Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 18/03/2026, n. 2296
CS
Rigetto
Sentenza breve 18 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione della tempestività dell'azione amministrativa

    Il procedimento disciplinare è stato avviato nel rispetto del termine, in quanto la conoscenza integrale e certa della sentenza della Corte di Appello è intervenuta in data successiva all'avvio del procedimento, conformemente alla giurisprudenza che richiede la certezza formale dell'irrevocabilità della sentenza.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria

    Il procedimento si è svolto nel pieno rispetto del contraddittorio, previa acquisizione e valutazione delle difese del militare, garantendo una corretta valutazione dei fatti addebitati.

  • Rigettato
    Sproporzione della sanzione disciplinare

    L'irrogazione della sanzione della perdita del grado per rimozione è legittima in caso di palese violazione dei doveri di correttezza e lealtà, incompatibile con la prosecuzione del servizio. La valutazione della gravità dei fatti e la conseguente sanzione rientrano nell'ampia discrezionalità amministrativa, non sindacabile salvo casi di illogicità manifesta. La sentenza penale, pur dichiarando estinto il reato per prescrizione, non ha assolto l'appellante. La valutazione dei precedenti positivi non è stata idonea a mitigare le responsabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza breve 18/03/2026, n. 2296
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2296
    Data del deposito : 18 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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