per i figli a carico nella misura di € 200,00 mensili per la quota del 50% alla stessa riferibile ma il resistente ha manifestato il suo consenso a che l'assegno unico sia percepito interamente dalla madre. La ricorrente vive nell'abitazione coniugale in comproprietà tra i coniugi che il resistente in sede di condizioni di separazione si è impegnato a trasferirle per quanto riguarda la sua quota di comproprietà. La stessa ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per: € 350,00 circa per spese condominiali della casa coniugale ove la stessa è rimasta a vivere con i figli;
€ 268,50 per il mutuo per l'acquisto della cucina, non documentato avendo la ricorrente prodotto in atti solo la fattura relativa all'acquisto della cucina (doc. GG ricorrente); € 241,30 per il mutuo per gli infissi di casa, non documentato;
€ 360,00 mensili (€ 4.400,00 annui) quali spese scolastiche di (allegato al ricorso non Per_2 numerato); € 140,00 mensili per il doposcuola di (allegato al ricorso non numerato); € 275,00 Per_2 mensili (€ 3.300,00 annui) quali spese scolastiche di (allegato al ricorso non numerato); ha Per_1 dedotto ma non documentato una spesa di € 100,00 mensili per lo studio assistito di ha dedotto Per_1 ma non documentato la spesa di € 275,00 annui per il nuoto di € 150,00 annui per l'iscrizione Per_1
a basket di (doc. EE ricorrente). Le spese scolastiche dei figli per ammissione della parte stessa Per_1 sono sempre state anticipate dalla famiglia di origine della ricorrente ma non vi è prova della effettiva restituzione di tali spese sicché gli oneri delle spese scolastiche dei figli non potranno considerarsi oneri che riducono la capacità reddituale della madre. La condizione reddituale della ricorrente non pare pienamente attendibile dal momento che, come risulta dalla documentazione prodotta in atti dal resistente, la stessa ricopre la carica di amministratrice nelle seguenti società riferibili alla cugina e alla compagna della cugina (v. anche scheda personale della presso il Registro delle Imprese – doc. 13 resistente): i) Pt_1 Controparte_2 costituita in data 17.03.2010 e avente come oggetto sociale servizi di consulenza in ambito amministrativo e urbanistico, di proprietà al 99% di (cugina della ricorrente) Controparte_3
e al 1% di (compagna della ); in tale società la ricorrente è amministratrice Persona_6 CP_3 unitamente a e (doc. 7 resistente); ii) Advance Services srl avente Persona_6 Persona_7 ad oggetto prestazione di servizi amministrativa, costituita in data 16.10.2001, di proprietà di al 90% e al 10% di in tale società la ricorrente è Controparte_3 Persona_7 amministratrice unitamente a (doc. 10 resistente). Persona_7
All'udienza del 19.03.2024, al riguardo, la ha dichiarato “Lavoro dal 2006 per mia cugina Pt_1
e al momento lavoro come impiegata amministrativa a Seveso nel suo studio legale. Della CP_3 sono amministratore e percepivo un compenso fino a tre anni fa poi ho preso il compenso CP_2 come amministratore nella società Advance sempre di mia cugina dell'importo di 300 € oltre rimborso spese. sono consapevole che la decisione di restare amministratore in una società per cui non ricevo nessun compenso sia rischioso;
c'è un consiglio di amministrazione comunque.” (verbale di udienza del 19.03.2024). Il resistente, inoltre, ha prodotto uno scambio di conversazioni whatsapp intrattenute con la moglie e datate 20.12.2023 (non disconosciute dalla ricorrente) dalle quali risulta che la stessa collabora anche in ulteriori attività riconducibili al suo nucleo familiare di origine (“riesci a darmi un orario perché devo andare in negozio?” “ma quale negozio, vuoi che vengo lì?” “al capannone dove ha Per_6 stoccato la roba da vendere devo dare il cambio a Masha. Per le 15 devo essere lì” – doc. 4 resistente). Dalla visura camerale prodotta dal resistente sub. doc. 5 risulta che Parte_3
è titolare della società Upload srl avente come oggetto sociale il commercio al dettaglio di
[...] abbigliamento per adulti. La ricorrente alla medesima udienza ha confermato di essere stata presidente del consiglio di amministrazione nonché socia unica della società The Wire s.r.l.s. costituita in data 06.10.2022 avente ad oggetto attività di installazione di impianti elettrici di cui il marito era institore (doc. 12 resistente
– visura storica), che la stessa ha poi ceduto a terzi con atto di cessione trasmesso all'agenzia delle entrate il 21.02.2024 senza ritrarne alcun compenso se non il sollevamento dai debiti (“Ero socia unica della Wire srls, l'abbiamo aperta perché lui già faceva lavori non fatturati e visto che i clienti aumentavano abbiamo fatto questa decisione e l'abbiamo fatto a nome mio per evitare che lui entrasse in conflitto con il lavoro in Autostrade e lui era institore. Lui prendeva uno stipendio di 800
€. Prima di chiudere la società ho chiesto a lui se voleva tenerla in piedi ma lui mi ha detto che con il doppio lavoro avrebbe sottratto tempo ai nostri figli.”). Al fine di fare maggiore chiarezza circa l'effettiva capacità economica della preme confrontare Pt_1 le dichiarazioni dei redditi in atti, di cui si è dato conto sopra, le dichiarazioni rese dalla parte stessa anche dinanzi al giudice delegato e i movimenti degli estratti conto riferibili alla stessa. Pt_1
Principiando dalle dichiarazioni rese dalla parte, la ha dichiarato di essere impiegata presso la Pt_1 cugina che le corrisponderebbe uno stipendio mensile di circa 1.000,00 € e di ricevere un CP_3 compenso come amministratore della società Advance s.r.l. di circa 300,00 € al mese oltre a rimborso spese. Dalla CU 2023 depositata in atti emerge che il datore di lavoro della è la cugina che Pt_1 CP_3 nell'anno di imposta 2022 le ha corrisposto emolumenti per € 12.749,66; dal modello 730 del 2023 versato in atti risulta quindi che oltre allo stipendio di cui precede la nell'anno di imposta 2022 Pt_1 ha dichiarato la percezione di ulteriori € 3.601,00 annui, corrispondenti a circa € 300,00 mensili che la ricorrente stessa ha ricondotto all'emolumento percepito dalla Advance srl. Esaminando i conti correnti cointestati ai coniugi fino all'anno 2023 e il conto corrente intestato alla ricorrente presso ING Direct dal mese di ottobre 2023, tuttavia, emerge una realtà divergente dai dati reddituali sopra esposti. I coniugi in costanza di matrimonio erano titolari di tre conti corrente cointestati, presso BC BA, AN OL di Asti e AN di ES (con riferimento a tale ultimo conto corrente il resistente ha prodotto l'estratto degli anni 2011 – 2016). Dagli estratti del conto corrente acceso presso Banca OL di Asti risulta che negli anni di imposta prodotti (2020 – 2023), i movimenti in entrata sono tutti a favore della mentre sul conto Pt_1 corrente acceso presso BC BA venivano accreditati sia gli emolumenti di Autostrade per l'Italia a favore del che disposizioni a favore della CP_1 Pt_1
Quanto ai movimenti a favore della gli stessi vanno ricondotti sia all'accreditamento di Pt_1 emolumenti che a rilevanti prestiti infruttiferi provenienti dai componenti della famiglia di origine della e a versamento di assegni. CP_1
Più nello specifico, nell'anno 2020 a titolo esemplificativo la ha ricevuto varie disposizioni di Pt_1 denaro da per “scuole bimbi” (a titolo esemplificativo € 1.800,00 in data 20.01.2020, Persona_7
€ 1.300,00 in data 24.02.2020, € 779,00 il 17.03.2020) nonché come “beneficio per pagamento mutuo” (sempre da per € 1.000,00 il 25.03.2020, € 1.000,00 il 05.10.2020 e € Persona_7
1.000,00 il 29.12.2020). Nell'anno 2021 si registrano movimenti in entrata dalla società di cui la è Controparte_2 Pt_1 amministratrice, con la causale compenso amministratore (si veda per tutti il bonifico di € 1.483,00 in data 26.07.2021; € 716,00 il 15.09.2021; € 1.742,35 il 20.09.2021) e contestualmente bonifici da parte della società Advance srl di cui parimenti la è amministratrice (v. bonifico di € 800,00 Pt_1 in data 05.08.2021). In tale anno di imposta la ha ricevuto bonifici in entrata a titolo di Pt_1 emolumenti, sia dalla società Advance srl che dalla che dalla Qred srl, per l'importo totale CP_2 di circa € 30.000,00. Nell'anno 2022 la ha conseguito emolumenti da parte di Advance srl e da parte della cugina Pt_1
per € 8.155,00 sul conto corrente Banca OL di Asti e per € 19.480,00 sul conto CP_3 corrente presso BC BA, per un totale di € 27.630,00, importo decisamente superiore rispetto ai compensi risultanti dal 730 anno dell'anno 2023. Peraltro, sempre nell'anno 2022 si registrano sul medesimo conto corrente acceso presso BC BA ingentissimi prestiti infruttiferi elargiti da parte di e oltre al versamento di assegni la cui causale non è nota. Persona_7 Persona_6 Per quanto riguarda l'anno 2023, dall'estratto del conto corrente acceso presso BC BA risulta che in quell'anno di imposta, nei mesi da gennaio ad agosto 2023, la ha ricevuto bonifici dalla Pt_1
e da Advance srl per € 35.600,00. CP_3
Sul conto corrente presso ING Direct aperto dalla nel mese di ottobre 2023, dal mese di ottobre Pt_1 al mese di dicembre 2023 risultano movimenti in entrata dalla e da Advance srl per € CP_3
15.635,00. Sebbene i compensi provenienti da Advance srl siano qualificati in parte come compenso amministratore e in parte come rimborsi spese, la regolarità dell'importo corrisposto (di regola 3.000,00 € mensili) e la mancanza di chiarezza circa l'attività effettivamente prestata dalla a Pt_1 favore della predetta società – considerato che la stessa ha dichiarato di svolgere solo attività come impiegata amministrativa presso lo studio legale della cugina – fa dubitare che il compenso di amministratore sia pari a soli 300,00 € mensili e che ogni mese la sostenga per svolgere la Pt_1 propria attività spese per 2.700,00 € delle quali, nel caso, dovrà dare conto. L'esame degli estratti di conto corrente di cui precede smentisce, in conclusione, le dichiarazioni rese dalla ricorrente in merito alla natura degli emolumenti alla stessa corrisposti. Negli estratti conto di cui precede, inoltre, non vi è alcuna traccia di restituzioni di prestiti né per scuola dei bambini né ad altro titolo. Venendo a , al tempo dell'adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte CP_1 del Giudice delegato lo stesso era dipendente di e nell'anno di imposta Parte_4
2021 (739 anno 2022) ha esposto redditi lordi annui di € 40.060,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.470,00 netti mensili;
nell'anno di imposta 2022 (730 anno 2023) un reddito lordo annuo di € 42.157,00 pari, dedotti gli oneri fiscali e rapportati su dodici mensilità, a circa € 2.500,00 netti mensili;
prima dello scioglimento della società The Wire s.r.l.s. il resistente percepiva i compensi per l'attività di elettricista che svolgeva per conto della società stessa
– pari a circa 800,00 € mensili come risulta dai movimenti del conto corrente acceso presso BC BA e cointestati ai coniugi sia dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente al giudice delegato - mentre allo stato ha dichiarato di prestare attività lavorativa solo per conto di Parte_4
[...]
In data 02.07.2024 il è stato assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato CP_1 presso la società Piller di RA RI con decorrenza dal 01.09.2024 con una retribuzione lorda su 13 mensilità di € 3.030,77, oltre a un premio lordo annuo di € 5.200,00 quale corrispettivo per il patto di non concorrenza sottoscritto e oltre a 600,00 € una tantum al termine del periodo di prova, il tutto come risulta dal relativo contratto (doc. III allegato alla produzione documentale del 3.12.2024); quali benefit aziendali sono stati lui riconosciuti: cellulare, pc portatile, auto aziendale anche per uso privato e carta di credito per le spese autorizzate dall'azienda. Il resistente non ha prodotto le buste paga relative al nuovo impiego, nondimeno è possibile stimare che l'emolumento percepito sia in linea con quello percepito in precedenza, fermi restando i minori oneri che il sosterrà in relazione al benefit dell'autovettura aziendale, per cui dovrà CP_1 sopportare solo la relativa trattenuta in busta paga come previsto per legge. Il resistente è titolare di un conto corrente acceso presso Fineco nel mese di ottobre 2023 dal cui estratto nel periodo ottobre-dicembre 2023 risulta che i soli movimenti in entrata provengono dai genitori del resistente nonché da a titolo di emolumenti (doc. 23 Parte_4 resistente). Il resistente ha documentato l'esistenza di oneri fissi mensili per: € 600,00 quale canone di locazione dell'abitazione ove si è trasferito in data 19.7.2025 nel Comune di Vimercate oltre a € 50,00 per spese condominiali, il tutto dopo avere lasciato l'abitazione dove si era trasferito dopo l'uscita dalla casa coniugale per la quale corrispondeva un canone di € 400,00 mensili, il tutto al dichiarato scopo di avvicinarsi alla casa familiare (v. contratto di locazione allegato alla comparsa conclusionale); la ricorrente ha dichiarato ai servizi sociali che il resistente vivrebbe in tale abitazione insieme alla compagna, figura con cui i minori hanno familiarità, nondimeno il resistente ha smetito tale circostanza. Rispetto all'epoca dei provvedimenti provvisori, sono venuti meno il finanziamento di € 415,74 per estinguere un finanziamento per l'acquisto dell'autovettura modello Koleos, nonché, sempre in relazione alla autovettura Koleos, € 24,00 circa a titolo di bollo ed € 50,00 circa a titolo di RCA, in quanto il resistente per concorde affermazione delle parti, ha alienato il predetto veicolo;
è venuto altresì meno il finanziamento contratto con Compass per acquistare una moto modello BMW con rate di € 319,30 e scadenza nel mese di aprile 2028 cosi come, sempre in relazione alla moto BMW, € 10,00 circa a titolo di bollo ed € 27,00 per RCA, avendo il resistente, per concorde affermazione delle parti, alienato il predetto veicolo;
il resistente, infine, è titolare di un finanziamento contratto con per l'acquisto dell'autovettura modello Tivoli da rimborsare con rate mensili di € 401,89 CP_4
e, sempre in relazione all'autovettura € 26,00 per bollo. L'autovettura modello tuttavia, CP_5 CP_5
è in uso ai genitori del nel comune di Taranto sicché tali oneri non potranno considerarsi a CP_1 suo carico. Con riferimento al venire meno dei finanziamenti che precedono, osserva il Tribunale come nei provvedimenti provvisori e urgenti assunti, il Giudice delegato non ne abbia tenuto pienamente conto avendo cosi osservato “È evidente come l'elevato numero di finanziamenti contratti per l'acquisto delle autovetture e della moto di cui precede, tutti contratti in costanza di matrimonio, sia stato possibile in quanto la famiglia godeva di un elevato tenore di vita, sia grazie all'attività di interventi elettrici svolta dal resistente in aggiunta al lavoro svolto alle dipendenze di sia, Parte_4 soprattutto, grazie alle elargizioni provenienti dalla famiglia di origine della Pt_1
L'attuale esposizione debitoria del non è invece compatibile con l'attuale condizione
CP_1 reddituale dello stesso nè tale esposizione debitoria, legata all'acquisto di beni voluttuari (finanziamento contratto per l'acquisto della moto BMW e per l'autovettura di cui godono CP_5 esclusivamente i genitori del resistente), potrà andare a detrimento del diritto dei figli di essere mantenuti dai genitori ciascuno secondo le proprie.”. Il Giudice delegato ha quindi tenuto conto solo di quella parte di finanziamenti contratti dal
CP_1 in quanto necessari per svolgere la sua attività lavorativa, mentre allo stato il gode di una
CP_1 autovettura aziendale per cui non sostiene oneri. Il , infine, per l'anno 2025/2026 sosterrà il 50% del costo della retta scolastica dell'istituto
CP_1
Sacramentine di Cesano Maderno del figlio per garantirgli continuità scolastica, il tutto come Per_1 indicato in sede di precisazione delle conclusioni. Nella determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre in conclusione, dovrà tenersi conto dei redditi delle parti come sopra ricostruiti, del venire meno dei finanziamenti contratti dal per beni necessari per svolgere la sua attività lavorativa, dei tempi di permanenza dei CP_1 figli presso i genitori e del fatto che la casa familiare in comproprietà tra i coniugi è stata assegnata alla ricorrente che quindi beneficerà di un ulteriore valore economico corrispondente al canone di locazione potenzialmente ritraibile dalla messa a reddito dell'immobile in comproprietà; la ricorrente, per giunta, in virtù dell'impegno assunto dal in sede di accordi di separazione, diventerà CP_1 piena proprietaria della casa coniugale. Dovrà quindi tenersi conto del fatto che l'elevato tenore di vita di cui i coniugi godevano e che ha consentito loro di iscrivere ai figli a scuole private con onerose rette annuali, derivava come si è detto sopra sia dallo svolgimento di ulteriore attività lavorativa da parte del , di cui allo stato non vi è evidenza, sia dagli ingenti prestiti infruttiferi elargiti alla CP_1 da parte della sua famiglia di origine, della cui restituzione non vi è traccia alcuna. Pt_1
Dovrà, infine, tenersi conto del fatto che la per consenso del resistente sul punto, percepirà Pt_1 nella misura del 100% l'assegno unico per i figli a carico che era stato stabilito a suo favore nella sola misura del 50%. Non dovrà al contrario accordarsi rilievo alla diversa modulazione del calendario di visite dei figli con il padre, considerato che già al tempo dei provvedimenti provvisori il resistente poteva tenere con sé i figli per soli 4 pernottamenti al mese oltre a eventuali ulteriori due cene in settimana che allo stato, e salvi diversi accordi tra le parti, sono state ridotte a una. Alla luce di quanto precede il tribunale reputa equo e congruo porre a carico di CP_1
l'importo di cui il dispositivo a titolo di contributo al mantenimento indiretto dei figli oltre al 50% delle spese straordinarie ivi indicate, con decorrenza dal mese di marzo 2024. VI. Le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri di cui al DM 147/2022, tenuto conto del principio di soccombenza parziale rispetto a tutte le domande proposte e della necessaria compensazione delle spese relative al giudizio di separazione, tenuto conto dell'accordo raggiunto, devono essere poste, per quanto riguarda la fase del divorzio, per 1/3 a carico a e compensate tra le parti nella residua misura di 2/3. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , Parte_1 CP_1 così provvede: I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Martina Franca (TA) il giorno 09.08.2008 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del CP_1
Comune di Martina Franca, n. 159, Parte II, Serie A); II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Martina Franca (TA), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Affida i figli minori e in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente Per_2 Per_1 presso la madre;
IV. Dispone che i Servizi Sociali di Meda e DI Vimercate:
1) proseguano l'attività di monitoraggio del nucleo familiare;
2) monitorino l'andamento dei percorsi di sostegno delle parti;
3) favoriscano la prosecuzione degli incontri tra i genitori;
V. Dispone che il padre avrà facoltà di tenere con sé i figli salvi diversi e migliori accordi tra i genitori, a fine settimana alternati, dal venerdì alle ore 18,00 alla domenica sera alle ore 21,00, nonché un eventuale ulteriore giorno nel corso della settimana dal termine dell'attività scolastica alle ore 21,00, allorquando il padre riaccompagnerà i figli dalla madre. Per quanto riguarda le festività, i minori trascorreranno con ciascun genitore una settimana nel corso delle vacanze natalizie, nel periodo compreso tra la fine delle lezioni scolastiche e il giorno 31 dicembre e dal giorno 31 dicembre alla ripresa delle lezioni scolastiche, ad anni alterni;
per l'anno 2025 i minori trascorreranno con la madre il primo periodo. Le vacanze pasquali e gli altri ponti civili e religiosi saranno trascorse dai minori con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza; quindici giorni nel corso delle vacanze estive da concordare entro il giorno 30 maggio di ogni anno;
VI. Assegna la casa coniugale a con tutti i mobili in essa presenti affinché la occupi Parte_1 con i figli minori;
VII. Pone a carico di l'importo di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), da versarsi a CP_1 in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli con decorrenza dal mese di novembre 2025. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da novembre 2026 e con riferimento al mese di novembre 2025. Pone altresì a carico di il 50% delle spese CP_1 mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune)
o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo;
VIII. Dispone che l'assegno unico per i figli a carico sia percepito in via esclusiva da Parte_1 su accordo delle parti;
IX. Prende atto che vi è accordo tra le parti a che per l'anno scolastico 2025/2026 il padre corrisponderà alla madre il 50% della retta scolastica dell'istituto Sacramentine di Cesano Maderno del figlio Per_1
IX. Liquida le spese di lite in € 4.711,00 per onorari oltre al 15% quale rimborso spese forfetarie IVA e CPA come per legge e condanna a rifondere a 1/3 delle spese di lite Parte_1 CP_1 così liquidate mentre compensa i 2/3 delle spese di lite tra le parti. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 6 novembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Camilla Filauro Il Presidente Dott. Carmen Arcellaschi