TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 17/04/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Separazione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno
16/04/2025, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 1514/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata in [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato RUSSO MARIA ANTONIETTA, C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F. ), con l'avvocato CONDOLUCI CLAUDIA e l'avvocato C.F._2
CHIECO ANTONIO, con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 27 novembre 2024, Parte_1
proponeva ricorso nei confronti del coniuge per sentir Controparte_1
dichiarare la separazione personale fra loro.
Assumeva di aver contratto matrimonio con il resistente in Matera il 4 ottobre
1989 e che dall'unione erano nate 3 figlie, tutte maggiorenni ed economicamente autonome. Formulava la domanda relativa allo stato e altre economiche. Disposta la comparizione delle parti con il decreto presidenziale di fissazione d'udienza, il si costituiva tempestivamente con apposita comparsa, CP_1
confermando i presupposti dell'azione di separazione rappresentati dalla ricorrente, ma contestando la ricostruzione delle vicende familiari riportate in ricorso e riconoscendo il mantenimento al coniuge in minore importo rispetto alla richiesta.
All'udienza del 7 marzo 2025 veniva prospettata la possibilità di un accordo conciliativo, che di fatto interveniva.
Le parti chiedevano la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c., e in senso conforme all'autorizzazione dell'istruttore, depositavano le note integrative.
Orbene, quanto alla domanda di separazione risulta accertato il venir meno delle relazioni affettive e quindi l'irreversibilità della dissoluzione del rapporto coniugale .
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare e dalla serietà delle motivazioni addotte.
Il P.M. ha espresso parere favorevole alla declaratoria di separazione
Quanto alle altre statuizioni, l'accordo raggiunto è conforme alle norme imperative e non contrasta con l'ordine pubblico, cosicchè può essere omologato.
La consensualizzazione della lite consente la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 27/11/2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede: CP_1
1) Omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugi per matrimonio celebrato in Matera il 4 Controparte_1
ottobre 1989, alle condizioni sottoscritte e confermate dai coniugi nell'accordo del 28 marzo 2025 depositato al fascicolo telematico con note di deposito del 31 marzo 2025; 2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di MATERA di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
1989, Parte I, numero 11;
3) dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 16/04/2025 .
Il Presidente est.