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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 22/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. DI FEDE ROSALBA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. MAUGERI ALESSIA rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile il 22.10.2015, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2015 Parte I, n. 82, unione dalla quale sono nati due figli, nata il [...], e , nato il [...], Persona_1 Persona_2
1 chiedevano la pronuncia cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio civile.
Con sentenza parziale n. 378/2024 del 19.6.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché – verificata la decorrenza dei termini previsti dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio nonché la volontà di definire la causa alle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo – venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza del 7.1.2025, svolta in modalità cartolare con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
Infine la causa, con ordinanza resa in data 29.1.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice designato quale relatore del collegio in sede di separazione personale, udienza celebrata in data 10.4.2024, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con gli interessi di questi ultimi, considerato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio considerata l'assenza di una parte sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra , nato a [...] Parte_1 il 19.8.1993, e , nata a [...] il 29.1.1997, in data [...], trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 82 Parte I dell'anno 2015;
- PRENDE ATTO delle condizioni di scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 22.10.2015, indicate nel ricorso congiunto e parzialmente
[...] CP_1 modificate, come risulta dall'accordo integrativo recante la sottoscrizione di entrambe le parti del
26.3.2024 (depositate in data 2.4.2024) e confermate nella sentenza di separazione;
2 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 30/2024 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato presso lo studio dell'avv. DI FEDE ROSALBA, rappresentante e difensore
E
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata presso lo studio dell'avv. MAUGERI ALESSIA rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: cumulo di domande di separazione e cessazione degli effetti civili di matrimonio con ricorso congiunto
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e , premesso di avere Parte_1 CP_1
contratto matrimonio civile il 22.10.2015, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2015 Parte I, n. 82, unione dalla quale sono nati due figli, nata il [...], e , nato il [...], Persona_1 Persona_2
1 chiedevano la pronuncia cumulativa di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio civile.
Con sentenza parziale n. 378/2024 del 19.6.2024, il Tribunale di Gela pronunciava la separazione personale di detti coniugi e con ordinanza depositata in pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo del giudice relatore affinché – verificata la decorrenza dei termini previsti dalla legge per la procedibilità della domanda di divorzio nonché la volontà di definire la causa alle condizioni già formulate nel ricorso introduttivo – venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza del 7.1.2025, svolta in modalità cartolare con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano chiedendo la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto e la sostanziale conferma delle condizioni concordate e stabilite nel ricorso congiunto.
Infine la causa, con ordinanza resa in data 29.1.2025, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia sei mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al giudice designato quale relatore del collegio in sede di separazione personale, udienza celebrata in data 10.4.2024, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo, riguardo l'affidamento e il mantenimento dei figli minori non è in contrasto con gli interessi di questi ultimi, considerato che neppure il Pubblico Ministero si è opposto al loro accoglimento.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio considerata l'assenza di una parte sostanzialmente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra , nato a [...] Parte_1 il 19.8.1993, e , nata a [...] il 29.1.1997, in data [...], trascritto nei CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n. 82 Parte I dell'anno 2015;
- PRENDE ATTO delle condizioni di scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 22.10.2015, indicate nel ricorso congiunto e parzialmente
[...] CP_1 modificate, come risulta dall'accordo integrativo recante la sottoscrizione di entrambe le parti del
26.3.2024 (depositate in data 2.4.2024) e confermate nella sentenza di separazione;
2 - DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese.
Così deciso a Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17/4/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
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