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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2873 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione V civile
R.G. 3231/2024
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 10:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Maria Grazia Serafin Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MARTINO GIOVANNA;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. COSTANTINO CARLO ALBERTO;
Avv. CHIOZZA ANNA;
presente anche in sost.
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Claudio Danilo Gallinaro
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Marianna D'Avino La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza dell'8 maggio 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 3231/2024
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 19129/23 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato la Controparte_1 Parte_1
al pagamento della somma di € 1.861,39 a titolo di risarcimento dei danni arrecati
[...]
alla vettura Mercedes di proprietà dell'attore, che in data 13 settembre 2019 - mentre percorreva l'autostrada A14 - aveva urtato un cuneo di grosse dimensioni ubicato sul manto stradale, e ha posto a carico della parte convenuta le spese di lite.
La ha proposto appello avverso la citata sentenza e Parte_1
ha chiesto, in riforma della pronuncia, il rigetto della domanda attorea, con il riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha Controparte_1
contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese.
La causa è stata rinviata per discussione orale all'udienza dell'8 maggio 2025. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da che (secondo la prospettazione contenuta nell'atto di Controparte_1
citazione) alle ore 14.40 circa del 13 settembre 2019 mentre percorreva l'autostrada
A14 con direzione Nord-Sud alla guida del proprio veicolo Mercedes classe R tg
DM255JV, nel corso di una manovra di sorpasso eseguita all'altezza del chilometro
448, aveva urtato un cuneo di grosse dimensioni;
l'ostacolo non era evitabile, atteso che in quel momento la corsia di destra era occupata dal veicolo che l'attore stava sorpassando;
a causa dell'impatto la Mercedes aveva riportato danni per la cui riparazione si era reso necessario l'esborso di € 8.458,88, oltre a € 958,00 per il noleggio di un veicolo sostitutivo.
Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità dell'evento lesivo fosse da ascrivere alla società convenuta, quale custode del tratto autostradale, e ha accolto la domanda risarcitoria nella minor misura di € 1.738,39 iva inclusa, corrispondente ai danni effettivamente patiti dal mezzo, oltre a € 123,00, pari all'esborso documentato per il noleggio dell'auto sostitutiva.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
E' incontestato che il danno lamentato dal è conseguito all'impatto CP_1
dell'auto di sua proprietà con un cuneo di grosse dimensioni che si trovava sulla corsia di sorpasso del tratto autostradale in contestazione, verosimilmente perso da un veicolo passato in precedenza.
Sussiste certamente in capo alla l'obbligo di Parte_1
custodia del bene di sua proprietà; va, tuttavia, richiamato il principio dettato dalla
Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante
l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi” (Cass.
11096/2020), soprattutto laddove l'evento imprevisto si verifichi “con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode.” (Cass. 11140/24).
Nel caso in esame, dalle rilevazioni effettuate dagli Agenti della Polizia Stradale, che registrano su apposito report tutti gli accadimenti della giornata, è emerso che nelle ore precedenti al fatto in esame non era pervenuta alcuna segnalazione relativa all'ostacolo oggetto di causa, a dimostrazione che la perdita del cuneo si era verificata poco prima dell'evento.
Il teste ha confermato che l'autostrada è pattugliata con un Testimone_1
furgone dotato di appositi lampeggianti, tutti i giorni 24 ore su 24, senza sosta;
la tratta oggetto di verifica è di circa 90 km, rispettivamente a scendere e a salire, cosicché è necessario un certo lasso di tempo per il controllo dell'intero percorso.
Come confermato dal teste suindicato e attestato dal report, la richiesta d'intervento è pervenuta alle ore 14,41 del 13 settembre 2019 e il mezzo è arrivato sul posto alle ore 14,56, con piena tempestività.
Le misure di controllo approntate dall'appellante a tutela degli utenti superano, quindi, il vaglio di diligenza e proporzionalità in relazione allo stato dei luoghi, non essendo evidentemente pretendibile una verifica contemporanea dell'intero percorso autostradale.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare che la perdita del cuneo è avvenuta prima che la società proprietaria potesse rimuovere l'ostacolo, che rappresenta, per l'effetto, un elemento di pericolo imprevedibile tale da integrare gli estremi del caso fortuito.
L'originaria convenuta ha fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. e ne va, di conseguenza esclusa la responsabilità.
In riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da deve essere, quindi, respinta. Controparte_1
Le spese, che seguono la soccombenza nel doppio grado di giudizio, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari (attesa la natura della controversia e delle questioni esaminate), con espunzione per il presente gravame della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in un solo rinvio e la seconda non si è tenuta affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
19129/2023 emessa dal Tribunale di Roma, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da
[...]
Controparte_1
2) condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo in € 1.278,00 e per il secondo in complessivi € 1.152,00, di cui € 150,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
Sezione V civile
R.G. 3231/2024
All'udienza collegiale del giorno 08/05/2025 ore 10:00
Dott.ssa Marianna D'Avino Presidente Dott.ssa Maria Grazia Serafin Relatore
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Giudice
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. MARTINO GIOVANNA;
presente
Appellato/i
Controparte_1
Avv. COSTANTINO CARLO ALBERTO;
Avv. CHIOZZA ANNA;
presente anche in sost.
***
Le parti discutono oralmente la causa, si riportano ai rispettivi scritti difensivi e ne richiedono l'accoglimento, opponendosi ad ogni avversa richiesta.
La Corte decide la causa con sentenza di cui darà lettura in udienza all'esito della camera di consiglio, che viene depositata in telematico e che costituisce parte integrante del presente verbale
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott. Claudio Danilo Gallinaro
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Marianna D'Avino La Corte, al termine della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato all'udienza dell'8 maggio 2025 la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
La Corte così composta: dr.ssa Marianna D'Avino Presidente dr.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera rel. dr.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado instaurata tra le parti indicate nel verbale che precede e iscritta al numero 3231/2024
RAGIONI DEL DECIDERE IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 19129/23 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da ha condannato la Controparte_1 Parte_1
al pagamento della somma di € 1.861,39 a titolo di risarcimento dei danni arrecati
[...]
alla vettura Mercedes di proprietà dell'attore, che in data 13 settembre 2019 - mentre percorreva l'autostrada A14 - aveva urtato un cuneo di grosse dimensioni ubicato sul manto stradale, e ha posto a carico della parte convenuta le spese di lite.
La ha proposto appello avverso la citata sentenza e Parte_1
ha chiesto, in riforma della pronuncia, il rigetto della domanda attorea, con il riconoscimento delle spese del doppio grado di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito che ha Controparte_1
contestato la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese.
La causa è stata rinviata per discussione orale all'udienza dell'8 maggio 2025. Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata in primo grado da che (secondo la prospettazione contenuta nell'atto di Controparte_1
citazione) alle ore 14.40 circa del 13 settembre 2019 mentre percorreva l'autostrada
A14 con direzione Nord-Sud alla guida del proprio veicolo Mercedes classe R tg
DM255JV, nel corso di una manovra di sorpasso eseguita all'altezza del chilometro
448, aveva urtato un cuneo di grosse dimensioni;
l'ostacolo non era evitabile, atteso che in quel momento la corsia di destra era occupata dal veicolo che l'attore stava sorpassando;
a causa dell'impatto la Mercedes aveva riportato danni per la cui riparazione si era reso necessario l'esborso di € 8.458,88, oltre a € 958,00 per il noleggio di un veicolo sostitutivo.
Il Tribunale ha ritenuto che la responsabilità dell'evento lesivo fosse da ascrivere alla società convenuta, quale custode del tratto autostradale, e ha accolto la domanda risarcitoria nella minor misura di € 1.738,39 iva inclusa, corrispondente ai danni effettivamente patiti dal mezzo, oltre a € 123,00, pari all'esborso documentato per il noleggio dell'auto sostitutiva.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
E' incontestato che il danno lamentato dal è conseguito all'impatto CP_1
dell'auto di sua proprietà con un cuneo di grosse dimensioni che si trovava sulla corsia di sorpasso del tratto autostradale in contestazione, verosimilmente perso da un veicolo passato in precedenza.
Sussiste certamente in capo alla l'obbligo di Parte_1
custodia del bene di sua proprietà; va, tuttavia, richiamato il principio dettato dalla
Corte di Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante
l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi” (Cass.
11096/2020), soprattutto laddove l'evento imprevisto si verifichi “con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode.” (Cass. 11140/24).
Nel caso in esame, dalle rilevazioni effettuate dagli Agenti della Polizia Stradale, che registrano su apposito report tutti gli accadimenti della giornata, è emerso che nelle ore precedenti al fatto in esame non era pervenuta alcuna segnalazione relativa all'ostacolo oggetto di causa, a dimostrazione che la perdita del cuneo si era verificata poco prima dell'evento.
Il teste ha confermato che l'autostrada è pattugliata con un Testimone_1
furgone dotato di appositi lampeggianti, tutti i giorni 24 ore su 24, senza sosta;
la tratta oggetto di verifica è di circa 90 km, rispettivamente a scendere e a salire, cosicché è necessario un certo lasso di tempo per il controllo dell'intero percorso.
Come confermato dal teste suindicato e attestato dal report, la richiesta d'intervento è pervenuta alle ore 14,41 del 13 settembre 2019 e il mezzo è arrivato sul posto alle ore 14,56, con piena tempestività.
Le misure di controllo approntate dall'appellante a tutela degli utenti superano, quindi, il vaglio di diligenza e proporzionalità in relazione allo stato dei luoghi, non essendo evidentemente pretendibile una verifica contemporanea dell'intero percorso autostradale.
L'istruttoria espletata ha consentito di accertare che la perdita del cuneo è avvenuta prima che la società proprietaria potesse rimuovere l'ostacolo, che rappresenta, per l'effetto, un elemento di pericolo imprevedibile tale da integrare gli estremi del caso fortuito.
L'originaria convenuta ha fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c. e ne va, di conseguenza esclusa la responsabilità.
In riforma della sentenza impugnata, la domanda risarcitoria proposta da deve essere, quindi, respinta. Controparte_1
Le spese, che seguono la soccombenza nel doppio grado di giudizio, si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai minimi tabellari (attesa la natura della controversia e delle questioni esaminate), con espunzione per il presente gravame della fase trattazione/istruttoria in quanto la prima si è risolta in un solo rinvio e la seconda non si è tenuta affatto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.
19129/2023 emessa dal Tribunale di Roma, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di condanna al risarcimento del danno proposta da
[...]
Controparte_1
2) condanna l'appellato alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo in € 1.278,00 e per il secondo in complessivi € 1.152,00, di cui € 150,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%.
Roma, così deciso nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino