Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 10/04/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 522/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 522/2025 R.V.G. promossa da
Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. VIRGILIO SIMONA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Via Gabetta n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Casei Gerola, in data 26/04/2014, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Casei Gerola alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2014, optando per il regime della separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1)I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto badando a non assumere atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione;
2)La casa coniugale, sita in Rivanazzano Terme a (PV), via Mozart 19, di proprietà per la quota di 2/3 del signor e per la quota di 1/3 della signora Parte_1 Parte_2
rimane assegnata al marito, con i beni e gli arredi che la compongono, salvo quelli
[...]
personali della signora la quale si trasferirà altrove presso nuova residenza. Pt_2
pag. 1 di 4
4)I coniugi, comproprietari per la quota di 1/3 in capo alla signora e 2/3 in capo Pt_2 al marito dell'immobile sito in Rivanazzano Terme (PV), identificati Parte_1 all'N.C.E.U. del suddetto Comune al:
-Foglio 25 mappale 627 sub. 5 , Via Wolfgang Mozart 19 – S1-T-1, Cat a/7, classe 1 , vani 7 superficie catastale metri 155, rendita € 522,28;
-Foglio 25 mappale 627 sub. 34 , Via Wolfgang Mozart 19 – S1, Cat c/6, classe 2 , vani
7 , metri quadrati 31, superficie catastale metri 35, rendita € 115.27, convengono quanto segue: la cede la propria quota di proprietà di 1/3 Parte_2 degli immobili al Sig. a fronte del pagamento dell'importo di € 30.000 Parte_1
a favore della moglie
5)Le parti si impegnano ad adempiere alle suddette formalità innanzi ad un Notaio, a seguito dell'omologazione degli accordi separativi entro il 31 dicembre 2025. In ogni caso entro tale data la signora trasferirà la propria residenza altrove. Parte_2
Per_ 6)La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, ma rimarrà collocata presso i due genitori per equi periodi di alternanza
Per_ 7) , infatti, trascorrerà due giorni infrasettimanali consecutivi con la mamma a cui seguiranno due giorni consecutivi infrasettimanali con il papà, in regime di equa e paritaria alternanza, alternando anche i week end con un genitore e poi l'altro.
8)I genitori si impegnano a collaborare tra di loro per la migliore educazione, istruzione e crescita della figlia minore, nel suo esclusivo interesse.
9)Le parti, avendo entrambi un'occupazione lavorativa, non hanno pretese economiche
10)Le parti si faranno carico, nella misura pari al 50% ciascuna, delle spese di natura straordinaria (mediche, scolastiche e sportivo-ricreative, rette scolastiche, materiale e libri scolastici in aggiunta alle spese di abbigliamento) relative alla figlia, con le modalità e nei termini di cui al protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Pavia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che costituisce parte integrante delle presenti condizioni.
pag. 2 di 4 11)Il padre e la madre potranno stare con la figlia e vederla ogni volta che vorranno,
Per_ compatibilmente agli impegni dei coniugi, di e delle volontà e desideri di quest'ultima
12)Ciascun genitore potrà trascorrere del tempo, anche 15 giorni consecutivi o due settimane anche non consecutive con la figlia minore, derogando alla condizione di cui
Per_ al punto 7 durante le vacanze scolastiche estive in base ai desideri di , ai suoi impegni e al suo stato di salute e agli impegni dei coniugi. I coniugi stessi si impegnano
Per_ a concordare le ferie con congruo anticipo, salvo imprevisti e in base alle volontà di e compatibilmente agli impegni di quest'ultima e degli stessi coniugi .
13)Durante le vacanze scolastiche invernali e pasquali, ciascun genitore potrà trattenere la figlia, anche per sette giorni anche consecutivi, presso di sé in base ai desideri e
Per_ volontà di , ai suoi impegni e al suo stato di salute e agli impegni dei coniugi.
14)Anche le rimanenti festività scolastiche saranno trascorse dalla figlia con ciascun genitore in base ai suoi desideri, ai suoi impegni e al suo stato di salute e agli impegni dei coniugi.
15)Le parti dichiarano di avere risolto ogni, ulteriore questione di carattere economico.
16)Le parti si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio del passaporto e/o di documento equipollente, valido per l'espatrio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.2.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 3 di 4 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in Casei Gerola, in data Parte_2
26/04/2014, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Casei Gerola alla Parte II, Serie A, n. 1, dell'anno 2014;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 08/04/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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