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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/04/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 668 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, decisa, secondo il combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., all'udienza del
29.04.2025 e vertente
TRA
AVV. rappresentato e difeso, giusta procura allegata in atti, dall'avv. Parte_1
Alfredo di Mauro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma Viale Parioli, n. 12,
RICORRENTE
E
(Codice Fiscale ), CP_1 C.F._1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe indicato avv. ha proposto ricorso ex art. 281 terdecies c.p.c. al Parte_1
fine di ottenere dalla resistente il pagamento degli onorari professionali maturati in relazione a procedimenti penali per aver svolto attività di difesa dell'imputata nella fase delle indagini preliminari cui era sottoposta nell'ambito del procedimento penale n. 3146/13 RGNR, mod. 21, pendente presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 81, 110,
48 del Codice Penale, e art. 12 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e, successivamente, nel procedimento n. 30246/2014, Reg. Gen. Not. Reato, n. 1/2018, pendente innanzi alla Corte di
Assise di Latina, dove era imputata dei delitti di cui all'art. 416, commi 1, 2, 3, 5 e 6 del Codice Penale anche in relazione alle ipotesi di cui all'art. 12, comma 3 bis del Decreto Legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e degli artt. 81 cpv, 110 del Codice Penale, 12, comma 3, lett. a) e d), 3 bis e 3 ter lett. b) del
Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e 483, 477, 482, 48 e 479 del Codice Penale.
Allegava che l'attività svolta in favore dell'assistita si era articolata nella fase di studio, introduttiva, nella fase istruttoria dibattimentale con la partecipazione a venti udienze e nella fase decisionale. Deduceva che il processo si era positivamente concluso con sentenza della Corte di Assise di Latina
n. 1/2022, depositata in data 25 maggio 2022, che, in totale accoglimento della sua linea difensiva aveva assolto la sig.ra per non aver commesso il fatto. CP_1
Il ricorrente concludeva, quindi, chiedendo la condanna di quest'ultima al pagamento dell'importo di
€ 24.393,73, o quella diversa maggiore o minore ritenuta equa e di giustizia, oltre I.V.A., C.P.A. e oneri di legge e interessi moratori ex D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, a far data dalla richiesta stragiudiziale di pagamento in data 26 aprile 2023 fino all'effettivo soddisfo.
Ciò premesso, va osservato che il ricorrente, a fondamento della propria pretesa, depositava nomina a difensore di fiducia, verbali di udienza dinanzi alla Corte di Assise del Tribunale di Latina, lista testi e memoria ex art. 121 cpp, oltre a sentenza di assoluzione resa all'esito del medesimo giudizio.
Gli atti posti a fondamento della domanda di parte ricorrente in ordine all'attività svolta e al conferimento dell'incarico, sono idonei, dunque, a provare il perfezionamento del contratto di opera professionale e l'attività svolta nell'interesse della resistente in ordine alla fase dibattimentale, ma non per l'attività svolta in fase di indagini preliminari e di udienza preliminare, per la quale alcuna prova documentale è stata depositata.
All'uopo si rammenta che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca ai sensi dell'art. 1218 c.c. deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite,
30/10/2001, n. 13533; Cass. civ., Sez. Unite, 24/03/2006, n. 6572).
Nel caso di specie, parte ricorrente ha adempiuto correttamente all'onus probandi sulla stessa incombente, limitatamente all'attività prestata nella fase dibattimentale, mentre il debitore non ha provato di aver pagato le somme richieste.
Alla luce dei dati sopra illustrati, reputa questo Giudice che, essendovi prova del contratto e della sua esecuzione, nonché dell'incarico conferito al difensore ricorrente, il quantum vada determinato nella somma di € 720,00 per la fase di studio, € 1.350,00 per la fase introduttiva, € 2.250,00 per la fase istruttoria e € 2.700,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.020,00, oltre a iva, spese generali e c.p.a. per l'attività svolta nella fase dibattimentale, applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014.
Ai sensi dell'art. 7 DM 55-2014, infatti, per l'attività prestata dall'avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale. La liquidazione è, quindi, compiuta seguendo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, non come modificati dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147, non riscontrandosi, come allegato da parte ricorrente, prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, essendo tutte le attività difensive state compiute anteriormente a tale data (cfr. S.U. 12 ottobre 2012 n. 17405: "In tema di spese processuali, agli effetti del D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 41, il quale ha dato attuazione al
D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito in L. 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata”, in senso conforme Ordinanza n. 33482 del
14/11/2022).
Ai sensi dell'art. 2233 c.c., infatti, la determinazione del compenso per le prestazioni professionali va effettuata, in assenza di disciplina convenzionale o norme di natura regolamentare trasfuse nella tariffa approvata, nelle forme di legge.
Nel caso di specie non vi è il contratto, per cui, considerando l'attività svolta e l'opera prestata, appare congruo l'importo predetto, aumentato del 20% per la particolare complessità dell'attività svolta, dell'istruttoria, anche tenuto conto della durata del dibattimento e dell'entità delle imputazioni, nonché dei risultati ottenuti, per un totale di € 8.424,00.
Alla somma indicata devono aggiungersi spese generali, Iva e Cpa.
Quanto agli interessi, spettano quelli ex d.lgs. 231/02 e ss. modif. dalla data della messa in mora - coincidente con il 26.04.2023- (cfr. Cass. 8611/2022: “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art.1284 cod. civ. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art.14 del d.lgs. n.150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore”.
La condanna alle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo sulla base delle disposizioni di cui al d.m. 55/14 e ss. modifiche, tenuto conto della specialità del rito, del valore, della natura e non complessità della controversia, del limitato numero e importanza delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della limitata attività svolta nella fase decisoria, così dovendo ridursi gli importi medi previsti per lo scaglione di riferimento- segue la soccombenza del presente giudizio.
P.Q.M.
- accoglie per quanto di ragione la domanda da e, per l'effetto, condanna Parte_1 [...]
al pagamento, in suo favore, a titolo di onorari per le prestazioni professionali svolte, CP_1 dell'importo di € 8.824,00, oltre iva, spese generali e cpa e interessi ex d.lgs. 231/03 dal 26.04.2023 al saldo,
- condanna al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio CP_1 che liquida in € 310,12 per spese e € 2.700,00 per onorari, oltre a iva, spese generali e c.p.a.
Manda alla cancelleria.
Latina, 29.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Concetta Serino