Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 22/01/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2155 del 2025, proposto da
NA OR, rappresentata e difesa dall’avv. Michela Sauro, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 91/2024 emessa dal Tribunale di Monza sez. Lavoro in data 06.02.2024, pubblicata in pari data, avente ad oggetto carta del docente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il dott. RD OS e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato il 13 giugno 2025 e depositato il successivo 17 giugno, la signora NA OR agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 91/2024 del 6 febbraio 2024 (R.G. n. 467/2023) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 2.000,00.
Sebbene parte ricorrente faccia riferimento anche al capo della sentenza concernente le spese del giudizio civile, tale voce non può formare oggetto del presente giudizio di ottemperanza in quanto dette spese erano state distratte in favore dei procuratori antistatari, estranei al presente giudizio, e, comunque, sono già state liquidate, come dimostra la documentazione prodotta dall’Amministrazione.
La ricorrente chiede, inoltre, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 11 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Per quanto si riferisce all’assegnazione della c.d. carta del docente, il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 3 ottobre 2024, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Monza, rilasciando alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.000,00.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto dell’assenza di profili di complessità della controversia nonché del carattere seriale del contenzioso in materia di “carta del docente”, sono equitativamente liquidate come da dispositivo (cfr. sul punto, tra le altre, Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897), con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza – Sezione Lavoro n. 91/2024.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 800,00 (ottocento euro), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore dell’avv. Michela Sauro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
RD OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD OS |
IL SEGRETARIO