Rigetto
Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 18/03/2026, n. 2296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2296 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02296/2026REG.PROV.COLL.
N. 01233/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c. p. a.
sul ricorso numero di registro generale 1233 del 2026, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato HE CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’economia e delle finanze in persona del Ministro pro tempore e Guardia di finanza, Comando interregionale Italia meridionale Napoli in persona del Comandante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma, previa sospensione dell’esecutività,
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (sezione sesta) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’economia e delle finanze e della Guardia di finanza, Comando interregionale Italia meridionale Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il consigliere ND EL e uditi per le parti l’avvocato Gianmaria Covino per HE CA e l’avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c. p. a. e dato atto a verbale dell’avviso del Collegio circa la possibilità di definire la causa alla odierna camera di consiglio fissata per la delibazione dell’incidente cautelare;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
a) dalla determina n. 0695415/2023 del 22 dicembre 2023, emessa dalla Guardia di finanza-Comando interregionale dell’Italia meridionale;
b) ove occorra, dal provvedimento di contestazione addebiti prot. n. 391582-2023 del 17 luglio 2023, dal rapporto finale dell''ufficiale inquirente prot. n. 492586 del 14 settembre 2023, dalla determina 0620930/2023 del 16 novembre 2023, dal verdetto n. 01089/2024 REG.RIC. della Commissione di disciplina del 21 novembre 2023;
c) da ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ai predetti anche se non conosciuto.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) il 6 luglio 2018 il Tribunale di Napoli condannava il vicebrigadiere della Guardia di finanza -OMISSIS-alla pena di anni 4 (quattro) di reclusione, con l’applicazione della pena accessoria del rapporto di impiego ex art. 32- quinquies c.p., per il delitto di concussione;
b) con sentenza n. -OMISSIS- la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado e previa riqualificazione del fatto nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319- quater c.p., dichiarava di non doversi procedere nei confronti del-OMISSIS- per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione;
c) il comandante regionale Campania della Guardia di finanza con nota prot. n. 0387803/23 del 14 luglio 2023 incaricava l’ufficiale inquirente di svolgere un’inchiesta formale nei confronti del vicebrigadiere ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell’ordinamento militare, di seguito c.m.) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (regolamento militare, di seguito r.m.);
d) con nota prot. n. 391582 del 17 luglio 2023 l’ufficiale inquirente comunicava al-OMISSIS- la contestazione degli addebiti e con il rapporto finale di cui alla nota prot. n. 492586/2023 del 14 settembre 2023 proponeva il deferimento dell’inquisito alla commissione di disciplina;
e) in assenza di controdeduzioni dell’inquisito nei riguardi del rapporto finale, il comandante regionale Campania, con determinazione prot. n. 530338/2023 del 3 ottobre 2023, conveniva con la proposta dell’ufficiale inquirente;
f) il 21 novembre 2023 la commissione di disciplina giudicava il vicebrigadiere “ non meritevole di conservare il grado ”;
g) con provvedimento n. 0695415/2023 del 22 dicembre 2023 il comandante interregionale dell’Italia meridionale della Guardia di finanza determinava nei confronti del -OMISSIS- la perdita del grado per rimozione e l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito italiano, senza alcun grado, a decorrere dal 10 febbraio 2010;
h) con ricorso al T.a.r. per la Campania il ricorrente, odierno appellante, chiedeva, previa domanda cautelare, l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 3 a pag. 8):
I. “ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1392, 1393, 1362, COMMA 7 LETT. B), 1398 DEL D.LGS. N. 66/2010 (CODICE DELL’ORDINAMENTO MILITARE, DI SEGUITO C.O.M). VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA ED ILLOGICITÀ MANIFESTA, CONTRADDITTORIETÀ, ERRONEA PRESUPPOSIZIONE, TRAVISAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER TARDIVITÀ E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA ”.
II. “ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1398, 861, E 867 C.O.M. NONCHÉ DELL’ART. 24 COST.; ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DEI CANONI DI RAZIONALITÀ E LOGICITÀ; DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA ”.
III. “ ECCESSO DI POTERE PER CARENZA O INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RICHIESTA DIFENSIVA; ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE IN MERITO ALLA RICHIESTA DIFENSIVA ”.
IV. “ ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA SOTTO ALTRO PROFILO; DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA ”.
V. “ VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1375 E 2149 C.O.M. VIOLAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 3 OTTOBRE 2023 N. 157 – CARENZA DI DELEGA DEL COMANDANTE GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA AL COMANDANTE INTERREGIONALE DELL’ITALIA MERIDIONALE ”.
3. Il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di finanza, Comando interregionale Italia meridionale Napoli si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
4. Il Tribunale adito, con ordinanza n. 571 del 21 marzo 2024 ha respinto l’istanza cautelare, compensando le spese di fase.
5. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il gravame e ha compensato le spese di lite.
6. Avverso tale pronuncia il signor-OMISSIS- ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 12 febbraio 2026, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 5 a pag. 18):
I. “ ERROR IN IUDICANDO PER OMESSA O ERRONEA VALUTAZIONE DELLE DOGLIANZE DI PRIMO GRADO - SUPERAMENTO DEI TERMINI DEL PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DELLA TEMPESTIVITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - OMESSA ISTRUTTORIA – MANCATA VALUTAZIONE DELLA SPROPORZIONE DELLA SANZIONE ”.
6.1. L’appellante ha rilevato:
- “ Rimane pertanto centrale, e ingiustamente disattesa dal giudice di prime cure, la doglianza secondo cui l’azione disciplinare è stata avviata oltre il termine perentorio di novanta giorni previsto dal Codice dell’Ordinamento Militare ”;
- “ alla luce della finalità propria della disciplina dei procedimenti disciplinari e del principio di certezza della decisione penale notificata, l’Amministrazione avrebbe dovuto rilevare che, nel caso di specie, la sentenza penale, pur priva dell’attestazione formale di irrevocabilità, non era in concreto più appellabile e doveva pertanto considerarsi effettivamente definitiva e irrevocabile ”;
- “ Il-OMISSIS- ha subìto, e continua a subire, sin dall’inizio della vicenda, conseguenze manifestamente sproporzionate ed eccessivamente afflittive ed ingiuste, tali da eccedere ogni ragionevole criterio di proporzionalità e gradualità della sanzione, traducendosi in un trattamento esageratamente penalizzante. ”;
- “ il vaglio disciplinare non può rappresentare un mero automatismo conseguente al procedimento penale, poiché in tal caso verrebbe totalmente snaturato l’accertamento disciplinare, così privandolo di senso e perdendo di efficacia. ”;
- “ il notevole lasso di tempo trascorso avrebbe ben potuto legittimare una sanzione non espulsiva, garantendo l’onore dell’Amministrazione anche alla luce della chiusura del procedimento penale per reato estinto per prescrizione, oltre al fatto che il-OMISSIS-, nel corso del servizio reso, ha sempre dato prova di abnegazione e professionalità. ”;
- “ né l’Amministrazione né il giudice di prime cure hanno preso in considerazione – fra gli altri - i positivi precedenti comportamentali del militare né le pregresse valutazioni dei superiori. ”.
6.2. L’appellante ha concluso chiedendo in via cautelare la sospensione dei provvedimenti impugnati e, nel merito, di annullare e/o riformare la sentenza gravata e, per l’effetto, in accoglimento del ricorso di primo grado, annullare i provvedimenti impugnati, condannando l’amministrazione resistente al pagamento delle spese tutte di lite con diritti ed onorari di avvocato I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge.
7. Con atto depositato il 17 febbraio 2026 il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di finanza, Comando interregionale Italia meridionale Napoli si sono costituiti in giudizio per resistere.
8. Alla camera di consiglio del 10 marzo 2026, il Presidente del Collegio ha dato avviso ai difensori della possibilità di definizione nel merito del giudizio cautelare mediante decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione.
9. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
10. La vicenda disciplinare di cui al caso di specie trae origine da due sentenze intervenute in sede penale nei confronti del vicebrigadiere della Guardia di Finanza-OMISSIS-. Con la prima sentenza il Tribunale di Napoli lo condannava alla pena di anni 4 (quattro) di reclusione, con l’applicazione della pena accessoria del rapporto di impiego ex art. 32- quinquies c.p., per il delitto di concussione. In secondo grado la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado e previa riqualificazione del fatto nel delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità di cui all’art. 319- quater c.p., dichiarava di non doversi procedere nei confronti del-OMISSIS- per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione.
Ciò premesso, l’odierno appellante lamenta la violazione della tempestività dell’azione amministrativa: Tale doglianza non è meritevole di favorevole considerazione.
Come correttamente rilevato dal T.a.r. per la Campania, già in sede di ordinanza cautelare, l’Adunanza Plenaria n. 14 del 2022 di questo Consiglio di Stato ha chiarito che i riferimenti di cui all’art. 1392, comma 3, e di cui all’art. 1393, comma 4, c.m. alla conoscenza “integrale” della sentenza “ escludono che siano sufficienti, per la determinazione del dies a quo, la conoscenza del mero dispositivo o quella di estratti della sentenza. Inoltre, la conoscenza integrale della sentenza non può che essere “certa”, dunque essa deve intervenire – in adesione alla modalità individuata dall’ordinamento per attribuire certezza legale ai provvedimenti giurisdizionali (e non solo: art. 2714 c.c.) – per mezzo di copia della sentenza conforme all’originale (Cons. Stato, sez. II, 16 agosto 2021n. 5893).La stessa irrevocabilità della sentenza deve risultare formalmente, non già da (pur oggettive) deduzioni dell’amministrazione o dell’incolpato, ma dalla sentenza medesima, posto che l’art. 27 reg. e sec. c.p.p. prevede che “la cancelleria annota sull’originale della sentenza o del decreto di condanna l’irrevocabilità del provvedimento… ”.
Ciò detto, come risulta dalla documentazione in atti, non si evince che le pec del 5 aprile 2023 depositate dal ricorrente in primo grado rispettino tali prescrizioni. Poiché la sentenza n. -OMISSIS- della Corte di Appello è divenuta irrevocabile il 5 aprile 2023 ma, come espressamente indicato nella gravata determina di perdita del grado per rimozione, è stata rilasciata il 20 aprile 2023, data in cui si è sostanziata la “ conoscenza integrale ” della stessa imposta dall’art. 1392, comma 1, c.m., nel caso di specie il procedimento disciplinare di stato risulta essere stato avviato nel pieno rispetto del termine di cui al citato art. 1392 c.m..
La tesi dell’appellante, è smentita dalla suindicata giurisprudenza, e prima, sul piano logico: non è possibile che il computo si faccia decorrere da qualsivoglia data antecedente alla irrevocabilità, anche nei casi di dichiarata prescrizione (in teoria quest’ultima potrebbe essere inficiata da errori di computo, e la sentenza sarebbe suscettibile di impugnazione, quali che fossero state le conclusioni del Pubblico Ministero di udienza, da parte dell’Ufficio della Procura che, come è noto, non è vincolato dalle conclusioni rassegnate in udienza dal proprio rappresentante).
Neppure è predicabile nel caso di specie un difetto di istruttoria dal quale sarebbe affetto la gravata determina disciplinare, atteso che il relativo procedimento, che, come visto, ha preso le mosse dall’integrale conoscenza della sentenza della Corte di Appello nei confronti dell’odierno appellante, si è svolto nel pieno rispetto del contraddittorio, previa acquisizione e valutazione delle difese del militare anche ai fini della corretta valutazione dei fatti addebitati.
Per quanto concerne invece la lamentata sproporzione della sanzione disciplinare di stato irrogata, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, è legittima l’irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione nei confronti del militare la cui condotta abbia costituito una palese violazione dei doveri di correttezza e di lealtà assunti con il giuramento prestato, con ciò rivelandosi, da un lato, frontalmente confliggente con i doveri del ruolo e oggettivamente incompatibile con la prospettica prosecuzione nel servizio e, dall’altro, tale da inficiare l'esemplarità della condotta, ponendosi in insanabile contrasto con i doveri attinenti al proprio status e al grado o alla qualifica rivestiti e ledendo il prestigio della forza armata o della forza di polizia di appartenenza (cfr., ex aliis , Cons. Stato, sez. I, n. 140 del 2025, n. 849 del 2024, n. 1632 del 2023; sez. IV n. 484 del 2020, n. 413 del 2017, n. 2458 del 2010, n. 2705 del 2005; sez. III, n. 3371 del 2011; sez. VI, n. 763 del 2008, n. 3306 del 2006). In quest’ottica, la valutazione della gravità dei fatti addebitati al pubblico dipendente ai fini dell’irrogazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di ampia discrezionalità amministrativa, non sindacabile in sede giurisdizionale, salve le ipotesi di manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti, che invero non si rinvengono nel caso di specie dove la sentenza della Corte di Appello di Napoli non ha assolto l’odierno appellante dei reati a lui contestati ma, previa riqualificazione del fatto in una diversa fattispecie incriminatrice, ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione.
Del resto, per giurisprudenza consolidata, il Collegio sottolinea che la “sproporzionalità”, anche quando espressione del “gradualismo sanzionatorio”, sussiste solo laddove la scelta dell’Amministrazione trasmodi in abnormità, non potendo essere messo in discussione il disvalore sociale attribuito alla condotta contestata, per giunta in raffronto con la peculiarità del ruolo che connota un militare o un appartenente a una forza di polizia ( ex multis, Cons. Stato, sez. I, n. 849 del 2024, n. 1632 del 2023, n.1429 del 2020; sez. II, n.9908 del 2023, n. 1562 del 2023; sez. II, n. 2001 del 2022; sez. II, n. 8463 del 2020; sez. IV, n. 7880 del 2020; sez. III, n. 206 del 2016; sez. VI, n.5723 del 2009). L’ampia discrezionalità de qua riguarda la valutazione dei fatti ascritti al dipendente nonché il convincimento sulla gravità delle infrazioni e la conseguente sanzione da infliggere, soprattutto in considerazione degli interessi pubblici che, attraverso tale procedimento, devono essere tutelati (Cons. Stato, sez. II, n.9908 del 2023, n. 5261 del 2022).
Quanto infine all’asserita mancata valutazione dei “ positivi precedenti comportamentali del militare né le pregresse valutazioni dei superiori ” il Collegio rileva che tale profilo è stato oggetto di specifica valutazione che tuttavia, come espressamente indicato nel provvedimento gravato, unitamente alle altre circostanze invocate dal vicebrigadiere, è risultata assolutamente non idonea “ a ridimensionare la condotta ascritta all’inquisito nonché a mitigare le responsabilità da essa derivanti ”.
11.Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
12. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1233/2026), lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AO, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
ND EL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND EL | IO AO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.