TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/12/2025, n. 2024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 2024 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2741/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Chiefari Fabrizio (PEC: , che Parte_1 Email_1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) l'accertamento giudiziale dell'infortunio sul lavoro occorsogli nella circostanza descritta in ricorso, e conseguentemente della sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra l'evento infortunistico e le patologie riscontrate e denunciate Esiti algici e Funzionali alla Caviglia Sx per infrazione corticale porzione laterale dello scafoide piede sx Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, di sturbi radicolari di natura trofico sensitiva Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla dx. Per l'esattezza lesione parziale (30%) in sede inserzionale del tendine del sopraspinoso spalla dx (RMN Accertato) Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale dx ai gradi estremi per lesione parziale (30%) in sede inserzionale del tendine della sopraspinosa spalla dx (RMN Accertato) Accertato), con conseguente diritto a percepire adeguato indennizzo per danno biologico, verificando quanto sopra enunciato con accertamento peritale medico legale che sin da ora si chieda venga disposto
2) conseguentemente che venga dichiarato il di l ei diritto a percepire il prescritto indennizzo per danno biologico, ovvero la rendita rapportata al grado di lesione dell'Integrità psico fisica della persona accertando e quantificabile nella misura del 9 di Danno Biologico ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall'Istituto Assicuratore in sede di vertenza amministrativa
3) la condanna dell in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in CP_1
Roma, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo richiesto, nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il m maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) con sentenza esecutiva come per legge". Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e l'infortunio denunciato dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: atti, esaminati i documenti, visitata la paziente si giunge alle seguenti conclusioni diagnostiche: Dalla documentazione medica in atti si può affermare che la Sig.ra a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro subito alla data del 02.10.2021 abbia riportato le seguenti lesioni
“Contusione spalla dx, stiramento rachide cervicale infrazione, infrazione osso scafoide piede sx” La suddetta patologia ha costretto la Sig.ra a sottoporsi a controlli Parte_1 ambulatoriali prescritti anche presso la sede di Vibo Valentia, ed hanno determinato in capo CP_1 alla stessa: “Esiti di pregressa frattura malleolare peroneale trattata con placche e viti metalliche;
Esiti infrazione corticale sulla porzione laterale dello scafoide del piede sinistro;
Esiti di contusione spalla dx;
Esiti di distorsione rachide cervicale” Tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussiste nesso di causalità materiale. Non sussistono eventi precedenti morbosi del periziato che concorrono ad aggravare il grado Valutazione di percentualizzazione del danno biologico. Le lesioni hanno determinato un aggravamento dei postumi di natura permanente. Deficit di menomazione assunta dell'integrità psico fisica secondo le tabelle di legge per CP_1 danno biologico: 2% (due per cento). >>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la prestazione lavorativa e l'infortunio denunciato. Tuttavia, la misura del danno biologico accertato (2%), poiche al di sotto della soglia di indennizzabilita (6%), non consente il riconoscimento del beneficio richiesto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda nei termini di cui in dispositivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- condanna, , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 complessivamente liquidate in 1.000,00 euro, oltre accessori, come per legge;
- condanna , al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 10/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
con l'avv. Chiefari Fabrizio (PEC: , che Parte_1 Email_1 la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE e Controparte_1
, in persona del rappresentante legale pro tempore, con l'avv. Elisabetta Paonessa
[...]
(PEC: dell'avvocatura interna, che lo rappresenta e difende, Email_2 giusta procura in atti. RESISTENTE
Oggetto: indennizzo in capitale CP_1
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 06/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, al fine di ottenere il riconoscimento di una compromissione della capacita lavorativa derivante dall'infortunio professionale denunciato e, conseguentemente, la condanna della convenuta alla corresponsione dell'indennizzo in capitale a carico dell' convenuto. CP_1
Tutto cio premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1) l'accertamento giudiziale dell'infortunio sul lavoro occorsogli nella circostanza descritta in ricorso, e conseguentemente della sussistenza del nesso di casualità intercorrente tra l'evento infortunistico e le patologie riscontrate e denunciate Esiti algici e Funzionali alla Caviglia Sx per infrazione corticale porzione laterale dello scafoide piede sx Esiti di distorsione del rachide cervicale con deficit funzionale apprezzabile su base antalgica, di sturbi radicolari di natura trofico sensitiva Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla dx. Per l'esattezza lesione parziale (30%) in sede inserzionale del tendine del sopraspinoso spalla dx (RMN Accertato) Limitazione dei movimenti dell'articolazione scapolo omerale dx ai gradi estremi per lesione parziale (30%) in sede inserzionale del tendine della sopraspinosa spalla dx (RMN Accertato) Accertato), con conseguente diritto a percepire adeguato indennizzo per danno biologico, verificando quanto sopra enunciato con accertamento peritale medico legale che sin da ora si chieda venga disposto
2) conseguentemente che venga dichiarato il di l ei diritto a percepire il prescritto indennizzo per danno biologico, ovvero la rendita rapportata al grado di lesione dell'Integrità psico fisica della persona accertando e quantificabile nella misura del 9 di Danno Biologico ovvero in subordine in misura superiore a quanto riconosciuto dall'Istituto Assicuratore in sede di vertenza amministrativa
3) la condanna dell in persona del suo legale rappresentante pro tempore con sede in CP_1
Roma, a corrispondere al ricorrente l'indennizzo richiesto, nei limiti quantificandi e con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto, con gli interessi e il m maggior danno per la diminuzione del valore del credito, e con ogni altra conseguenza di legge;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario;
5) con sentenza esecutiva come per legge". Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_1 avverse pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e con l'espletamento di ctu medico legale e stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso non e fondato.
2. Prima di passare ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del D. Lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3, della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti piu articolata la disciplina della rendita erogata dall' nel caso di menomazione o CP_1 affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.
3. Mentre, infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilita permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioe nel caso di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro, ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilita ), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al c.d. danno biologico (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come “la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale”), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa, appunto, al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacita lavorativa.
4. In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo
“aredittuale” che viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di rendita qualora la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In quest'ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
5. Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle c.d. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del conseguente danno morale.
6. Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, appare opportuno ricordare come, alla luce del piu recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilita oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in Danno e Resp., 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in Resp. civ. prev., 2005, 99).
7. Fatte le suesposte premesse sul nuovo assetto normativo, e stata disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare la contestata sussistenza di un nesso causale tra l'attivita svolta e l'infortunio denunciato dal ricorrente, nonche la quantificazione del dedotto danno biologico lamentato dalla ricorrente, vale a dire la sua incidenza percentuale.
8. All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio, ha affermato che: atti, esaminati i documenti, visitata la paziente si giunge alle seguenti conclusioni diagnostiche: Dalla documentazione medica in atti si può affermare che la Sig.ra a seguito Parte_1 dell'infortunio sul lavoro subito alla data del 02.10.2021 abbia riportato le seguenti lesioni
“Contusione spalla dx, stiramento rachide cervicale infrazione, infrazione osso scafoide piede sx” La suddetta patologia ha costretto la Sig.ra a sottoporsi a controlli Parte_1 ambulatoriali prescritti anche presso la sede di Vibo Valentia, ed hanno determinato in capo CP_1 alla stessa: “Esiti di pregressa frattura malleolare peroneale trattata con placche e viti metalliche;
Esiti infrazione corticale sulla porzione laterale dello scafoide del piede sinistro;
Esiti di contusione spalla dx;
Esiti di distorsione rachide cervicale” Tra le cause e le circostanze accertate e le lesioni sussiste nesso di causalità materiale. Non sussistono eventi precedenti morbosi del periziato che concorrono ad aggravare il grado Valutazione di percentualizzazione del danno biologico. Le lesioni hanno determinato un aggravamento dei postumi di natura permanente. Deficit di menomazione assunta dell'integrità psico fisica secondo le tabelle di legge per CP_1 danno biologico: 2% (due per cento). >>.
9. Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben puo essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'eta , al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonche di quant'altro utile a tale scopo.
10. Nel caso di specie, il Ctu nominato ha accertato la sussistenza del nesso di causalita tra la prestazione lavorativa e l'infortunio denunciato. Tuttavia, la misura del danno biologico accertato (2%), poiche al di sotto della soglia di indennizzabilita (6%), non consente il riconoscimento del beneficio richiesto.
11. Le considerazioni fin qui esposte comportano il rigetto della domanda nei termini di cui in dispositivo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
13. Le spese di C.T.U., gia liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta, la domanda;
- condanna, , alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1 complessivamente liquidate in 1.000,00 euro, oltre accessori, come per legge;
- condanna , al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato Parte_1 decreto.
Vibo Valentia, 10/12/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani