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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C. 17422/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17422 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 112, presso lo studio dell'Avv. Donatella Giardino, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Daniela Iossa, presso il cui studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.
112, è elettivamente domiciliata e che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda con conferma della disciplina in atto.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.08.2024 , deduceva che aveva contratto matrimonio con Parte_1
in Napoli il 16.06.2016; che già prima, tra il 2011 e il 2012, le parti avevano iniziato la CP_1
convivenza in una casa di proprietà della resistente;
che dalla predetta unione era nato il figlio, in Per_1
data 15.05.2018; che la vita coniugale aveva sempre subito intromissioni da parte della famiglia della
, che abitava in un appartamento adiacente;
che la suocera, in possesso delle chiavi CP_1 dell'appartamento, era solita entrare senza bussare;
che pertanto la figlia non si era mai interessata né di cucinare né di fare le pulizie in casa, provvedendo a tutto la madre;
che sin dal 2011 le parti avevano lavorato insieme presso l'Associazione Scuola di Cinema- TV nella quale egli aveva assunto la carica di presidente e direttore, sistemando la situazione contabile e rielaborando completamente le strategie economiche e la gestione dei corsi;
che l'Associazione svolgeva corsi di vario genere ed era ben avviata, pertanto nel giugno 2022 le parti decidevano di costituire la società SDC nella quale Controparte_2
egli assumeva l'incarico di legale rappresentante, mentre la resistente, unitamente alla sorella e a CP_1
partecipavano come soci;
che egli si dimetteva formalmente dalla carica di presidente CP_3
dell'Associazione facendosi sostituire dal padre che nel 2023 entravano nel direttivo Persona_2
dell'Associazione anche la sorella della e la madre la qual cosa comportava l'inizio dei contrasti, in CP_1
quanto costoro intendevano imporre la loro presenza e le loro decisioni annullando di fatto la sua partecipazione;
che il 14 Febbraio 2024 la resistente gli comunicava di volersi separare rappresentando di aver già dato incarico ad un avvocato;
che egli, pur non condividendo tale decisione, insisteva per trovare una soluzione condivisa;
che nel frattempo la resistente andava via di casa e si trasferiva presso la madre portando con sé il figlio, pur continuando ad entrare e uscire dalla casa coniugale unitamente a tutti i componenti della sua famiglia al fine di esasperarlo per cercare in tutti i modi di ottenere una reazione da parte sua pronta a registrare tutto, in quanto egli era già molto provato della decisione della moglie;
che nonostante l'impegno dei legali, la resistente iniziava ad accusarlo in maniera infamante, anche alla presenza del figlio, e in data 28 luglio 2024 gli comunicava di voler interrompere qualsiasi trattativa per una separazione consensuale;
che sin dai primi mesi del 2023 la moglie aveva premeditato di liberarsi di lui;
che nell'aprile 2024 la resistente cambiava la serratura della sede dell'Associazione precludendogli l'accesso ai locali e il prelevamento di oggetti propri;
che allorquando egli aveva cercato di parlare con la resistente, quest'ultima aveva fatto intervenire i suoi genitori che avevano contribuito ad esasperare il rapporto familiare già atteso;
che la resistente non era mai riuscita a staccarsi dalla sua famiglia di origine che di fatto aveva condizionato qualunque decisione della loro famiglia;
che la moglie anche d'estate pretendeva di andare presso i propri genitori in una casa a Diamante;
che, a seguito della decisione della resistente di estrometterlo dall'attività dell'Associazione e di non voler contribuire a mezzo dell'Associazione all'iniziativa per cui era stata creata la società, di cui egli era legale rappresentante, egli era rimasto di fatto senza lavoro e senza reddito e con i problemi economici della società, destinata a fallire o a chiudere. Tutto quanto sopra premesso, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla , l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario CP_1 Per_1
alternato di settimana in settimana presso entrambi i genitori con conseguente mantenimento diretto del medesimo e divisione al 50% delle spese straordinarie, in subordine, qualora il minore fosse stato collocato presso la madre, prevedere una disciplina dei tempi di permanenza presso il padre che tenesse conto del forte legame tra il minore e il genitore;
in ogni caso porsi a carico della resistente un contributo al suo mantenimento di euro 600,00, con riserva di agire per il risarcimento dei danni.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Si costituiva la quale, spiegando domanda riconvenzionale, non si opponeva alla CP_1
domanda di separazione avanzata da parte ricorrente, ma chiedeva che essa fosse addebitata a quest'ultima. Contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepiva che il ricorrente aveva rappresentato una realtà dei fatti totalmente difforme dal vero. Deduceva che durante la gravidanza, in occasione di un controllo ecografico, fu comunicato che il bambino era affetto da una schisi del labbro e del palato;
che il marito non reagì bene a quella notizia e chiese alla moglie di interrompere la gravidanza, decisione alla quale ella si oppose fermamente;
che da quel momento in poi il Pt_1
iniziò a soffrire di ansia e depressione e a mostrare segni di irritabilità distacco e negatività; che, a seguito della nascita, fu sottoposto a due interventi chirurgici e successivi controlli e in tali Per_1
occasioni il non le fu di supporto;
che ella affrontò tali situazioni con l'aiuto soltanto della Pt_1
propria famiglia;
che nel giugno 2019 il ricorrente mentre era alla guida dell'auto sulla quale viaggiava con la moglie e il neonato, si addormentò provocando la distruzione dell'autoveicolo; che questo evento la portò ad avere serie preoccupazioni sulle condizioni di salute del marito;
che durante la pandemia la situazione peggiorò ulteriormente, infatti, mentre ella cercava di far sopravvivere l'Associazione organizzando corsi online, il marito non solo non le era di supporto, ma addirittura ostacolava tali iniziative;
che il iniziò ad assumere comportamenti fisicamente e Pt_1
psicologicamente violenti alternati a periodi di finto pentimento;
che nel mese di Marzo 2021 ella scoprì nella tasca dell'accappatoio del marito un pacchetto di sigarette con dentro una bustina contenente polvere bianca, presumibilmente cocaina, delle carte rigide e una piccola cannuccia di acciaio;
che, a seguito della richiesta di spiegazioni, il marito le disse che quelle cose appartenevano ad un amico;
che nel settembre 2021 il venne ricoverato d'urgenza per un'ulcera perforata e Pt_1
in quella occasione ella apprese che la causa poteva essere legata all'uso di sostanze stupefacenti;
che, superati i problemi di salute, il marito riprese ad avere comportamenti violenti nei suoi confronti;
che pertanto nel mese di ottobre 2022 ella gli propose di iniziare un percorso di supporto psicologico di coppia, effettivamente poi iniziato, nonostante la poca convinzione del ricorrente, e successivamente interrotto;
che nei mesi successivi ella rinveniva nuovamente delle sostanze stupefacenti nella tasca del cappotto del marito;
che a quel punto ella lo affrontava comunicandogli che non aveva più intenzione di tollerare questo comportamento e voleva la separazione;
che il marito iniziò a scagliarle degli oggetti contro e a zittirla con le mani intorno al collo, tutto alla presenza del figlio;
che a soccorrerla intervennero i genitori e i suoceri e quella sera ella decise di trasferirsi presso i propri genitori;
che dopo qualche settimana, attese le insistenze del marito, ella decise di fare ritorno a casa per tentare una riconciliazione, ma la situazione non migliorò fino a quando la sera del 12 Febbraio 2024 il perse nuovamente il controllo iniziando a urlare e a Pt_1
dare pugni nel muro a distruggere vari oggetti, pertanto ella decise di trasferirsi nuovamente presso i propri genitori;
che nei mesi successivi seguì una mediazione tra gli avvocati nel tentativo di raggiungere un accordo;
che in data 25 luglio 2024 il ricorrente, in preda ad un ennesimo stato d'ira, danneggiava l'appartamento, bucava le pareti di casa, strappava gli impianti elettrici, apponeva catene agli armadi eccetera;
che pertanto la separazione non era addebitabile ad essa resistente bensì al ricorrente;
che il ricorrente era laureato in Economia Aziendale presso l'Università Federico II e specializzato in Management dei sistemi Informativi per la Comunicazione Visiva presso l'Università Bocconi di Milano, mentre ella era laureata in Sociologia ad indirizzo comunicazione e
Mass Media presso l'Università Federico II di Napoli ed era socio fondatore, unitamente al padre ed al fratello, dell'Associazione www.scuoladicinema.tv costituita il 10.02.2009 già prima di conoscere il che ella si occupava delle attività didattiche formative dell'associazione, Pt_1
mentre la gestione contabile amministrative era affida a terze persone fino a quando tali funzioni furono ricoperte dal il quale nel tempo aveva sempre avuto una cattiva gestione delle finanze Pt_1 dell'Associazione esponendo la stessa anche ad uno sfratto per morosità e causando il blocco del finanziamento pubblico “RESTO AL SUD” concesso alla società che Controparte_4
pertanto le cause del fallimento lavorativo del ricorrente erano da ricondursi alla sua incapacità dovuta a cause certamente diverse dalla “intromissione/estromissione” di soggetti terzi. Concludeva pertanto chiedendo addebitare la separazione al ricorrente rigettare la domanda di quest'ultimo volta la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé, disporre l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre cui assegnare la casa coniugale, disciplinare i tempi di permanenza presso il padre seguendo le modalità in atto, quindi martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21, a settimane alterne dal sabato alle 09:30 sino alla domenica alle
20:00 con pernottamento presso il nonno paterno dove il ricorrente risiedeva, porre a carico del ricorrente la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore oltre alle valutazione Istat e 50% delle spese straordinarie
All'udienza del 26.11.2024 all'esito della comparizione personale delle parti, i procuratori rappresentavano che non era stato possibile raggiungere un accordo per la distanza in ordine agli aspetti economici, ma concordavano in ordine alla circostanza che attualmente i rapporti, rispetto alla gestione del figlio, erano abbastanza sereni. Il Giudice adottava i provvedimenti temporanei urgenti, rigettava le richieste istruttorie e invitava le parti alla discussione orale.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai definitivamente cessata da febbraio 2024, come dichiarato dalle parti in udienza, e tenuto altresì conto della gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente rivolte, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conse- guente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie il ricorrente ha individuato la causa della separazione nel comportamento eccessivamente invadente della madre della resistente e nella incapacità di quest'ultima di rendersi autonoma rispetto alla propria famiglia di origine, sia nell'attività professionale sia nella vita personale e quindi nella sua nuova famiglia;
ma tali generiche allegazioni non sono state corredate dalla descrizione di specifici comportamenti della resistente tali da consentire una valutazione degli stessi in termini di violazione dei doveri coniugali e di accertarne l'efficacia causale rispetto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare tutti gli episodi più dettagliatamente riportati in ricorso si riferiscono ad epoca successiva al Febbraio 2024 ovvero allorquando le parti ormai già avevano deciso di separarsi;
in ordine alla fase pregressa della vita coniugale, dopo la descrizione dell'attività dell'associazione e della costituzione della società , nulla si precisa, deducendosi direttamente che in Controparte_2
data 14 Febbraio 2024 la resistente comunicò al ricorrente la propria intenzione di separarsi, senza allegare le specifiche cause del fallimento dell'unione coniugale se non genericamente prospettando un disegno già premeditato dalla e dai suoi familiari per estrometterlo dall'Associazione, CP_1
prima, e dalla vita coniugale dopo.
I capitoli prova che ricalcano, in parte la medesima genericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, e in parte vertono su circostanze irrilevanti, in quanto verificatesi successivamente alla maturazione della crisi, non sono stati ammessi dal giudice delegato con valutazione assolutamente condivisa dal collegio.
La resistente, nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, ha individuato la causa della crisi del matrimonio nella condotta del ricorrente, ma la domanda è rimasta del tutto sfornita di prova, atteso che i capitoli articolati non sono stati ammessi in quanto formulati in maniera assolutamente generica, comunque non idonei a provare l'efficacia disgregante dei comportamenti di controparte sulla vita familiare, o irrilevanti in quanto tesi a provare circostanze verificatesi quando ormai la crisi era irrimediabilmente in atto.
In mancanza di prova della certa riconducibilità all'uno o all'altra parte della crisi della fine dell'unione per violazione dei doveri coniugali la pronuncia di separazione va resa ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore di sei anni, sulla base di quanto emerso in udienza, le parti hanno trovato un equilibrio. Si Per_1
ritiene pertanto conforme all'interesse del minore l'affidamento condiviso del medesimo ad entrambi i genitori, come peraltro chiesto da ambedue, con residenza privilegiata presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale. Sul punto va evidenziato che la richiesta del ricorrente di disciplinare la permanenza del minore presso i genitori con tempo paritario, a settimane alterne, non appare rispondente all'interesse dello stesso che, attesa l'età ha bisogno di maggiore stabilità e regolarità nella vita quotidiana, esigenze alle quali non può farsi fronte che prevedendo la collocazione prevalente presso uno dei due genitori, che allo stato non può che individuarsi nella madre, tenuto conto che con tale figura genitoriale egli ha sempre convissuto;
soluzione di fatto già praticata dalle parti.
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza presso il padre si ritiene di confermare la disciplina adottata in via provvisoria in conformità a quella concordata dalle parti, pertanto, in mancanza di diversi accordi, resterà con il padre martedì e il giovedì dall'uscita da scuola Per_1
fino alle 21,00, nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00, e, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Venendo ai provvedimenti di carattere economico, attesa la mancanza assoluta di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale delle parti, tenuto conto dell'età del minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, del tenore di vita presumibilmente goduto dalla famiglia in costanza di convivenza desumibile sulla base delle allegazioni delle parti – al riguardo si evidenzia che la famiglia ha vissuto in una casa di proprietà della resistente, il bambino frequenta una scuola parastatale che ha un costo mensile di € 350,00 più i costi extra per gli sport, le parti non percepiscono l'Assegno Unico perché non ne hanno mai fatto richiesta - della capacità lavorativa dell'obbligato, ma anche della necessità per lo stesso di trovare una diversa collocazione nel mondo del lavoro, si ritiene proporzionata la quantificazione operata in via provvisoria, ponendosi a carico del ricorrente un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, CP_1
individuate come da protocollo del Tribunale di Napoli del 7.3.2018.
Il ricorrente ha poi formulato poi domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento, omettendo di fornire la prova dei relativi presupposti. Tale domanda va pertanto rigettata
Passando infine alle spese di lite, la reciproca soccombenza delle parti, la natura e l'esito del giudizio ne giustificano la compensazione integrale
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto n.12, parte I, reg. Atti Parte_1 CP_1
Matrimonio anno 2016);
b) Rigetta le domande di addebito:
c) Dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e Per_1
disciplinandone i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva;
d) Assegna la casa coniugale a;
CP_1
e) Pone a carico di l'obbligo di versare in favore di , entro il giorno 5 di ciascun Parte_1 CP_1
mese, la somma di Euro 300,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018 firmato dal Presidente del Tribunale di Napoli e il COA di
Napoli ed oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dal mese di gennaio 2026;
f) Rigetta la domanda del ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento per sé;
g) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile); h) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 17422 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Separazione giudiziale promossa con ricorso
DA
(nato a [...] il [...], C.F. ), elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 112, presso lo studio dell'Avv. Donatella Giardino, dalla quale è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliata presso l'avv. Daniela Iossa, presso il cui studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.
112, è elettivamente domiciliata e che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda con conferma della disciplina in atto.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 21.08.2024 , deduceva che aveva contratto matrimonio con Parte_1
in Napoli il 16.06.2016; che già prima, tra il 2011 e il 2012, le parti avevano iniziato la CP_1
convivenza in una casa di proprietà della resistente;
che dalla predetta unione era nato il figlio, in Per_1
data 15.05.2018; che la vita coniugale aveva sempre subito intromissioni da parte della famiglia della
, che abitava in un appartamento adiacente;
che la suocera, in possesso delle chiavi CP_1 dell'appartamento, era solita entrare senza bussare;
che pertanto la figlia non si era mai interessata né di cucinare né di fare le pulizie in casa, provvedendo a tutto la madre;
che sin dal 2011 le parti avevano lavorato insieme presso l'Associazione Scuola di Cinema- TV nella quale egli aveva assunto la carica di presidente e direttore, sistemando la situazione contabile e rielaborando completamente le strategie economiche e la gestione dei corsi;
che l'Associazione svolgeva corsi di vario genere ed era ben avviata, pertanto nel giugno 2022 le parti decidevano di costituire la società SDC nella quale Controparte_2
egli assumeva l'incarico di legale rappresentante, mentre la resistente, unitamente alla sorella e a CP_1
partecipavano come soci;
che egli si dimetteva formalmente dalla carica di presidente CP_3
dell'Associazione facendosi sostituire dal padre che nel 2023 entravano nel direttivo Persona_2
dell'Associazione anche la sorella della e la madre la qual cosa comportava l'inizio dei contrasti, in CP_1
quanto costoro intendevano imporre la loro presenza e le loro decisioni annullando di fatto la sua partecipazione;
che il 14 Febbraio 2024 la resistente gli comunicava di volersi separare rappresentando di aver già dato incarico ad un avvocato;
che egli, pur non condividendo tale decisione, insisteva per trovare una soluzione condivisa;
che nel frattempo la resistente andava via di casa e si trasferiva presso la madre portando con sé il figlio, pur continuando ad entrare e uscire dalla casa coniugale unitamente a tutti i componenti della sua famiglia al fine di esasperarlo per cercare in tutti i modi di ottenere una reazione da parte sua pronta a registrare tutto, in quanto egli era già molto provato della decisione della moglie;
che nonostante l'impegno dei legali, la resistente iniziava ad accusarlo in maniera infamante, anche alla presenza del figlio, e in data 28 luglio 2024 gli comunicava di voler interrompere qualsiasi trattativa per una separazione consensuale;
che sin dai primi mesi del 2023 la moglie aveva premeditato di liberarsi di lui;
che nell'aprile 2024 la resistente cambiava la serratura della sede dell'Associazione precludendogli l'accesso ai locali e il prelevamento di oggetti propri;
che allorquando egli aveva cercato di parlare con la resistente, quest'ultima aveva fatto intervenire i suoi genitori che avevano contribuito ad esasperare il rapporto familiare già atteso;
che la resistente non era mai riuscita a staccarsi dalla sua famiglia di origine che di fatto aveva condizionato qualunque decisione della loro famiglia;
che la moglie anche d'estate pretendeva di andare presso i propri genitori in una casa a Diamante;
che, a seguito della decisione della resistente di estrometterlo dall'attività dell'Associazione e di non voler contribuire a mezzo dell'Associazione all'iniziativa per cui era stata creata la società, di cui egli era legale rappresentante, egli era rimasto di fatto senza lavoro e senza reddito e con i problemi economici della società, destinata a fallire o a chiudere. Tutto quanto sopra premesso, chiedeva la pronuncia della separazione personale dei coniugi con addebito alla , l'affidamento condiviso del minore con collocamento paritario CP_1 Per_1
alternato di settimana in settimana presso entrambi i genitori con conseguente mantenimento diretto del medesimo e divisione al 50% delle spese straordinarie, in subordine, qualora il minore fosse stato collocato presso la madre, prevedere una disciplina dei tempi di permanenza presso il padre che tenesse conto del forte legame tra il minore e il genitore;
in ogni caso porsi a carico della resistente un contributo al suo mantenimento di euro 600,00, con riserva di agire per il risarcimento dei danni.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti ex art. 473 bis 21 c.p.c..
Si costituiva la quale, spiegando domanda riconvenzionale, non si opponeva alla CP_1
domanda di separazione avanzata da parte ricorrente, ma chiedeva che essa fosse addebitata a quest'ultima. Contestava tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepiva che il ricorrente aveva rappresentato una realtà dei fatti totalmente difforme dal vero. Deduceva che durante la gravidanza, in occasione di un controllo ecografico, fu comunicato che il bambino era affetto da una schisi del labbro e del palato;
che il marito non reagì bene a quella notizia e chiese alla moglie di interrompere la gravidanza, decisione alla quale ella si oppose fermamente;
che da quel momento in poi il Pt_1
iniziò a soffrire di ansia e depressione e a mostrare segni di irritabilità distacco e negatività; che, a seguito della nascita, fu sottoposto a due interventi chirurgici e successivi controlli e in tali Per_1
occasioni il non le fu di supporto;
che ella affrontò tali situazioni con l'aiuto soltanto della Pt_1
propria famiglia;
che nel giugno 2019 il ricorrente mentre era alla guida dell'auto sulla quale viaggiava con la moglie e il neonato, si addormentò provocando la distruzione dell'autoveicolo; che questo evento la portò ad avere serie preoccupazioni sulle condizioni di salute del marito;
che durante la pandemia la situazione peggiorò ulteriormente, infatti, mentre ella cercava di far sopravvivere l'Associazione organizzando corsi online, il marito non solo non le era di supporto, ma addirittura ostacolava tali iniziative;
che il iniziò ad assumere comportamenti fisicamente e Pt_1
psicologicamente violenti alternati a periodi di finto pentimento;
che nel mese di Marzo 2021 ella scoprì nella tasca dell'accappatoio del marito un pacchetto di sigarette con dentro una bustina contenente polvere bianca, presumibilmente cocaina, delle carte rigide e una piccola cannuccia di acciaio;
che, a seguito della richiesta di spiegazioni, il marito le disse che quelle cose appartenevano ad un amico;
che nel settembre 2021 il venne ricoverato d'urgenza per un'ulcera perforata e Pt_1
in quella occasione ella apprese che la causa poteva essere legata all'uso di sostanze stupefacenti;
che, superati i problemi di salute, il marito riprese ad avere comportamenti violenti nei suoi confronti;
che pertanto nel mese di ottobre 2022 ella gli propose di iniziare un percorso di supporto psicologico di coppia, effettivamente poi iniziato, nonostante la poca convinzione del ricorrente, e successivamente interrotto;
che nei mesi successivi ella rinveniva nuovamente delle sostanze stupefacenti nella tasca del cappotto del marito;
che a quel punto ella lo affrontava comunicandogli che non aveva più intenzione di tollerare questo comportamento e voleva la separazione;
che il marito iniziò a scagliarle degli oggetti contro e a zittirla con le mani intorno al collo, tutto alla presenza del figlio;
che a soccorrerla intervennero i genitori e i suoceri e quella sera ella decise di trasferirsi presso i propri genitori;
che dopo qualche settimana, attese le insistenze del marito, ella decise di fare ritorno a casa per tentare una riconciliazione, ma la situazione non migliorò fino a quando la sera del 12 Febbraio 2024 il perse nuovamente il controllo iniziando a urlare e a Pt_1
dare pugni nel muro a distruggere vari oggetti, pertanto ella decise di trasferirsi nuovamente presso i propri genitori;
che nei mesi successivi seguì una mediazione tra gli avvocati nel tentativo di raggiungere un accordo;
che in data 25 luglio 2024 il ricorrente, in preda ad un ennesimo stato d'ira, danneggiava l'appartamento, bucava le pareti di casa, strappava gli impianti elettrici, apponeva catene agli armadi eccetera;
che pertanto la separazione non era addebitabile ad essa resistente bensì al ricorrente;
che il ricorrente era laureato in Economia Aziendale presso l'Università Federico II e specializzato in Management dei sistemi Informativi per la Comunicazione Visiva presso l'Università Bocconi di Milano, mentre ella era laureata in Sociologia ad indirizzo comunicazione e
Mass Media presso l'Università Federico II di Napoli ed era socio fondatore, unitamente al padre ed al fratello, dell'Associazione www.scuoladicinema.tv costituita il 10.02.2009 già prima di conoscere il che ella si occupava delle attività didattiche formative dell'associazione, Pt_1
mentre la gestione contabile amministrative era affida a terze persone fino a quando tali funzioni furono ricoperte dal il quale nel tempo aveva sempre avuto una cattiva gestione delle finanze Pt_1 dell'Associazione esponendo la stessa anche ad uno sfratto per morosità e causando il blocco del finanziamento pubblico “RESTO AL SUD” concesso alla società che Controparte_4
pertanto le cause del fallimento lavorativo del ricorrente erano da ricondursi alla sua incapacità dovuta a cause certamente diverse dalla “intromissione/estromissione” di soggetti terzi. Concludeva pertanto chiedendo addebitare la separazione al ricorrente rigettare la domanda di quest'ultimo volta la corresponsione di un assegno di mantenimento per sé, disporre l'affidamento condiviso del minore con collocazione prevalente presso la madre cui assegnare la casa coniugale, disciplinare i tempi di permanenza presso il padre seguendo le modalità in atto, quindi martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle 21, a settimane alterne dal sabato alle 09:30 sino alla domenica alle
20:00 con pernottamento presso il nonno paterno dove il ricorrente risiedeva, porre a carico del ricorrente la somma di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento del minore oltre alle valutazione Istat e 50% delle spese straordinarie
All'udienza del 26.11.2024 all'esito della comparizione personale delle parti, i procuratori rappresentavano che non era stato possibile raggiungere un accordo per la distanza in ordine agli aspetti economici, ma concordavano in ordine alla circostanza che attualmente i rapporti, rispetto alla gestione del figlio, erano abbastanza sereni. Il Giudice adottava i provvedimenti temporanei urgenti, rigettava le richieste istruttorie e invitava le parti alla discussione orale.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 1^ co. c.c.. Ed invero, ritiene il Collegio che risulta incontrovertibilmente provato il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale. Tenuto conto che la convivenza è ormai definitivamente cessata da febbraio 2024, come dichiarato dalle parti in udienza, e tenuto altresì conto della gravità delle accuse che le parti si sono reciprocamente rivolte, è agevole presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conse- guente venir meno della comunione materiale e spirituale, che deve costantemente presiedere all' unione coniugale.
Entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito.
In linea generale deve rilevarsi che ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza. In altre parole si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto, se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che
"in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ.,
16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896).
Ciò premesso, deve osservarsi che nel caso di specie il ricorrente ha individuato la causa della separazione nel comportamento eccessivamente invadente della madre della resistente e nella incapacità di quest'ultima di rendersi autonoma rispetto alla propria famiglia di origine, sia nell'attività professionale sia nella vita personale e quindi nella sua nuova famiglia;
ma tali generiche allegazioni non sono state corredate dalla descrizione di specifici comportamenti della resistente tali da consentire una valutazione degli stessi in termini di violazione dei doveri coniugali e di accertarne l'efficacia causale rispetto all'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. In particolare tutti gli episodi più dettagliatamente riportati in ricorso si riferiscono ad epoca successiva al Febbraio 2024 ovvero allorquando le parti ormai già avevano deciso di separarsi;
in ordine alla fase pregressa della vita coniugale, dopo la descrizione dell'attività dell'associazione e della costituzione della società , nulla si precisa, deducendosi direttamente che in Controparte_2
data 14 Febbraio 2024 la resistente comunicò al ricorrente la propria intenzione di separarsi, senza allegare le specifiche cause del fallimento dell'unione coniugale se non genericamente prospettando un disegno già premeditato dalla e dai suoi familiari per estrometterlo dall'Associazione, CP_1
prima, e dalla vita coniugale dopo.
I capitoli prova che ricalcano, in parte la medesima genericità delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, e in parte vertono su circostanze irrilevanti, in quanto verificatesi successivamente alla maturazione della crisi, non sono stati ammessi dal giudice delegato con valutazione assolutamente condivisa dal collegio.
La resistente, nel contestare tutto quanto ex adverso dedotto, ha individuato la causa della crisi del matrimonio nella condotta del ricorrente, ma la domanda è rimasta del tutto sfornita di prova, atteso che i capitoli articolati non sono stati ammessi in quanto formulati in maniera assolutamente generica, comunque non idonei a provare l'efficacia disgregante dei comportamenti di controparte sulla vita familiare, o irrilevanti in quanto tesi a provare circostanze verificatesi quando ormai la crisi era irrimediabilmente in atto.
In mancanza di prova della certa riconducibilità all'uno o all'altra parte della crisi della fine dell'unione per violazione dei doveri coniugali la pronuncia di separazione va resa ai sensi del comma 1 dell'art 151 c.c.
Quanto alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore di sei anni, sulla base di quanto emerso in udienza, le parti hanno trovato un equilibrio. Si Per_1
ritiene pertanto conforme all'interesse del minore l'affidamento condiviso del medesimo ad entrambi i genitori, come peraltro chiesto da ambedue, con residenza privilegiata presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale. Sul punto va evidenziato che la richiesta del ricorrente di disciplinare la permanenza del minore presso i genitori con tempo paritario, a settimane alterne, non appare rispondente all'interesse dello stesso che, attesa l'età ha bisogno di maggiore stabilità e regolarità nella vita quotidiana, esigenze alle quali non può farsi fronte che prevedendo la collocazione prevalente presso uno dei due genitori, che allo stato non può che individuarsi nella madre, tenuto conto che con tale figura genitoriale egli ha sempre convissuto;
soluzione di fatto già praticata dalle parti.
Quanto alla disciplina dei tempi di permanenza presso il padre si ritiene di confermare la disciplina adottata in via provvisoria in conformità a quella concordata dalle parti, pertanto, in mancanza di diversi accordi, resterà con il padre martedì e il giovedì dall'uscita da scuola Per_1
fino alle 21,00, nonché, a settimane alterne, dal sabato mattina alle ore 10,00 fino alla domenica sera alle ore 21,00, e, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 6 gennaio e così il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis, infine, quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il 30 maggio di ciascun anno.
Venendo ai provvedimenti di carattere economico, attesa la mancanza assoluta di qualsivoglia documentazione di carattere reddituale delle parti, tenuto conto dell'età del minore, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, del tenore di vita presumibilmente goduto dalla famiglia in costanza di convivenza desumibile sulla base delle allegazioni delle parti – al riguardo si evidenzia che la famiglia ha vissuto in una casa di proprietà della resistente, il bambino frequenta una scuola parastatale che ha un costo mensile di € 350,00 più i costi extra per gli sport, le parti non percepiscono l'Assegno Unico perché non ne hanno mai fatto richiesta - della capacità lavorativa dell'obbligato, ma anche della necessità per lo stesso di trovare una diversa collocazione nel mondo del lavoro, si ritiene proporzionata la quantificazione operata in via provvisoria, ponendosi a carico del ricorrente un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio da versare a entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, CP_1
individuate come da protocollo del Tribunale di Napoli del 7.3.2018.
Il ricorrente ha poi formulato poi domanda diretta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento, omettendo di fornire la prova dei relativi presupposti. Tale domanda va pertanto rigettata
Passando infine alle spese di lite, la reciproca soccombenza delle parti, la natura e l'esito del giudizio ne giustificano la compensazione integrale
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da così provvede: Parte_1
a) Pronunzia la separazione personale dei coniugi e (atto n.12, parte I, reg. Atti Parte_1 CP_1
Matrimonio anno 2016);
b) Rigetta le domande di addebito:
c) Dispone l'affido condiviso di ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e Per_1
disciplinandone i tempi di permanenza presso il padre come in parte motiva;
d) Assegna la casa coniugale a;
CP_1
e) Pone a carico di l'obbligo di versare in favore di , entro il giorno 5 di ciascun Parte_1 CP_1
mese, la somma di Euro 300,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del 2018 firmato dal Presidente del Tribunale di Napoli e il COA di
Napoli ed oltre rivalutazione ISTAT con decorrenza dal mese di gennaio 2026;
f) Rigetta la domanda del ricorrente volta ad ottenere un assegno di mantenimento per sé;
g) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396
(Ordinamento dello Stato Civile); h) Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 6.12.2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino