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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/12/2025, n. 3939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3939 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3298/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3298 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Campolattano Michela Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall' avv.to Abbate Manuela presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo depositato in atti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente depositato in data 03.06.2025, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recale in data 17.07.2015 con la parte resistente, e dalla cui unione era nata la figlia il 01.12.2016. PE
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nel procedimento di negoziazione assistita, R.G.A.C. n. 239/2021 N.A., conclusosi con autorizzazione del Pubblico Ministero emessa in data 13.12.2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'affido condiviso della figlia minore , con PE collocamento prevalente presso la madre, e la valutazione ai fini della nomina di un coordinatore genitoriale e ai fini dell'ammonimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. di parte resistente, considerato il comportamento ostativo della stessa al corretto svolgimento delle modalità di affido e dell'esercizio della responsabilità genitoriale di parte ricorrente.
Chiedeva inoltre disciplinarsi il diritto di visita nei confronti della figlia minore, e disporsi a proprio carico un assegno a titolo di contributo al mantenimento della stessa pari a euro 450,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie e la percezione al 50% dell'assegno unico universale.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed all'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre.Chiedeva inoltre l'ammonimento di parte ricorrente ex art. 473 bis 39 c.p.c., considerato il comportamento ostativo dello stesso al corretto svolgimento delle modalità di affido e dell'esercizio della responsabilità genitoriale di parte resistente.Chiedeva inoltre disciplinarsi il diritto di visita secondo il calendario sottoscritto dalla stessa e depositato in atti, e disporsi a carico di parte ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore pari a euro 650,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie
All'udienza del 17.10.2025, le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Giudice
Relatore, preso atto della richiesta di rinvio per bonario componimento formulata dai procuratori costituiti, rinviava all'udienza cartolare del 26.11.2025.
All'udienza celebrata in modalità cartolare in data 05.12.2025 depositavano l'accordo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative statuizioni accessorie
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel 2021. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nel procedimento di negoziazione assistita terminato con autorizzazione del Pubblico
Ministero, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 05.12.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio si riportavano all' accordo sulle statuizioni accessorie che di seguito si trascrive:
1. Sull'affidamento della figlia minore: la figlia minore viene affidata in via condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre;
2. Principi della genitorialità
Condivisione delle decisioni
È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni.
- Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando la stessa si troverà presso di lui.
- Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza se e quando dovesse essere compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
- Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
- Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della minore.
- Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la minore, con prevalenza della madre in qualità di genitore collocatario.
- Ogni genitore deve assicurarsi di essere prontamente reperibile nel caso in cui l'altro genitore ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
3. Diritti della figlia
La minore ha diritto
1. alla bigenitorialità, ossia, sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
2. a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
3. a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
4. a non essere usata come messaggera, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
4. Sul diritto di visita paterno: il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità: Pt_1
I settimana: il giovedì dall'uscita da scuola o, in caso di vacanza scolastica, dalle ore 16.30, con pernottamento, fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o, in caso di ferie scolastiche, riaccompagnamento presso la madre entro e non oltre le ore 12.00. Fine settimana di competenza materna.
II settimana: il lunedì dall'uscita da scuola o, in caso di vacanza scolastica, dalle ore 16.30, con pernottamento, fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola o, in caso di ferie scolastiche, riaccompagnamento presso la madre entro e non oltre le ore 12.00. Fine settimana con il papà dal venerdì all'uscita da scuola, o in ogni caso dalle ore 16.30, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o in caso di ferie scolastiche, riaccompagnamento presso la madre entro e non oltre le ore 12.00.
III settimana: rinvio alle modalità di cui alla I settimana.
IV settimana: rinvio alle modalità di cui alla II settimana.
Per quanto riguarda i giorni di vacanza, cd. ponti scolastici, essi avranno la priorità sulle frequentazioni regolari e saranno svolti secondo la modalità dell'alternanza, a titolo esemplificativo se il primo novembre, festa di tutti i Santi la minore sarà con la madre l'8 dicembre, festività dell'Immacolata sarà con il padre, e così via includendo nell'alternanza anche il Ponte Carnascialesco laddove previsto dal calendario scolastico regionale o dell'istituto frequentato. Festa del papà, ad anni alterni tra i genitori indipendentemente dal giorno settimanale in cui capiterà o dal week end di competenza, considerata la coincidenza della stessa con il compleanno materno. VA di Natale dal 23 Dicembre al 30 Dicembre
(ad anni alterni) con un genitore e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio (ad anni alterni) con l'altro genitore VA AS,
Pasqua (ad anni alterni) con un genitore e TA (Lunedi in Albis) (ad anni alterni) con l'altro genitore. Festa della mamma con la madre indipendentemente dal week end di competenza. Compleanno della madre (19 marzo) in alternanza annuale con il padre attesa la coincidenza con la Festa del Papà. Compleanno del padre (31 Agosto) con il padre.
Compleanno della figlia (1 Dicembre) i genitori preferiranno sempre assecondare la scelta della bambina su come intenderà festeggiare il compleanno. Onomastico della madre (13 Gennaio) con la madre indipendentemente dal giorno o dal week end di competenza. Onomastico del padre (4 Ottobre) con il padre indipendentemente dal giorno o dal week end di competenza.
Nel caso in cui vi siano eventi familiari importanti, la bambina parteciperà all'evento familiare, anche se quel giorno il diritto di visita spetta all'altro genitore.
5. Sul contributo di mantenimento della figlia minore: Il padre si obbliga a versare alla signor CP_1
a titolo di mantenimento indiretto della figlia, la somma di € 450,00 mensili (€ quattrocentocinquanta/00) da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello di sottoscrizione. Inoltre i genitori, ad eccezione del costo per l'attività sportiva, che sarà a carico del signo al 100%, parteciperanno nella misura del 50% delle spese straordinarie che Pt_1 si rendessero necessarie con le specifiche modalità ai seguenti oneri:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche, qualora non coperti dal SSN;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci, non da banco, prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
g) altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazioni di urgenza;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN, ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria e per corsi equipollenti;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato (BES); e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche rette e assicurazioni per la frequentazione di istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di istruzione e/o formativi anche all'estero, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua ed informatica;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), oltre ad uno all'anno; b) baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalle figlie;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione (es. motorino, autovettura, etc.); g) spese per l'organizzazione di celebrazioni e festeggiamenti dedicati alle minori (es. feste di compleanno, ricevimenti per celebrazioni religiose, etc.).
Il rimborso delle spese straordinarie al genitore, che le avrà anticipate, dovrà avvenire entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e previo l'invio della documentazione contabile comprovante l'esborso. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. L'assegno unico e universale sarà percepito nella misura del 100% dalla signora pertanto il sig. , CP_1 Pt_1 ai fini della presentazione della richiesta ai competenti uffici rinuncia al suo diritto alla percezione della quota di sua spettanza.
6. Sulla scelta dell'attività sportiva: i genitori si danno reciprocamente atto che nella scelta dell'attività sportiva prevarrà sempre la decisione della minore rispetto ai desideri dei genitori, che avranno, quindi, sempre cura di chiedere prima a Entrambi i genitori si impegnano, inoltre, espressamente ad accompagnare con regolarità la bambina all'attività PE sportiva scelta.
7. Sulla regolamentazione delle chiamate alla bambina, quando è con l'altro genitore: i genitori potranno telefonare e/o videochiamare quando è con l'altro genitore per almeno tre giorni consecutivi, quindi sia nel PE fine settimana (venerdì/sabato e domenica) sia durante la settimana (lunedì/martedì/mercoledì), un'unica volta, il martedì, quando il periodo è infrasettimanale, dalle 20.00 alle 22.00 e un'unica volta, il sabato o la domenica, fino alle ore 20.00
(nel fine settimana). Nell'ipotesi in cui il genitore presso cui si trova la minore non dovesse rispondere, questi provvederà a far chiamare il prima possibile senza che l'altro genitore debba continuare a telefonare (senza avere risposta). Resta PE inteso che quando possiederà un cellulare proprio la stessa sarà libera di autodeterminarsi nei contatti telefonici con PE entrambi i genitori.
8. In caso di malattia della bambina, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la piena genitorialità, assistendola e curandola. Pertanto, i genitori avranno cura di informarsi reciprocamente e tempestivamente sullo stato di salute della bambina, inviando la prescrizione medica all'altro/a di modo che possano entrambi scrupolosamente attenersi alla cura. Parte Preferiranno sempre il pediatra dell' e solo, previo accordo, e sole se necessario, potranno contattare il pediatra privato.
Sarà, inoltre, premura del genitore che si occupa della salute di in quell'occasione di informare l'altro PE quotidianamente ovvero una volta al giorno, al mattino o alla sera, sulla salute della minore mentre l'altro genitore si impegna a non inviare molteplici e molesti messaggi per avere notizie sullo stato di salute della minore.
9. I genitori avranno cura di non interferire nel rapporto della bambina con l'altro genitore evitando di influenzare sulle modalità di frequentazione, senza chiedere informazioni alla bambina o imponendo limitazioni sulle modalità di svolgimento del diritto di visita. Al fine di garantire la piena genitorialità, in breve, entrambi i genitori si impegnano a rispettare la piena libertà di decisione dell'altro genitore rispetto alle modalità di organizzazione del rispettivo diritto di visita della minore.
10. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a nessun titolo.
11. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.07.2015 tra
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...];
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RECALE per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 10, parte II, Serie A, anno 2015);
• Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in udienza e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D' Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2) Dott.ssa Giovanna Caso - Giudice -
3) Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3298 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso tra
, rappresentato e difeso dall'avv.to Campolattano Michela Parte_1 presso cui elettivamente domicilia;
RICORRENTE
, rappresentata e difesa dall' avv.to Abbate Manuela presso cui elettivamente CP_1 domicilia;
RESISTENTE nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno concluso riportandosi all'accordo depositato in atti.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, ritualmente depositato in data 03.06.2025, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere perché fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Recale in data 17.07.2015 con la parte resistente, e dalla cui unione era nata la figlia il 01.12.2016. PE
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione fin dall'epoca in cui i medesimi erano comparsi dinanzi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nel procedimento di negoziazione assistita, R.G.A.C. n. 239/2021 N.A., conclusosi con autorizzazione del Pubblico Ministero emessa in data 13.12.2021, e che dal momento in cui i coniugi erano stati autorizzati a vivere separatamente era cessata l'effettiva convivenza, perdurando tuttora lo stato di separazione.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi ex art. 3 co. n. 2 lett. B) e 4 co. 9 L. 898/70 la cessazione degli effetti civili del matrimonio, chiedendo l'affido condiviso della figlia minore , con PE collocamento prevalente presso la madre, e la valutazione ai fini della nomina di un coordinatore genitoriale e ai fini dell'ammonimento ex art. 473 bis 39 c.p.c. di parte resistente, considerato il comportamento ostativo della stessa al corretto svolgimento delle modalità di affido e dell'esercizio della responsabilità genitoriale di parte ricorrente.
Chiedeva inoltre disciplinarsi il diritto di visita nei confronti della figlia minore, e disporsi a proprio carico un assegno a titolo di contributo al mantenimento della stessa pari a euro 450,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% delle spese straordinarie e la percezione al 50% dell'assegno unico universale.
Si costituiva in giudizio parte resistente, non opponendosi alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed all'affido condiviso della figlia minore con collocamento prevalente presso la madre.Chiedeva inoltre l'ammonimento di parte ricorrente ex art. 473 bis 39 c.p.c., considerato il comportamento ostativo dello stesso al corretto svolgimento delle modalità di affido e dell'esercizio della responsabilità genitoriale di parte resistente.Chiedeva inoltre disciplinarsi il diritto di visita secondo il calendario sottoscritto dalla stessa e depositato in atti, e disporsi a carico di parte ricorrente un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore della figlia minore pari a euro 650,00 mensili, oltre alla partecipazione al 50% alle spese straordinarie
All'udienza del 17.10.2025, le parti comparivano per la prima volta dinanzi al Tribunale ed il Giudice
Relatore, preso atto della richiesta di rinvio per bonario componimento formulata dai procuratori costituiti, rinviava all'udienza cartolare del 26.11.2025.
All'udienza celebrata in modalità cartolare in data 05.12.2025 depositavano l'accordo sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e relative statuizioni accessorie
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel 2021. Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n. 74 e dalla L. n. 55 del 2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere nel procedimento di negoziazione assistita terminato con autorizzazione del Pubblico
Ministero, atteso che dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
All'udienza tenutasi in modalità cartolare in data 05.12.2025, le parti chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio si riportavano all' accordo sulle statuizioni accessorie che di seguito si trascrive:
1. Sull'affidamento della figlia minore: la figlia minore viene affidata in via condivisa ad Persona_2 entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione e con collocamento prevalente presso la madre;
2. Principi della genitorialità
Condivisione delle decisioni
È nel miglior interesse della minore che i genitori condividano le principali decisioni.
- Ciascun genitore prenderà decisioni relative alla cura quotidiana della figlia quando la stessa si troverà presso di lui.
- Ogni genitore prenderà decisioni di emergenza se e quando dovesse essere compromessa la salute o la sicurezza della minore e informerà al più presto possibile l'altro genitore.
- Ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza della figlia e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi.
- Ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche.
- Ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano della minore.
- Entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per la minore, con prevalenza della madre in qualità di genitore collocatario.
- Ogni genitore deve assicurarsi di essere prontamente reperibile nel caso in cui l'altro genitore ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui.
3. Diritti della figlia
La minore ha diritto
1. alla bigenitorialità, ossia, sviluppare una relazione significativa con entrambi i genitori;
2. a non essere coinvolta nelle discussioni tra i genitori;
3. a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
4. a non essere usata come messaggera, mezzo di consegna o mezzo di comunicazione tra i genitori.
4. Sul diritto di visita paterno: il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia minore con le seguenti modalità: Pt_1
I settimana: il giovedì dall'uscita da scuola o, in caso di vacanza scolastica, dalle ore 16.30, con pernottamento, fino al venerdì mattina con accompagnamento a scuola o, in caso di ferie scolastiche, riaccompagnamento presso la madre entro e non oltre le ore 12.00. Fine settimana di competenza materna.
II settimana: il lunedì dall'uscita da scuola o, in caso di vacanza scolastica, dalle ore 16.30, con pernottamento, fino al martedì mattina con accompagnamento a scuola o, in caso di ferie scolastiche, riaccompagnamento presso la madre entro e non oltre le ore 12.00. Fine settimana con il papà dal venerdì all'uscita da scuola, o in ogni caso dalle ore 16.30, al lunedì mattina con accompagnamento a scuola o in caso di ferie scolastiche, riaccompagnamento presso la madre entro e non oltre le ore 12.00.
III settimana: rinvio alle modalità di cui alla I settimana.
IV settimana: rinvio alle modalità di cui alla II settimana.
Per quanto riguarda i giorni di vacanza, cd. ponti scolastici, essi avranno la priorità sulle frequentazioni regolari e saranno svolti secondo la modalità dell'alternanza, a titolo esemplificativo se il primo novembre, festa di tutti i Santi la minore sarà con la madre l'8 dicembre, festività dell'Immacolata sarà con il padre, e così via includendo nell'alternanza anche il Ponte Carnascialesco laddove previsto dal calendario scolastico regionale o dell'istituto frequentato. Festa del papà, ad anni alterni tra i genitori indipendentemente dal giorno settimanale in cui capiterà o dal week end di competenza, considerata la coincidenza della stessa con il compleanno materno. VA di Natale dal 23 Dicembre al 30 Dicembre
(ad anni alterni) con un genitore e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio (ad anni alterni) con l'altro genitore VA AS,
Pasqua (ad anni alterni) con un genitore e TA (Lunedi in Albis) (ad anni alterni) con l'altro genitore. Festa della mamma con la madre indipendentemente dal week end di competenza. Compleanno della madre (19 marzo) in alternanza annuale con il padre attesa la coincidenza con la Festa del Papà. Compleanno del padre (31 Agosto) con il padre.
Compleanno della figlia (1 Dicembre) i genitori preferiranno sempre assecondare la scelta della bambina su come intenderà festeggiare il compleanno. Onomastico della madre (13 Gennaio) con la madre indipendentemente dal giorno o dal week end di competenza. Onomastico del padre (4 Ottobre) con il padre indipendentemente dal giorno o dal week end di competenza.
Nel caso in cui vi siano eventi familiari importanti, la bambina parteciperà all'evento familiare, anche se quel giorno il diritto di visita spetta all'altro genitore.
5. Sul contributo di mantenimento della figlia minore: Il padre si obbliga a versare alla signor CP_1
a titolo di mantenimento indiretto della figlia, la somma di € 450,00 mensili (€ quattrocentocinquanta/00) da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo a quello di sottoscrizione. Inoltre i genitori, ad eccezione del costo per l'attività sportiva, che sarà a carico del signo al 100%, parteciperanno nella misura del 50% delle spese straordinarie che Pt_1 si rendessero necessarie con le specifiche modalità ai seguenti oneri:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo dei genitori: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante, da effettuare anche presso strutture specialistiche, qualora non coperti dal SSN;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci, non da banco, prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal SSN;
g) altre spese mediche urgenti e non programmabili purché munite di prescrizione medica o di attestazioni di urgenza;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal SSN, ovvero previsti dal SSN, ma effettuati privatamente;
d) farmaci fitoterapici o omeopatici;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo per il ciclo di scuola dell'obbligo e secondaria e per corsi equipollenti;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche nel caso di scuola privata;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola o connessa al programma di studio differenziato (BES); e) gite scolastiche senza pernottamento;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche rette e assicurazioni per la frequentazione di istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di istruzione e/o formativi anche all'estero, lezioni suppletive di perfezionamento, corsi di lingua ed informatica;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; g) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre scuola e dopo-scuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività ricreative e ludiche e pertinenti abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei), oltre ad uno all'anno; b) baby sitter se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della minore o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dalle figlie;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione (es. motorino, autovettura, etc.); g) spese per l'organizzazione di celebrazioni e festeggiamenti dedicati alle minori (es. feste di compleanno, ricevimenti per celebrazioni religiose, etc.).
Il rimborso delle spese straordinarie al genitore, che le avrà anticipate, dovrà avvenire entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e previo l'invio della documentazione contabile comprovante l'esborso. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. L'assegno unico e universale sarà percepito nella misura del 100% dalla signora pertanto il sig. , CP_1 Pt_1 ai fini della presentazione della richiesta ai competenti uffici rinuncia al suo diritto alla percezione della quota di sua spettanza.
6. Sulla scelta dell'attività sportiva: i genitori si danno reciprocamente atto che nella scelta dell'attività sportiva prevarrà sempre la decisione della minore rispetto ai desideri dei genitori, che avranno, quindi, sempre cura di chiedere prima a Entrambi i genitori si impegnano, inoltre, espressamente ad accompagnare con regolarità la bambina all'attività PE sportiva scelta.
7. Sulla regolamentazione delle chiamate alla bambina, quando è con l'altro genitore: i genitori potranno telefonare e/o videochiamare quando è con l'altro genitore per almeno tre giorni consecutivi, quindi sia nel PE fine settimana (venerdì/sabato e domenica) sia durante la settimana (lunedì/martedì/mercoledì), un'unica volta, il martedì, quando il periodo è infrasettimanale, dalle 20.00 alle 22.00 e un'unica volta, il sabato o la domenica, fino alle ore 20.00
(nel fine settimana). Nell'ipotesi in cui il genitore presso cui si trova la minore non dovesse rispondere, questi provvederà a far chiamare il prima possibile senza che l'altro genitore debba continuare a telefonare (senza avere risposta). Resta PE inteso che quando possiederà un cellulare proprio la stessa sarà libera di autodeterminarsi nei contatti telefonici con PE entrambi i genitori.
8. In caso di malattia della bambina, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la piena genitorialità, assistendola e curandola. Pertanto, i genitori avranno cura di informarsi reciprocamente e tempestivamente sullo stato di salute della bambina, inviando la prescrizione medica all'altro/a di modo che possano entrambi scrupolosamente attenersi alla cura. Parte Preferiranno sempre il pediatra dell' e solo, previo accordo, e sole se necessario, potranno contattare il pediatra privato.
Sarà, inoltre, premura del genitore che si occupa della salute di in quell'occasione di informare l'altro PE quotidianamente ovvero una volta al giorno, al mattino o alla sera, sulla salute della minore mentre l'altro genitore si impegna a non inviare molteplici e molesti messaggi per avere notizie sullo stato di salute della minore.
9. I genitori avranno cura di non interferire nel rapporto della bambina con l'altro genitore evitando di influenzare sulle modalità di frequentazione, senza chiedere informazioni alla bambina o imponendo limitazioni sulle modalità di svolgimento del diritto di visita. Al fine di garantire la piena genitorialità, in breve, entrambi i genitori si impegnano a rispettare la piena libertà di decisione dell'altro genitore rispetto alle modalità di organizzazione del rispettivo diritto di visita della minore.
10. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: i coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a nessun titolo.
11. Quanto alle spese della presente procedura: le spese legali sono interamente compensate tra le Parti.
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 17.07.2015 tra
, nato a [...] il [...], e , Parte_1 CP_1 nata a [...] il [...];
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di RECALE per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 10, parte II, Serie A, anno 2015);
• Recepisce gli accordi raggiunti dalle parti in udienza e che in questa sede si intendono integralmente trascritti e richiamati;
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere nella camera di consiglio del 05/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott. Giovanni D' Onofrio