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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 24/02/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2517/2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2517/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. ORSINI LUCA Parte_1
e
con il patrocinio dell'Avv. ORSINI LUCA CP_1
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ferrara adito - stante la rinuncia all'udienza di comparizione dei ricorrenti e la richiesta di trattazione scritta ex art. 473-bis e 51 c.p.c. ovvero in subordine - previa fissazione della udienza di comparizione – Voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni: A) ESERCIZIO DELLA POTESTA' E RESPONSABILITÀ GENITORIALE: 1) I genitori eserciteranno l'affido condiviso della minore con collocamento Persona_1 prevalente presso la prossima residenza materna di 2) Qualora la madre intenda Per_2 modificare la propria dimora e/o residenza, trasferendosi in altra città e/o regione, l'eventuale variazione del luogo di residenza dovrà essere previamente concordata con il IG. e non dovrà essere tale da pregiudicare i diritti di visita in capo al CP_1 padre.
B) DIRITTI DI VISITA: 3) La minore potrà pernottare presso il padre con Persona_1 le seguenti modalità: durante la settimana potrà trascorrere almeno un pernotto presso il padre (indicativamente il mercoledì salvo concertazione per il cambio del giorno); a cui fa da accessorio l'alternanza dei week end;
in particolare la stessa minore verrà presa in consegna presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10,00 del sabato per fare poi rientro entro le 22,00 della domenica (anche in questo caso salvo previa concertazione su anticipi o posticipi). Eventuali variazioni di giornate e di orari, insorgenti per impegni sopravvenuti e non procrastinabili, dovranno essere comunicati all'altro genitore con almeno un giorno di preavviso (ove questo sia possibile). Qualora il genitore non possa trascorrere una giornata con il figlio, l'altro genitore si impegna a farla recuperare in altra data disponibile, compatibilmente con gli impegni assunti dalla minore. 4) Il periodo di vacanza Pasquale sarà così suddiviso: a) dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua e b) dal Lunedì dell'Angelo al giovedì successivo tre giorni ciascuno. Detti periodi saranno da trascorrere ad anni alterni con i singoli genitori. 5) Parimenti le vacanze Natalizie dovranno essere divise in due periodi: il primo dal 23 dicembre al 30 dicembre ed il
1 secondo dal 31 dicembre al 7 gennaio. Anche in questo caso vigerà l'alternanza fra i due genitori. 6)I periodi di permanenza delle vacanze comandate presso ciascun genitore dovranno essere previamente comunicati da un genitore all'altro con anticipo di almeno
10 giorni ed eventuali variazioni dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno
2 giorni. 7) durante le vacanze estive ciascun genitore avrà la facoltà di tenere con sé
almeno due settimane intere (ad esempio per un soggiorno estivo extra regione), Per_1 anche non consecutive, previo accordo con l'altro genitore, da comunicare con almeno un mese di preavviso e compatibilmente con gli impegni della minore e degli adulti stessi;
C) RAPPORTI PATRIMONIALI: 8) Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, nonché dei tempi di permanenza della minore - e del primo gemito maggiorenne non ancora completamente auto sufficiente - con ciascun genitore, il IG. Per_3 verserà alla IG.ra , a titolo di contributo ordinario per CP_1 Parte_1 l'intera prole, l'importo di € 400,00 mensili (euro 300,00 per la minore ed euro 100,00 per il fratello) - annualmente rivalutati in base all'indice ISTAT -; somma che sarà corrisposta fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli. Le somme di cui sopra dovranno essere versate entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente della IG.ra o con modalità equipollente. 9)Il compendio immobiliare Pt_1
– che consta dei due sopra descritti immobili di di via Patuzza e di via Londra - Per_2
è da considerare un unitario paradigma patrimoniale in capo ai due ricorrenti (da intendersi come coppia), i quali, in tempi ragionevolmente brevi, faranno stimare da professionisti il valore complessivo del suddetto compendio per poi dividerne a metà esatta il controvalore, al fine di un riparto pienamente equo (ovvero una equanime divisione del valore nominale del controvalore dei due immobile). La risultanza di codesto riparto andrà poi a confluire sui rispettivi patrimoni personali in perfetta specularità. 10) L'assegno Unico sarà percepito in via esclusiva dalla IG.ra in Pt_1 quanto genitore presso cui risiede la minore. 11) Le spese straordinarie per il minore, così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Ferrara da intendersi integralmente richiamato, saranno sostenute al 50%; Il genitore che le anticiperà per intero presenterà la ricevuta all'altro, che provvederà senza ritardo al rimborso in ragione della propria quota. 12) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del proprio documento valido per l'espatrio nonché per quello del figlio minore. 13) Entrambe le parti si impegnano a tenere una condotta reciproca educata, corretta e rispettosa. 14) Spese di giudizio integralmente compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero chiede che sia dichiarata la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/2024 i IGg. e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 03/01/1998 avevano contratto matrimonio in Napoli;
che Per dall'unione erano nati il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, e la figlia minorenne . Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice deIGnato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
2 OMOLOGA la separazione consensuale dei IGg. e alle Parte_1 CP_1 condizioni concordate (matrimonio contratto in Napoli in data 03/01/1998 e trascritto al n. 1 p. I, sez. K ) alle condizioni concordate
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Napoli provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 19.2.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
3
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2517/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell'Avv. ORSINI LUCA Parte_1
e
con il patrocinio dell'Avv. ORSINI LUCA CP_1
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti: Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Ferrara adito - stante la rinuncia all'udienza di comparizione dei ricorrenti e la richiesta di trattazione scritta ex art. 473-bis e 51 c.p.c. ovvero in subordine - previa fissazione della udienza di comparizione – Voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni: A) ESERCIZIO DELLA POTESTA' E RESPONSABILITÀ GENITORIALE: 1) I genitori eserciteranno l'affido condiviso della minore con collocamento Persona_1 prevalente presso la prossima residenza materna di 2) Qualora la madre intenda Per_2 modificare la propria dimora e/o residenza, trasferendosi in altra città e/o regione, l'eventuale variazione del luogo di residenza dovrà essere previamente concordata con il IG. e non dovrà essere tale da pregiudicare i diritti di visita in capo al CP_1 padre.
B) DIRITTI DI VISITA: 3) La minore potrà pernottare presso il padre con Persona_1 le seguenti modalità: durante la settimana potrà trascorrere almeno un pernotto presso il padre (indicativamente il mercoledì salvo concertazione per il cambio del giorno); a cui fa da accessorio l'alternanza dei week end;
in particolare la stessa minore verrà presa in consegna presso l'abitazione dell'altro genitore entro le ore 10,00 del sabato per fare poi rientro entro le 22,00 della domenica (anche in questo caso salvo previa concertazione su anticipi o posticipi). Eventuali variazioni di giornate e di orari, insorgenti per impegni sopravvenuti e non procrastinabili, dovranno essere comunicati all'altro genitore con almeno un giorno di preavviso (ove questo sia possibile). Qualora il genitore non possa trascorrere una giornata con il figlio, l'altro genitore si impegna a farla recuperare in altra data disponibile, compatibilmente con gli impegni assunti dalla minore. 4) Il periodo di vacanza Pasquale sarà così suddiviso: a) dal Giovedì Santo alla Domenica di Pasqua e b) dal Lunedì dell'Angelo al giovedì successivo tre giorni ciascuno. Detti periodi saranno da trascorrere ad anni alterni con i singoli genitori. 5) Parimenti le vacanze Natalizie dovranno essere divise in due periodi: il primo dal 23 dicembre al 30 dicembre ed il
1 secondo dal 31 dicembre al 7 gennaio. Anche in questo caso vigerà l'alternanza fra i due genitori. 6)I periodi di permanenza delle vacanze comandate presso ciascun genitore dovranno essere previamente comunicati da un genitore all'altro con anticipo di almeno
10 giorni ed eventuali variazioni dovranno essere comunicate con un preavviso di almeno
2 giorni. 7) durante le vacanze estive ciascun genitore avrà la facoltà di tenere con sé
almeno due settimane intere (ad esempio per un soggiorno estivo extra regione), Per_1 anche non consecutive, previo accordo con l'altro genitore, da comunicare con almeno un mese di preavviso e compatibilmente con gli impegni della minore e degli adulti stessi;
C) RAPPORTI PATRIMONIALI: 8) Tenuto conto delle condizioni economiche delle parti, nonché dei tempi di permanenza della minore - e del primo gemito maggiorenne non ancora completamente auto sufficiente - con ciascun genitore, il IG. Per_3 verserà alla IG.ra , a titolo di contributo ordinario per CP_1 Parte_1 l'intera prole, l'importo di € 400,00 mensili (euro 300,00 per la minore ed euro 100,00 per il fratello) - annualmente rivalutati in base all'indice ISTAT -; somma che sarà corrisposta fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di entrambi i figli. Le somme di cui sopra dovranno essere versate entro il giorno 20 di ogni mese sul conto corrente della IG.ra o con modalità equipollente. 9)Il compendio immobiliare Pt_1
– che consta dei due sopra descritti immobili di di via Patuzza e di via Londra - Per_2
è da considerare un unitario paradigma patrimoniale in capo ai due ricorrenti (da intendersi come coppia), i quali, in tempi ragionevolmente brevi, faranno stimare da professionisti il valore complessivo del suddetto compendio per poi dividerne a metà esatta il controvalore, al fine di un riparto pienamente equo (ovvero una equanime divisione del valore nominale del controvalore dei due immobile). La risultanza di codesto riparto andrà poi a confluire sui rispettivi patrimoni personali in perfetta specularità. 10) L'assegno Unico sarà percepito in via esclusiva dalla IG.ra in Pt_1 quanto genitore presso cui risiede la minore. 11) Le spese straordinarie per il minore, così come stabilite dal Protocollo del Tribunale di Ferrara da intendersi integralmente richiamato, saranno sostenute al 50%; Il genitore che le anticiperà per intero presenterà la ricevuta all'altro, che provvederà senza ritardo al rimborso in ragione della propria quota. 12) Entrambi i genitori prestano il reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del proprio documento valido per l'espatrio nonché per quello del figlio minore. 13) Entrambe le parti si impegnano a tenere una condotta reciproca educata, corretta e rispettosa. 14) Spese di giudizio integralmente compensate”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero chiede che sia dichiarata la separazione dei coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/11/2024 i IGg. e Parte_1 CP_1 esponevano che in data 03/01/1998 avevano contratto matrimonio in Napoli;
che Per dall'unione erano nati il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, e la figlia minorenne . Per_1
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile, chiedevano che venisse omologata la separazione alle condizioni riportate in ricorso e rinunciavano a comparire innanzi al giudice deIGnato. Nelle note scritte le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso. La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
2 OMOLOGA la separazione consensuale dei IGg. e alle Parte_1 CP_1 condizioni concordate (matrimonio contratto in Napoli in data 03/01/1998 e trascritto al n. 1 p. I, sez. K ) alle condizioni concordate
Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Napoli provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 19.2.2025
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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