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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 2274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2274 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9692/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
*** ** ***
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 29 maggio 2025, alle ore 12:25, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Sardi De Letto;
per parte convenuta l'avv. Stefania Peli per delega orale dell'avv. Epicoco.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 9692/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9692/2021 promossa da
(C.F. - P. IVA , in persona del legale E_ P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sardi De Letto, del
Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
P. IVA ), in persona del AR P.IVA_2 curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Epicoco, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
*** ** ***
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 29.5.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
*** ** ***
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
*** ** ***
§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. E_
2395/2021, dell'importo a titolo di capitale di € 134.972,38 (oltre IVA, interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore del fallimento per il AR mancato pagamento di alcune fatture relative alla vendita di prodotti da forno.
1.1 Parte attrice, in via preliminare, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza di idonea prova scritta, stante la mancata produzione degli estratti autentici notarili delle scritture contabili.
Nel merito, ha eccepito l'inesistenza delle fatture azionate in via monitoria e delle relative prestazioni. Infatti, i dati in esse inseriti sarebbero stati, in realtà, mutuati da quelle emesse nei suoi confronti dal a fronte dell'effettiva fornitura di Parte_2 prodotti da forno, evidenziando peraltro l'avvenuto saldo di queste ultime.
In conclusione, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo;
in via di E_ subordine, ha formulato eccezione di compensazione in relazione a crediti da lei maturati nei confronti dell'opposto.
1.2 Si è costituito in giudizio il , contestando le difese di AR controparte e chiedendo la conferma del provvedimento monitorio.
A tal fine, ha replicato che dalla relazione ex art. 33 L.F. era emerso che gli importi dovuti in realtà erano stati corrisposti dall'opponente a favore del al Parte_2 fine di evitare che tali somme confluissero nel patrimonio di , al tempo AR già in stato di insolvenza.
3 1.3 La causa, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali (parte delle quali mediante prova delegata).
In seguito alla riassegnazione del fascicolo al ruolo dello scrivente Giudice, stante il trasferimento del precedente G.I. ad altra Sezione del Tribunale, è stata fissata l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
*** ** ***
§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente di nullità del decreto ingiuntivo, per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la eventuale mancanza di prova scritta per
l'emissione del decreto ingiuntivo è questione priva di rilievo atteso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la pretesa creditoria fatta valere col procedimento sommario è assoggettata ad un nuovo accertamento ai fini della conferma o meno dell'ingiunzione emessa, sicché sono irrilevanti eventuali vizi del procedimento monitorio che (come la mancanza di prova scritta) non importino insussistenza del diritto fatto valere in quella sede (Cass.
475/1985, 5244/1981), dovendo rilevarsi ulteriormente che la valutazione relativa all'idoneità dei documenti a configurare prova scritta è riservata al giudice di merito (Cass. 573/2003)” (Cass. civ.,
Sez. L - , Ordinanza n. 27934 del 13/10/2021. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 3649 del 08/03/2012, Rv. 621973 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 1184 del 19/01/2007, Rv.
595631 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31/05/2006).
2.2 Nel merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata.
Parte attrice ha eccepito l'inesistenza delle fatture oggetto del procedimento monitorio, nonché la mancata esecuzione delle relative prestazioni, dal momento che i dati in esse Part inseriti sarebbero stati, in realtà, mutuati da quelle emesse nei suoi confronti dal a fronte dell'effettiva fornitura di prodotti da forno, Parte_2 evidenziando peraltro il loro integrale saldo.
Inoltre, ha contestato quanto sostenuto dall'opposta in merito all'esistenza di un accordo volto a pregiudicare la massa fallimentare tramite il 'dirottamento' dei pagamenti dovuti a sul conto corrente del AR Parte_2
Ciò considerato, rileva il Tribunale che nella relazione ex art. 33 L.F. (cfr. doc. 1 fasc. conv.) il curatore ha descritto in maniera precisa e puntuale i rapporti intercorsi tra E_
e , risultando tali conclusioni Parte_2 AR corroborate dalla documentazione esaminata e allegata alla relazione (sulla valenza probatoria di quest'ultima cfr. in giurisprudenza ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17198 del 11/07/2013: “In via di principio - come ribadito da Cass. 14831/06 e 10216/09 - anche in cause
4 nelle quali il fallimento è parte il giudice può trarre elementi di prova dalla relazione del curatore, la quale, per la finalità assegnatale dalla legge di fornire ogni più ampio elemento di valutazione su tutto ciò che possa interessare la procedura concorsuale, costituisce una legittima fonte di informazione, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice”).
In particolare, sulla scorta di quanto emerso dall'esame della documentazione contabile, dei movimenti bancari e della corrispondenza intercorsa via mail, il curatore ha accertato che:
- “dal confronto fra le fatture risultanti dalla contabilità del cliente [ E_
n.d.r.] per l'anno 2018 e quelle compilate sul gestionale di emergeva che, AR oltre a quelle presenti sia sulla scheda contabile del cliente che nell'elenco fatture presenti sul gestionale, aveva compilato altre fatture, non annotate in contabilità da AR
(riportate nella tabella 2 della relazione e oggetto del procedimento E_ monitorio - cfr. pagg. 15-16 doc. 1 fasc. conv.);
- “[…] sia i pagamenti effettuati da ed illustrati ai precedenti punti 2, E_
3 e 4, che i pagamenti delle altre fatture non annotate nella contabilità di E_
(elencate alla Tab. 2), sono effettivamente avvenuti sul conto corrente intestato
[...] CP_2 al ” (pag. 19 doc. 1 fasc. conv.); Parte_2
- “fra le altre email nel periodo di novembre e dicembre 2018 vi sono ordini di merce praticamente quotidiani provenienti dal cliente alla fallita, a E_ dimostrazione che la produzione e le vendite verso siano E_ effettivamente avvenute fino alla data di fallimento, (nonostante non AR le abbia più fatturate). Guardando la fattura di cui all'allegato 4.4, e gli incassi avvenuti sul Pa conto corrente del parrebbe che anche tutte le altre vendite elencate a tabella 2 siano state fatturate dalla ditta Bar Pasticceria di Marco Ascrizzi, al posto della AR
(pagg. 19-20 doc. 1 fasc. conv.).
[...]
Tale ricostruzione risulta confermata dalle prove orali.
La teste (amministratrice, quantomeno formale, di Testimone_1 AR all'epoca dei fatti) ha riferito che “ad un certo punto [amministratore di fatto Controparte_3 di e padre di titolare di;
n.d.r.] ha AR Parte_2 Parte_2 dirottato i pagamenti sul bar a mia insaputa e senza il mio consenso. Io so che i bonifici venivano fatti sul conto gestito dal figlio, che i prelevamenti li facevano loro e il denaro lo gestivano loro” (verbale ud. 31.1.2023).
Inoltre, ha aggiunto: “credo che l' trattò con il [direttore generale di Pt_2 Persona_2 [...]
n.d.r.] perché le fatture fossero emesse dal bar del figlio, nonostante a produrre le E_ brioches fosse la ”, confermando che “il bar non produceva brioches, che erano AR prodotte dalla ” (verbale ud. 31.1.2023). AR
5 La teste deve ritenersi attendibile, dal momento che non intrattiene più alcun Tes_1 rapporto con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda oggetto del giudizio. Infatti, attualmente risulta impiegata in una cooperativa sociale di Ospitaletto, mentre la relazione con è terminata da tempo (cfr. verbale ud. 31.1.2023). Controparte_3
Quanto agli ulteriori testi escussi nel corso del giudizio, non può essere Testimone_2 ritenuto attendibile, dal momento che lo stesso è direttore generale del gruppo
[...]
(e lo era già all'epoca dei fatti per cui è causa - cfr. verbale ud. 31.1.2023), e E_ considerato inoltre che, secondo quanto riferito dalla teste l'accordo volto a dirottare Tes_1
i pagamenti verso il è intervenuto proprio tra e Parte_2 Persona_2
Pertanto, deve ritenersi inattendibile anche quest'ultimo (escusso Controparte_3 mediante prova delegata a Roma), essendo peraltro coinvolto in prima persona (anche dal punto di vista penale) nel fallimento.
Deve dunque ritenersi provato che le fatture azionate in via monitoria da parte del fallimento abbiano a oggetto le prestazioni effettuate da (in bonis) a favore di AR
e tuttavia oggetto di fatturazione da parte del E_ Parte_2 in forza dell'accordo (illecito) intercorso tra e
[...] Controparte_3 Testimone_2
A riprova, si evidenzia che i dati inseriti nelle fatture oggetto del ricorso monitorio sono stati riportati in maniera identica nelle fatture emesse dal (cfr. Parte_2 doc. 5 fasc. att.).
In virtù di tali considerazioni, i pagamenti effettuati dall'opponente a favore di
[...]
(cfr. doc. 4 fasc. att.) non rappresentano in alcun modo Parte_2 adempimento dell'obbligazione pecuniaria sussistente nei confronti di AR
(e ora del suo fallimento).
[...]
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo (cfr. art. 653, co. 1 c.p.c.).
2.3 Passando ora a esaminare l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, il
Tribunale osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la compensazione, comportando un ampliamento della controversia, può assumere o il carattere di eccezione riconvenzionale, qualora la deduzione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero natura di domanda riconvenzionale, allorché tenda a un fine più ampio di quello della semplice difesa, quando cioè mira a ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 7924 del 27/10/1987, Rv.
455673 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 538 del 1997).
6 Nel caso in esame, si ritiene che l'opponente abbia formulato un'eccezione riconvenzionale di compensazione, dal momento che la parte ha opposto la sussistenza del controcredito al solo fine di paralizzare (parzialmente) la pretesa avversaria.
Ciò premesso, deve essere valutata l'ammissibilità di un'eccezione di compensazione proposta successivamente alla dichiarazione di fallimento della società asseritamente debitrice.
In proposito, si rilevano nella giurisprudenza di legittimità due contrapposti orientamenti.
Secondo il primo, “in tema di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali poiché il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, anche se dedotto solo in via di eccezione, presuppone l'accertamento del debito del fallito” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 18691 del 04/09/2014, Rv. 632221 - 01; Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 16708 del 05/08/2020).
Altro orientamento ha invece affermato che “la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento” (Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021, Rv. 663619 - 01).
Tuttavia, anche seguendo tale secondo orientamento, più favorevole per l'opponente,
l'eccezione di compensazione non può comunque trovare accoglimento, in considerazione del fatto che non ha in alcun modo allegato né tantomeno provato la E_ sussistenza del controcredito e, in particolare, il momento in cui quest'ultimo è sorto.
L'attrice, infatti, si è limitata a produrre il 'mastrino' relativo all'anno 2018 (cfr. doc. 9 fasc. att.), dal quale tuttavia non è possibile evincere il momento genetico dei crediti asseritamente vantati nei confronti di , con la conseguenza che non è possibile AR stabilirne l'effettiva anteriorità o meno rispetto all'intervenuta dichiarazione di fallimento.
Giova peraltro rammentare che “le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 26216 del 06/12/2011, Rv. 620315 - 01).
Pertanto, considerato che l'opponente null'altro ha allegato e provato (oltre al già richiamato
'mastrino') relativamente ai crediti asseritamente vantati nei confronti della controparte, ritiene il Tribunale che l'eccezione proposta non possa essere accolta.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel
7 procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il E_ decreto ingiuntivo n. 2395/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 17.6.2021, che dichiara esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 29 maggio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
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VERBALE D'UDIENZA
Oggi 29 maggio 2025, alle ore 12:25, dinanzi al Giudice dott. Alfredo De Leonardis sono comparsi: per parte attrice l'avv. Sardi De Letto;
per parte convenuta l'avv. Stefania Peli per delega orale dell'avv. Epicoco.
È altresì presente ai fini della pratica forense la dott.ssa . Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale.
Le parti si riportano alle rispettive note conclusive autorizzate già depositate telematicamente e precisano le conclusioni richiamando quelle in esse contenute.
Il Giudice, dando atto che sono presenti i difensori delle parti, dà lettura del provvedimento.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
N. R.G. 9692/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfredo De Leonardis ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 9692/2021 promossa da
(C.F. - P. IVA , in persona del legale E_ P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Sardi De Letto, del
Foro di Brescia
-PARTE ATTRICE IN OPPOSIZIONE- contro
P. IVA ), in persona del AR P.IVA_2 curatore, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Epicoco, del Foro di Brescia
-PARTE CONVENUTA OPPOSTA-
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CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 29.5.2025; conclusioni che qui si intendono integralmente riportate.
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RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si espone qui di seguito una concisa narrativa della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei suoi risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.
2 Avendo cura di precisare che “ai fini dell'adeguata motivazione della sentenza, secondo le indicazioni desumibili dal combinato disposto dagli artt. 132, secondo comma, n. 4, 115 e 116 cod. proc. civ., è necessario che il raggiunto convincimento del giudice risulti da un esame logico e coerente di quelle che, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, siano state ritenute di per sé sole idonee e sufficienti a giustificarlo, mentre non si deve dar conto dell'esito dell'esame di tutte le prove prospettate o comunque acquisite” (Cass. civ., Sez. II, 4.3.2011, n. 5241. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. II, 12.4.2011, ord. n. 8294; Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 2/8/2016, Rv.
641328 - 01: “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata”).
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§ 1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. E_
2395/2021, dell'importo a titolo di capitale di € 134.972,38 (oltre IVA, interessi e spese), emesso dal Tribunale di Brescia in favore del fallimento per il AR mancato pagamento di alcune fatture relative alla vendita di prodotti da forno.
1.1 Parte attrice, in via preliminare, ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza di idonea prova scritta, stante la mancata produzione degli estratti autentici notarili delle scritture contabili.
Nel merito, ha eccepito l'inesistenza delle fatture azionate in via monitoria e delle relative prestazioni. Infatti, i dati in esse inseriti sarebbero stati, in realtà, mutuati da quelle emesse nei suoi confronti dal a fronte dell'effettiva fornitura di Parte_2 prodotti da forno, evidenziando peraltro l'avvenuto saldo di queste ultime.
In conclusione, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo;
in via di E_ subordine, ha formulato eccezione di compensazione in relazione a crediti da lei maturati nei confronti dell'opposto.
1.2 Si è costituito in giudizio il , contestando le difese di AR controparte e chiedendo la conferma del provvedimento monitorio.
A tal fine, ha replicato che dalla relazione ex art. 33 L.F. era emerso che gli importi dovuti in realtà erano stati corrisposti dall'opponente a favore del al Parte_2 fine di evitare che tali somme confluissero nel patrimonio di , al tempo AR già in stato di insolvenza.
3 1.3 La causa, dopo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., è stata istruita mediante l'assunzione di prove orali (parte delle quali mediante prova delegata).
In seguito alla riassegnazione del fascicolo al ruolo dello scrivente Giudice, stante il trasferimento del precedente G.I. ad altra Sezione del Tribunale, è stata fissata l'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
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§ 2. Così ricostruito l'iter processuale, il Tribunale osserva quanto segue.
2.1 Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opponente di nullità del decreto ingiuntivo, per essere stato emesso in assenza di idonea prova scritta.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la eventuale mancanza di prova scritta per
l'emissione del decreto ingiuntivo è questione priva di rilievo atteso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la pretesa creditoria fatta valere col procedimento sommario è assoggettata ad un nuovo accertamento ai fini della conferma o meno dell'ingiunzione emessa, sicché sono irrilevanti eventuali vizi del procedimento monitorio che (come la mancanza di prova scritta) non importino insussistenza del diritto fatto valere in quella sede (Cass.
475/1985, 5244/1981), dovendo rilevarsi ulteriormente che la valutazione relativa all'idoneità dei documenti a configurare prova scritta è riservata al giudice di merito (Cass. 573/2003)” (Cass. civ.,
Sez. L - , Ordinanza n. 27934 del 13/10/2021. Cfr. altresì Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 3649 del 08/03/2012, Rv. 621973 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 1184 del 19/01/2007, Rv.
595631 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 13001 del 31/05/2006).
2.2 Nel merito, ritiene il Tribunale che l'opposizione non sia fondata.
Parte attrice ha eccepito l'inesistenza delle fatture oggetto del procedimento monitorio, nonché la mancata esecuzione delle relative prestazioni, dal momento che i dati in esse Part inseriti sarebbero stati, in realtà, mutuati da quelle emesse nei suoi confronti dal a fronte dell'effettiva fornitura di prodotti da forno, Parte_2 evidenziando peraltro il loro integrale saldo.
Inoltre, ha contestato quanto sostenuto dall'opposta in merito all'esistenza di un accordo volto a pregiudicare la massa fallimentare tramite il 'dirottamento' dei pagamenti dovuti a sul conto corrente del AR Parte_2
Ciò considerato, rileva il Tribunale che nella relazione ex art. 33 L.F. (cfr. doc. 1 fasc. conv.) il curatore ha descritto in maniera precisa e puntuale i rapporti intercorsi tra E_
e , risultando tali conclusioni Parte_2 AR corroborate dalla documentazione esaminata e allegata alla relazione (sulla valenza probatoria di quest'ultima cfr. in giurisprudenza ex multis Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17198 del 11/07/2013: “In via di principio - come ribadito da Cass. 14831/06 e 10216/09 - anche in cause
4 nelle quali il fallimento è parte il giudice può trarre elementi di prova dalla relazione del curatore, la quale, per la finalità assegnatale dalla legge di fornire ogni più ampio elemento di valutazione su tutto ciò che possa interessare la procedura concorsuale, costituisce una legittima fonte di informazione, che, ove non sia validamente contraddetta, ben può concorrere alla formazione del convincimento del giudice”).
In particolare, sulla scorta di quanto emerso dall'esame della documentazione contabile, dei movimenti bancari e della corrispondenza intercorsa via mail, il curatore ha accertato che:
- “dal confronto fra le fatture risultanti dalla contabilità del cliente [ E_
n.d.r.] per l'anno 2018 e quelle compilate sul gestionale di emergeva che, AR oltre a quelle presenti sia sulla scheda contabile del cliente che nell'elenco fatture presenti sul gestionale, aveva compilato altre fatture, non annotate in contabilità da AR
(riportate nella tabella 2 della relazione e oggetto del procedimento E_ monitorio - cfr. pagg. 15-16 doc. 1 fasc. conv.);
- “[…] sia i pagamenti effettuati da ed illustrati ai precedenti punti 2, E_
3 e 4, che i pagamenti delle altre fatture non annotate nella contabilità di E_
(elencate alla Tab. 2), sono effettivamente avvenuti sul conto corrente intestato
[...] CP_2 al ” (pag. 19 doc. 1 fasc. conv.); Parte_2
- “fra le altre email nel periodo di novembre e dicembre 2018 vi sono ordini di merce praticamente quotidiani provenienti dal cliente alla fallita, a E_ dimostrazione che la produzione e le vendite verso siano E_ effettivamente avvenute fino alla data di fallimento, (nonostante non AR le abbia più fatturate). Guardando la fattura di cui all'allegato 4.4, e gli incassi avvenuti sul Pa conto corrente del parrebbe che anche tutte le altre vendite elencate a tabella 2 siano state fatturate dalla ditta Bar Pasticceria di Marco Ascrizzi, al posto della AR
(pagg. 19-20 doc. 1 fasc. conv.).
[...]
Tale ricostruzione risulta confermata dalle prove orali.
La teste (amministratrice, quantomeno formale, di Testimone_1 AR all'epoca dei fatti) ha riferito che “ad un certo punto [amministratore di fatto Controparte_3 di e padre di titolare di;
n.d.r.] ha AR Parte_2 Parte_2 dirottato i pagamenti sul bar a mia insaputa e senza il mio consenso. Io so che i bonifici venivano fatti sul conto gestito dal figlio, che i prelevamenti li facevano loro e il denaro lo gestivano loro” (verbale ud. 31.1.2023).
Inoltre, ha aggiunto: “credo che l' trattò con il [direttore generale di Pt_2 Persona_2 [...]
n.d.r.] perché le fatture fossero emesse dal bar del figlio, nonostante a produrre le E_ brioches fosse la ”, confermando che “il bar non produceva brioches, che erano AR prodotte dalla ” (verbale ud. 31.1.2023). AR
5 La teste deve ritenersi attendibile, dal momento che non intrattiene più alcun Tes_1 rapporto con gli altri soggetti coinvolti nella vicenda oggetto del giudizio. Infatti, attualmente risulta impiegata in una cooperativa sociale di Ospitaletto, mentre la relazione con è terminata da tempo (cfr. verbale ud. 31.1.2023). Controparte_3
Quanto agli ulteriori testi escussi nel corso del giudizio, non può essere Testimone_2 ritenuto attendibile, dal momento che lo stesso è direttore generale del gruppo
[...]
(e lo era già all'epoca dei fatti per cui è causa - cfr. verbale ud. 31.1.2023), e E_ considerato inoltre che, secondo quanto riferito dalla teste l'accordo volto a dirottare Tes_1
i pagamenti verso il è intervenuto proprio tra e Parte_2 Persona_2
Pertanto, deve ritenersi inattendibile anche quest'ultimo (escusso Controparte_3 mediante prova delegata a Roma), essendo peraltro coinvolto in prima persona (anche dal punto di vista penale) nel fallimento.
Deve dunque ritenersi provato che le fatture azionate in via monitoria da parte del fallimento abbiano a oggetto le prestazioni effettuate da (in bonis) a favore di AR
e tuttavia oggetto di fatturazione da parte del E_ Parte_2 in forza dell'accordo (illecito) intercorso tra e
[...] Controparte_3 Testimone_2
A riprova, si evidenzia che i dati inseriti nelle fatture oggetto del ricorso monitorio sono stati riportati in maniera identica nelle fatture emesse dal (cfr. Parte_2 doc. 5 fasc. att.).
In virtù di tali considerazioni, i pagamenti effettuati dall'opponente a favore di
[...]
(cfr. doc. 4 fasc. att.) non rappresentano in alcun modo Parte_2 adempimento dell'obbligazione pecuniaria sussistente nei confronti di AR
(e ora del suo fallimento).
[...]
In conclusione, il decreto ingiuntivo deve essere confermato e dichiarato esecutivo (cfr. art. 653, co. 1 c.p.c.).
2.3 Passando ora a esaminare l'eccezione di compensazione formulata dall'opponente, il
Tribunale osserva quanto segue.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la compensazione, comportando un ampliamento della controversia, può assumere o il carattere di eccezione riconvenzionale, qualora la deduzione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero natura di domanda riconvenzionale, allorché tenda a un fine più ampio di quello della semplice difesa, quando cioè mira a ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 7924 del 27/10/1987, Rv.
455673 - 01; Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 538 del 1997).
6 Nel caso in esame, si ritiene che l'opponente abbia formulato un'eccezione riconvenzionale di compensazione, dal momento che la parte ha opposto la sussistenza del controcredito al solo fine di paralizzare (parzialmente) la pretesa avversaria.
Ciò premesso, deve essere valutata l'ammissibilità di un'eccezione di compensazione proposta successivamente alla dichiarazione di fallimento della società asseritamente debitrice.
In proposito, si rilevano nella giurisprudenza di legittimità due contrapposti orientamenti.
Secondo il primo, “in tema di fallimento, l'accertamento dei crediti vantati nei confronti della massa deve aver luogo con il medesimo rito previsto per i crediti concorsuali poiché il credito opposto in compensazione può essere riconosciuto soltanto in sede fallimentare e, anche se dedotto solo in via di eccezione, presuppone l'accertamento del debito del fallito” (cfr. Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 18691 del 04/09/2014, Rv. 632221 - 01; Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 16708 del 05/08/2020).
Altro orientamento ha invece affermato che “la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del debitore del fallito divenga liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico della obbligazione sia anteriore alla relativa dichiarazione, mentre è irrilevante che la sentenza di accertamento del controcredito intervenga successivamente alla stessa dichiarazione di fallimento” (Cass. civ., Sez. 1 - , Ordinanza n. 42008 del 30/12/2021, Rv. 663619 - 01).
Tuttavia, anche seguendo tale secondo orientamento, più favorevole per l'opponente,
l'eccezione di compensazione non può comunque trovare accoglimento, in considerazione del fatto che non ha in alcun modo allegato né tantomeno provato la E_ sussistenza del controcredito e, in particolare, il momento in cui quest'ultimo è sorto.
L'attrice, infatti, si è limitata a produrre il 'mastrino' relativo all'anno 2018 (cfr. doc. 9 fasc. att.), dal quale tuttavia non è possibile evincere il momento genetico dei crediti asseritamente vantati nei confronti di , con la conseguenza che non è possibile AR stabilirne l'effettiva anteriorità o meno rispetto all'intervenuta dichiarazione di fallimento.
Giova peraltro rammentare che “le scritture contabili, pur se regolarmente tenute, non hanno valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte, spettando sempre la loro valutazione al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116, primo comma, cod. proc. civ., la cui valutazione, se congruamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità” (Cass. civ., Sez. 3,
Sentenza n. 26216 del 06/12/2011, Rv. 620315 - 01).
Pertanto, considerato che l'opponente null'altro ha allegato e provato (oltre al già richiamato
'mastrino') relativamente ai crediti asseritamente vantati nei confronti della controparte, ritiene il Tribunale che l'eccezione proposta non possa essere accolta.
*** ** ***
§ 3. Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, devono essere integralmente poste a carico di parte attrice in opposizione (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3.9.2009, n. 19120: “nel
7 procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con
l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite”).
Esse vanno liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal d.m. 55/2014
(nella sua versione più aggiornata) per le controversie rientranti nello scaglione di riferimento. Valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria, minimi per quella decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata o assorbita ogni contraria istanza, deduzione, difesa o eccezione, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, conferma il E_ decreto ingiuntivo n. 2395/2021 emesso dal Tribunale di Brescia in data 17.6.2021, che dichiara esecutivo;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice in opposizione a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite che liquida in complessivi € 11.977,00 per compensi, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.
Brescia, 29 maggio 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in cancelleria e allegata al verbale d'udienza.
Il Giudice
Dott. Alfredo De Leonardis
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