TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/06/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2641/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Giuseppe SE AM - Presidente
Vincenza Bennici - Giudice rel.
G. Claudia Ragusa - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2641/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
nato a [...] il [...] (Avv. Bordonaro Parte_1
Antonio)
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (Avv. Loggia Salvatore) Controparte_1
CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: cfr. verbale dell'udienza dell'11.06.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Rilevato che con ricorso del 4.12.2024, chiedeva che il Tribunale Parte_1 dichiarasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto, in data
20.07.2001, con Controparte_1 che, con comparsa depositata il 10.06.2025, si costituiva la convenuta rappresentando di avere raggiunto un accordo con il ricorrente;
che, con la medesima memoria, le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle seguenti condizioni:
“Voglia, ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/ 1970 e nelle forme di cui all'art. 473 bis 51, comma
4 c.p.c., dichiarare con Sentenza la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 20 luglio
2001, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Campobello di Licata, al n. 29, parte II, serie B, Uffico 1 Anno 2001, tra i signori e , alle Parte_1 Controparte_1 medesime condizioni di cui alla separazione dei coniugi omologata da Codesto On.le Tribunale con
Decreto del 04 febbraio 2020, ad eccezione della condizione afferente alla misura del mantenimento ordinario versato dal Sig. in favore del figlio, che non verrà più Parte_1 Persona_1
versato”; che, all'udienza dell'11.06.2025, i procuratori depositavano la dichiarazione con cui le parti rinunciavano a comparire all'udienza confermando la volontà di non volersi riconciliare e di divorziare alle condizioni concordate;
ritenuto che
la domanda è ammissibile e fondata in quanto dalla documentazione prodotta, risulta che ricorrono entrambe le condizioni di proponibilità dell'azione, previste dall'art. 3 N. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 N. 898, come da ultimo modificata dalla legge n. 55/2015
e cioè la decorrenza del termine dilatorio minimo semestrale a far tempo dall'avvenuta comparizione davanti al Presidente del Tribunale e l'omologa della separazione con decreto esecutivo;
che pertanto, non essendo intervenuta dopo tale data alcuna riconciliazione tra le parti, deve ritenersi irreversibile la frattura materiale e spirituale tra i coniugi;
sentito il Pubblico Ministero;
ritenuto che
, in ragione dell'accordo raggiunto, nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese;
P. Q. M.
IL TRIBUNALE
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 20.07.2001,
a Ravanusa, da nato a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti Controparte_1 di matrimonio del Comune di Campobello di Licata al n. 29, parte II, Serie B, anno 2001. omologa le condizioni concordate nell'istanza di trasformazione del rito depositata il
10.06.2025, sopra riportate;
DISPONE che questa sentenza in copia autentica venga trasmessa all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune competente per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett.
d del D.P.R. 03.11.2000 n. 396.
Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio del 12.6.2025
L'ESTENSORE
Vincenza Bennici
IL PRESIDENTE
Giuseppe SE AM
(atto firmato digitalmente)