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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/12/2024, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1256/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 12/06/2024, promossa
d a
OGGETTO:
, (C.F. Parte_1
Appalto: altre ipotesi
), con il patrocinio dell'avv. BARBONI ALESSIO e dell'avv.to P.IVA_1
ex art. 1655 e ss. cc (ivi elettivamente domiciliato in VIA PASSERINI 7 42016 GUASTALLA presso il compresa l'azione ex difensore
APPELLANTE 1669cc)
c o n t r o
N QUALITA' DI TITOLARE DELL' IMPRESA Parte_2
INDIVIDUALE IMPRESA BROGNOLI GEOM. , Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MIRABILE DANIELA e C.F._1
dell'avv. MARCHESI MATTIA;
elettivamente domiciliato in PIAZZALE CREMONA 5 25121 BRESCIA presso il difensore
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova -sezione seconda civile-
pubblicata in data 03/05/2021 n. 436/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
In via Principale di Merito
Riformare integralmente la Sentenza N.436/2021 - REPERT. N.710/21 del Tribunale
di Mantova, Sezione Seconda Civile, Giudice Dr. Nicolò Pavoni, depositata in data
03.05.2021, pubblicata in pari data, non notificata, e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Accertare e dichiarare che l'impresa del geom. si è resa Parte_2
inadempiente rispetto agli obblighi portati nel contratto preliminare sottoscritto con di per l'acquisto di immobile sito in Parte_1 Parte_1
alla via XX settembre n.16 e per l'effetto condannarla alla restituzione Parte_1
della somma di Euro 200.000,00 – oltre interessi legali e di mora – indebitamente percepita in restituzione di caparra confirmatoria che avrebbe dovuto permanere nella disponibilità della Convenuta.
Accertare e dichiarare che mai ha Parte_1
richiesto, avallato ovvero accettato, incrementi di costi sul contratto d'appalto sottoscritto in data 28 aprile 2009 recante un valore di Euro 2.491.075,82, pertanto,
avendo versato Euro 2.386.754,55 oltre IVA Parte_1
all'impresa edile geom. permarrebbe una differenza di Euro Parte_2 pagina 2 di 11 104.321,27.
Per le ragioni di cui sopra, accertare e dichiarare che a favore di
[...]
permane in compensazione un credito di € 95.678,73 Parte_1
oltre interessi legali e di mora.
In Subordine
Si voglia rimettere la decisione al giudice con ammissione dei mezzi istruttori già
richiesti in primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfetario, iva e CPA, di entrambi i gradi del giudizio.
Dell'appellata:
In via principale nel merito: per tutti i motivi ex ante rappresentati, rigettare e/o dichiarare inammissibile, con la migliore formula, nel merito il gravame, in quanto infondato e in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata
Sentenza e condannare l' , in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, o, se del caso, i singoli soci ed amministratori,
alla rifusione integrale delle spese di lite.
Ci si oppone alla ammissione dei mezzi istruttori richiesti, in subordine, da controparte, ritenendosi la causa, a parere degli scriventi, documentale e pertanto matura per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
di , proprietaria per lascito testamentario del Parte_1 CP_1
maestro di una villa con annesso terreno, nonché di un teatro, Persona_1
pagina 3 di 11 entrambi siti in Dosolo (MN) frazione , il 5.12.2013 concludeva con Parte_1 [...]
titolare dell'omonima impresa individuale, un contratto preliminare Parte_2
di vendita della villa e il 28 aprile 2009 uno di appalto della ristrutturazione del teatro, dai quali ha avuto origine il contenzioso avanti al Tribunale di Mantova
oggetto del presente giudizio.
Il Tribunale di Mantova adito, con la sentenza impugnata, accoglieva le domande proposte da condannando l'associazione al pagamento: Pt_2
I) di € 971.638,38 a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto, comprensivo degli incrementi determinati da varianti e opere extracontratto;
II) alla restituzione di € 580.000 quale caparra confirmatoria versata dall'attrice alla sottoscrizione del “preliminare per l'acquisto di immobile”, importo residuo in esito alla restituzione volontaria di € 200.000;
III) rigettava le domande riconvenzionali della convenuta associazione, di:
- accertamento che l'Impresa si era resa inadempiente alle obbligazioni Pt_2
derivanti dal contratto preliminare condanna alla restituzione di € 200.000 (oltre interessi) indebitamente percepita;
- accertamento che l' non aveva mai richiesto né accettato incrementi di Parte_1
costi sul corrispettivo dell'appalto della ristrutturazione del teatro, pertanto, atteso il credito residuo di € 104.321,27 dell'impresa appaltatrice, operata la compensazione,
concludere che permaneva un credito di € 95.678,73, oltre interessi legali e di mora.
Questa la motivazione del Tribunale.
pagina 4 di 11 Quanto alla domanda di restituzione della caparra, evidenziava che l'associazione,
ricevuta la lettera di risoluzione del contratto preliminare per mancato avveramento della condizione sospensiva, avente ad oggetto la possibilità di costruire una sala da adibirsi a catering/ristorazione nel giardino, per la quale era necessario ottenere un mutamento del Piano Urbanistico che il non aveva intenzione di adottare in CP_2
tempi ragionevoli, senza nulla eccepire, aveva restituito € 200.000 restando debitrice di € 580.000.
Soltanto nel giudizio aveva sostenuto che il mancato avveramento della condizione fosse dovuto a colpa di che aveva presentato al una relazione Pt_2 CP_2
incompleta.
In senso contrario a questa difesa deponeva la circostanza che erano decorsi anni dalla stipula e dalla risoluzione del preliminare senza che fosse stata apportata la modifica dello strumento urbanistico: i tempi stabiliti per la stipula del definitivo erano incompatibili con la necessità di attendere le valutazioni del Comune sulla variante né l'associazione si era attivata per consentire l'avveramento della condizione, nonostante il buon esito della vendita rispondesse anche ad un suo preciso interesse.
Il contratto preliminare era divenuto inefficace con conseguente: accoglimento della domanda proposta da di condanna dell'associazione al pagamento Pt_2
dell'importo residuale sulla caparra ricevuta;
rigetto della riconvenzionale di condanna di alla restituzione di € 200.000 già versati. Pt_2
Il Tribunale esaminava poi il compendio probatorio ritenendolo idoneo a suffragare la pagina 5 di 11 domanda di condanna dell'associazione al pagamento di € 971.638,38 a saldo del corrispettivo per l'appalto del restauro del teatro.
Valorizzava le deposizioni dei testi e subentrati Testimone_1 Testimone_2
Per_ nel 2009 nella progettazione e direzione dei lavori al primo incaricato arch. su designazione dell'associazione, dalle quali si poteva ricavare che tutte le variazioni richieste erano state concordate o decise dalla committente, in persona del rag. Per_3
che aveva già sottoscritto il contratto di appalto, ed era sempre in cantiere per 5/6 ore al giorno (morì nel marzo 2013, mentre i lavori terminarono alla fine del 2011).
I testi citati dalla associazione, invece, avevano reso dichiarazioni generiche.
L'associazione aveva eccepito che le varianti in corso d'opera avrebbero dovuto essere autorizzate in forma scritta secondo quanto disposto dall'art. 1659 c.c. e dalle clausole 1.3 (variazione delle opere) e 3.5 (revisione prezzi) del contratto, da parte del C.d.A., poiché il Presidente non ne aveva il potere secondo le norme dello statuto,
riportate nella visura camerale, con conseguente opponibilità ai terzi contraenti.
Tuttavia era provato che la committente aveva accettato tacitamente l'opera, in quanto: non era receduta dal contratto nel corso dell'esecuzione; aveva dato atto della regolare esecuzione dei lavori sottoscrivendo il certificato datato 18.4.2014, aveva preso pieno possesso del bene senza alcuna riserva.
L'accettazione dell'opera comportava il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo nella misura richiesta, considerato peraltro che l'associazione non aveva sollevato contestazioni specifiche riguardo all'aumento del preventivo concordato né
alla corretta esecuzione delle opere, eseguite sotto la direzione dei lavori da parte di pagina 6 di 11 professionisti che aveva scelto.
Le spese processuali erano poste a carico della soccombente.
La sentenza veniva gravata da . Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_3
All'udienza del 12.6.2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante denuncia travisamento dei fatti in relazione alle ragioni sottese al mancato avveramento della condizione sospensiva inserita nel contratto preliminare di vendita, chiedendo che la condotta di sia valutata Pt_2
inadempiente all'obbligo di presentare una richiesta di variante al PRG, che aveva depositato in ritardo ( 287 giorni dopo la conclusione del contratto anziché 60), priva di progetto nonché della documentazione necessaria per ottenere il rilascio.
Conclude che l'inadempimento dell'appaltatore determinava il suo diritto a ritenere la caparra, aggiungendo che aveva restituito l'importo parziale di € 200.000 per mantenere buoni rapporti con ma, non avendo mai rinunciato Pt_2
all'esecuzione del contratto preliminare, le era dovuto il pagamento dell'intero prezzo dell'immobile, che “offriva in cessione” all'appellato.
Con il secondo motivo confuta le argomentazioni addotte dal Tribunale per accogliere la domanda di condanna al pagamento dell'importo richieste a titolo di corrispettivo dell'appalto, con ingente aumento di quello concordato nel contratto (€
3.723.227,66 comprensiva di IVA rispetto a € 2.491.075,82) in quanto frutto di errore pagina 7 di 11 interpretativo delle prove testimoniali.
Deduce che dalla corretta lettura delle deposizioni assunte emergeva la prova che l'associazione non era mai stata posta al corrente dell'incremento dei costi di restauro del teatro, con l'ovvia conseguenza che non è mai receduta dal contratto non avendone motivo;
che la contabilità finale non era stata redatta in corso d'opera ma successivamente;
che il presidente aveva partecipato a scelte estetiche ma mai Per_3
alla condivisione di costi, il cui aumento era venuto alla luce molto dopo l'inaugurazione del teatro, né aveva mai sottoscritto la contabilità recante gli importi accresciuti.
Entrambi i motivi sono infondati.
Il mancato avveramento della condizione sospensiva non può essere posto in nesso causale con inadempimento dell'appaltatore causato dal ritardo o con la presentazione di progetti inadeguati.
Il Comune di Dosolo, con nota dell'8 maggio 2015, aveva risposto a che la Pt_2
richiesta di trasformare il giardino dell'abitazione (che dalle fotografie in atti appare di grande pregio architettonico) avrebbe potuto essere vagliata in sede di un prossimo adeguamento del piano regolatore, quindi nell'ambito della scelta di governo del territorio, sul quale ben poco poteva incidere la predisposizione di un progetto di ristrutturazione privato.
Il Tribunale ha ben evidenziato che i tempi tecnici necessari per ottenere la variante urbanistica sarebbero stati incompatibili con il mantenimento di un vincolo determinato dal contratto preliminare, che era probabilmente il motivo per il quale le pagina 8 di 11 parti avevano inserito nella disciplina pattizia la condizione sospensiva in esame.
Ricevuta la risposta del è da considerarsi legittima la decisione del CP_2
promissario acquirente di liberarsi dall'obbligo di contrarre, tramite il ricorso alla sopravvenuta inefficacia del contratto derivata dal mancato avveramento della condizione sospensiva.
Il secondo motivo non coglie nel segno.
Le doglianze si accentrano sul profilo dell'aumento spropositato della contabilità
finale redatta dall'appaltatore, senza però considerare che la condanna al pagamento del corrispettivo è stata fondata dal primo giudice sulla circostanza che in corso d'opera sono state concordate varianti, oppure opere aggiuntive a quelle oggetto dell'appalto ( recinzione villa e sistemazione cappella cimiteriale).
Il Tribunale ha concluso che si trattasse, in entrambi i casi, di variazioni ed ampliamenti richiesti dalla associazione, riscontrando nelle deposizioni assunte e nei documenti prodotti la prova che la stessa committente le aveva ordinate all'appaltatore o che fossero state concordate.
Dovendo questa Corte ( in virtù del principio devolutivo delimitato dal contenuto dei motivi ex art. 342 c.p.c.) rivalutare il profilo della differenza tra la contabilità finale e il costo delle opere pattuito nel contratto, non può che rilevarsi che l'importo di €
3.723.227,66 è stata riportato nel “resoconto generale di intervento e contributi” con la specificazione che si trattava della “contabilità generale per l'associazione”.
Nel documento vengono elencati i lavori eseguiti, con l'indicazione delle varie poste pagina 9 di 11 contabili, specificando quali sono i costi per le opere aggiuntive rispetto a quelle riportate nel contratto.
L'incremento dei costi è ripreso anche nel certificato di esecuzione dei lavori protocollato il 18 aprile 2014, sottoscritto sia dal Presidente dell'associazione che dal direttore dei lavori.
Non può essere posto in dubbio che la committente fosse a conoscenza dell'aumento dei costi del restauro del teatro, determinati dalle varianti eseguite in corso d'opera, la cui esecuzione a regola d'arte non è stata contestata.
Sarebbe illogico per la Corte concludere che i lavori aggiuntivi non fossero stati concordati o richiesti dall'appaltatrice, in senso difforme dalle affermazioni del
Tribunale, poiché in caso contrario l'aumento del costo complessivo sarebbe stato oggetto di doglianze in epoca coeva alla presentazione del certificato di esecuzione dei lavori, che il Presidente della associazione non avrebbe sottoscritto, avallandone la veridicità.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante, soccombente, a rimborsare all' appellato le spese del grado, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/14.
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Brescia -Seconda Sezione Civile-, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 436/2021 del Tribunale di
Mantova, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in €
18.511 (di cui € 5.706 per la fase di studio, E 3.318 per la fase introduttiva, € 9.487
per la fase decisionale); oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi,
anticipazioni, Iva e CPA;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024
La Consigliere est. Il Presidente
dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
pagina 11 di 11
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Serao Presidente
Dott. Lucia Cannella Consigliere rel.
Dott. Vittorio Aliprandi Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1256/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale
del 12/06/2024, promossa
d a
OGGETTO:
, (C.F. Parte_1
Appalto: altre ipotesi
), con il patrocinio dell'avv. BARBONI ALESSIO e dell'avv.to P.IVA_1
ex art. 1655 e ss. cc (ivi elettivamente domiciliato in VIA PASSERINI 7 42016 GUASTALLA presso il compresa l'azione ex difensore
APPELLANTE 1669cc)
c o n t r o
N QUALITA' DI TITOLARE DELL' IMPRESA Parte_2
INDIVIDUALE IMPRESA BROGNOLI GEOM. , Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MIRABILE DANIELA e C.F._1
dell'avv. MARCHESI MATTIA;
elettivamente domiciliato in PIAZZALE CREMONA 5 25121 BRESCIA presso il difensore
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Mantova -sezione seconda civile-
pubblicata in data 03/05/2021 n. 436/2021
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
In via Principale di Merito
Riformare integralmente la Sentenza N.436/2021 - REPERT. N.710/21 del Tribunale
di Mantova, Sezione Seconda Civile, Giudice Dr. Nicolò Pavoni, depositata in data
03.05.2021, pubblicata in pari data, non notificata, e per l'effetto accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Accertare e dichiarare che l'impresa del geom. si è resa Parte_2
inadempiente rispetto agli obblighi portati nel contratto preliminare sottoscritto con di per l'acquisto di immobile sito in Parte_1 Parte_1
alla via XX settembre n.16 e per l'effetto condannarla alla restituzione Parte_1
della somma di Euro 200.000,00 – oltre interessi legali e di mora – indebitamente percepita in restituzione di caparra confirmatoria che avrebbe dovuto permanere nella disponibilità della Convenuta.
Accertare e dichiarare che mai ha Parte_1
richiesto, avallato ovvero accettato, incrementi di costi sul contratto d'appalto sottoscritto in data 28 aprile 2009 recante un valore di Euro 2.491.075,82, pertanto,
avendo versato Euro 2.386.754,55 oltre IVA Parte_1
all'impresa edile geom. permarrebbe una differenza di Euro Parte_2 pagina 2 di 11 104.321,27.
Per le ragioni di cui sopra, accertare e dichiarare che a favore di
[...]
permane in compensazione un credito di € 95.678,73 Parte_1
oltre interessi legali e di mora.
In Subordine
Si voglia rimettere la decisione al giudice con ammissione dei mezzi istruttori già
richiesti in primo grado.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso forfetario, iva e CPA, di entrambi i gradi del giudizio.
Dell'appellata:
In via principale nel merito: per tutti i motivi ex ante rappresentati, rigettare e/o dichiarare inammissibile, con la migliore formula, nel merito il gravame, in quanto infondato e in fatto e diritto, e per l'effetto confermare integralmente l'impugnata
Sentenza e condannare l' , in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro tempore, o, se del caso, i singoli soci ed amministratori,
alla rifusione integrale delle spese di lite.
Ci si oppone alla ammissione dei mezzi istruttori richiesti, in subordine, da controparte, ritenendosi la causa, a parere degli scriventi, documentale e pertanto matura per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
di , proprietaria per lascito testamentario del Parte_1 CP_1
maestro di una villa con annesso terreno, nonché di un teatro, Persona_1
pagina 3 di 11 entrambi siti in Dosolo (MN) frazione , il 5.12.2013 concludeva con Parte_1 [...]
titolare dell'omonima impresa individuale, un contratto preliminare Parte_2
di vendita della villa e il 28 aprile 2009 uno di appalto della ristrutturazione del teatro, dai quali ha avuto origine il contenzioso avanti al Tribunale di Mantova
oggetto del presente giudizio.
Il Tribunale di Mantova adito, con la sentenza impugnata, accoglieva le domande proposte da condannando l'associazione al pagamento: Pt_2
I) di € 971.638,38 a titolo di saldo del corrispettivo dell'appalto, comprensivo degli incrementi determinati da varianti e opere extracontratto;
II) alla restituzione di € 580.000 quale caparra confirmatoria versata dall'attrice alla sottoscrizione del “preliminare per l'acquisto di immobile”, importo residuo in esito alla restituzione volontaria di € 200.000;
III) rigettava le domande riconvenzionali della convenuta associazione, di:
- accertamento che l'Impresa si era resa inadempiente alle obbligazioni Pt_2
derivanti dal contratto preliminare condanna alla restituzione di € 200.000 (oltre interessi) indebitamente percepita;
- accertamento che l' non aveva mai richiesto né accettato incrementi di Parte_1
costi sul corrispettivo dell'appalto della ristrutturazione del teatro, pertanto, atteso il credito residuo di € 104.321,27 dell'impresa appaltatrice, operata la compensazione,
concludere che permaneva un credito di € 95.678,73, oltre interessi legali e di mora.
Questa la motivazione del Tribunale.
pagina 4 di 11 Quanto alla domanda di restituzione della caparra, evidenziava che l'associazione,
ricevuta la lettera di risoluzione del contratto preliminare per mancato avveramento della condizione sospensiva, avente ad oggetto la possibilità di costruire una sala da adibirsi a catering/ristorazione nel giardino, per la quale era necessario ottenere un mutamento del Piano Urbanistico che il non aveva intenzione di adottare in CP_2
tempi ragionevoli, senza nulla eccepire, aveva restituito € 200.000 restando debitrice di € 580.000.
Soltanto nel giudizio aveva sostenuto che il mancato avveramento della condizione fosse dovuto a colpa di che aveva presentato al una relazione Pt_2 CP_2
incompleta.
In senso contrario a questa difesa deponeva la circostanza che erano decorsi anni dalla stipula e dalla risoluzione del preliminare senza che fosse stata apportata la modifica dello strumento urbanistico: i tempi stabiliti per la stipula del definitivo erano incompatibili con la necessità di attendere le valutazioni del Comune sulla variante né l'associazione si era attivata per consentire l'avveramento della condizione, nonostante il buon esito della vendita rispondesse anche ad un suo preciso interesse.
Il contratto preliminare era divenuto inefficace con conseguente: accoglimento della domanda proposta da di condanna dell'associazione al pagamento Pt_2
dell'importo residuale sulla caparra ricevuta;
rigetto della riconvenzionale di condanna di alla restituzione di € 200.000 già versati. Pt_2
Il Tribunale esaminava poi il compendio probatorio ritenendolo idoneo a suffragare la pagina 5 di 11 domanda di condanna dell'associazione al pagamento di € 971.638,38 a saldo del corrispettivo per l'appalto del restauro del teatro.
Valorizzava le deposizioni dei testi e subentrati Testimone_1 Testimone_2
Per_ nel 2009 nella progettazione e direzione dei lavori al primo incaricato arch. su designazione dell'associazione, dalle quali si poteva ricavare che tutte le variazioni richieste erano state concordate o decise dalla committente, in persona del rag. Per_3
che aveva già sottoscritto il contratto di appalto, ed era sempre in cantiere per 5/6 ore al giorno (morì nel marzo 2013, mentre i lavori terminarono alla fine del 2011).
I testi citati dalla associazione, invece, avevano reso dichiarazioni generiche.
L'associazione aveva eccepito che le varianti in corso d'opera avrebbero dovuto essere autorizzate in forma scritta secondo quanto disposto dall'art. 1659 c.c. e dalle clausole 1.3 (variazione delle opere) e 3.5 (revisione prezzi) del contratto, da parte del C.d.A., poiché il Presidente non ne aveva il potere secondo le norme dello statuto,
riportate nella visura camerale, con conseguente opponibilità ai terzi contraenti.
Tuttavia era provato che la committente aveva accettato tacitamente l'opera, in quanto: non era receduta dal contratto nel corso dell'esecuzione; aveva dato atto della regolare esecuzione dei lavori sottoscrivendo il certificato datato 18.4.2014, aveva preso pieno possesso del bene senza alcuna riserva.
L'accettazione dell'opera comportava il diritto dell'appaltatore al pagamento del corrispettivo nella misura richiesta, considerato peraltro che l'associazione non aveva sollevato contestazioni specifiche riguardo all'aumento del preventivo concordato né
alla corretta esecuzione delle opere, eseguite sotto la direzione dei lavori da parte di pagina 6 di 11 professionisti che aveva scelto.
Le spese processuali erano poste a carico della soccombente.
La sentenza veniva gravata da . Parte_1
Si costituiva resistendo all'impugnazione. Controparte_3
All'udienza del 12.6.2024 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante denuncia travisamento dei fatti in relazione alle ragioni sottese al mancato avveramento della condizione sospensiva inserita nel contratto preliminare di vendita, chiedendo che la condotta di sia valutata Pt_2
inadempiente all'obbligo di presentare una richiesta di variante al PRG, che aveva depositato in ritardo ( 287 giorni dopo la conclusione del contratto anziché 60), priva di progetto nonché della documentazione necessaria per ottenere il rilascio.
Conclude che l'inadempimento dell'appaltatore determinava il suo diritto a ritenere la caparra, aggiungendo che aveva restituito l'importo parziale di € 200.000 per mantenere buoni rapporti con ma, non avendo mai rinunciato Pt_2
all'esecuzione del contratto preliminare, le era dovuto il pagamento dell'intero prezzo dell'immobile, che “offriva in cessione” all'appellato.
Con il secondo motivo confuta le argomentazioni addotte dal Tribunale per accogliere la domanda di condanna al pagamento dell'importo richieste a titolo di corrispettivo dell'appalto, con ingente aumento di quello concordato nel contratto (€
3.723.227,66 comprensiva di IVA rispetto a € 2.491.075,82) in quanto frutto di errore pagina 7 di 11 interpretativo delle prove testimoniali.
Deduce che dalla corretta lettura delle deposizioni assunte emergeva la prova che l'associazione non era mai stata posta al corrente dell'incremento dei costi di restauro del teatro, con l'ovvia conseguenza che non è mai receduta dal contratto non avendone motivo;
che la contabilità finale non era stata redatta in corso d'opera ma successivamente;
che il presidente aveva partecipato a scelte estetiche ma mai Per_3
alla condivisione di costi, il cui aumento era venuto alla luce molto dopo l'inaugurazione del teatro, né aveva mai sottoscritto la contabilità recante gli importi accresciuti.
Entrambi i motivi sono infondati.
Il mancato avveramento della condizione sospensiva non può essere posto in nesso causale con inadempimento dell'appaltatore causato dal ritardo o con la presentazione di progetti inadeguati.
Il Comune di Dosolo, con nota dell'8 maggio 2015, aveva risposto a che la Pt_2
richiesta di trasformare il giardino dell'abitazione (che dalle fotografie in atti appare di grande pregio architettonico) avrebbe potuto essere vagliata in sede di un prossimo adeguamento del piano regolatore, quindi nell'ambito della scelta di governo del territorio, sul quale ben poco poteva incidere la predisposizione di un progetto di ristrutturazione privato.
Il Tribunale ha ben evidenziato che i tempi tecnici necessari per ottenere la variante urbanistica sarebbero stati incompatibili con il mantenimento di un vincolo determinato dal contratto preliminare, che era probabilmente il motivo per il quale le pagina 8 di 11 parti avevano inserito nella disciplina pattizia la condizione sospensiva in esame.
Ricevuta la risposta del è da considerarsi legittima la decisione del CP_2
promissario acquirente di liberarsi dall'obbligo di contrarre, tramite il ricorso alla sopravvenuta inefficacia del contratto derivata dal mancato avveramento della condizione sospensiva.
Il secondo motivo non coglie nel segno.
Le doglianze si accentrano sul profilo dell'aumento spropositato della contabilità
finale redatta dall'appaltatore, senza però considerare che la condanna al pagamento del corrispettivo è stata fondata dal primo giudice sulla circostanza che in corso d'opera sono state concordate varianti, oppure opere aggiuntive a quelle oggetto dell'appalto ( recinzione villa e sistemazione cappella cimiteriale).
Il Tribunale ha concluso che si trattasse, in entrambi i casi, di variazioni ed ampliamenti richiesti dalla associazione, riscontrando nelle deposizioni assunte e nei documenti prodotti la prova che la stessa committente le aveva ordinate all'appaltatore o che fossero state concordate.
Dovendo questa Corte ( in virtù del principio devolutivo delimitato dal contenuto dei motivi ex art. 342 c.p.c.) rivalutare il profilo della differenza tra la contabilità finale e il costo delle opere pattuito nel contratto, non può che rilevarsi che l'importo di €
3.723.227,66 è stata riportato nel “resoconto generale di intervento e contributi” con la specificazione che si trattava della “contabilità generale per l'associazione”.
Nel documento vengono elencati i lavori eseguiti, con l'indicazione delle varie poste pagina 9 di 11 contabili, specificando quali sono i costi per le opere aggiuntive rispetto a quelle riportate nel contratto.
L'incremento dei costi è ripreso anche nel certificato di esecuzione dei lavori protocollato il 18 aprile 2014, sottoscritto sia dal Presidente dell'associazione che dal direttore dei lavori.
Non può essere posto in dubbio che la committente fosse a conoscenza dell'aumento dei costi del restauro del teatro, determinati dalle varianti eseguite in corso d'opera, la cui esecuzione a regola d'arte non è stata contestata.
Sarebbe illogico per la Corte concludere che i lavori aggiuntivi non fossero stati concordati o richiesti dall'appaltatrice, in senso difforme dalle affermazioni del
Tribunale, poiché in caso contrario l'aumento del costo complessivo sarebbe stato oggetto di doglianze in epoca coeva alla presentazione del certificato di esecuzione dei lavori, che il Presidente della associazione non avrebbe sottoscritto, avallandone la veridicità.
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante, soccombente, a rimborsare all' appellato le spese del grado, liquidate in dispositivo secondo i parametri del D.M.
55/14.
Ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR
115/2002.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 La Corte d'Appello di Brescia -Seconda Sezione Civile-, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 436/2021 del Tribunale di
Mantova, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, che liquida in €
18.511 (di cui € 5.706 per la fase di studio, E 3.318 per la fase introduttiva, € 9.487
per la fase decisionale); oltre a rimborso forfettario del 15% sui compensi,
anticipazioni, Iva e CPA;
dà atto che ricorrono le condizioni per porre a carico dell' appellante l'onere di pagamento di un' ulteriore somma pari al contributo unificato già corrisposto ex art. 13 quater DPR 115/2002.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 19 novembre 2024
La Consigliere est. Il Presidente
dott. Lucia Cannella dott. Giuseppe Serao
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