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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/04/2025, n. 3346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3346 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39539/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39539/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CELESTE Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA S.S. 108 presso il difensore Parte_2 avv. CELESTE LEONARDO
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRAO VINCENZO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P.ZZA LUIGI DI SAVOIA, 2 20124 MILANO presso il difensore avv.
SERRAO VINCENZO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia il Giudice del Tribunale adito, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni e conclusioni, che tutte si impugnano e contestano perché infondate:
1. In via preliminare, accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e dichiarare la competenza del Tribunale di Castrovillari;
2. Nel merito, ed in subordine, revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché notificato in violazione dei termini ex art. 644 c.p.c.
3. Nel merito, ed in subordine, revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e diritto, e comunque non provato;
4. In via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gradare la pretesa creditoria e dichiarare come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
5. In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Per parte convenuta opposta:
Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare pagina 1 di 3 In via preliminare:
- respingere l'eccezione di incompetenza perché infondata e, per l'effetto, confermare la competenza del Tribunale di Milano.
Nel merito:
- respingere le domande di accertamento e condanna avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
- condannare l'opponente al pagamento della somma di € 8.782,35 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
Con il favore delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ha Parte_1
convenuto in giudizio er ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
n. 8861/2022 (RG 12763/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 30/05/2022.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
La causa, documentalmente istruita, a seguito di pronuncia di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., all'udienza del 25.02.2025 è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma II cpc per il deposito delle difese conclusive.
Va anzitutto osservato che l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'attrice opponente è infondata, dovendo la competenza essere valutata in relazione alla domanda (Cass. 5755/1983; Cass.
33/1990) ed avendo agito parte opposta – attore sostanziale – per il Controparte_1
pagamento di crediti vantati nei confronti di in forza del contratto Parte_1
vigente tra le parti (doc. 3 fasc. monitorio) e prevedendo tale contratto, all'art. 23, con clausola doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
In ogni caso, l'eccezione di è priva di fondamento anche con riferimento al Parte_1
criterio del forum destinatae solutionis.
Ancora, in via preliminare, si rileva che il decreto ingiuntivo opposto è privo di efficacia, essendo stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644 cpc.
Nel merito, oggetto del monitorio opposto è un credito di € 8.782,35 vantato da nei Controparte_1 confronti dell'opponete a titolo di fornitura di energia elettrica.
E' incontestata l'esistenza tra le parti di un rapporto di fornitura di energia elettrica.
pagina 2 di 3 Le contestazioni dell'opponente sui consumi addebitati nelle fatture e sui corrispettivi applicati da appaiono generiche. CP_1
I consumi ai quali si riferiscono le fatture azionate riguardano forniture eseguite da maggio 2020 sino ad agosto 2021 e si inseriscono nel tempo di vigenza del rapporto di fornitura (doc. 4 fasc. opposta).
La parte opposta ha dedotto la corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal distributore locale e quanto complessivamente da essa addebitato con le fatture poste a base dell'impugnato decreto ingiuntivo.
La corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal distributore locale e quelli riportati nelle fatture emesse dall'odierna opposta deve ritenersi circostanza pacifica dal momento che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Il pagamento di parte della fornitura implica un tacito riconoscimento dell'esistenza del rapporto contrattuale nonché della correttezza dell'importo esposto nei documenti contabili ingiunti.
In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, si comprende perché la richiesta della parte opponente affinché venisse disposta una CTU sia stata respinta.
L'ordinanza ex art. 186 ter cpc del 24/01/2024 (n. cronol. 585/2024), con la quale veniva ingiunto a di pagare a favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
8.782,35, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo ed oltre € 1.696,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a. se e come dovute, va pertanto confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria orale, né tecnica.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, così decide:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 8861/2022 (RG 12763/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data
30/05/2022;
CONFERMA l'ordinanza ex art. 186 ter cpc pronunciata in data 24/01/2024 (n. cronol. 585/2024);
CONDANNA l pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Milano, 19 aprile 2025
Il GOP dott. Elisabetta Palo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP dott. Elisabetta Palo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39539/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CELESTE Parte_1 P.IVA_1
LEONARDO, elettivamente domiciliato in VIA S.S. 108 presso il difensore Parte_2 avv. CELESTE LEONARDO
ATTORE/OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SERRAO VINCENZO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in P.ZZA LUIGI DI SAVOIA, 2 20124 MILANO presso il difensore avv.
SERRAO VINCENZO
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente:
“Voglia il Giudice del Tribunale adito, disattese e respinte le contrarie istanze, deduzioni e conclusioni, che tutte si impugnano e contestano perché infondate:
1. In via preliminare, accogliere l'eccezione di incompetenza per territorio del Tribunale di Milano e dichiarare la competenza del Tribunale di Castrovillari;
2. Nel merito, ed in subordine, revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché notificato in violazione dei termini ex art. 644 c.p.c.
3. Nel merito, ed in subordine, revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché infondato in fatto e diritto, e comunque non provato;
4. In via subordinata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, gradare la pretesa creditoria e dichiarare come dovuta la minor somma che verrà riconosciuta in corso di causa;
5. In ogni caso, condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Per parte convenuta opposta:
Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, così giudicare pagina 1 di 3 In via preliminare:
- respingere l'eccezione di incompetenza perché infondata e, per l'effetto, confermare la competenza del Tribunale di Milano.
Nel merito:
- respingere le domande di accertamento e condanna avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
- condannare l'opponente al pagamento della somma di € 8.782,35 o di quella diversa somma che risulterà a seguito della esperenda istruttoria e per i motivi tutti dedotti nel presente atto e/o per quanto ulteriormente emergerà in corso di causa.
Con il favore delle spese.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, la ha Parte_1
convenuto in giudizio er ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
n. 8861/2022 (RG 12763/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data 30/05/2022.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto Controparte_1
ingiuntivo opposto.
La causa, documentalmente istruita, a seguito di pronuncia di ordinanza ex art. 186 ter c.p.c., all'udienza del 25.02.2025 è stata trattenuta a sentenza, con assegnazione dei termini ex art. 190, comma II cpc per il deposito delle difese conclusive.
Va anzitutto osservato che l'eccezione di incompetenza per territorio formulata dall'attrice opponente è infondata, dovendo la competenza essere valutata in relazione alla domanda (Cass. 5755/1983; Cass.
33/1990) ed avendo agito parte opposta – attore sostanziale – per il Controparte_1
pagamento di crediti vantati nei confronti di in forza del contratto Parte_1
vigente tra le parti (doc. 3 fasc. monitorio) e prevedendo tale contratto, all'art. 23, con clausola doppiamente sottoscritta ex art. 1341 c.c., la competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
In ogni caso, l'eccezione di è priva di fondamento anche con riferimento al Parte_1
criterio del forum destinatae solutionis.
Ancora, in via preliminare, si rileva che il decreto ingiuntivo opposto è privo di efficacia, essendo stato notificato oltre il termine di cui all'art. 644 cpc.
Nel merito, oggetto del monitorio opposto è un credito di € 8.782,35 vantato da nei Controparte_1 confronti dell'opponete a titolo di fornitura di energia elettrica.
E' incontestata l'esistenza tra le parti di un rapporto di fornitura di energia elettrica.
pagina 2 di 3 Le contestazioni dell'opponente sui consumi addebitati nelle fatture e sui corrispettivi applicati da appaiono generiche. CP_1
I consumi ai quali si riferiscono le fatture azionate riguardano forniture eseguite da maggio 2020 sino ad agosto 2021 e si inseriscono nel tempo di vigenza del rapporto di fornitura (doc. 4 fasc. opposta).
La parte opposta ha dedotto la corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal distributore locale e quanto complessivamente da essa addebitato con le fatture poste a base dell'impugnato decreto ingiuntivo.
La corrispondenza tra i consumi effettivi comunicati dal distributore locale e quelli riportati nelle fatture emesse dall'odierna opposta deve ritenersi circostanza pacifica dal momento che non è stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente.
Il pagamento di parte della fornitura implica un tacito riconoscimento dell'esistenza del rapporto contrattuale nonché della correttezza dell'importo esposto nei documenti contabili ingiunti.
In ragione dell'inconsistenza delle contestazioni mosse, si comprende perché la richiesta della parte opponente affinché venisse disposta una CTU sia stata respinta.
L'ordinanza ex art. 186 ter cpc del 24/01/2024 (n. cronol. 585/2024), con la quale veniva ingiunto a di pagare a favore di la somma di € Parte_1 Controparte_1
8.782,35, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo ed oltre € 1.696,00 per compenso, oltre rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. e i.v.a. se e come dovute, va pertanto confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria orale, né tecnica.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta o assorbita, così decide:
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 8861/2022 (RG 12763/2022) emesso dal Tribunale di Milano in data
30/05/2022;
CONFERMA l'ordinanza ex art. 186 ter cpc pronunciata in data 24/01/2024 (n. cronol. 585/2024);
CONDANNA l pagamento in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 4.237,00 per compenso professionale, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Milano, 19 aprile 2025
Il GOP dott. Elisabetta Palo
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