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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/11/2025, n. 4604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4604 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 16061/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16061/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. EP OV, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] CP_4
, rappresentato e difeso dai funzionari, , ,
[...] CP_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8
RESISTENTE
OGGETTO: Diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/12/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere attualmente docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto comune su tipologia posto interno, con decorrenza dal 03/10/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 25 ore settimanali di lezione presso (CEAA863002) con sede in Aversa (CE), Controparte_9 ha dedotto che in precedenza aveva svolto servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù dei contratti a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo, per la sostituzione di per i periodi meglio indicati in ricorso, dal 22/11/2017 al 22/06/2018, Persona_1 presso D. D. ORTA DI ATELLA;
come docente supplente temporaneo per la sostituzione di per i periodi meglio indicati in ricorso, dal 13/11/2018 al 23/02/2019, Persona_2 presso D. D. ORTA DI ATELLA;
come supplente temporaneo per la sostituzione di Per_3 per i periodi meglio indicati in ricorso, dal 03/04/2019 al 05/04/2019, presso CESA -
[...]
OL -CESA- (CEAA86400T) e come docente supplente temporaneo per la sostituzione di
, dal 11/05/2018 al 11/05/2018, presso CESA-OL -CESA- Persona_4
(CEAA86400T); come docente supplente temporaneo per la sostituzione di Persona_5
, dal 08/04/2019 a l0/04/2019, presso CESA-OL -CESA- (CEAA86400T);
[...] come docente supplente temporaneo per la sostituzione di , dal Persona_6
11/06/2019 al 27/06/2019, presso NA S.PI (CEAA89400N); come docente supplente temporaneo per la sostituzione di dal 04/11/2020 al Persona_7
11/12/2020, presso D. D. TRENTOLA DUCENTA (CEAA07300N); docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 12/01/2021 al 30/06/2021, presso MORO -
PASCOLI CASAGIOVE;
docente supplente temporaneo per la sostituzione di FLORA
SA con decorrenza dal 11/01/2021 e dal 16/05/2022 al Persona_8
20/05/2022, di dal 17/11/2022 al 07/12/2022, presso Persona_9 CP_10
; supplente temporaneo per la sostituzione di dal 10/01/2023
[...] Persona_10 al 23/01/2023, presso AN (CEAA897005), di dal 02/02/2023 e Parte_2 cessazione al 19/02/2023, presso AN (CEAA897005); docente supplente temporaneo per la sostituzione di (C.F. ) per i periodi Parte_3 C.F._2 meglio indicati in ricorso con decorrenza dal 22/02/2023 al 30/06/2023, presso CP_10
(CEAA012006); supplente temporaneo per la sostituzione di (C.F.
[...] Persona_11
) con decorrenza dal 05/10/2023 al 12/01/2024, presso C.F._3 CP_10
(CEAA012006); docente supplente temporaneo per la sostituzione di
[...] CP_11
Con (C.F. ) con decorrenza dal 14/02/2024 e cessazione al 07/03/2024, presso C.F._4
(CEAA012006) e per la sostituzione di (C.F. CP_10 CP_12
), con decorrenza dal 23/04/2024 e cessazione al 24/04/2024, presso C.F._5 [...]
(CEAA84900Q); come docente supplente temporaneo per la Controparte_13 sostituzione di (C.F. ) con decorrenza dal 29/04/2024 CP_14 C.F._6 al 03/05/2024, presso e per la sostituzione di Controparte_13 CP_15
(C.F. ), con decorrenza dal 06/05/2024 e cessazione al
[...] C.F._7
03/06/2024, per n. 25 ore settimanali di lezione presso Controparte_13 ( ); che il non aveva riconosciuto, in quanto docente a tempo C.F._8 Controparte_1 determinato, il diritto di fruire della cosiddetta “carta elettronica del docente”, della somma di €
500,00 di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 ed ai pedissequi DD.P.C.M. del 23/09/2015 e del 28/11/2016, ivi prevista per ciascun anno scolastico e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Tanto premesso dedotto il contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4, comma 1, dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE.CEEP, recepito dalla Dir.
1999/70/CE, ha chiesto all'autorità giudicante “1. ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-
2024 e 2024-2025 per tutti i motivi sopraesposti e per l'effetto 2. CONDANNARE il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1 dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, dunque, al pagamento della somma di EURO 4.000,00, tramite la Carta Docenti;
3. CONDANNARE il , in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari Controparte_1 del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore dell'Avv.
EP OV quale anticipatario anche delle spese”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che sulla base di varie Controparte_1 argomentazioni ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM
23.9.2015.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto o il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore.
Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro- organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord.
28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il riconosce, con cadenza annuale, un buono Controparte_1 elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni
(art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.). Inoltre, il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
1.una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2.una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (Cons. St. 1842/2022).
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema Corte (Cass.
29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In sintesi, con la pronuncia in esame si è chiarito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è CP_1 dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6); b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1).
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co.
1 e 2 l. 124/1999.
Per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., risulta fondamentale ai fini della decisione esaminare quanto recentemente stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 3.7.2025 (causa C-268/22) nella quale, rispondendo alle questioni sollevate, ha dichiarato che:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Nello specifico, si afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73).
Conformemente all'obiettivo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (così come recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) riguardante l'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori assunti a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha affermato che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.
D'altra parte, e in ogni caso, oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere
a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico”.
Dovendo stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive», viene richiamata la costante giurisprudenza, secondo cui “la nozione di
«ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro [ordinanza del 18 maggio 2022, (Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 45, e Controparte_1 sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto
59 e giurisprudenza citata]”. Nella pronuncia si ritiene, in conclusione, che “non costituisce una siffatta ragione oggettiva” la circostanza che l'attività dei docenti che effettuano supplenze brevi e saltuarie non si protragga fino al termine dell'anno scolastico e non ricomprenda attività di carattere collegiale.
In applicazione dei principi espressi nella sentenza della CGUE richiamata, va riconosciuto il diritto alla carta del docente anche in presenza di supplenze brevi e saltuarie ed in assenza di una specifica ragione oggettiva che possa giustificare la diversità di trattamento che il era tenuto ad CP_1 allegare e provare. Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratto a tempo determinato per docenza, fino al termine delle attività didattiche, per l'a.s. 2024/2025 (cfr. contratto allegato al ricorso), nonché contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (cfr. contratti allegati al ricorso). Inoltre, parte ricorrente ha documentato nel corso del giudizio di essere allo stato interno al sistema delle docenze scolastiche (cfr. documentazione depositata in data
30.10.2025- graduatoria GPS del 09.07.2025).
In relazione alle annualità 2017/2018 e 2018/2019, tuttavia, come da eccezione sollevata dalla controparte, il credito risulta prescritto, laddove il primo atto interruttivo della prescrizione è stato notificato in data 6.11.2024.
Il ricorso va pertanto accolto, per quanto di ragione, con condanna del resistente CP_1 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non spetta anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co.
6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite sono compensate tra le parti tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e della circostanza che solo nel corso del giudizio è intervenuta la pronuncia n. C-268/22 del 3.7.2025 della Corte di Giustizia, con cui sono stati chiariti gli aspetti principali sul tema giuridico esaminato, nonché in virtù del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito prima della citata pronuncia sul riconoscimento del beneficio in caso di supplenze brevi e saltuarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: - accoglie parzialmente la domanda e dichiara il diritto di parte ricorrente alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- condanna il resistente all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta CP_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €
500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Aversa, 20.11.2025 IL GIUDICE
dr.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.11.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16061/2024 R.G. LAVORO
TRA
, nata a [...] il [...] cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. EP OV, come da procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del p.t. e Controparte_1 CP_2 [...]
Controparte_3
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore
[...] CP_4
, rappresentato e difeso dai funzionari, , ,
[...] CP_5 Controparte_6 CP_7
,
[...] Controparte_8
RESISTENTE
OGGETTO: Diritto degli insegnanti con contratti annuali o con contratti fino al termine delle attività didattiche ad usufruire del beneficio previsto dall'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/12/2024 la ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere attualmente docente supplente fino al termine delle attività didattiche per un posto comune su tipologia posto interno, con decorrenza dal 03/10/2024 e cessazione al 30/06/2025, per n. 25 ore settimanali di lezione presso (CEAA863002) con sede in Aversa (CE), Controparte_9 ha dedotto che in precedenza aveva svolto servizio in favore dell'amministrazione resistente in virtù dei contratti a tempo determinato in qualità di docente supplente temporaneo, per la sostituzione di per i periodi meglio indicati in ricorso, dal 22/11/2017 al 22/06/2018, Persona_1 presso D. D. ORTA DI ATELLA;
come docente supplente temporaneo per la sostituzione di per i periodi meglio indicati in ricorso, dal 13/11/2018 al 23/02/2019, Persona_2 presso D. D. ORTA DI ATELLA;
come supplente temporaneo per la sostituzione di Per_3 per i periodi meglio indicati in ricorso, dal 03/04/2019 al 05/04/2019, presso CESA -
[...]
OL -CESA- (CEAA86400T) e come docente supplente temporaneo per la sostituzione di
, dal 11/05/2018 al 11/05/2018, presso CESA-OL -CESA- Persona_4
(CEAA86400T); come docente supplente temporaneo per la sostituzione di Persona_5
, dal 08/04/2019 a l0/04/2019, presso CESA-OL -CESA- (CEAA86400T);
[...] come docente supplente temporaneo per la sostituzione di , dal Persona_6
11/06/2019 al 27/06/2019, presso NA S.PI (CEAA89400N); come docente supplente temporaneo per la sostituzione di dal 04/11/2020 al Persona_7
11/12/2020, presso D. D. TRENTOLA DUCENTA (CEAA07300N); docente supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 12/01/2021 al 30/06/2021, presso MORO -
PASCOLI CASAGIOVE;
docente supplente temporaneo per la sostituzione di FLORA
SA con decorrenza dal 11/01/2021 e dal 16/05/2022 al Persona_8
20/05/2022, di dal 17/11/2022 al 07/12/2022, presso Persona_9 CP_10
; supplente temporaneo per la sostituzione di dal 10/01/2023
[...] Persona_10 al 23/01/2023, presso AN (CEAA897005), di dal 02/02/2023 e Parte_2 cessazione al 19/02/2023, presso AN (CEAA897005); docente supplente temporaneo per la sostituzione di (C.F. ) per i periodi Parte_3 C.F._2 meglio indicati in ricorso con decorrenza dal 22/02/2023 al 30/06/2023, presso CP_10
(CEAA012006); supplente temporaneo per la sostituzione di (C.F.
[...] Persona_11
) con decorrenza dal 05/10/2023 al 12/01/2024, presso C.F._3 CP_10
(CEAA012006); docente supplente temporaneo per la sostituzione di
[...] CP_11
Con (C.F. ) con decorrenza dal 14/02/2024 e cessazione al 07/03/2024, presso C.F._4
(CEAA012006) e per la sostituzione di (C.F. CP_10 CP_12
), con decorrenza dal 23/04/2024 e cessazione al 24/04/2024, presso C.F._5 [...]
(CEAA84900Q); come docente supplente temporaneo per la Controparte_13 sostituzione di (C.F. ) con decorrenza dal 29/04/2024 CP_14 C.F._6 al 03/05/2024, presso e per la sostituzione di Controparte_13 CP_15
(C.F. ), con decorrenza dal 06/05/2024 e cessazione al
[...] C.F._7
03/06/2024, per n. 25 ore settimanali di lezione presso Controparte_13 ( ); che il non aveva riconosciuto, in quanto docente a tempo C.F._8 Controparte_1 determinato, il diritto di fruire della cosiddetta “carta elettronica del docente”, della somma di €
500,00 di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 ed ai pedissequi DD.P.C.M. del 23/09/2015 e del 28/11/2016, ivi prevista per ciascun anno scolastico e finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Tanto premesso dedotto il contrasto con il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, sancito dalla clausola 4, comma 1, dell'accordo-quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE.CEEP, recepito dalla Dir.
1999/70/CE, ha chiesto all'autorità giudicante “1. ACCERTARE e DICHIARARE il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-
2024 e 2024-2025 per tutti i motivi sopraesposti e per l'effetto 2. CONDANNARE il
[...]
al riconoscimento del beneficio stesso, così come previsto e disciplinato Controparte_1 dalla normativa in favore dei docenti a tempo indeterminato per tutti i suddetti anni scolastici e, dunque, al pagamento della somma di EURO 4.000,00, tramite la Carta Docenti;
3. CONDANNARE il , in persona del l.r.p.t., al pagamento di spese, diritti ed onorari Controparte_1 del presente giudizio e spese generali al 15%, oltre Iva e C.p.A., con attribuzione in favore dell'Avv.
EP OV quale anticipatario anche delle spese”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il che sulla base di varie Controparte_1 argomentazioni ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, viste le note depositate, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM
23.9.2015.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto o il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore.
Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro- organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord.
28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il riconosce, con cadenza annuale, un buono Controparte_1 elettronico di spesa dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico (art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4 DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni
(art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.). Inoltre, il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:
1.una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.
2.una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale Controparte_1 docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1 di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Tali considerazioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato (Cons. St. 1842/2022).
A tali arresti giurisprudenziali si aggiunge anche il recente intervento della Suprema Corte (Cass.
29961/2023) la quale, in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1. “La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della
L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art.
22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
In sintesi, con la pronuncia in esame si è chiarito che la carta docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, spetta, pur in assenza di domanda, anche ai docenti non di ruolo, sia a quelli con incarico annuale che a quelli titolari di incarico di docenza fino al termine delle attività didattiche;
in caso di mancato riconoscimento tempestivo del beneficio, i docenti interni al sistema scolastico
(iscritti nelle graduatorie di supplenze, incaricati di supplenza o transitati in ruolo) possono chiedere l'adempimento in forma specifica e quindi l'attribuzione della carta secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre a interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data di maturazione del diritto alla sua concreta attribuzione;
di contro, gli insegnanti usciti dal sistema scolastico per cessazione dal servizio o per cancellazione dalle graduatorie, possono chiedere il risarcimento dei danni, da provarsi pure a mezzo di presunzioni e da liquidarsi anche equitativamente, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (quali, ad esempio, la durata della permanenza nel sistema scolastico), nei limiti del valore della carta, salva l'allegazione e la prova specifica di un pregiudizio maggiore.
Le rationes decidendi espresse dalla Suprema Corte, quindi, riguardano i seguenti profili di indagine:
a) l'estensione dell'ambito applicativo soggettivo della Carta docente al personale docente non di ruolo;
b) le condizioni per la proposizione dell'azione di adempimento in forma specifica;
c) la natura sussidiaria e residuale dell'azione risarcitoria rispetto a quella di adempimento;
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis e del periodo di prescrizione delle due azioni. La Suprema Corte, infatti, conferma come la carte docente costituisca un'obbligazione pecuniaria sui generis (par. 13) funzionalmente vincolata (“Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali.” – par. 12.2) le cui modalità di fruizione sono specificamente indicate nel DPCM 28.11.2016, applicabile a tutti i provvedimenti giurisdizionali, in quanto emessi all'attualità (par. 12).
Si tratta, quindi, di uno strumento formativo del personale docente strutturalmente e funzionalmente correlato all'annualità didattica che ne parametra:
1) la misura (“annua e per anno scolastico” – cfr. par 5.3 e 7 e segg);
2) la funzione (“obiettivo di migliore svolgimento del servizio nella sua interezza proprio attraverso l'incremento di professionalità del personale e della didattica su base annua cui esso è stato rivolto” - “sostegno pieno, con la Carta Docente, alla didattica “annua””);
3) la fruizione temporale (“12.4 In effetti, mentre il sorgere del diritto è connesso strettamente dal sistema allo svolgimento di attività di didattica nell'anno di riferimento, l'esercizio di tale diritto può essere spalmato anche sull'anno successivo. Ciò assicura strutturalmente il nesso tra Carta e didattica, ma poi consente al docente margini di scelta temporale nella fruizione del bonus. Resta dunque la ratio di fondo di sostegno alla didattica annua - lo si dice per evidenziare anche da questo punto di vista il persistere della coerenza di sistema - ma semplicemente si assicura al beneficiario una qualche flessibilità al fine di consentire la miglior utilizzazione del beneficio.” – par. 12.4; cfr. anche par. 16);
4) il periodo di prescrizione (“In breve, il pagamento "di scopo" di cui consiste la Carta Docente deve essere assicurato annualmente dal ai docenti che ne abbiano diritto e rispetto a ciò è CP_1 dato meramente occasionale che per taluni di essi ed in particolare per chi non è di ruolo, vi sia saltuarietà nella maturazione o meno dei presupposti del credito.” – par. 19).
D'altra parte, proprio il concetto di annualità didattica costituisce il criterio di comparabilità tra la posizione dei docenti di ruolo, da un lato, ed i docenti non di ruolo, dall'altro lato, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) l'ambito soggettivo di applicazione, con estensione della carta docente alle ipotesi di supplenze sia su organico di diritto che su organico di fatto (“Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.” – par. 7.6); b) la rimodulazione del concetto di “cessazione del servizio” per il personale docente precario in termine di permanenza nel sistema educativo scolastico (par. 16);
c) la ricostruzione del rapporto tra azione di adempimento in forma specifica ed azione risarcitoria a seconda dell'inserimento o meno del ricorrente nel sistema scolastico al momento della pronuncia giurisdizionale (par. 18);
d) l'individuazione dell'exordium praescriptionis dell'azione di adempimento (par. 20.1).
Tali considerazioni riguardano, dunque, le supplenze aventi durata fino al termine dell'anno scolastico (31 agosto) ovvero fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) di cui all'art. 4 co.
1 e 2 l. 124/1999.
Per le supplenze brevi e saltuarie di cui all'art. 4 co. 3 l. cit., risulta fondamentale ai fini della decisione esaminare quanto recentemente stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 3.7.2025 (causa C-268/22) nella quale, rispondendo alle questioni sollevate, ha dichiarato che:
“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo
1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.”
Nello specifico, si afferma che le attività collegiali, cui a volte i docenti con supplenze brevi non partecipano in quanto non ricadenti nel periodo di durata dell'incarico loro assegnato, non hanno carattere preponderante, dal momento che l'attività didattica svolta, al cui miglioramento tramite la formazione la carta docenti è finalizzata, risulta la medesima sia per i docenti di ruolo sia per i docenti con supplenza breve e saltuaria (punto 59); che, dunque, il carattere breve e saltuario della supplenza non modifica sostanzialmente le funzioni dei docenti o la natura del loro lavoro o le condizioni di esercizio di quest'ultimo (punto 60); che i docenti non di ruolo con supplenze di breve durata svolgono un'attività didattica che, al pari dei docenti di ruolo che sostituiscono, rientra nella programmazione didattica annua degli istituti scolastici di interesse, sia pure per la durata della loro assunzione (punto 71); che, pertanto, alla luce dell'obiettivo del beneficio, consistente nel migliorare la didattica annua, è incoerente escludere da esso i docenti incaricati di supplenze brevi (punto 71), che potrebbero, peraltro, avere bisogni formativi maggiori quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole (punto 73).
Conformemente all'obiettivo dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (così come recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea) riguardante l'eliminazione delle discriminazioni tra lavoratori assunti a termine e lavoratori a tempo indeterminato, la Corte di Giustizia ha affermato che “ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato.
D'altra parte, e in ogni caso, oltre al fatto che una siffatta differenza di trattamento deve rispondere
a una reale necessità, essa deve essere tale da consentire di conseguire l'obiettivo perseguito ed essere necessaria a tal fine. Inoltre, siffatto obiettivo deve essere perseguito in modo coerente e sistematico”.
Dovendo stabilire se l'eventuale differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in situazioni comparabili possa essere giustificata da «ragioni oggettive», viene richiamata la costante giurisprudenza, secondo cui “la nozione di
«ragioni oggettive», ai sensi di tale clausola 4, punto 1, richiede che la differenza di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi nel particolare contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale differenza risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria. Detti elementi possono risultare, segnatamente, dalla natura particolare delle mansioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche ad esse inerenti o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro [ordinanza del 18 maggio 2022, (Carta elettronica), C-450/21, EU:C:2022:411, punto 45, e Controparte_1 sentenza del 20 febbraio 2024, X (Assenza di motivi di recesso), C-715/20, EU:C:2024:139, punto
59 e giurisprudenza citata]”. Nella pronuncia si ritiene, in conclusione, che “non costituisce una siffatta ragione oggettiva” la circostanza che l'attività dei docenti che effettuano supplenze brevi e saltuarie non si protragga fino al termine dell'anno scolastico e non ricomprenda attività di carattere collegiale.
In applicazione dei principi espressi nella sentenza della CGUE richiamata, va riconosciuto il diritto alla carta del docente anche in presenza di supplenze brevi e saltuarie ed in assenza di una specifica ragione oggettiva che possa giustificare la diversità di trattamento che il era tenuto ad CP_1 allegare e provare. Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dedotto e provato di aver stipulato contratto a tempo determinato per docenza, fino al termine delle attività didattiche, per l'a.s. 2024/2025 (cfr. contratto allegato al ricorso), nonché contratti a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 (cfr. contratti allegati al ricorso). Inoltre, parte ricorrente ha documentato nel corso del giudizio di essere allo stato interno al sistema delle docenze scolastiche (cfr. documentazione depositata in data
30.10.2025- graduatoria GPS del 09.07.2025).
In relazione alle annualità 2017/2018 e 2018/2019, tuttavia, come da eccezione sollevata dalla controparte, il credito risulta prescritto, laddove il primo atto interruttivo della prescrizione è stato notificato in data 6.11.2024.
Il ricorso va pertanto accolto, per quanto di ragione, con condanna del resistente CP_1 all'assegnazione in favore di parte ricorrente della carta docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 per ciascuno anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM
28.11.2016.
Per ciascun importo spettano gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Non spetta anche la rivalutazione monetaria in quanto in base al combinato disposto dell'art. 16 co.
6 l. 412/1991 e dell'art. 22 co. 36 l. 724/1994, come risultante dalla sentenza della Consulta n.
459/2000, nell'ambito del pubblico impiego, l'importo dovuto a titolo di interessi, stante il divieto di cumulo, è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subito dal creditore per la diminuzione del valore del suo credito. Nel caso in esame parte ricorrente non ha né allegato né provato di aver subìto un maggior danno per la diminuzione del valore del suo credito.
Le spese di lite sono compensate tra le parti tenuto conto dell'accoglimento parziale della domanda e della circostanza che solo nel corso del giudizio è intervenuta la pronuncia n. C-268/22 del 3.7.2025 della Corte di Giustizia, con cui sono stati chiariti gli aspetti principali sul tema giuridico esaminato, nonché in virtù del contrasto esistente nella giurisprudenza di merito prima della citata pronuncia sul riconoscimento del beneficio in caso di supplenze brevi e saltuarie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede: - accoglie parzialmente la domanda e dichiara il diritto di parte ricorrente alla “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
- condanna il resistente all'assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta CP_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024
e 2024/2025, con conseguente emissione in suo favore dei relativi buoni elettronici, di importo di €
500,00 per ognuno di tali anni scolastici, ciascuno dei quali da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016 gli interessi dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi
Aversa, 20.11.2025 IL GIUDICE
dr.ssa Raffaella Paesano