Articolo 24 della Legge 31 maggio 1964, n. 357
Articolo 23Articolo 25
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21 giugno 1964
Art. 24.
Le provvidenze previste dagli articoli 24 e 26, terzo comma, della legge 4 novembre 1963, n. 1457 , sono prorogate fino al 31 luglio 1964, e sono estese anche ai giovani in cerca di prima occupazione dopo il 9 ottobre 1963, nonche' ai militari che hanno usufruito del congedo speciale o sono stati esonerati dal servizio militare.
Alla spesa per le provvidenze di cui al precedente comma si provvede nei modi indicati dall' articolo 27 della legge 4 novembre 1963, n. 1457 .
Entrata in vigore il 21 giugno 1964