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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 19/11/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle sig.re magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2999/2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ; CP_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Giovanna
AD (c.f. ) in AN LI MI (MI), alla via Turati n. 25; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 31.10.2024, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle CP_1 condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. alle seguenti condizioni, così come modificate e precisate con note depositate in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025:
pagina 1 di 6 1. “Cessazione della convivenza: I coniugi e condurranno vite Parte_1 CP_1 separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Affido condiviso di e I figli minorenni e vengono affidati Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori.
3. Tempi di permanenza presso i genitori: Quanto al collocamento dei figli, i coniugi concordano nella modalità del collocamento prevalente presso la madre con permanenza presso l'abitazione paterna a settimane alterne dal venerdì alla domenica e il patre si impegna a prelevarli al venerdì presso la casa materna alle ore 18:00 e a riportarli alla domenica alle ore
18:00 presso l'abitazione della madre;
per la visita infrasettimanale il patre potrà tenere con se i figli il mercoledì, il tutto sarà come regolato compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e comunque sempre secondo le necessità dei figli, in particolare scolastiche, extra scolastiche e sanitarie, che hanno la priorità nelle decisioni e che i genitori si impegnano a garantire.
4. Vacanze estive: i figli trascorreranno 15 gg con ciascun genitore/ con il padre, anche non consecutivi, non necessariamente presso luoghi di villeggiatura. I giorni verranno decisi di comune accordo entro il giorno 5 giugno di ogni anno.
5. Natale, Pasqua, Carnevale e c.d. “ponti” che seguono il calendario scolastico: alternati di anno in anno fra ciascun genitore e per un pari periodo.
6. I coniugi si impegnano a favorire entrambi la frequentazione dei figli con l'altro genitore e a porsi in ascolto delle richieste dei figli in relazione al tempo da passare con ciascuno di essi e ad eventuali modifiche del calendario qui pattuito. Ciò in considerazione delle esigenze dei figli, delle inclinazioni ed impegni scolastici ed extra scolastici.
7. Mantenimento dei figli: il signor verserà mediante bonifico da corrispondersi CP_1 entro il giorno 1 di ogni mese sul conto corrente della Signora la somma Parte_1 di Euro 250,00 (duecentocinquanta euro,00) mensili, per ciascun figlio e così in totale €500,00
(cinquecento,00) mensili a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
i coniugi si accordano che per l'importo dell'Assegno Unico Mensile verrà percepito al 50% alla madre e al 50% al padre;
il signor provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo i CP_1 protocolli CDA Milano e per tutte le altre voci non considerate nell'elenco dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi. pagina 2 di 6 8. Altri accordi di carattere patrimoniale: i coniugi si danno atto che la casa coniugale è stata assegnata in via esclusiva alla signora la signora Parte_1 Parte_1 ha volturato le utenze e chiesto il subentro nel contratto di locazione così come concordato in sede di separazione.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del verbale di separazione e la sua puntuale esecuzione, nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo, ragione e/o causa.
10. I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio, autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto in favore dei figli minori e Per_1 Per_2
E, decorso il termine previsto per legge, voglia:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra la signora e il signor Parte_2 CP_1 il giorno 11 agosto 2006 in Marocco e trascritto in Italia presso il Comune di san LI
[...]
MI il 26 novembre 2019, riservandosi di produrre l'atto integrale di matrimonio con le annotazioni di separazione;
alle condizioni di affido, collocamento, visite figli e condizioni economiche sopra pattuite per la separazione”.
Le parti hanno modificato le originarie condizioni di separazione in sede di divorzio. Di seguito si riportano integralmente le condizioni omologate in sede di separazione con sentenza n. 322/2024 del
16.12.2024, pubblicata il 26.12.2024, passata in giudicato il 26.06.2025, che erano state depositate con il ricorso introduttivo:
1. “Cessazione della convivenza: I coniugi e condurranno vite Parte_1 CP_1 separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Affido condiviso di e I figli minorenni e vengono affidati Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori.
3. Tempi di permanenza presso i genitori: Quanto al collocamento dei figli, i coniugi concordano nella modalità del collocamento prevalente presso la madre con permanenza presso l'abitazione paterna a settimane alterne dal venerdì alla domenica e il padre si impegna a prelevarli al venerdì presso la casa materna alle ore 18:00 e a riportarli alla domenica alle ore
18:00 presso l'abitazione della madre;
per la visita infrasettimanale il padre potrà tenere con se i figli il mercoledì, il tutto sarà come regolato compatibilmente con gli impegni lavorativi dei pagina 3 di 6 genitori e comunque sempre secondo le necessità dei figli, in particolare scolastiche, extra scolastiche e sanitarie, che hanno la priorità nelle decisioni e che i genitori si impegnano a garantire.
4. Vacanze estive: i figli trascorreranno 15 gg con ciascun genitore/ con il padre, anche non consecutivi, non necessariamente presso luoghi di villeggiatura. I giorni verranno decisi di comune accordo entro il giorno 5 giugno di ogni anno.
5. Natale, Pasqua, Carnevale e c.d. “ponti” che seguono il calendario scolastico: alternati di anno in anno fra ciascun genitore e per un pari periodo.
6. I coniugi si impegnano a favorire entrambi la frequentazione dei figli con l'altro genitore e a porsi in ascolto delle richieste dei figli in relazione al tempo da passare con ciascuno di essi e ad eventuali modifiche del calendario qui pattuito. Ciò in considerazione delle esigenze dei figli, delle inclinazioni ed impegni scolastici ed extra scolastici.
7. Mantenimento dei figli: il signor verserà mediante bonifico da corrispondersi CP_1 entro il giorno 1 di ogni mese sul conto corrente della Signora la somma Parte_1 di Euro 250,00 (duecentocinquanta euro,00) mensili, per ciascun figlio e così in totale €500,00
(cinquecento,00) mensili a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
i coniugi si accordano che per l'importo dell'Assegno Unico Mensile verrà percepito al 50% alla madre e al 50% al padre;
il signor provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo i CP_1 protocolli CDA Milano e per tutte le altre voci non considerate nell'elenco dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi.
8. Altri accordi di carattere patrimoniale: i coniugi si danno atto che la casa coniugale verrà assegnata in via esclusiva alla signora una volta iniziata la Parte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui al punto 7, la signora Parte_1 volturerà le utenze e chiederà il subentro nel contratto di locazione.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del verbale di separazione e la sua puntuale esecuzione, nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo, ragione e/o causa.
10. I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio, autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto in favore dei figli minori e Per_1 Per_3
E, decorso il termine previsto per legge, voglia:
[...]
pagina 4 di 6 Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra la signora e il signor Parte_2 il giorno 11 agosto 2006 in Marocco e trascritto in Italia presso il Comune di san CP_1
LI MI il 26 novembre 2019, riservandosi di produrre l'atto integrale di matrimonio con le annotazioni di separazione;
alle condizioni di affido, collocamento, visite figli e condizioni economiche sopra pattuite per la separazione”.
I coniugi hanno contratto matrimonio il 11.08.2006 in Taza (Marocco), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AN LI MI (MI) con atto n. 145, Parte II, serie C, anno 2019.
Con sentenza n. 322/2024 del 16.12.2024, pubblicata il 26.12.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo della Giudice relatrice per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
L'udienza del 14.11.2025 è stata sostituita ex art. 473-bis.51, comma II c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51, comma II, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione il 26.06.2025.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, comma I n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico–patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Stante la domanda congiunta, nulla si dispone sulle spese di procedura. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 2999/2024, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1 il 11.08.2006 in Taza (Marocco), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
[...]
AN LI MI (MI) con atto n. 145, Parte II, serie C, anno 2019;
- OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti;
- ORDINA all'ufficiale di Stato civile del Comune di AN LI MI (MI) di provvedere agli incombenti di legge;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Lodi, nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle sig.re magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SCIOGLIMENTO del MATRIMONIO nella causa di primo grado iscritta al n. RG 2999/2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ); Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ; CP_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Giovanna
AD (c.f. ) in AN LI MI (MI), alla via Turati n. 25; C.F._3
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 31.10.2024, i sig.ri e Parte_1 hanno chiesto all'intestato Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle CP_1 condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. alle seguenti condizioni, così come modificate e precisate con note depositate in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025:
pagina 1 di 6 1. “Cessazione della convivenza: I coniugi e condurranno vite Parte_1 CP_1 separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Affido condiviso di e I figli minorenni e vengono affidati Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori.
3. Tempi di permanenza presso i genitori: Quanto al collocamento dei figli, i coniugi concordano nella modalità del collocamento prevalente presso la madre con permanenza presso l'abitazione paterna a settimane alterne dal venerdì alla domenica e il patre si impegna a prelevarli al venerdì presso la casa materna alle ore 18:00 e a riportarli alla domenica alle ore
18:00 presso l'abitazione della madre;
per la visita infrasettimanale il patre potrà tenere con se i figli il mercoledì, il tutto sarà come regolato compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e comunque sempre secondo le necessità dei figli, in particolare scolastiche, extra scolastiche e sanitarie, che hanno la priorità nelle decisioni e che i genitori si impegnano a garantire.
4. Vacanze estive: i figli trascorreranno 15 gg con ciascun genitore/ con il padre, anche non consecutivi, non necessariamente presso luoghi di villeggiatura. I giorni verranno decisi di comune accordo entro il giorno 5 giugno di ogni anno.
5. Natale, Pasqua, Carnevale e c.d. “ponti” che seguono il calendario scolastico: alternati di anno in anno fra ciascun genitore e per un pari periodo.
6. I coniugi si impegnano a favorire entrambi la frequentazione dei figli con l'altro genitore e a porsi in ascolto delle richieste dei figli in relazione al tempo da passare con ciascuno di essi e ad eventuali modifiche del calendario qui pattuito. Ciò in considerazione delle esigenze dei figli, delle inclinazioni ed impegni scolastici ed extra scolastici.
7. Mantenimento dei figli: il signor verserà mediante bonifico da corrispondersi CP_1 entro il giorno 1 di ogni mese sul conto corrente della Signora la somma Parte_1 di Euro 250,00 (duecentocinquanta euro,00) mensili, per ciascun figlio e così in totale €500,00
(cinquecento,00) mensili a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
i coniugi si accordano che per l'importo dell'Assegno Unico Mensile verrà percepito al 50% alla madre e al 50% al padre;
il signor provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo i CP_1 protocolli CDA Milano e per tutte le altre voci non considerate nell'elenco dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi. pagina 2 di 6 8. Altri accordi di carattere patrimoniale: i coniugi si danno atto che la casa coniugale è stata assegnata in via esclusiva alla signora la signora Parte_1 Parte_1 ha volturato le utenze e chiesto il subentro nel contratto di locazione così come concordato in sede di separazione.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del verbale di separazione e la sua puntuale esecuzione, nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo, ragione e/o causa.
10. I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio, autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto in favore dei figli minori e Per_1 Per_2
E, decorso il termine previsto per legge, voglia:
Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra la signora e il signor Parte_2 CP_1 il giorno 11 agosto 2006 in Marocco e trascritto in Italia presso il Comune di san LI
[...]
MI il 26 novembre 2019, riservandosi di produrre l'atto integrale di matrimonio con le annotazioni di separazione;
alle condizioni di affido, collocamento, visite figli e condizioni economiche sopra pattuite per la separazione”.
Le parti hanno modificato le originarie condizioni di separazione in sede di divorzio. Di seguito si riportano integralmente le condizioni omologate in sede di separazione con sentenza n. 322/2024 del
16.12.2024, pubblicata il 26.12.2024, passata in giudicato il 26.06.2025, che erano state depositate con il ricorso introduttivo:
1. “Cessazione della convivenza: I coniugi e condurranno vite Parte_1 CP_1 separate con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. Affido condiviso di e I figli minorenni e vengono affidati Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori.
3. Tempi di permanenza presso i genitori: Quanto al collocamento dei figli, i coniugi concordano nella modalità del collocamento prevalente presso la madre con permanenza presso l'abitazione paterna a settimane alterne dal venerdì alla domenica e il padre si impegna a prelevarli al venerdì presso la casa materna alle ore 18:00 e a riportarli alla domenica alle ore
18:00 presso l'abitazione della madre;
per la visita infrasettimanale il padre potrà tenere con se i figli il mercoledì, il tutto sarà come regolato compatibilmente con gli impegni lavorativi dei pagina 3 di 6 genitori e comunque sempre secondo le necessità dei figli, in particolare scolastiche, extra scolastiche e sanitarie, che hanno la priorità nelle decisioni e che i genitori si impegnano a garantire.
4. Vacanze estive: i figli trascorreranno 15 gg con ciascun genitore/ con il padre, anche non consecutivi, non necessariamente presso luoghi di villeggiatura. I giorni verranno decisi di comune accordo entro il giorno 5 giugno di ogni anno.
5. Natale, Pasqua, Carnevale e c.d. “ponti” che seguono il calendario scolastico: alternati di anno in anno fra ciascun genitore e per un pari periodo.
6. I coniugi si impegnano a favorire entrambi la frequentazione dei figli con l'altro genitore e a porsi in ascolto delle richieste dei figli in relazione al tempo da passare con ciascuno di essi e ad eventuali modifiche del calendario qui pattuito. Ciò in considerazione delle esigenze dei figli, delle inclinazioni ed impegni scolastici ed extra scolastici.
7. Mantenimento dei figli: il signor verserà mediante bonifico da corrispondersi CP_1 entro il giorno 1 di ogni mese sul conto corrente della Signora la somma Parte_1 di Euro 250,00 (duecentocinquanta euro,00) mensili, per ciascun figlio e così in totale €500,00
(cinquecento,00) mensili a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
i coniugi si accordano che per l'importo dell'Assegno Unico Mensile verrà percepito al 50% alla madre e al 50% al padre;
il signor provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo i CP_1 protocolli CDA Milano e per tutte le altre voci non considerate nell'elenco dovranno essere concordate preventivamente tra i coniugi.
8. Altri accordi di carattere patrimoniale: i coniugi si danno atto che la casa coniugale verrà assegnata in via esclusiva alla signora una volta iniziata la Parte_1 corresponsione dell'assegno di mantenimento di cui al punto 7, la signora Parte_1 volturerà le utenze e chiederà il subentro nel contratto di locazione.
9. I coniugi si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del verbale di separazione e la sua puntuale esecuzione, nulla avranno a che pretendere l'uno dall'altra, a nessun titolo, ragione e/o causa.
10. I coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti d'espatrio, autorizzandosi reciprocamente al rilascio del passaporto in favore dei figli minori e Per_1 Per_3
E, decorso il termine previsto per legge, voglia:
[...]
pagina 4 di 6 Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto fra la signora e il signor Parte_2 il giorno 11 agosto 2006 in Marocco e trascritto in Italia presso il Comune di san CP_1
LI MI il 26 novembre 2019, riservandosi di produrre l'atto integrale di matrimonio con le annotazioni di separazione;
alle condizioni di affido, collocamento, visite figli e condizioni economiche sopra pattuite per la separazione”.
I coniugi hanno contratto matrimonio il 11.08.2006 in Taza (Marocco), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di AN LI MI (MI) con atto n. 145, Parte II, serie C, anno 2019.
Con sentenza n. 322/2024 del 16.12.2024, pubblicata il 26.12.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo della Giudice relatrice per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
L'udienza del 14.11.2025 è stata sostituita ex art. 473-bis.51, comma II c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51, comma II, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione il 26.06.2025.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, comma I n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
L'assetto individuato dai coniugi, quanto ai rapporti con la prole, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, pare adeguato a garantire una effettiva bigenitorialità, in quanto consente un adeguato e sereno percorso di crescita assicurando altresì il mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Quanto ai rapporti patrimoniali, i profili economici dell'accordo risultano idonei ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione nonché del tutto equi e adeguati, nella valutazione delle rispettive posizioni personali ed economico–patrimoniali, a contemperare le pretese e le sottostanti diverse esigenze. Analoga considerazione vale con riferimento a ogni altra statuizione avente una rilevanza economica.
Stante la domanda congiunta, nulla si dispone sulle spese di procedura. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 2999/2024, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1 il 11.08.2006 in Taza (Marocco), trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di
[...]
AN LI MI (MI) con atto n. 145, Parte II, serie C, anno 2019;
- OMOLOGA e PRENDE ATTO delle condizioni concordate tra le parti;
- ORDINA all'ufficiale di Stato civile del Comune di AN LI MI (MI) di provvedere agli incombenti di legge;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
- Nulla sulle spese di lite.
Così deciso a Lodi, nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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